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Condotta privata e sociale

– Sentenza 13.2.1998/11.3.98, n. 22/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.

Condotta privata del magistrato. Mancato pagamento di imposte.

Fattispecie. Esclusione dell’addebito.

Deve essere assolto il magistrato incolpato di non aver indicato nella dichiarazione dei redditi tre compensi arbitrali percepiti negli anni 1990 e 1991 e di aver omesso di assumere qualsiasi iniziativa al fine di non eludere la corresponsione delle relative imposte pur essendo consapevole che gli stessi non erano stati inclusi dall’amministrazione nel mod. 101, posto che 1) non era possibile rilevare se i compensi fossero stati o meno inseriti nei mod. 101, non facendo questi ultimi alcuna distinzione fra i vari tipi di reddito ed essendo i primi due assolutamente irrisori in rela-zione all’ammontare complessivo dei redditi; 2) l’obbligo di comunicare all’amministrazione il pagamento dei compensi incombeva sul soggetto erogante e non sul percipiente che, stando alle istituzioni per la compi-lazione dei mod. 740 per gli anni in questione, non doveva nemmeno farne oggetto di specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi; 3) era all’epoca particolarmente incerto se qualificare i compensi arbitrali come redditi di lavoro autonomo o come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti che, in base ad una circolare del 1979, non potevano essere autonomamente dichiarati dal dipendente nel caso in cui si fosse accorto che il datore di lavoro non li aveva inseriti nel mod. 101.

– Sentenza 30.1.1998/11.3.98, n. 16/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gennaro.

Condotta privata del magistrato. Uso di un epiteto ingiurioso.

Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

In assenza di conseguenze penali (a causa della remissione della querela inizialmente presentata) e trattandosi di un accadimento del tut-to episodico, certamente inopportuno e non commendevole, ma sicura-mente tale da non incidere sulla credibilità dell’incolpato e sul prestigio dell’Ordine giudiziario, può essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti del magistrato incolpato di aver

usato un epiteto ingiurioso nel reagire ad un fatto ingiusto altrui. (Nella specie il magistrato, nel riprendere la sua autovettura parcheggiata nel-l’apposita area antistante l’ufficio, si era accorto che l’uscita del veicolo era impedita da un’altra macchina chiusa a chiave e dopo aver inutil-mente tentato di rintracciarne chi ne aveva la disponibilità, aveva pro-nunciato al suo indirizzo un epiteto ingiurioso alla presenza di altre per-sone).

– Sentenza 20.2.1998/13.5.98, n. 27/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Condotta privata del magistrato. Affiliazione a loggia massonica.

Sussistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura, il ma-gistrato che affiliatosi a loggia massonica nel maggio 1982, chieda ed ot-tenga il depennamento “a pie’ di lista dell’Officina” con decorrenza dal 31 dicembre 1985. A questo proposito poco conta che il plenum del C.S.M.

si sia pronunciato soltanto nel 1990 e nel 1993 a livello di pratica ammi-nistrativa sul disvalore connesso all’appartenenza di un magistrato alla massoneria ufficiale, poiché l’organo di autogoverno della magistratura ha affrontato il problema quando si è presentata concretamente l’occa-sione di farlo e lo ha risolto sviluppando quanto già emergeva da docu-menti ufficiali di una delle articolazioni del Consiglio (la Sezione disci-plinare) e lo stesso Parlamento (la relazione Anselmi).

– Sentenza 20.3.1998/13.5.98, n. 44/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gennaro.

Condotta privata del magistrato. Fattispecie. Sussistenza dell’il-lecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la perdita di anzia-nità per mesi sei in considerazione del vasto clamore suscitato dall’epi-sodio, il magistrato il quale, nella personale convinzione che il figlio andasse promosso con la media dell’otto anziché del sette, solleciti dap-prima il preside dell’istituto ad intervenire sul consiglio di classe, chiede poi, il rilascio di copia del verbale di scrutinio e di altra documentazio-ne relativa all’attività didattica della classe frequentata dal figlio ed

aven-do saputo che avrebbe aven-dovuto attendere la pubblicazione degli scrutini, chieda l’intervento di un vice questore e lo determini ad entrare a scuola per una verifica, riferendogli, pur in mancanza di elementi idonei ad avvalorare i suoi sospetti, che si stavano facendo sicuramente dei brogli, consistenti nella manipolazione degli scrutini già verbalizzati in prece-denza.

– Sentenza 17.4.1998/15.6.98, n. 57/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.

