• Non ci sono risultati.

QUADERNI del Consiglio Superiore della Magistratura

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "QUADERNI del Consiglio Superiore della Magistratura"

Copied!
153
0
0

Testo completo

(1)

SEZIONE DISCIPLINARE MASSIMARIO

DELLE DECISIONI

Anni 1998-1999

QUADERNI

Consiglio Superiore della Magistratura del

(2)

QUADERNI DEL

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Anno 2000, Numero 112

Pubblicazione interna per l’Ordine giudiziario curata dall’Ufficio Studi e Documentazione

(3)

A V V E R T E N Z A

Talvolta una stessa massima può rinvenirsi sotto diverse rubriche ovvero, al contrario, di principi consolidati è indicata soltanto la sen- tenza che più di recente ne ha fatta affermazione, seguita da semplici richiami degli estremi di decisioni conformi (evitando in tal modo pedanti ripetizioni).

L’annotazione circa l’esito dell’impugnazione eventualmente pro- posta contro la sentenza massimata vi è soltanto in caso di intervenu- to dispositivo di cassazione della stessa entro la data di edizione del presente volume.

L’intenzione di mantenere agilità e snellezza dell’appendice, in uno alla considerazione che le fonti di conoscenza di dati legislativi e giurisprudenziali si moltiplicano continuamente, ha suggerito, poi, di contenere nel volume soltanto l’estratto delle pronunce della Sezione disciplinare depositate nel biennio 1998-1999 e non anche altri testi, di più agevole reperimento.

Le massime relative all’anno 1998 sono state redatte dal dott.

Francesco Tirelli, pro tempore magistrato segretario del C.S.M. e della Sezione disciplinare, ora applicato all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte suprema di Cassazione; quelle relative al 1999 dal dott. Ferruccio Auletta, attualmente magistrato segretario del C.S.M., addetto alla Sezione disciplinare, che ha curato pure la definitiva siste- mazione dei testi e la loro pubblicazione nell’attuale veste.

(4)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

(1)

1. Abuso di potere 2. Astensione

3. Attività extragiudiziaria 4. Attività politica

5. Azione disciplinare

6. Competenza della sezione disciplinare 7. Condotta privata del magistrato 8. Debiti

9. Difesa

10. Doveri del magistrato: Correttezza 11. Doveri del magistrato: Diligenza 12. Doveri del magistrato: Imparzialità 13. Doveri del magistrato: Operosità 14. Doveri del magistrato: Riserbo

15. Esecuzione delle decisioni disciplinari 16. Illecito disciplinare

17. Imputabilità 18. Incompatibilità 19. Libertà di critica

20. Procedimento disciplinare

21. Procedimento penale e disciplinare

22. Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità

(1) Questa appendice di aggiornamento del massimario della Sezione disciplina- re conserva intatto il primo “schema di classificazione”, adottato sin dall’edizione del Manuale dell’udienza disciplinare curata nel 1992.

(5)

23. Rapporti con gli avvocati 24. Rapporti con i collaboratori 25. Rapporti con i colleghi 26. Rapporti con i dirigenti

27. Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura 28. Rapporti con i privati

29. Rapporti con la Polizia

30. Rapporti con la Pubblica Amministrazione 31. Rapporti dei dirigenti con i magistrati 32. Rapporti familiari ed extra-coniugali 33. Residenza

34. Revisione del procedimento disciplinare

35. Ricusazione di un componente della sezione disciplinare 36. Sanzione disciplinare

37. Sezione disciplinare 38. Sospensione cautelare

(6)

1.1. Condizioni

1.1.1. Appartenenza dell’incolpato all’ordine giudiziario (1) – Sentenza 19.11.1999/22.12.1999, n. 121/99 Reg. dep. – Presiden- te Verde. Estensore Rossi.

Azione disciplinare. Condizioni: appartenenza dell’incolpato al- l’Ordine giudiziario. Fattispecie concreta: collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Dichiarazione di estinzione del proce- dimento.

Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine giudiziario, nessun prov- vedimento (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) inerente l’azione disciplinare può essere adottato, non potendosi confi- gurare un permanente interesse giuridico delle parti.

*****

Conformi (magistrati ordinari):

Sentenze:

• 16.01.1998/30.01.1998 n.123/97 R.G. (dimissioni)

• 13.02.1998/11.03.1998 n. 114/97 R.G.(quiescenza)

• 30.01.1998/11.03.1998 n. 7/98 R.G. (dimissioni)

• 24.04.1998/13.05.1998 n. 35/98 R.G. (quiescenza)

• 24.04.1998/13.05.1998 n. 40/98 R.G. (quiescenza)

• 27.03.1998/14.05.1998 n. 24/98 R.G. (quiescenza)

• 15.05.1998/28.05.1998 n. 66/97 R.G. (dimissioni)

• 15.05.1998/15.06.1998 n. 97/95 R.G. (dimissioni)

• 23.05.1998/15.06.1998 n. 48/98 R.G. (dimissioni)

• 23.05.1998/15.06.1998 n. 51/98 R.G. (quiescenza)

• 29.05.1998/26.06.1998 n. 53/98 R.G. (quiescenza)

• 26.06.1998/17.07.1998 n. 44/97 R.G. (quiescenza)

• 12.06.1998/17.07.1998 n. 55/98 R.G. (opzione)

• 19.06.1998/17.07.1998 n. 60/98 R.G. (quiescenza)

(1) È l’unico luogo, questo del presente §, in cui le indicazioni sono distinte secon- do che il soggetto incolpato sia un magistrato ordinario ovvero un giudice di pace. Oltre, la materia non è mai più articolata ratione subiecti.

