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S OCIAL NETWORK

Nel documento Social Network eTutela Della Persona (pagine 111-117)

S OCIAL NETWORK E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

3. S OCIAL NETWORK

Il progressivo sviluppo delle comunicazioni elettroniche ha determinato la crescita esponenziale di nuovi servizi e tecnologie. Così i social network accennati nel primo paragrafo del capitolo rappresentano una delle forme di espressione che maggiormente ha contraddistinto la nuova epoca della Rete, indicata per l’appunto con la dicitura Web 2.0. I social network, come lo stesso nome suggerisce, sono delle reti sociali che attraverso l’impiego di applicazioni software connettono fra loro più persone, sulla base di legami quali vincoli di amicizia, di parentela, di lavoro, nonché in funzione di interessi di svariato tipo.24

Tali legami originano delle comunità virtuali – caratterizzate contemporaneamente da spazi pubblici uniti ad aree private25 – delle quali l’utente può entrare a far parte tramite la creazione di un profilo personale, corredato da una serie di informazioni (talvolta anche molto ampia e dettagliata) che lo riguardino: dai dati anagrafici all’indirizzo e-mail, al numero di telefono, passando per esperienze professionali, opinioni politiche, culturali, religiose, e così via.

Negli ultimi dieci anni i social network hanno avuto una crescita vertiginosa26, che li ha resi protagonisti di una rivoluzione caratterizzata dalle seguenti peculiarità27:

- pubblicazione: gli utenti creano i propri contenuti. Non sono più quindi meri fruitori di quanto realizzato da altri, ma diventano – se cosi può dirsi – editori dei propri spazi;

- personalizzazione: i nuovi servizi permettono agli utenti di personalizzare i contenuti offerti dalla Rete. Si pensi, in questo senso, alla possibilità di visualizzare solo quei contenuti di un giornale telematico che rispecchino esclusivamente le proprie preferenze ed i propri interessi;

24 V. M. GOBBATO, Social Network, in Altalex, 24 luglio 2010 (cfr.

www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=14913).

25 L. DELLO IACOVO, Il valore d’uso del condividere, in Nova 24 – Il sole 24 ore, 18 febbraio 2010, p. 12.

26 Al momento si dice siano 750 milioni gli iscritti al solo social network Facebook; tuttavia, giusto per

rendere idea dell’attendibilità delle relazioni stabilite all’interno dei social network, si tenga presente che l’antropologo Robin Dunbar negli anni ‘90 ha stabilito che una vera Rete sociale non può in realtà superare i 150 membri per potersi ritenere tale, mentre oltre tale limite è impossibile ricordare tutte le informazioni di ognuno.

27 In termini simili si è espresso il Gruppo dei Garanti Europei, secondo cui le caratteristiche dei social network

sarebbero, in estrema sintesi, le seguenti: gli utenti sono invitati a fornire i propri dati personali al fine di generare il proprio profilo; i social network forniscono strumenti che consentono agli utenti di pubblicare materiale “generato” da loro stessi (dal quale deriva la già utilizzata definizione di “user generated content”), come fotografie, diari, clip musicali o link verso altri siti; nei social network ogni utente ha una lista di contatti, con i quali può interagire. Cfr. Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 5/2009 on online social networking, 01189/09/EN, 12 giugno 2009.

- partecipazione: gli utenti hanno un ruolo attivo, possono esprimere un giudizio sui contenuti immessi in Rete o costruire virtualmente degli appositi gruppi o comunità di utenti, abbattendo così i tradizionali paradigmi delle connessioni umane fondate sulle limitazioni del tempo e dello spazio.28

Quello che sta nascendo oggi può perciò considerarsi il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto, e la stessa reperibilità su un social network non può oggi non ritenersi, soprattutto per i giovanissimi, una sorta di obbligo (o, invertendo i termini, una mancanza tale da porre la persona quasi in una situazione di difetto nei confronti della società).29

Se ciò ha comportato, da un lato, indiscutibili vantaggi in termini di semplificazione e di rapidità nel reperimento e nello scambio di informazioni fra utenti della Rete, dall’altro lato ha tuttavia provocato un enorme incremento del numero e delle tipologie dei dati personali trasmessi, nonché dei pericoli connessi al loro illecito utilizzo da parte di terzi, più o meno autorizzati.

