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A NONIMATO RELATIVO IN I NTERNET

Nel documento Social Network eTutela Della Persona (pagine 144-147)

S OCIAL NETWORK E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

6. T UTELA DEL DIRITTO ALL ’ IMMAGINE

7.2. A NONIMATO RELATIVO IN I NTERNET

A me serve tutela dell’anonimato, a me serve tutela della riservatezza, della privacy, non per isolarmi, ma per partecipare. Solo se sono certo del mio anonimato potrò partecipare senza timore di essere discriminato o stigmatizzato… Ecco allora che la riservatezza non è un problema di silenzio, di isolamento dagli altri, ma è uno strumento di comunicazione.169

Internet, fino ad ora, si è dimostrato il sistema più efficace tra quelli realizzati dall’uomo per cercare, ricevere e diffondere idee e informazioni; allo stesso tempo, però, occorre trovare una soluzione che da un lato protegga le reti dagli abusi, ma che consenta allo stesso tempo anche di avvalersi della possibilità dell’anonimità: un’opportunità legittimata anche da quanto è possibile cogliere tra le righe dell’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dove viene specificato che “tutti hanno il diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.170

Ora, pensare che le “tracce” lasciate sulla Rete possano non essere in nessun modo riconducibili ad un autore nonostante i sofisticati strumenti di investigazione oggi disponibili, significa un po’ inseguire delle utopie: le considerazioni fino ad ora svolte in diversi ambienti confermano infatti quantomeno la sensatezza di dubitare dell’esistenza, ai fini normativi, di dati anonimi in senso

assoluto, che possano cioè rimanere fuori dal processo di identificazione della persona.171

comportamenti “scorretti”, anche nel caso in cui questi integrino la condotta minima sanzionata dall’articolo 2043 c.c., possano comunque trovare una loro protezione nell’ampio alveo della cosiddetta tutela aquiliana. V. G. COMANDÈ, Al via l’attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma serve un maggiore coordinamento, in

Danno resp., 2003, n. 8, p. 814.

169 S. RODOTÀ, Libertà, opportunità, democrazia, informazione, relazione svolta al convegno “Internet e

privacy: quali regole?”, Roma, 8-9 maggio 1998.

170 “Oggi questo diritto è in pericolo per la pretesa di molti stati di controllare Internet, per l'esercizio di veri poteri di

censura, per le condanne di autori di quelle particolari comunicazioni in rete che sono i blog. Questa situazione non può essere ignorata, soprattutto perché alcune grandi società - Microsoft, Google, Yahoo!, Vodafone – hanno annunciato per la fine dell'anno la pubblicazione di una "Carta" per tutelare la libertà di espressione su Internet. I parlamenti non possono accettare che la garanzia del free speech, che gli Stati Uniti vollero affidare al Primo Emendamento della loro Costituzione, divenga materia di cui si occupano solo i privati, che evidentemente offriranno solo le garanzie compatibili con i loro interessi. Sono urgenti in questa materia iniziative dei parlamenti nazionali, tuttavia coordinate tra loro dato il carattere transnazionale dei fenomeni da regolare, e tenendo conto che nell'Internet governance forum, organizzato dall'Onu alla fine dell'anno scorso, è stata esplicitamente indicata la priorità rappresentata dalla elaborazione di un Internet Bill of Rights”. S.RODOTÀ, Parlamenti e sviluppo della

società dell’informazione, in Aspetti giuridici di Internet, contributo ai lavori dell’“Internet governance

forum”, 2007.

Allo stesso tempo, tuttavia, altrettanto interessante risulta notare che tale non assolutezza dell’anonimato è da intendersi anche in riferimento alla maggiore o minore ampiezza della cerchia di soggetti che sono in grado di compiere un eventuale processo di identificazione.172 Simili considerazioni orientano soprattutto verso la redazione di una sorta di scala di anonimità

dei dati: è il tema stesso dell’identità digitale e dei relativi problemi fin qui emersi a presupporre

logicamente una gradualità riguardante la possibilità e la facilità di collegare dei dati all’identità di una persona.173 A tale proposito, ed in merito al problema relativo all’ampiezza del processo che può portare ad una eventuale identificazione, giova anzi richiamare la raccomandazione n. R (85) 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati per finalità di direct marketing), la quale ha individuato il limite massimo della collegabilità tra dato e persona nella ragionevolezza dei tempi e degli sforzi necessari per il compimento di tale processo di identificazione.174