(7)

• 26.06.1998/17.07.1998 n. 68/98 R.G. (quiescenza)

• 26.06.1998/17.07.1998 n. 69/98 R.G. (opzione)

• 19.06.1998/27.07.1998 n. 65/98 R.G. (dimissioni)

• 10.07.1998/27.07.1998 n. 70/98 R.G. (dimissioni)

• 24.07.1998/30.07.1998 n. 78/98 R.G. (dimissioni)

• 24.07.1998/31.07.1998 n. 82/98 R.G. (quiescenza)

• 02.10.1998/12.11.1998 n.90/98 R.G. (quiescenza)

• 02.10.1998/12.11.1998 n. 28/98 R.G. (morte)

• 13.11.1998/17.12.1998 n. 104/98 R.G. (morte)

• 13.11.1998/07.01.1999 n. 103/98 R.G. (morte)

• 02.10.1998/14.01.1999 n. 31/97 R.G. (morte)

• 02.10.1998/14.01.199 n. 87/98 R.G. (morte)

• 16.10.1998/14.01.1999 n. 91/98 R.G. (morte)

• 23.10.1998/14.01.1999 n. 98/98 R.G. (morte)

• 23.10.1998/14.01.1999 n. 16/98 R.G. (dimissioni)

• 30.10.1998/14.01.1999 n. 102/98 R.G. (dimissioni)

• 02.10.1998/28.01.1999 n. 88/98 R.G. (dimissioni)

• 02.10.1998/28.01.1999 n. 89/98 R.G. (dimissioni)

• 18.12.1998/01.02.1999 n. 74/96 R.G. (quiescenza)

• 26.03.1999/25.05.1999 n. 63/94 R.G. (quiescenza)

• 11.06.1999/12.07.1999 n. 50/99 R.G. (dispensa per infermità)

• 11.06.1999/12.07.1999 n. 51/99 R.G. (dispensa per infermità)

• 26.03.1999/21.07.1999 n. 34/99 R.G. (quiescenza)

• 18.06.1999/21.07.1999 n. 94/98 R.G. (quiescenza)

• 17.09.1999/30.09.1999 n. 63/99 R.G. (dimissioni)

• 01.10.1999/15.10.1999 nn. 63/98-33/99 R.G. (decadenza)

• 17.09.1999/13.10.1999 n. 45/99 R.G. (dimissioni)

• 12.11.1999/24.11.1999 nn. 120-121/97 R.G. (quiescenza)

• 19.11.1999/22.12.1999 n. 105/99 (quiescenza)

• 19.11.1999/10.12.1999 n. 103/99 (rimozione)

• 19.11.1999/10.12.1999 n. 109/99 R.G. (dimissioni)

• 19.11.1999/10.12.1999 n. 104/99 R.G. (quiescenza) Ordinanze:

• 18.06.1999/22.07/1999 n. 2/28 R.O. (decadenza)

• 28.09.1999/20.10.1999 n. 2/94 R.O. (dimissioni)

(8)

Conformi (giudici di pace) Sentenze:

• 16.01.1998/30.01.1998 n. 17/97 R.G.P. (dimissioni)

• 23.01.1998/21.02.1998 n. 15/97 R.G.P. (dimissioni)

• 30.01.1998/11.03.1998 n. 1/98 R.G.P. (decadenza)

• 27.02.1998/26.03.1998 n. 3/98 R.G.P. (dimissioni)

• 27.02.1998/26.03.1998 n. 4/98 R.G.P. (dimissioni)

• 27.03.1998/16.04.1998 n. 7/98 R.G.P. (dimissioni)

• 03.04.1998/29.04.1998 n. 8/98 R.G.P. (decadenza)

• 27.03.1998/14.05.1998 n. 6/98 R.G.P. (dimissioni)

• 15.05.1998/28.05.1998 n. 16/97 R.G.P. (dimissioni)

• 17.07.1998/30.071998 n. 15/98 R.G.P. (dimissioni)

• 02.10.1998/19.10.1998 n. 2/98 R.G.P. (dimissioni)

• 25.06.1999/28.07.1999 n. 6/99 R.G.P. (quiescenza)

• 23.07.1999/15.09.1999 n. 18/98 R.G.P. (dimissioni)

• 23.07.1999/24.09.1999 n. 19/98 R.G.P. (decadenza)

• 23.07.1999/29.10.1999 n. 14/98 R.G.P. (dimissioni)

• 19.11.1999/10.12.1999 n. 10/99 R.G.P. (decadenza)

• 19.11.1999/10.12.1999 n. 13/99 R.G.P. (dimissioni)

• 26.11.1999/10.12.1999 n. 14/99 R.G.P. (decadenza)

• 10.12.1999/23.12.1999 n. 2/99 R.G.P. (decadenza) Ordinanze:

• 24.09.1999/29.10.1999 n. 1/99 R.O.P. (dimissioni)

(9)

1.2. Esercizio (modi e tempi di)

– Sentenza 30.1.1998/26.2.98, n. 13/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Patrono.

Azione disciplinare. Promovimento dell’azione disciplinare a di- stanza di più di un anno dalla notizia del fatto. Conseguenze.

Va pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti del- l’incolpato qualora risulti che l’azione disciplinare sia stata promossa dopo il decorso di un anno dalla notizia del fatto contestato al magistrato.

– Sentenza 19.6.1998/27.7.98, n. 98/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.

Azione disciplinare. Momento in cui inizia a decorrere il termine annuale entro il quale comunicare all’incolpato il decreto di fis- sazione dell’udienza per la discussione orale davanti alla Sezione Disciplinare. Determinazione.

Nel caso in cui l’azione disciplinare sia stata promossa dal Ministro, il termine annuale entro cui va comunicato all’incolpato il decreto di fis- sazione dell’udienza per la discussione orale inizia a decorrere non già dalla data della richiesta del Ministro, ma da quella della sua ricezione da parte del Procuratore Generale (*).