In realtà una simile evoluzione dei rapporti personali fa infatti sì che ogni click oggi lasci dietro di sé tutta una scia di dati appartenenti al navigatore (vero oro nero dell’economia di Internet),che possono essere in qualche modo esaminati, catalogati, venduti. Dati tra l’altro solo relativamente attendibili, se si considera che proprio il coefficiente di fairness (ovvero la lealtà impiegata dai singoli utenti) è uno degli aspetti maggiormente osservati da parte degli analisti di reti sociali (assieme al fattore fake, falsificazione)30, in quanto un utente che decide di partecipare allo spazio sociale in Rete si “spoglia” della propria effettiva fisicità per indossare un’identità digitale modellata esclusivamente sulla base delle

28 Un discorso a parte — non privo però di rilievi giuridici — è quello relativo all’effimerità delle relazioni

sviluppate all’interno dei social network, che non necessariamente indicano un rapporto di stretta relazione (o di “amicizia”) tra due individui; sul punto si rinvia alle osservazioni di P. SAMMARCO – L. GUIDOBALDI,

L’amicizia tra giudice e avvocato nei social network, in Dir. Inf., 2010, pp. 512 ss., nonché il parere,

commentato dagli stessi autori, nel quale la Corte Suprema della Florida ha giudicato sulla possibilità di un giudice di essere “amico” su Facebook di un avvocato: Corte Suprema Stato della Florida, 17 novembre 2009, n. 20, in Dir. Inf, 2010, p. 498.

29 È sulla base di tali premesse che spesso ci si ritrova in una situazione in cui dover accettare qualunque

limitazione dei propri diritti. La filosofia su cui si basa ad esempio Facebook (ideato dal giovane Mark Zuckerberg) parte dall’idea che ognuno, nell’ambito della propria vita, ha conosciuto o conosce delle persone con cui desidera restare in contatto o che vorrebbe risentire: il servizio pertanto si propone di fungere da strumento con il quale soddisfare tale bisogno. Per tale ragione occorre che ognuno crei un proprio account contenente una serie di informazioni da condividere con la comunità, e cerchi tramite i motori di ricerca interni i riferimenti delle persone con cui entrare in contatto. Con tutta probabilità, alla base del successo di questo social network c'è proprio la semplicità di utilizzo, unitamente anche alla gratuità del servizio. V. G. DE LUCA, Privacy e Social Networks, in Altalex, 24 luglio 2010 (si rinvia a

http://www.altalex.com/index.php?idnot=11674).

30 Per comprenderne la rilevanza da un punto di vista statistico, non è azzardato l’accostamento di fattori quali

informazioni che di sé ha scelto di mettere in gioco.31 E il vincolo tra nome, corpo e identità, in questo modo, può risultare fortemente allentato, se non addirittura sciolto32 (del resto, sono ancora pochi i servizi del genere che richiedono una effettiva verifica della coincidenza tra identità reale e profilo on-line del relativo intestatario).

La questione più controversa e delicata del fenomeno è tuttavia rappresentata dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le informazioni condivise, vere o false che siano, sono comunque accompagnate dal consenso al trattamento dei dati rilasciato da parte dei rispettivi titolari, risultando la pubblicazione delle stesse frutto dell’iniziativa dei medesimi utenti; questi risultano infatti sottoscrittori delle apposite clausole contrattuali, in genere sottoposte all’attenzione dei fruitori di un servizio al momento del loro primo accesso. Lo strumento contrattuale assume così all’interno di tale contesto un ruolo fondamentale, in quanto il contratto diviene in questo modo il fattore determinante della allocazione dei relativi diritti di accesso.33

I social network, tramite lo scambio appena illustrato, determinano quindi un tale decentramento nella gestione dei contenuti condivisi al punto da ridefinire completamente il modo di stare in Rete, da un lato contribuendo ad una sua complessiva democratizzazione, dall’altro spesso occultando invece gli strumenti di un controllo sempre più invasivo, nonché della contemporanea compressione di diritti collettivi e individuali. È all’interno di un simile contesto che è andata perciò diffondendosi, in misura sempre maggiore rispetto al passato, l’esigenza di assicurare una forte tutela dei diritti e delle libertà delle persone, con particolare riferimento all’identità personale e alla vita privata degli individui che utilizzano le reti telematiche. Si mescolano infatti in questo nuovo scenario tecnologie della libertà e tecnologie del controllo, mentre la creazione di nuovi legami sociali si accompagna con la frammentazione individualistica e con la condivisione di tutto quel che è accessibile: una sorta di nuovo bene comune completamente autonomo dal suo autore, in merito al quale un eventuale pregiudizio trova un naturale ambito di elezione nel più tradizionale dei rimedi offerti, ossia nel campo della responsabilità civile. Un’applicazione, quella appena invocata, che può tuttavia rivelare una complessità straordinaria, in funzione della peculiarità relative alle modalità