In considerazione dunque dell’esigenza oramai diffusa di poter comunque usufruire di una qualche forma di anonimato, bisogna allora chiedersi innanzitutto se e come tale esigenza può oggi configurarsi come un diritto, come cioè il diritto dell’individuo a godere di uno spazio di libertà incomprimibile.175

Solitamente, quando si cerca una definizione generale dell’anonimato si finisce il più delle volte col configurare quest’ultimo come uno strumento finalizzato a garantire in misura sostanziale il diritto alla privacy; l’anonimato, del resto, va sempre bilanciato con altri diritti e altre esigenze, così come avviene parimenti proprio con il diritto alla protezione dei dati personali che necessita, dal canto proprio, di continui e mirati contemperamenti.176

172 L’identificazione globale è allo stesso tempo infatti qualcosa a cui non si può pensare in tempi brevi,

poiché implica non solo che ogni paese del mondo (compresi tutti quelli che al momento non hanno nemmeno l’obbligo del documento d’identità) identifichi le persone che vogliono accedere alla Rete, ma che lo faccia con gli stessi standard, e che questi standard siano così sicuri da non permettere a nessun malintenzionato di violare il sistema. Cfr. P.C.REICH –S.WEINSTEIN –C.WILD –A.S.CABANLONG, Cyber

Warfare: A Review of Theories, Law, Policies, Actual Incidents - and the Dilemma of Anonymity, in European Journal of Law and Technology, Vol. I, 2010 , n. 2, pp. 35 ss.

173 Per esempio, si veda P. PALLARO, La tutela della vita privata in relazione ai trattamenti di dati personali, in

Internet: l’approccio della comunità Europea, 2000, p. 15, che afferma: “l’attuale servizio di e-mail, tuttavia,

consente a troppi soggetti… di conoscere i dati del mittente e del destinatario. Un passo da compiere per la tutela degli interessati, allora, è di favorire accessi anonimi alla Rete per poter godere di questo servizio”. Lo stesso A, poi , propone un sistema di servizi anonimi di “ritrasmissione di posta elettronica” ove vi sia un unico soggetto che dispone dei dati personali degli interlocutori. La proposta avanzata è specificamente per i servizi di posta elettronica, ma il sistema è propriamente quello – in espansione – dei cosiddetti infomediari che fungono da interfaccia tra l’utente e le pagine Web o che forniscono un’identità fittizia da “spendere” in Rete. In generale, sul rilievo particolare assunto dai “nuovi” intermediari nel contesto giuridico-economico della società dell’informazione, si veda G. COMANDÈ, in G. COMANDÈ – S. SICA, Il commercio elettronico, Tornino, 2001, pp. 8 ss.

174 V. http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1798791.

175 Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a M. CANNATA, Sicurezza e anonimato nella civiltà di Internet. A

colloquio con Giusella Finocchiaro, in Aipsa, 16 dicembre 2010 (cfr. http://www.aipsa.it/articoli/sicurezza-e-

anonimato-nella-civilta-di-internet-2/).

176 S.RODOTÀ,

Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, 1997, p. 145,

Al momento, di conseguenza, non è ancora riconosciuto un diritto all’anonimato in sé, risultando quest’ultimo semmai strumentale al raggiungimento dei diritti cosiddetti “di prima generazione”, ossia di alcuni diritti della personalità definibili come fondamentali.177 Del resto, se l’anonimato – da un punto di vista operativo – dipende da specifici parametri necessari a trasformare gli elementi di identificazione in dati non identificativi, a maggior ragione si presenta dunque assai complessa l’enunciazione in maniera astratta e assoluta del relativo principio, trattandosi piuttosto di qualcosa che necessita invece di volta in volta di una apposita misurazione correlato al caso concreto.178

Facendo riferimento per l’appunto ad uno di tali possibili casi concreti, risulta allora interessante affrontare – nell’ambito dell’analisi condotta in questa sede – il tema del cosiddetto anonimato protetto179, sistema che nei vari ambienti della Rete consentirebbe di

celare l’identità degli utenti pur garantendo, alle rispettive autorità, di risalire ad un determinato utente nel caso in cui se ne verificasse la necessità. Una soluzione, questa, in grado di garantire una maggiore tutela ma anche una maggiore responsabilità – il tutto, a fronte ovviamente di una accresciuta consapevolezza sull’argomento da parte dell’utenza.180