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle S.U. con decisione 27.5.99/12.11.99

– Sentenza 29.1.1999/25.2.1999, n. 8/99 Reg.dep. – Presidente Verde. Estensore Gilardi.

Azione disciplinare. Termine di promovimento. Decadenza.

Non deve farsi luogo al rinvio a dibattimento nell’ipotesi in cui risul- ti univocamente dall’istruzione sommaria che entrambi i titolari dell’a- zione disciplinare abbiano ricevuto conoscenza del fatto, poi ascritto al magistrato quale illecito disciplinare, in epoca anteriore di oltre un anno alla data di effettivo inizio dell’azione medesima.

(10)

– Sentenza 16.4.99/21.5.1999, n. 37/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

Azione disciplinare. Promovimento da parte del Ministro della (Grazia e) Giustizia. Decadenza. Termine annuale. Dies a quo.

Fattispecie concreta: notizia acquisita tramite ispezione presso l’ufficio del magistrato successivamente incolpato. Individuazio- ne. Deposito della relazione ispettiva. Esclusione. Compimento dell’ispezione. Affermazione. Sentenza di non doversi procedere per estinzione.

Qualora il Ministro della (Grazia e) Giustizia promuova azione di- sciplinare all’esito di ispezione svolta presso l’ufficio del magistrato suc- cessivamente incolpato, ai fini della individuazione della data di decor- renza del termine annuale di decadenza dall’azione, di cui all’art. 59, sesto comma, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, rileva non già il momen- to di redazione o deposito della relazione ispettiva ma quello di compi- mento dell’ispezione stessa.

– Sentenza 28.5.1999/17.6.1999, n. 47/98 Reg. dep. – Presidente ed estensore Serio.

Azione disciplinare. Termine di promovimento. Decadenza. Fatti- specie concreta: esercizio dell’azione penale per fatti già cono- sciuti dai titolari dell’azione disciplinare successivamente al decorso dell’anno. Irrilevanza. Dichiarazione di estinzione del procedimento.

L’azione disciplinare non può essere utilmente promossa, una volta decorso il termine di decadenza annuale, quando entrambi i titolari del relativo potere siano stati compiutamente informati dei fatti suscettibili di integrare l’incolpazione benché, successivamente alla scadenza del ter- mine annuale di decadenza, il Pubblico ministero richieda per i medesi- mi fatti il rinvio a giudizio del magistrato.

(11)

1.3. Limiti

1.3.1. (In)Sindacabilità dei provvedimenti giudiziari

– Sentenza 29.5.1998/26.6.98, n. 88/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gabri.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie. Insussi- stenza dell’illecito.

Dev’essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del Procuratore della Repubblica che, avendo ricevuto delle denunce-querele per diffa- mazione e calunnia, abbia omesso di iscrivere i querelati nel registro degli indagati, procedendo invece a carico dei querelanti per calunnia in quanto altre indagini in precedenza svolte deponevano già per la incon- sistenza delle querele, consentendo quindi di agire immediatamente nei confronti dei relativi presentatori senza la necessità di preventivi accer- tamenti sulla infondatezza delle accuse da loro mosse.

– Sentenza 22.5.1998/26.6.98, n. 80/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gabri.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Riferimenti capaci di offendere la reputazione di terzi estranei al procedimento.

Condizioni per la loro liceità.

Dev’essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato di avere inserito in un provvedimento giurisdizionale riferi- menti capaci di offendere la reputazione di terzi estranei al procedimen- to qualora si riconosca che gli stessi erano necessari o, quantomeno, utili all’economia complessiva dell’atto processuale. (*)

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle S.U. con decisione 4.2.99/27.5.99

– Sentenza 15.5.1998/26.6.98, n. 73/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gabri.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie. Sussi- stenza dell’illecito.

(12)

Costituisce principio cardine sul riparto della giurisdizione, che nes- sun giudice civile può ragionevolmente ignorare o disattendere, nemme- no per finalità equitative, quello secondo cui l’autorità giudiziaria ordi- naria non può sospendere l’efficacia degli atti amministrativi, spettando tale potere solo al giudice amministrativo. Commette perciò illecito di- sciplinare, da sanzionare con l’ammonimento in considerazione degli ottimi precedenti dell’incolpato, il pretore che, sia pure nel tentativo di contemperare le esigenze della Pubblica Amministrazione con quelle del- la parte privata, sospenda l’efficacia di un’ordinanza sindacale di chiu- sura di un esercizio di ristorazione.

– Sentenza 12.6.1998/10.7.98, n. 96/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Proto Pisani.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie. Insussi- stenza dell’illecito.

Con riferimento ad atti e provvedimenti resi da un magistrato nell’e- sercizio delle sue funzioni, la ricorrenza di un illecito disciplinare non può essere ravvisata nella loro semplice inesattezza tecnico-giuridica, occorrendo al contrario che la stessa sia idonea ad evidenziare scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscet- tibile di incidere negativamente sul piano del prestigio dell’Ordine giudi- ziario. Va pertanto esclusa ogni responsabilità disciplinare del GIP che, nell’ambito di una scelta interpretativa non affetta da errore grave od abnormità, applichi ad un indagato una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. e, cioè, la custodia in carcere in luogo degli arre- sti domiciliari.