31 L‘identità digitale o informatica è stata autorevolmente definita come una nuova figura giuridica: “essa è distinta

dall'identità fisica, poiché si tratta di un’identità virtuale cioè costituita dai dati riferiti a una persona, che acquistano il loro significato solo quando abbia luogo il relativo procedimento elettronico. L’identità virtuale corrisponde dunque a quella reale come l'immagine in uno specchio corrisponde alla figura umana: la sua esistenza è quella dello specchio, ottenuta dalla luce e dalla superficie riflettente”. V. FROSINI, L’orizzonte giuridico dell’Internet, in Dir.

Inf., 2000, p. 287. Per ulteriori approfondimenti, si vedano al riguardo G. BUSIA., voce Riservatezza (diritto alla), in

Digesto delle discipline pubblicistiche, IV ed. agg., Torino, 2000, pp. 476 ss.; J. MONDUCCI, Diritti delle persona e

trattamento dei dati particolari, Milano, 2003, pp. 121 ss.

32 S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Bologna, 2006, p. 76.

33 A. PALMIERI, I contratti di accesso, Tesi di dottorato in Diritto privato comparato, Dipartimento di scienze

comunicative ed espressive tipiche contesto in cui tali comportamenti possono venire posti in essere.34

Le specificità funzionali dei nuovi media aprono dunque scenari di riflessione orientati alla ricerca di un equilibrio dinamico tra esigenze contrapposte, al cui interno lo scambio di conoscenza assume sì un ruolo strategico, ma richiede al contempo un necessario ripensamento delle condizioni alla base del bilanciamento tra aspettative giuridiche, diritti fondamentali e dispositivi di controllo. Non si può accettare, in altre parole, la trasformazione della persona in un’entità perennemente controllata, né è lecito lasciare prevalere in Internet le logiche puramente di mercato.35

Uno dei principali pericoli del Web 2.0 è del resto proprio la nascita di veri mercati paralleli di informazioni personali, tramite i quali i soggetti teoricamente interessati possono venire in possesso di dati relativi a milioni di persone.36 Simili archivi possono venire generati da società e imprese specializzate in profilazioni o in realizzazione di analisi incrociate, le quali a loro volta consentono di ottenere profili puntuali riguardanti la personalità di uno o più individui, rendendone così teoricamente accessibili e manipolabili caratteri e scelte future37. Tra l’altro, con il passare del tempo, gli strumenti di profilazione e ricerca hanno subito evoluzioni notevoli, mediante le quali è oggi possibile sviluppare archivi sempre più dettagliati e flessibili, da utilizzare per svariate finalità.38

In considerazione di queste nuove potenzialità di Internet, diventa perciò necessario un giusto ed equilibrato bilanciamento tra principi sacrosanti come la tutela della libertà di

34 A. MANTALERO, Adolescenti e privacy nella scuola ai tempi di Youtube, in La nuova giurisprudenza civile

commentata, 2011, n. 3, pp. 142 ss.

35 Un discorso, questo, all’interno del quale assume una sua rilevanza anche la parallela rivoluzione relazionale

maturata con l’affermazione della Rete. Nell’arco dell’ultimo decennio si è infatti passati dalla paura di lasciare le proprie tracce sul Web (qualsiasi esse fossero) tipica della prima Rete, al presenzialismo massivo di molti, che lasciano ormai tracce in Internet ovunque, mettendo in comune anche spazi di vita fino a ieri estremamente privati. D’altro canto, attualmente, è soprattutto nell’occasionalità della fruizione alla Rete, e non nella periodicità o nella

professionalizzazione dell’accesso ai servizi, che va intravista una caratteristica dell’Internet, di quei contesti

telematici dove la gente spesso perde quella razionalità che in altre situazione porterebbe a chiedersi se è il caso o meno di avere certi comportamenti. Su questo punto, del resto, i responsabili della più vasta comunità virtuale non hanno dubbi: "Vogliamo che Facebook sia un luogo dove le persone possano discutere apertamente ed esprimere le proprie opinioni, rispettando nel contempo i diritti e i sentimenti degli altri”. V. C. SAVIANO, Facebook,

spariti i gruppi pro e contro Tartaglia, in Repubblica.it, 15 dicembre 2009 (cfr.

http://www.repubblica.it/2009/12/sezioni/politica/giustizia-22/chiuse-pagine-facebook/chiuse-pagine- facebook.html).