L’anonimato protetto può costituire pertanto una soluzione per l’efficace bilanciamento degli interessi coinvolti; già diversi operatori delle telecomunicazioni hanno sviluppato, in tale senso, sistemi di gestione delle identità elettroniche che consentono da un lato di verificare i dati personali dell’utente (come un documento d’identità digitale on-line), e dall’altro di rendere invece conoscibili solo i dati di volta in volta indispensabili per ciascuno scopo (ossia un “pezzo” della complessiva identità digitale).181

interesse all’anonimato (riservatezza attiva) e un interesse a conoscere la reale identità di chi pone in essere comportamenti lesivi della riservatezza altrui (riservatezza passiva). Per un’analoga ricostruzione, G.M. RICCIO,

Diritto all’anonimato e responsabilità civile del provider, in L. NIVARRA –V.RICCIUTO (a cura), Internet e il

diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche, Torino, 2002, pp. 25-40.

177 Si rinvia a N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1997, secondo il quale la moltiplicazione dei diritti dell’uomo è

avvenuta in tre modi: è aumentata la quantità di beni meritevoli di tutela; è stata estesa la titolarità di diritti soggetti diversi da persone fisiche; l’uomo non è più un ente generico, ma è visto nella sua specificità e concretezza.

178 M. CANNATA, Sicurezza e anonimato nella civiltà di Internet. A colloquio con Giusella Finocchiaro, op. cit. 179 L. BOLOGNINI P.PAGANINI, Libertà di Internet e reati: sì all’anonimato protetto, in Corriere.it, 28 dicembre

2009 (http://mediablog.corriere.it/2009/12/liberta_di_internet_e_reati_si.html).

180 Ci troviamo in questo modo davanti a qualcosa di opposto ad eventuali leggi contro l’anonimato in Rete, che

rischierebbero probabilmente oggi di privare magari anche i cittadini rispettosi della legge di una rilevante fetta della loro responsabilità. Si rinvia in proposito a G.COMANDÈ, Persona e tutele giuridiche, Torino, 2003.

181 Cfr. http://www.privacy.it/codprivacyattiparl.html (“Relazione parlamentare di accompagnamento al testo del

Codice in materia di protezione dei dati personali”). In questo modo, qualora un utente volesse ad esempio giocare ad un casinò on-line, il fornitore di tale servizio potrebbe risalire (passando attraverso dei filtri) alla sola età dell’interessato, per evitare così che sia un minorenne a iscriversi e a puntare dei soldi; viceversa, per partecipare ad un forum dove discutere di politica oppure ad un social network dei più comuni non servirebbe altro se non il numero identificativo del visitatore: si potrebbe rimanere in questo modo anonimi verso tutti, ma in caso di diffamazione si resterebbe comunque identificabili dalla magistratura.

In altre parole, non è ormai possibile immaginare oggi una Rete libera se allo stesso tempo questa non dovesse risultare accompagnata da una corrispondente forma di responsabilità, individuale o d’impresa. E se uno degli aspetti di tale libertà è quello di agire con una identità virtuale anziché reale, deve comunque risultare possibile allo stesso tempo poter risalire a quest’ultima in caso di violazioni di diritti altrui, finanche se effettuati dietro la copertura di nickname o avatar. Viceversa, in assenza di un depositario dell’identità di coloro che utilizzano i servizi di un operatore, secondo autorevole dottrina spetta oggi allo stesso operatore essere considerato responsabile delle infrazioni verificatesi: stando perciò a tale eventualità, nel momento in cui il provider dovesse per l’appunto risultare responsabile dell’illecito compiuto dai visitatori di un proprio sito (ai sensi ad esempio dell’art. 2055), allora con molte probabilità sarebbe egli stesso a prestare una maggiore attenzione nel garantire una opportuna identificazione degli utenti.182

Anonimato protetto significa dunque questo: diffusione di criteri in funzione dei quali chi si

connette alla Rete deve necessariamente poter essere identificato, secondo una procedura ufficiale, dal fornitore del servizio, per poi magari scegliere liberamente, una volta in Rete, anche di risultare anonimo verso chiunque. Viceversa, il solo indirizzo di connessione di un utente, quand’anche risultasse personale e univoco, non è comunque condizione sufficiente per tale finalità: potrebbero infatti verificarsi una miriade di casi nei quali l’utilizzatore concreto potrebbe essere distinto invece dall’intestatario della linea.183

Nel documento Social Network eTutela Della Persona (pagine 144-147)

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