– Sentenza 29.5.1998/17.7.98, n. 89/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie. Sussi- stenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare solo con l’ammoni- mento in considerazione della giovane età dell’incolpato, della comples- sità del procedimento cui il provvedimento si riferiva e della mole del lavoro gravante sull’ufficio, il GIP che, non come conseguenza di un per-

(13)

corso interpretativo, ma per pura e semplice ignoranza della norma, 1) sostituisca la misura della custodia cautelare in carcere – emessa a fini estradizionali ed eseguita all’estero – con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso il luogo di residenza dell’indagato – sito in una Nazio- ne straniera – delegando illegittimamente per l’esecuzione il Servizio Interpol e per la successiva sorveglianza le forze dell’ordine territorial- mente competenti; 2) ribadisca con successiva ordinanza il contenuto della precedente, disponendo illegittimamente che in attesa dell’estradi- zione, l’indagato fosse condotto agli arresti domiciliari da eseguirsi pres- so un domicilio da lui stesso indicato, con l’ulteriore specificazione che se tale regime fosse risultato incompatibile con la legislazione del Paese in cui era stato eseguito l’arresto provvisorio, tale incompatibilità avreb- be dovuto essergli prontamente comunicata, onde consentirgli urgenti determinazioni in merito.

– Sentenza 17.7.1998/31.7.98, n. 120/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Utilizzazione di espressioni offensive della reputazione di terzi estranei al proce- dimento. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di aver inserito in sentenza un’espressione offensiva della reputazione di terzi estranei al processo, qualora risulti che la stessa, anche se vivace, era pertinente all’illustrazione del contesto in cui l’incolpato intendeva inquadrare gli addebiti mossi all’imputato.

– Sentenza 24.7.1998/31.7.98, n. 122/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Proto Pisani.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie. Esclu- sione.

Poiché quella volta a stabilire se in caso di trasgressione delle pre- scrizioni inerenti gli arresti domiciliari sia consentito inasprire la misu- ra, sostituendola con la custodia in carcere, costituisce questione inter- pretativa, sottratta come tale al controllo disciplinare, non è sindacabile in tale sede il provvedimento con cui, a seguito di fuga dell’imputato, agli arresti domiciliari per motivi di salute, si respinga l’istanza di aggrava-

(14)

mento della misura cautelare in assenza di un nuovo accertamento sulle condizioni fisiche dell’interessato.

– Sentenza 30.10.1998/17.12.1998, n. 157/98 Reg. dep. – Presiden- te Verde. Estensore Dusi.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Contenuto della motivazione. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Il tono, lo stile e, in generale, la forma che assume l’esplicazione degli itinerari logico-valutativi che hanno determinato la decisione costitui- scono espressione della libertà culturale del giudice, che non è censura- bile in assenza di elementi che rivelino finalità di strumentalizzazione della decisione. Non costituisce, pertanto, illecito disciplinare la stesura di una ordinanza che, pur essendo caratterizzata da ridondanza, genera- le eccesso di enfasi, digressioni di tono predicatorio ed inutilmente sen- tenzioso, nonché da un’evidente ansia di emettere giudizi moraleggianti e improntati ad estremo soggettivismo, mantenga tuttavia, rispetto al thema decidendum sottoposto al collegio, un ancoraggio tale da fare escludere l’abuso e la strumentalizzazione della motivazione.

– Sentenza 20.11.1998/11.2.99, n. 165/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie. Insussi- stenza dell’illecito.

Potendosi effettivamente ritenere, anche in considerazione della buona fede dell’incolpato e della oggettiva lievità del fatto, che non vi sia stata quella compromissione del prestigio e della credibilità dell’Ordine giudiziario senza la quale non può esservi illecito disciplinare, va pro- nunciata sentenza di assoluzione nei confronti di un componente del Tri- bunale per il riesame che, essendo finito in minoranza al momento della decisione in camera di consiglio, abbia redatto la minuta della motiva- zione in aperto contrasto con il dispositivo.

– Sentenza 12.3.1999/22.4.1999, n. 21/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

(15)

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie: attività di interpretazione di norme giuridiche. Errore. Esclusione dell’il- lecito disciplinare.

L’errore del magistrato nell’interpretazione di una norma di diritto non può rilevare sotto il profilo della correttezza, quale dovere del magi- strato, qualora appaia il risultato di un’attività volta a chiarire il signifi- cato di una disposizione, attività per sua natura incensurabile in sede disciplinare nonostante l’accertata inesattezza tecnico-giuridica della soluzione accolta.

– Sentenza 14.5.1999/15.6.1999, n. 42/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie concre- ta: impiego di espressioni offensive del potere legislativo. Ordi- nanza di promovimento della questione di legittimità costituzio- nale. Pertinenza al thema decidendum di espressioni di tono eccessivo. Esclusione del rinvio al dibattimento.

Non deve farsi luogo al rinvio al dibattimento in caso di incolpazio- ne elevata nei confronti di un magistrato che abbia usato espressioni eccessivamente polemiche nei confronti del potere legislativo ma osser- vando il limite della pertinenza al thema decidendum, limite suscettibile di apprezzamento particolare laddove l’atto che siffatte espressioni con- tiene sia un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della que- stione di legittimità concernente proprio la norma di legge a proposito della quale l’autore del provvedimento ha espresso con toni non ordina- ri le ritenute conseguenze dell’opzione legislativa (in concreto, di restrin- gere per effetto della riformulazione dell’art. 323 c.p. operata dall’art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, l’area della rilevanza penale dei fatti integranti abuso d’ufficio).

– Sentenza 19.3.1999/13.7.1999, n. 25/99 Reg. Dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie concre- ta: apprezzamenti negativi sopra attività giudiziaria svolta da al- tri magistrati. Contesto della condotta qualificabile di reazione.

(16)

Intenti soggettivi. Valutazione. Necessità. Illecito disciplinare.

Esclusione.