Condotta privata del magistrato. Fattispecie. Sussistenza dell’il-lecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura anche in considerazione della natura e gravità degli addebiti, il presidente di corte di appello che 1) su 28 controversie nelle quali gli era stata rimes-sa la nomina del terzo arbitro, attribuisca 6 incarichi a professionisti strettamente legati da ragioni processionali o da rapporti di frequenta-zione od amicizia al figlio, di cui si avvalevano come segretario nei ri-spettivi collegi arbitrali; 2) ometta di segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura, in violazione dell’art. 18 dell’Ordinamento Giudizia-rio, che il figlio svolgeva attività di procuratore legale negli uffici giudi-ziari del capoluogo del distretto; 3) chieda al Comando dei Vigili Urbani l’annullamento di sette processi verbali di contravvenzione per infrazio-ni al codice della strada commesse con le autovetture del coinfrazio-niuge e del genero, asserendo di essere stato alla guida di detti veicoli per ragioni di servizio in realtà non esistenti.

– Sentenza 10.7.1998/27.7.98, n. 113/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.

Condotta privata del magistrato. Fattispecie. Sussistenza dell’il-lecito.

Commette illecito disciplinare da sanzionare con l’ammonimento in considerazione delle complessive circostanze concrete, il magistrato che essendo stato fermato in macchina da una pattuglia di Carabinieri, ed avendo ricevuto la contestazione della esistenza di una difformità fra il secondo nome di battesimo iscritto nella patente di guida e quello

riporta-to nel libretriporta-to di circolazione nonché della mancata annotazione del cam-bio di residenza sulla patente di guida, prospetti la propria qualità di magi-strato, minacci di rivolgersi ai superiori dei militari operanti ed adoperi toni adirati nei loro confronti, così ponendo in essere una condotta deon-tologicamente scorretta perché diretta ad intimidire i due interlocutori.

– Sentenza 17.7.1998/30.7.98, n. 121/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gennaro.

Condotta privata del magistrato. Violazione della normativa in materia di circolazione degli assegni bancari. Sussistenza dell’il-lecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura in con-siderazione della gravità dei fatti contestati, il giudice di pace che si sia reso responsabile di emissione continuata di assegni a vuoto.

– Sentenza 24.7.1998/31.7.98, n. 127/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Patrono.

Condotta privata del magistrato. Fattispecie. Sussistenza dell’il-lecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento in considerazione della lievità dei fatti, il magistrato che detenga illecita-mente del munizionamento relativo ad una pistola posseduta come ele-mento di collezione e violi il dovere di custodire la sua raccolta di armi nell’abitazione dove era stata autorizzata.

– Sentenza 26.6.1998/31.7.98, n. 106/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.

Condotta privata del magistrato. Redazione di lettera concernen-te affari privati su carta inconcernen-testata dell’ufficio giudiziario. Insussi-stenza dell’illecito.

Va negata la responsabilità disciplinare del giudice di pace accusato di aver scritto una lettera di contestazione concernente affari privati su

carta intestata all’ufficio qualora, in ragione del tenore della missiva, debba escludersi che l’incolpato abbia fatto riferimento alle sue funzioni di giudice onorario per ottenere particolari privilegi o indebiti favori.

– Sentenza 11.9.1998/12.10.1998, n. 131/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Serio.

Condotta privata del magistrato. Fattispecie concreta: affiliazio-ne a loggia massonica. Collocazioaffiliazio-ne temporale dei fatti in epoca anteriore alla affermazione da parte del C.S.M. del disvalore della condotta. Illecito disciplinare. Esclusione.

Se è incontroverso il principio, ripetutamente espresso tanto in sede di merito quanto di legittimità, secondo cui deve essere disciplinarmen-te riprovata la adesione di magistrati a logge massoniche, tuttavia la valutazione dell’elemento psicologico che deve sorreggere la condotta del-l’incolpato e la prova della sua esistenza, nonché la determinazione dei criteri del relativo accertamento, ineliminabilmente postulano l’apprez-zamento di circostanze esterne al comportamento fatto oggetto dell’in-colpazione, a cominciare dalla collocazione temporale degli eventi in un periodo anteriore all’emergenza del loro disvalore deontologico. Pertanto, ove risulti che il magistrato non ha in alcun modo legittimato il dubbio che la sua affiliazione alla massoneria sia stata rivolta a conseguire, attraverso la tortuosa ed obliqua strada della partecipazione ad una vita associativa non perfettamente trasparente, vantaggi indebiti, egli non de-ve essere sanzionato stante la carenza dell’indefettibile consapevolezza dell’antagonismo della sua condotta ai canoni di deontologia professio-nale.

