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C ONSIDERAZIONI FINAL

Nel documento Social Network eTutela Della Persona (pagine 101-106)

L A RESPONSABILITÀ CIVILE E IL RUOLO DEGLI INTERMEDIAR

5. C ONSIDERAZIONI FINAL

Stando a quanto fino ad ora considerato, appaiono innanzitutto evidenti i motivi per i quali la responsabilità del prestatore possa per l’appunto ritenersi definita “in negativo”, come già ricordato in precedenza, risultando essa affermata non nel proprio fondamento o contenuto, bensì in quei casi nei quali la stessa non sussiste, ovvero nelle condizioni che, se rispettate, fanno sì che essa non possa essere affermata.128

La disciplina rinvenibile alle norme sopra citate stabilisce infatti che il provider, in presenza di determinate condizioni, non debba rispondere degli illeciti commessi on-line

124 Sebbene non convinca sino in fondo, poiché reputata non in grado di dimostrare una effettiva e consapevole

manifestazione del consenso, v. F. DI CIOMMO, Profili di responsabilità del commercio elettronico, in E.M. TRIPODI

– F. SANTORO – S. MISSINEO, Manuale di commercio elettronico, op. cit., p. 526.

125 Si inserisce pienamente nel problema la direttiva sul commercio elettronico, che esorta gli stati membri (art. 9,

comma 1) a promuovere la conclusione dei contratti per via elettronica; la strada che la Comunità sembra prediligere per raggiungere tale obiettivo sembra essere quella della firma digitale, come indicato già dalla direttiva 1999/93/Ce, nonché dal d.lgs. 10/2002.

126 L.V. MOSCARINI, La Tutela dei Diritti, Napoli, 2003, pp. 131 ss., il quale fa una netta distinzione fra firma

digitale e firma elettronica genericamente intesa, a seconda che essa contenga o meno i requisiti indicati come

essenziali dal d.lgs. 10/2002 (trasposizione della direttiva 1999/93/Ce), ovvero: a) sia certificata da un certificatore ufficiale, b) sia stata formata secondo gli standard crittografici della doppia chiave asimmetrica, e c) sia stata creata con un dispositivo per la generazione di una firma sicura. Questo tipo di firma forte è contrapposta a un tipo debole, che non presentando queste caratteristiche è liberamente valutabile dal giudice.

127 Un’anomalia che risalta anche in funzione di quanto ad esempio imposto dai diversi legislatori nazionali ad

operatori quali i gestori dei servizi di telefonia mobile, che per alcuni aspetti possono rappresentare delle figure speculari a quelle degli stessi intermediari della Rete. F.DI CIOMMO, Programmi-filtro e criteri di imputazione-

esonero della responsabilità on-line, congresso Il futuro della responsabilità sulla Rete. Quali regole dopo la sentenza sul caso Google/ViviDown?, organizzato dalla Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Pietro

Calamandrei”, 21 maggio 2010.

128 F. DI GIOVANNI, Gli intermediari dell’e-commerce, in S. SICA P. STANZIONE, Commercio elettronico e

dagli utenti, la qual cosa equivale a dire che l’intermediario può essere condannato a risarcire il danno soltanto se ha volutamente consentito che si integrasse una delle condizioni in grado di determinare l’insorgere di una sua responsabilità. Il tutto, pur restando ferma ovviamente la necessità secondo la quale l’utente debba comunque essere avvisato, ed in maniera adeguata (necessità quest’ultima sempre più manifesta), che in seguito al compimento di determinate attività si rischia inevitabilmente di andare incontro a responsabilità specifiche.129

Per il resto, invece, i vari fornitori di servizi non possono essere ritenuti responsabili per i contenuti immessi dagli utenti in tutti quei casi in cui gli stessi provider dovessero limitarsi a far fluire il traffico in Rete130 ed attuando sui contenuti delle operazione al più meramente tecniche. Viceversa, solo nel momento in cui invece un provider non dovesse più rispettare più tale neutralità (ad esempio, sospendendo arbitrariamente l’account di un utente), allora secondo la suddetta legge potrebbe essere ritenuto anche responsabile dei contenuti immessi dall’utente medesimo, poiché così intervenendo si verrebbe ad ingerire nelle scelte relative alla trasmissione dei contenuti – per l’appunto, selezionandoli.

Stando alle analisi della direttiva 2000/31/Ce, infine, pare interessante anche ricordare come la normativa in parola non lasci l’accertamento della colpa del provider alla sola discrezionalità del giudice. Quest’ultimo, infatti, non è genericamente chiamato (come sarebbe in forza dell’art. 2043 c.c.) a valutare la correttezza della condotta e dell’atteggiamento psichico dell’intermediario, bensì è tenuto ad applicare i principi della direttiva stessa, e dunque esclusivamente ad accertare – qualora il danneggiato agisca contro l’intermediario, cercando di provarne l’eventuale colpa specifica – che quest’ultimo

129 Del resto, fin dalla direttiva 97/7/CE sui cosiddetti “contratti a distanza” (art. 3), è stato affermato che il

professionista deve fornire informazioni preliminari alla conclusione del contratto “in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili”. Da questo punto di vista, infatti, solo nel caso in cui il provider possa venire riconosciuto quale responsabile anche dell’illecito compiuto eventualmente dal proprio utente (ai sensi dell’art. 2055 c.c.), sarà possibile allora ottenere una maggiore attenzione da parte dello stesso provider (cfr. intervento C.ROSSELLO al congresso Il futuro della responsabilità sulla Rete. Quali regole dopo la sentenza sul

casoGoogle/ViviDown?, organizzato dalla Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Pietro Calamandrei”, Roma,

21 maggio 2010).