Il magistrato che, in scritti diretti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al Consiglio Superiore della Magistratura nonché ad un importante quotidiano a diffusione nazionale, svolga apprezza- menti negativi sopra l’attività giudiziaria svolta da altro magistrato, dando vita ad una reazione, sebbene sproporzionata, ad un insieme di iniziative che egli giudichi di particolare discredito personale, non è san- zionabile in sede disciplinare qualora risulti animato dall’intento di ristabilire la verità e tutelare la propria attività professionale, di eccezio- nale complessità e coinvolgimento, sicché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

– Sentenza 14.5.1999/30.7.99, n. 43/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Cassano.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità. Fattispecie concre- ta. Uso di espressioni sconvenienti nella motivazione della sen- tenza di appello che riforma quella di primo grado. Limiti del sin- dacato disciplinare.

Con specifico riferimento alla motivazione dei provvedimenti giuri- sdizionali il sindacato del giudice disciplinare è ammissibile limitata- mente all’ipotesi in cui il provvedimento concreti una mera occasione colta dall’estensore per il raggiungimento di una diversa finalità indivi- duale mentre l’introduzione di rilievi e considerazioni apparentemente estranei all’economia della decisione, così come il tono, lo stile e, in gene- rale, la forma che assume l’esplicazione dell’itinerario logico-valutativo che la ha determinata, costituiscono espressione della libertà culturale del magistrato, il quale non è censurabile in assenza di elementi che rive- lino la strumentalità ad altro della sua condotta. Pertanto, anche gli apprezzamenti lesivi delle dignità di persone estranee al processo (in con- creto: i magistrati di prima istanza), inseriti nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale, sono legittimi e non possono integrare responsabilità disciplinare sempre che siano pertinenti alla decisione, non anche, invece, quando alieni da esigenze processuali, ovvero, in pre- senza di tali esigenze, se contenenti tuttavia espressioni obiettivamente travalicanti.

(17)
(18)

2.1. Rapporti interni all’ufficio giudiziario

– Sentenza 23.1.1998/11.3.98, n. 10/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gabri.

Rapporti con i dirigenti. Uso di espressioni irriguardose nei confronti del capo dell’Ufficio. Fattispecie. Sussistenza dell’ille- cito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento in considerazione della ridotta gravità del fatto e dell’ottimo comportamen- to precedente dell’incolpato, il pretore che non essendosi presentato all’u- dienza che avrebbe dovuto tenere, risponda per iscritto alla richiesta di giustificazioni inviatagli dal pretore dirigente, qualificando la stessa co- me l’ennesimo tentativo di intimidazione. (*)

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle S.U. con decisione 18.3.99/23.7.99

– Sentenza 28.2.1998/2.4.98, n. 37/98 Reg. dep. – Presidente Gros- so. Estensore Patrono.

Rapporti con i dirigenti. Asserito svolgimento di investigazioni sul capo dell’ufficio requirente. Esclusione dell’addebito.

Dev’essere esclusa ogni responsabilità disciplinare dei magistrati facenti parte di un pool chiamato a svolgere una maxi indagine sulle logge massoniche deviate, incolpati di avere indagato sul nuovo capo del loro ufficio, illegittimamente esorbitando dalle loro competenze, anche per l’impegno istruttorio assai rilevante e per l’incidenza dei comportamenti sulle procedure amministrative inerenti la copertura del predetto ufficio, qualora risulti che non vi sia stata alcuna inva- sione di competenze altrui e che il rilevante impegno istruttorio, quand’anche riconosciuto, avrebbe dovuto essere in ogni caso giusti- ficato dalla circostanza, davvero molto particolare, che indagato per possibile appartenenza alla massoneria deviata era proprio il magi- strato che era stato appena designato alla direzione di quello stesso ufficio inquirente impegnato in prima linea, e con riflessi di interesse assoluto a livello nazionale, proprio in indagini di quel medesimo tipo.

(19)

– Sentenza 27.3.1998/28.5.98, n. 47/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.

Rapporti con i colleghi. Utilizzazione in atti giudiziari di espressio- ni inutilmente polemiche. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Non commette illecito disciplinare il pubblico ministero che in un atto da lui redatto utilizzi espressioni inutilmente polemiche che pur nella loro negatività, non siano però da considerare addirittura irriguar- dose, ma semplicemente inopportune e poco commendevoli. Pur doven- dosi richiedere a tutti i magistrati, nei loro rapporti di ufficio, il massi- mo distacco nel sostenere le proprie tesi e la massima temperanza nel lin- guaggio, non può infatti trascurarsi che nel nuovo codice di rito è stata accentuata la funzione di parte dell’organo dell’accusa, il che attenua, rispetto al giudice, la valenza negativa dell’espediente retorico e della for- zatura polemica cui i pubblici ministeri ricorrono nella loro tecnica ar- gomentativa.

– Sentenza 17.4.98/28.5.98, n. 61/98 Reg. dep. – Presidente Gros- so. Estensore Siena.

Rapporti con i colleghi. Inserimento nella motivazione di valuta- zioni negative sul comportamento di un altro magistrato. Fatti- specie. Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di avere sottoscritto un provvedimento contenente apprezzamenti sfavore- voli del tutto superflui ai fini della decisione, qualora l’incolpato non sia stato relatore del procedimento ed estensore del provvedimento, ma si sia limitato a sottoscrivere quest’ultimo, già formalmente e giuridicamente perfetto, soltanto per non dissociarsi dalla prassi vigente presso l’ufficio di appartenenza.

– Sentenza 12.6.1998/26.6.98, n. 95/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.

Rapporti con i colleghi. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Dev’essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibatti-

(20)

mento del magistrato incolpato di avere accusato un collega della ingiu- stificata omissione di atti dovuti e di averne insinuato un possibile coin- volgimento in una vicenda penale, qualora le sue dichiarazioni risultino, per un verso, pienamente corrispondenti al reale svolgimento dei fatti e, per l’altro, ben lontane dal suggerire ipotesi di collusione.