36 Cfr. E. TOSI E., La tutela dei dati personali, in E. TOSI (a cura) I problemi giuridici di Internet, vol. I, Milano,

2003, pp. 307-346; M.Z. HALL, Internet Privacy or Information Piracy. Spinning Lies on the World Wide Web, in

New York Law School Journal of Human Rights, New York, 2002, pp. 609-643.

37 G. ARENA, La tutela della riservatezza nella società dell’informazione, in Scritti in onore di Pietro Virga, vol. I,

1994, pp. 63 ss.; R. PARDOLESI, Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali, in R. PARDOLESI (a cura),

Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 2003, p. 12; C. MANGANELLI, Progresso

tecnologico e protezione dei dati personali, in G. SANTANIELLO (a cura), La protezione dei dati personali, Padova,

2005, pp. 309-341.

38 G. DE LUCA,

Privacy e Social Networks, in Altalex, 20 maggio 2010 (cfr.

manifestazione e della circolazione del pensiero da un lato, e la tutela di tutti gli interessi giuridicamente rilevanti che potrebbero risultarne lesi, dotati anch’essi di un carattere costituzionale, dall’altro lato. Prima fra questi, ovviamente, la categoria dei diritti della

personalità, ossia di quelle libertà che più da vicino possono riguardare l’utente della Rete.

Si pensi ad esempio al diritto all’identità digitale, il quale attiene l'interesse della persona alla non manipolabilità di quanto rappresentato virtualmente, vedendone invece riconosciute in Rete le peculiarità intellettuali, politiche e sociali, con tutto l‘interesse affinché queste non vengano decontestualizzate. Il diritto all‘identità digitale come declinazione del diritto all'identità personale rappresenta per l’appunto una specie di quel genere costituito dai diritti della personalità; e se al diritto all’identità digitale viene riconosciuto il possesso dei caratteri tipici dei diritti della personalità, allora quest’ultimo giunge per l’appunto ad avere natura giuridica di diritto soggettivo assoluto, originario, non patrimoniale, indisponibile.39

Allo stesso modo, occorre inoltre considerare che chiunque può a sua volta rendersi responsabile di qualcuna delle infrazioni attuabili attraverso l’uso di un social network. Non è infatti necessario l’intervento di una società multinazionale specializzata in profilazione per incorrere nella violazione dei diritti di soggetti terzi – motivo per il quale ogni giorno molte persone, persino tra coloro che non hanno mai avuto accesso a un social network, sono di fatto presenti sugli stessi senza tuttavia saperlo, risultando tanti gli iscritti che quotidianamente pubblicano ad esempio foto ritraenti familiari, amici o semplici passanti senza ovviamente aver chiesto loro alcuna apposita autorizzazione.40 La stessa diffamazione (evento che si perfeziona nel momento in cui dei terzi vengono a conoscenza dell’offesa alla reputazione di un soggetto41, v. infra, par. 6), un tempo reato tipico della professione giornalistica, giunge oggi a rappresentare un illecito legato alle realtà tecnologica attraverso le quali gli atti lesivi possono compiersi42, e pertanto anche alle opportunità di esprimersi concesse da intermediari quali Facebook43 o Twitter44, dove frasi

e giudizi pubblicati possono notoriamente raggiungere anche pubblici molto vasti.45

39 G. CASSANO, Internet. Diritti di libertà, tutela dei diritti della personalità, tutela del consumatore, intervento

tenuto in occasione della giornata di studi “Internet. Nuovi problemi e questioni controverse”, Lecce, 29 aprile 2011.