– Sentenza 2.10.1998/22.10.1998, n. 144/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Tossi Brutti.

Condotta privata del magistrato. Fattispecie. Invio di lettera al comandante dei VV.UU. per cercare di ottenere l’annullamento di un verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada. Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di aver tentato di ottenere l’annullamento di un verbale di contravvenzione

esercitando sul comandante dei VV.UU. un’indebita pressione consistita nell’invio di una lettera dove veniva insinuata l’esistenza di accordi ille-citi tra i vigili e la società incaricata della rimozione delle autovetture, evidenziandosi la opportunità “di risolvere bonariamente la questione senza la necessità d’impugnare il verbale innanzi al Prefetto ovvero ai colleghi Pretori”, qualora alla luce dell’intero ed articolato contesto delle sia pure inopportune espressioni usate debba ritenersi che l’incolpato ab-bia inteso effettuare soltanto una puntigliosa contestazione dell’addebito senza intenti intimidatori od insinuanti e che la lettera sia stata perciò scritta nel sicuro coinvolgimento di reagire ad un abuso ingiustamente subito e non per una concezione non corretta del rapporto con altri orga-ni pubblici, ove la qualità di magistrato può essere spesa per ottenere un particolare trattamento privilegiato.

– Sentenza 16.10.1998/10.12.1998, n. 151/98 Reg. dep. – Presiden-te Verde. EsPresiden-tensore Iacopino Cavallari.

Condotta privata del magistrato. Appartenenza a loggia massoni-ca. Sussistenza dell’illecito.

L’appartenenza di un magistrato alla massoneria costituisce un fatto riprovevole, rilevante sul piano disciplinare. Va, pertanto, sanzionato con la censura il magistrato che pur avendo ormai piena percezione del disvalore riscontrabile nella sua appartenenza ad una loggia massonica, continui a frequentarla, omettendo di adottare con tempestività ed effi-cacia il comportamento più idoneo a consentirgli un’immediata interru-zione dei rapporti.

– Sentenza 25.9.1998/28.1.99, n. 136/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Condotta privata del magistrato. Fattispecie. Insussistenza del-l’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di avere abusato della sua qualità al fine di costringere i carabinieri ope-ranti a tollerare l’apposizione, nel verbale di sequestro delle opere abusi-ve fatte eseguire dalla moglie, di una frase volta ad asseabusi-verare un ulte-riore avanzamento dei lavori e l’utilizzazione dei locali, qualora la

cor-retta analisi dello esatto svolgimento dei fatti conduca a ritenere che l’in-colpato non abbia compiuto alcuna prevaricazione, ma abbia invece agito per evidente cortesia e spirito di collaborazione, provvedendo egli stesso ad inserire nel verbale una indicazione che rappresentava un pre-ciso obbligo per i militari verbalizzanti.

– Sentenza 16.10.1998/1º.2.1999, n. 150/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Tossi Brutti.

Debiti. Fattispecie. Astensione. Mancato esercizio della relativa facoltà. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del sostituto procuratore accusato di avere trattato un procedimento penale contro i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca nei cui confronti aveva un’esposizione debitoria, qualora risulti che que-st’ultima non poteva influire sull’esercizio del potere-dovere di compiere le indagini in quanto si era trattato di un normale rapporto di clientela, privo di caratteri abnormi ed, anzi, connotato da piatta regolarità, nel-l’ambito del quale il magistrato aveva avuto contatti solo con i funzio-nari dell’agenzia senza alcun incontro con i massimi responsabili dell’i-stituto.

– Sentenza 9.4.1999/15.6.1999, n. 36/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Parziale.

Residenza. Uso dell’autovettura di servizio per raggiungere l’uffi-cio dai confini territoriali della sede giudiziaria, raggiunti con mezzi propri, da parte di magistrato autorizzato a risiedere fuori sede. Circostanze particolari. Sussistenza. Fissazione dell’udien-za di discussione. Esclusione.

Non deve farsi luogo al rinvio al dibattimento per violazione dei do-veri di correttezza del magistrato nella specie asseritamente violati per avere l’incolpato, benché residente, giusta autorizzazione, fuori della sede giudiziaria di appartenenza, fatto uso dell’autovettura di servizio per raggiungere l’ufficio muovendo tuttavia dal confine territoriale della sede giudiziaria, confine solitamente raggiunto con mezzi propri, nell’ipotesi in cui lo stesso faccia uso dell’autovettura di servizio nell’ ambito della

circoscrizione territoriale dell’ufficio di riferimento, in concomitanza con lo svolgimento di altri servizi cui il veicolo sia stato adibito, in ragione delle personali condizioni di salute e nell’ assenza o nell’inadeguatezza dei servizi pubblici di trasporto tra le sedi di residenza e di lavoro, incom-patibili con le esigenze di servizio.