– Sentenza 10.7.1998/27.7.98, n. 112/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.

Rapporti con i colleghi. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Il magistrato che si sia limitato ad intervenire alla decisione quale semplice componente del collegio giudicante senza ulteriori specifici compiti di vigilanza e di controllo, non può essere chiamato a rispon- dere della mancata trascrizione, nel dispositivo redatto in calce alla motivazione contestualmente stesa, della dizione “pena sospesa e non menzione alle condizioni di legge” contenuta nel dispositivo letto in udienza.

– Sentenza 29.5.1998/30.7.98, n. 86/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Rapporti con i colleghi. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Dev’essere assolto il consigliere di cassazione accusato di aver indot- to il Collegio a dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione per non essersi accorto, nella sua qualità di relatore del procedimento, che il corso della stessa era rimasto sospeso a causa dell’instaurazione di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, qualora debba ritener- si, in considerazione della quantità e dei ritmi di lavoro dell’ufficio, non- ché del fatto che nel medesimo errore erano incorsi tanto il magistrato addetto al c.d. “spoglio” quanto il P.M., ingenerando così una sorta di af- fidamento nell’incolpato, che la negligenza a costui addebitabile non ave- va raggiunto una soglia di rilevanza tale da farla assurgere a comporta- mento disciplinarmente sanzionabile.

(21)

– Sentenza 27.2.1998/15.9.98, n. 36/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Rapporti dei dirigenti con i magistrati. Fattispecie: assegnazione dei procedimenti. Sussistenza dell’illecito.

L’individuazione di criteri predeterminati di assegnazione dei pro- cessi mira anche ad assicurare, in via preventiva, il rispetto di quegli attributi di imparzialità e trasparenza che devono accompagnare la fun- zione giudiziaria sia nel suo effettivo esplicarsi che nel suo apparire.

Commette, pertanto, illecito disciplinare, da sanzionare con la censura ed il trasferimento d’ufficio, in considerazione della gravità e della reite- razione degli episodi nonché della risonanza dai medesimi avuta, il pro- curatore della Repubblica che in violazione delle regole stabilite per la trattazione degli affari e nonostante l’esistenza di gravi ed evidenti ragio- ni di convenienza, si autoassegni più procedimenti penali riguardanti, a vario titolo, persone a lui legate da vincoli di amicizia o, comunque, da lui conosciute.

– Sentenza 19.6.1998/22.9.98, n. 97/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Zuccarelli.

Rapporti dei dirigenti con i magistrati. Adozione di un sistema tabellare incongruo. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del pretore dirigente incol- pato di aver adottato un sistema tabellare non rispondente ai criteri di automaticità, oggettività e verificabilità al riguardo sanciti dalla disci- plina di settore, qualora sia emerso che, essendo del tutto casuale e non consentendo alcun tipo di manipolazione ma solo la possibilità di una modifica successiva, agevolmente controllabile dagli interessati, nei soli casi di connessione, ferie o malattia del magistrato inizialmente desi- gnato, il sistema di distribuzione dei processi soddisfaceva invece il cri- terio di automaticità ed il principio di predeterminazione del giudice naturale.

(22)

– Sentenza 13.11.1998/7.1.1999, n. 160/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

Rapporti con i colleghi. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti del pretore accusato di avere rivolto, nel corso dei dibattimenti penali, continue cri- tiche sui metodi d’indagine della Procura della Repubblica e sulle capa- cità professionali dei P.M. di udienza, qualora risulti che l’incolpato non aveva mosso i predetti rilievi per il desiderio di mettere in difficoltà il rap- presentante della pubblica accusa, svilendone il ruolo, ma unicamente per evidenziare situazioni oggettive capaci d’impedire la pronta defini- zione dei processi. (*)

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle S.U. con decisione 23.9.99/15.12.99

– Sentenza 2.10.1998/28.1.1999, n. 139/98 Reg. dep. – Presidente Serio. Estensore Cassano.

Rapporti dei dirigenti con i magistrati. Assegnazione dei procedi- menti. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Potendo ravvisarsi violazione tabellare soltanto nell’ipotesi in cui un procedimento venga ingiustificatamente sottratto al suo titolare, dev’es- sere esclusa la responsabilità disciplinare del consigliere pretore dirigen- te accusato di avere contravvenuto ai criteri di ripartizione del lavoro, autoassegnandosi un processo che aveva avuto larga eco nell’opinione pubblica, qualora risulti che il pretore assegnato alla sezione staccata dove avrebbe dovuto celebrarsi il dibattimento era già stato trasferito ad altra sede, che la trattazione delle udienze penali in sua vece era stata delegata ad un vice pretore non in via tabellare, ma di volta in volta con una serie di decreti di turnazione e che l’autoassegnazione da parte del dirigente non aveva rappresentato il frutto di una disdicevole forma di protagonismo, ma aveva anzi rappresentato un atto di doverosa assun- zione di responsabilità, posto in essere per evitare le polemiche che si sarebbero verosimilmente scatenate se il processo fosse stato trattato dal magistrato onorario.

(23)

– Sentenza 20.11.1998/11.2.99, n. 165/98 Reg. dep. - Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con i colleghi. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Potendosi effettivamente ritenere, anche in considerazione della buona fede dell’incolpato e della oggettiva lievità del fatto, che non vi sia stata quella compromissione del prestigio e della credibilità dell’Ordine giudiziario senza la quale non può esservi illecito disciplinare, va pro- nunciata sentenza di assoluzione nei confronti di un componente del Tri- bunale per il riesame che, essendo finito in minoranza al momento della decisione in camera di consiglio, abbia redatto la minuta della motiva- zione in aperto contrasto con il dispositivo.