130 "La cosiddetta network neutrality (per un approfondimento, si rinvia alla definizione riportata alla pagina

http://it.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A0_della_rete). In merito, di recente pubblicazione (18 novembre 2011) anche la “Risoluzione del Parlamento europeo sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa” (v. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0572+0+DOC+XML+ V0//IT), stando alla quale “il carattere aperto di Internet ha rappresentato un incentivo determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l’innovazione, portando a livelli di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, e ha in tal modo dato un contributo fondamentale alla crescita dell’offerta e della domanda di contenuti e servizi”, nonché “impresso un’accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l’accesso a mezzi di comunicazione indipendenti è limitato”. Un ulteriore approfondimento in G. SCORZA, UE: Internet deve restare

abbia posto in essere delle condizioni che lo rendano eventualmente imputabile della corrispondente responsabilità.131

Occorre in altre parole ribadire come ci si trovi alle prese, a ben vedere, con un sistema di imputazione della responsabilità basato esclusivamente – secondo quanto già affermato – sulla colpa specifica dell’intermediario, ossia sulla colpa per violazione di legge. Tale ricorso normativo alla colpa specifica, del resto, si giustifica anche in ragione del fatto che il legislatore comunitario abbia comunque deciso di imputare in capo al provider medesimo anche una specifica responsabilità omissiva.132

D’altro canto, allo stato attuale, al giudice è comunque precluso – in quanto inutile al fine dell’imputazione della responsabilità – ogni ulteriore accertamento relativo all’atteggiamento psichico del convenuto133: una circostanza che, al di là di ogni pur legittima giustificazione di carattere tecnico-giuridico, mette sufficientemente in chiaro l’obiettivo perseguito dalla normativa in esame, ovvero quello di modulare delle regole di applicazione non arbitraria al fine di creare certezza in una materia nella quale sinora a dominare è stata invece l’incertezza.134

In chiusura, un’ulteriore considerazione.

Se da un lato gli elementi presi fino ad ora in considerazione portano a considerare come regola generale dell’operato degli Internet provider il criterio dell’irresponsabilità (o, meglio, della neutralità – nonché della corrispondente immunità condizionata), allo stesso tempo occorre riconoscere l’esistenza di alcune ragioni che inducono d’altro canto a ritenere i casi di responsabilizzazione dell’intermediario oramai tutt’altro che eccezionali (per lo meno, da un punto di vista statistico). Sembrano infatti via via assumere i contorni di una certa regolarità le ipotesi in cui le attività dei prestatori di servizi possano collocarsi in un contesto orientato a responsabilizzare quest’ultimo, mentre di contro pare assume un

131 Si veda F. DI CIOMMO, Responsabilità civili in Internet: i soggetti, i comportamenti illeciti, le tutele, intervento

tenuto presso la European School of Economics nell'ambito del Corso di formazione “Diritto dell'Internet” il 19 gennaio 2004. Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=6878.

132 Ibidem.

133 Cfr. G. BRIGANTI, Responsabilità del provider per violazione del diritto d'autore. Nota a Tribunale di Catania,

Sezione Quarta Civile, sentenza 29 giugno 2004, n. 2286/2004.

134 Stando a parte della dottrina, la responsabilità del provider si configura alla stregua di una responsabilità

soggettiva colposa quando il fornitore del servizio, consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto, si astiene dall’accertarne l’illiceità e, al tempo stesso, dal rimuoverlo; subentrerebbe invece in aggiunta anche una possibile responsabilità dolosa, nel caso in cui egli sia consapevole (per sua stessa scelta) della antigiuridicità della condotta dell’utente e ometta di intervenire (come nel caso del contratto di hosting in cui il provider si riserva la facoltà di verificare i dati immessi dall’utente e di rimuovere quelli che appaiono illeciti, ovvero anche semplicemente in contrasto con la netiquette o la policy dell’azienda). Cfr. B.SAETTA, La responsabilità dei

rilievo talvolta più contenuto la casistica dei provider disposti ad operare in un regime di totale esenzione da responsabilità. 135

Tra le principali ragioni di un rovesciamento che potrebbe portare gli intermediari ad assumere un proprio ruolo di responsabilità, ritroviamo innanzitutto un allontanarsi della figura dell’intermediario quale semplice fornitore di servizi di accesso ad Internet, andando piuttosto negli anni il centro delle attività svolte da quest’ultimo a collocarsi sempre più (a) nel rapporto con chi commercia beni o servizi su Internet, (b) nell’integrazione tra le attività di quest’ultimo con le stesse attività dell’intermediario, nonché (c) nel perseguimento da parte dello stesso provider di ulteriori vocazioni imprenditoriali, a loro volta da soddisfare integrando i servizi di accesso alla Rete con altre attività quali, ad esempio, iniziative di tipo pubblicitario-promozionale.136

Tali aspetti tuttavia rappresentano delle variazioni non completamente inattese, secondo quanto suggerito dallo stesso fatto che la direttiva 2000/31/Ce, grazie ad una lungimiranza che tuttora ne conferma attualità ed efficacia, non abbia mai preso in considerazione – all’interno del proprio capitolato – le figure dei singoli operatori, ma si sia piuttosto rivolta alle particolari attività che da questi potrebbero invece venire svolte concretamente.137

135 F. DI GIOVANNI, Gli intermediari dell’e-commerce, in S S. SICA P. STANZIONE, Commercio elettronico e

categorie civilistiche, op. cit., p. 69.

136 Ibidem.

137 Scelta legata al contemporaneo svolgere, da parte di un medesimo operatore, più attività all’interno della Rete.

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APITOLO

IV

Nel documento Social Network eTutela Della Persona (pagine 101-106)

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