– Sentenza 29.1.99/21.7.99, n. 3/99 Reg. dep. – Presidente Verde.

Estensore Parziale.

Condotta privata del magistrato. Fattispecie concreta: giuramen-to per affiliazione a loggia massonica e successiva immediata dis-sociazione per facta concludentia. Collocazione temporale dei fatti in epoca anteriore alla affermazione da parte del C.S.M. del disvalore della condotta di affiliazione a logge massoniche. Illeci-to disciplinare. Esclusione.

La formale affiliazione del magistrato a una loggia massonica, peral-tro insistentemente indotta da persona degna di personale considerazio-ne e conosciuta per ragioni dell’ufficio ricoperto, qualora seguita da un’immediata dissociazione, sia pure per facta concludentia, non inte-gra condotta sanzionabile in sede disciplinare, tanto più quando in nes-sun momento successivo alla affermazione, da parte del C.S.M., del disvalore della partecipazione a logge massoniche risulti che il magistra-to abbia svolmagistra-to attività implicante il mantenimenmagistra-to della qualità di asso-ciato.

– Sentenza 14.5.99/15.9.99, n. 40/99 Reg. dep. – Presidente Verde.

Estensore Toro.

Debiti. Fattispecie concreta: ricorso al credito presso istituto mu-tuante interessato ad affari giurisdizionali trattati dal magistrato.

Illecito disciplinare. Sussistenza.

Il ricorso al credito per un importo elevato, peraltro con successiva violazione degli obblighi contrattuali, da parte di un magistrato che eser-cita le sue funzioni in un piccolo centro, appare già di per sé scorretto ed idoneo a compromettere la fiducia e la considerazione di cui egli deve godere, tanto più se il comportamento del magistrato sia tenuto in con-comitanza con la definizione di un processo penale a lui affidato, cui

mettano capo interessi sostanziali dell’istituto di credito mutuante, trat-tandosi di ipotesi in cui il codice di rito espressamente prevede l’obbligo di astensione da parte del giudice.

– Sentenza del 15.10.1999/24.11.1999, n. 90/99 Reg. dep. – Presi-dente Serio. Estensore Cassano.

Residenza. Fattispecie concreta: uso dell’autovettura di servizio nell’ambito del territorio della Pretura Circondariale nel periodo 15 aprile 1993 – 13 marzo 1996. Caratteri e modalità dell’uso. Li-miti vigenti pro tempore. Osservanza. Illecito disciplinare. Esclu-sione.

Premesso che pro tempore (15 aprile 1993-13 marzo 1996) l’uso del-l’autovettura di servizio era disciplinato dal R.D. 3 aprile 1926 n. 746, in base al quale il solo limite negativo all’utilizzo della macchina di servizio era costituito dalle esigenze squisitamente personali e circa l’ambito ter-ritoriale degli spostamenti non vi erano disposizioni particolari, queste ultime essendo state introdotte soltanto nel 1997 (art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662, 2.1.1997, 28.2.1997, 11.4.1997, Circ. Min. Giust.

3.12.1997 prot. 37515015 ris. 2312), non costituisce illecito disciplinare il fatto del magistrato che abbia utilizzato l’autoveicolo dell’ufficio non quotidianamente né sistematicamente, bensì in maniera saltuaria e in coincidenza con gli spostamenti motivati da altre esigenze di servizio (quali il trasporto dei fascicoli dalla sede centrale alla sezione distacca-ta). (Fattispecie in cui pur avendo omesso di richiedere la prescritta au-torizzazione a risiedere in comune diverso da quello dell’ufficio, il magi-strato aveva assunto il personale convincimento che fosse lecito l’utiliz-zazione per ragioni d’ufficio dell’autovettura di servizio nel territorio cir-condariale della pretura tanto più che dopo l’ispezione delle cancellerie non era stata assunta al riguardo alcuna iniziativa disciplinare né dal Ministro della Giustizia né dalla Procura Generale presso la Corte di Cas-sazione, cui pure era stata trasmessa la relazione ispettiva).

3.1. Casistica

– Sentenza 3.4.1988/22.4.98, n. 53/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Patrono.