– Sentenza 20.11.1998/16.2.1999, n. 163/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Gilardi.

Rapporti con i collaboratori. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Benché non sia deontologicamente imperativo il presidio costante e burocratico dell’ufficio, commette illecito disciplinare il magistrato che ne rimanga ingiustificatamente assente per più giorni e sia solito assi- curare la presenza in ore del giorno diverse da quelle degli ausiliari, così rivelando noncuranza per la funzionalità dell’ufficio complessivamente considerato e determinando, per difetto di dialogo con i collaboratori e speculare eccesso di atteggiamenti autoritativi verso gli stessi, l’insorge- re di rapporti di lavoro connotati da gravi tensioni ed esasperata conflit- tualità, con conseguente compromissione del buon andamento dell’am- ministrazione della giustizia (fattispecie relativa a magistrato di sorve- glianza).(*)

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle S.U. con decisione 30.9.99/24.12.99

– Sentenza 12.3.1999/25.5.99, n. 18/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Parziale.

Rapporti con i colleghi. Fattispecie concreta: simulazione a fine ludico di attività processuali. Illecito disciplinare. Profilo oggetti- vo. Sussistenza. Profilo soggettivo.

(24)

Insussistenza. Assoluzione perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

La volontà di conseguire l’effetto positivo di creare un clima favore- vole nell’ambito dell’ufficio e di favorire l’inserimento di un nuovo colle- ga non può giustificare la scelta di organizzare una simulazione proces- suale che impegni aule e strutture, anche personali, dell’ufficio con pre- senza di avvocati del foro (seppure legati da un vincolo di particolare amicizia con gli ideatori), tale comportamento scontando il rischio che gli estranei all’ufficio, una volta a conoscenza del fatto, anche per vie del tutto occasionali, diano un’inadeguata valutazione del significato dell’e- sercizio della giurisdizione, non riducibile a finzione se non in casi in cui vi sia una evidente utilità (come per le attività didattiche) ovvero sia chiaramente evidenziata fin dall’inizio e chiaramente percepibile da tutti come tale. Un comportamento del genere, per essere suscettibile di cono- scenza nell’ambiente forense, configura oggettivamente l’ipotesi della compromissione del prestigio della magistratura. Peraltro, dell’illecito di- sciplinare non appare integrato l’elemento soggettivo, là dove il compor- tamento risulti esclusivamente finalizzato a raggiungere, attraverso la simulazione dell’attività giudiziaria, l’immediata e proficua integrazione del magistrato nel nuovo ufficio con conseguente incremento della fun- zionalità complessiva e appaia tenuto nell’erronea, ma scusabile convin- zione che la simulazione sarebbe stata contenuta all’interno dell’ufficio, senza che ne trapelasse notizia idonea ad avere negative ripercussioni sulla credibilità dell’istituzione giudiziaria.

– Sentenza 18.6.1999/24.9.1999, n. 56/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Mazzamuto.

Rapporti con i colleghi. Obbligo di sottoscrizione delle sentenze redatte. Magistrato trasferito ad altra sede con funzioni requi- renti. Dubbio sulla legittimazione alla sottoscrizione in data suc- cessiva. Irrilevanza. Obbligo della sottoscrizione. Sussistenza.

Condizioni. Periodo di congedo ordinario. Esclusione.

Non è sanzionabile per aver mancato di aderire all’invito di colla- zionare e sottoscrivere le sentenze il magistrato che, trasferitosi ad altro ufficio dopo averne formato la c.d. “minuta”, sia raggiunto dall’invito durante il periodo in cui gode di ordinario congedo dal lavoro, per esse- re la prestazione richiesta, non certamente connotata di eccezionalità, de

(25)

jure inesigibile, nulla rilevando il modo di dar soluzione al dubbio circa la legittimazione del magistrato già trasferito alla sottoscrizione di sen- tenze contenenti decisioni prese anteriormente al trasferimento stesso.

– Sentenza 1º.10.1999/17.11.99, n. 89/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

Rapporti con i colleghi. Fattispecie concreta: autoassegnazione di procedimenti sopravvenuti in assenza del coordinatore del giudi- ce di pace in sede onoraria con due soli magistrati. Assenza del- l’elemento psicologico relativo alla consapevolezza della violazio- ne di un dovere. Illecito disciplinare. Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare la condotta del giudice di pace che abbia assegnato a se stesso affari giudiziari pervenuti nei giorni di assen- za del coordinatore dell’ufficio, nella convinzione di esservi legittimato indipendentemente da ogni valutazione in merito alla durata dell’assenza e all’occasionalità o meno della stessa, ritenendo di dover sostituire il coordinatore tutte le volte in cui, per un qualsiasi motivo, questi non potesse recarsi in ufficio ed esercitare le relative funzioni, tra cui quelle di assegnazione a sé degli affari quale unico altro giudice di pace operante nella sede. (Fattispecie nella quale è stato, tuttavia, affermato che la cer- tezza di potere ricorrere legittimamente alla supplenza interna e di dovere esercitare in maniera piena le funzioni del coordinatore quando quest’ul- timo sia assente non esime i giudici onorari dal tenere in ogni occasione comportamenti privi di eccessi mantenendo buoni rapporti con i colleghi, specie con quelli che hanno compiti di organizzazione, ed evitando irrigi- dimenti e polemiche che possono creare disagio e tensione nell’ufficio).

– Sentenza 15.10.1999/24.11.1999, n. 90/99 Reg. dep. – Presidente Serio. Estensore Cassano.

Rapporti con i collaboratori. Esimenti soggettive. Condizioni.