40 Ibidem.

41 F.ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale. Reati contro la persona, Milano, 2002.

42 In attesa di un intervento legislativo chiarificatore, non essendo stato ancora modificato l’originario testo del reato

di diffamazione per adeguarlo alla mutata evoluzione tecnologica. Si rinvia a V. FROSONI, Telematica e informatica

giuridica, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, p. 61.

43 “Facebook è un sito web di reti sociali, di proprietà di Facebook Inc., ad accesso gratuito. È il secondo sito

più visitato al mondo... Il nome del sito si riferisce agli annuari con le foto di ogni singolo soggetto (facebook) che alcuni college e scuole preparatorie statunitensi pubblicano all'inizio dell'anno accademico e distribuiscono ai nuovi studenti ed al personale della facoltà come mezzo per conoscere le persone del

Del resto, i contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico possono costituire un potenziale veicolo di violazione degli interessi di terzi anche perché, nel momento stesso in cui le informazioni vengono inserite all’interno di un profilo, si verifica non solo la possibilità che queste risultino teoricamente visibili ad una intera comunità, ma anche il pericolo che il rispettivo titolare perda qualsiasi controllo su tali documenti. Le peculiarità tecniche del Web consentono difatti a chiunque di prelevare, replicare e riutilizzare a proprio piacimento le informazioni intercettate (siano essi dati anagrafici, foto personali, video, ecc.), facendo di conseguenza venir meno qualsiasi successivo potere di controllo dell’interessato sulle stesse. I dati pubblicati, in tale caso, continuerebbero perciò ad esistere anche in caso di rimozione dal sito originario: potrebbero infatti esisterne innumerevoli copie presso soggetti terzi, in seguito all’operato di altri utenti, oppure raccolte da appositi servizi gestiti da operatori più o meno grandi (e più o meno autorizzati).46

La diffusione attraverso la Rete di immagini, film, testi e materiali sonori consente in altre parole di raggiungere in pochi istanti milioni di persone ubicate in ogni parte del mondo, il che rende irrilevanti i confini geografici e i tempi di permanenza degli stessi contributi on- line, estendendosi in maniera illimitata le relative potenzialità offensive e lesive. Le comunicazioni realizzate per mezzo delle nuove tecnologie risultano perciò capaci di moltiplicare vertiginosamente gli effetti di eventuali aggressioni alla personalità altrui e ai singoli diritti ad essa riconducibili; una tendenza, questa, aggravata dalla diffusa percezione della Rete al pari di uno spazio privo di padroni e di regole, dove tutto è consentito indipendentemente da qualsiasi profilo di liceità.47

Ovviamente, anche i social network non hanno alcuna esimente riconducibile alla loro componente virtuale; possono al contrario facilmente dar luogo a responsabilità aggravate, in quanto le offese prodotte rischiano di permanere nel tempo risultando potenzialmente visibili a una pluralità indistinta e non valutabile di utenti. Né occorre dimenticare che chi si rende autore

campus. Secondo i dati forniti da Mark Zuckerberg stesso, nel luglio 2011 il numero degli utenti attivi ha raggiunto quota 750 milioni” (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Facebook).

44 “Twitter è un servizio gratuito di rete sociale e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale

aggiornabile tramite messaggi di testo con lunghezza massima di 140 caratteri” (fonte: http://it.wikipedia.org./wiki/Twitter).

45 Su Facebook, in particolare, nelle condizioni indicate nel contratto si chiede all’utente di riconoscere ed

accettare di essere esposto ai commenti degli altri operatori (che possono essere invadenti, imprecisi o offensivi) rinunciando a far valere eventuali iniziative nei confronti dell’operatore del servizio, rimanendone invece responsabile l’utente autore della pubblicazione.

46M.GOBBATO, Social Network, op. cit.

47 F. DI CIOMMO, Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider, in Danno e resp., 1999,

di tali operati, il più delle volte lascia tracce inequivocabili del proprio operato e perfino della propria identità, anche dopo aver eventualmente cancellato o rimosso quanto realizzato.48

Per questo motivo, un social network non può dunque sottrarsi alle regole del diritto, così come i rispettivi utenti non possono appellarsi alla spazialità virtuale quale esimente per i loro comportamenti49: ragione per la quale è ormai da più parti richiesta una disciplina idonea ad attuare tutte le garanzie previste e consentite dall’ordinamento.50

Nel documento Social Network eTutela Della Persona (pagine 111-117)

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