Doveri del magistrato: diligenza. Omessa tenuta di alcune udien-ze fissate in calendario. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Dev’essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del giudice di pa-ce accusato di non essere stato presente a varie udienze qualora risulti che per alcune di esse non era stata iscritta a ruolo alcuna causa, che la mancata partecipazione alle altre era dipesa dalla necessità di mantene-re impegni professionali di altro genemantene-re assunti prima di iniziamantene-re l’eserci-zio delle funl’eserci-zioni giudiziarie, quando era impossibile prevedere che gli stessi avrebbero potuto risultare in concreto incompatibili con queste ultime, che i fatti contestati risalivano tutti al primo periodo della nuova attività dell’incolpato e che successivamente costui non aveva più dato luogo a nessun altro rilievo o disservizio.

– Sentenza 27.3.1988/22.4.98, n. 48/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.

Doveri del magistrato: diligenza. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Commettono illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimen-to, i componenti del collegio del Tribunale penale in sede di incidente di esecuzione che, nonostante la doglianza formulata in tal senso dal con-dannato, ne protraggono per negligenza inescusabile la detenzione senza titolo, omettendo di verificare che in realtà, la sentenza in esecuzione della quale era stato emesso l’ordine di carcerazione, non era ancora pas-sata in giudicato per omessa notifica dell’avviso di deposito.

– Sentenza 15.5.1998/15.6.98, n. 74/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Patrono.

Doveri del magistrato: diligenza. Inerzia nella conduzione d’inda-gini. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Non commette illecito disciplinare il magistrato che nella conduzio-ne di un’indagiconduzio-ne rimanga inattivo non per conduzio-negligenza o colpevole

disor-ganizzazione, ma per cause di forza maggiore legati all’oggettiva impos-sibilità di far tempestivamente fronte a tutti gli impegni ed alla ragione-vole preferenza accordata a procedimenti che presentavano aspetti di maggiore urgenza.

– Sentenza 22.5.1998/26.6.98, n. 81/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiduccia.

Doveri del magistrato: diligenza. Fattispecie. Insussistenza dell’il-lecito.

Poiché il giudizio di opportunità non può essere formulato a poste-riori alla luce di fatti ed avvenimenti successivi, bensì alla stregua degli elementi disponibili al momento della nomina, va pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti dei magistrati incolpati di scarsa diligenza nella scelta del curatore di un fallimento, qualora risulti che al momen-to della sua designazione non esisteva, nemmeno sotmomen-to il profilo della op-portunità, alcuna ragione ostativa all’incarico.

– Sentenza 29.5.1998/30.7.98, n. 86/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Doveri del magistrato: diligenza. Fattispecie. Insussistenza dell’il-lecito.

Dev’essere assolto il consigliere di cassazione accusato di aver indot-to il Collegio a dichiarare l’estinzione del reaindot-to per prescrizione per non essersi accorto, nella sua qualità di relatore del procedimento, che il cor-so della stessa era rimasto cor-sospecor-so a causa dell’instaurazione di un giu-dizio incidentale di legittimità costituzionale, qualora debba ritenersi, in considerazione della quantità e dei ritmi di lavoro dell’ufficio nonché del fatto che nel medesimo errore erano incorsi tanto il magistrato addetto allo spoglio quanto il P.M., ingenerando così una sorta di affidamento nell’incolpato, che la negligenza a costui addebitabile non aveva rag-giunto una soglia di rilevanza tale da farla assurgere a comportamento disciplinarmente sanzionabile.

– Sentenza 11.12.1998/7.1.1999, n. 173/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Gilardi.

Doveri del magistrato: diligenza. Fattispecie. Insussistenza dell’il-lecito.

La violazione del dovere di diligenza a cui consegua l’adozione di un provvedimento errato può costituire fonte di responsabilità disciplinare soltanto se abbia provocato riflessi sfavorevoli sulla fiducia e considera-zione del magistrato o sul prestigio dell’Ordine giudiziario. Va, pertanto, pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti del sostituto procura-tore della Repubblica accusato di aver violato l’art. 104 c.p.p. dilazionan-do per sei giorni all’indagato, sottoposto dal G.I.P. a misura coercitiva,

La violazione del dovere di diligenza a cui consegua l’adozione di un provvedimento errato può costituire fonte di responsabilità disciplinare soltanto se abbia provocato riflessi sfavorevoli sulla fiducia e considera-zione del magistrato o sul prestigio dell’Ordine giudiziario. Va, pertanto, pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti del sostituto procura-tore della Repubblica accusato di aver violato l’art. 104 c.p.p. dilazionan-do per sei giorni all’indagato, sottoposto dal G.I.P. a misura coercitiva,