Fattispecie concreta: esasperazione individuale per contesto per- manente di disfunzioni nel servizio. Stato d’ira. Scusabilità. Ille- cito disciplinare. Esclusione.

In un particolare contesto lavorativo caratterizzato da cronica ca- renza di personale amministrativo, da disfunzioni nei diversi servizi di

(26)

cancelleria, da tensioni tra il magistrato dirigente ed il collaboratore di cancelleria, espressioni verso quest’ultimo usate dal primo e dal conte- nuto oggettivamente grave, oltre che irrispettoso del dovere di autocon- trollo, cui deve essere ispirata costantemente la condotta del magistrato, possono venir giustificate sotto il profilo soggettivo (sicché il fatto non costituisce illecito disciplinare) solo se risultano come manifestazione di uno stato d’ira, deprecabile, ma comprensibile alla luce delle difficoltà illustrate.

– Sentenza 9.7.1999/10.12.99, n. 62/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Tossi Brutti.

Rapporti con i dirigenti. Fattispecie concreta: comportamento del magistrato del P.M. all’esito della comunicazione del provve- dimento di revoca della designazione al medesimo per le indagi- ni preliminari di un singolo affare. Contestazione della legittimità del provvedimento. Possibilità. Messa a disposizione degli atti.

Obbligo. Affermazione.

Il titolare di un ufficio di Procura può sostituirsi al magistrato pre- destinato alla trattazione di determinati affari solo con un provvedimen- to motivato che abbia riguardo alle specifiche e oggettive esigenze del- l’ufficio, o per intervenuto contrasto con le direttive generali da lui im- partite quale capo dell’ufficio, mentre deve ritenersi inadeguato un gene- rico riferimento a personali dissensi o alla particolare qualità dell’impu- tato. Tanto premesso, ricevuta la comunicazione della revoca della desi- gnazione, provvedimento assistito dalla presunzione di immediata effi- cacia, il magistrato del P.M. (indipendentemente da ogni valutazione sulla legittimità dell’atto e fatta salva ogni sua iniziativa verso le supe- riori istanze) deve rimettere il fascicolo nella materiale disponibilità del capo dell’ufficio (o di altro magistrato designato in sua vece), e ciò in ra- gione della superiore esigenza di buon funzionamento degli uffici giudi- ziari e della certezza della loro organizzazione.

(27)

2.2. Rapporti esterni con organi istituzionali

– Sentenza 13.2.1988/11.3.98, n. 23/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Proto Pisani.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del sostituto procuratore incolpato di avere, nella sua qualità di asse- gnatario di un procedimento penale a carico di persona indagata per inosservanza di provvedimenti dell’autorità amministrativa, assunto le dichiarazioni dei verbalizzanti con atteggiamento adirato e vagamente minatorio, tale da ingenerare il sospetto di agire al fine di arrecare un ingiusto vantaggio all’indagato, qualora l’istruttoria abbia permesso di accertare che l’inquirente non aveva alcun interesse personale, che i so- spetti da lui nutriti circa la correttezza e la trasparenza dei due verbaliz- zanti erano giustificati e che sebbene avrebbe dovuto comportarsi con maggiore pacatezza, l’atteggiamento tenuto non aveva comunque supe- rato la soglia della rilevanza disciplinare.

– Sentenza 16.1.1998/26.3.98, n. 1/98 Reg. dep. – Presidente Gros- so. Estensore Fiore.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Fattispecie. Insussi- stenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di avere ostacolato l’attuazione della misura di protezione della tutela e della vigilanza generica dell’abitazione, disposta a modifica delle prece- denti e ben più elevate misure protettive riconosciute alla sua persona ed ai suoi familiari, qualora risulti che l’incolpato non creò nessun disagio nell’espletamento del servizio né alcuna difficoltà operativa e che i rilievi da lui svolti in ordine alla inadeguatezza della nuova e generica forma di protezione furono privi di apprezzabile gratuità od offensività deontolo- gica.

(28)

– Sentenza 28.2.1998/2.4.98, n. 37/98 Reg. dep. – Presidente Gros- so. Estensore Patrono.

Rapporti con il C.S.M.. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Poiché non costituisce violazione del dovere di riservatezza avvisare un componente del C.S.M. dell’invio di documenti al Consiglio stesso e poiché non può farsi carico all’incolpato delle conseguenze delle succes- sive determinazioni di altri, dev’essere assolto il magistrato accusato di avere comunicato informalmente al C.S.M. ed al Ministero della (Grazia e) Giustizia l’esistenza d’indagini nei confronti di un collega, così deter- minando la revoca del suo anticipato possesso nel nuovo ufficio di Pro- curatore della Repubblica, qualora risulti che l’incolpato si limitò ad anticipare la notizia del doveroso invio degli atti al C.S.M. ad un com- ponente del medesimo, che avvertì il Capo di Gabinetto del Ministro della (Grazia e) Giustizia che, a sua volta, né informò il Ministro stesso, il quale revocò il provvedimento di anticipato possesso.

– Sentenza 13.3.1998/16.4.98, n. 41/98 Reg dep. – Presidente Gros- so. Estensore Patrono.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento in considerazione della situazione emotiva dell’incolpato al momento del fatto, il magistrato che chiedendo con insistenza l’immediato arresto delle persone querelate poco prima dal fratello per lesioni volontarie, interferisca arbitrariamente nell’operato dei Carabinieri, pretendendo anche di farli mettere immediatamente in contatto con il Procuratore della Repubblica e con il Pretore Dirigente nella speranza di condizio- narne in qualche modo le determinazioni.

– Sentenza 17.4.1998/15.6.98, n. 57/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.

Rapporti con la Polizia. Rapporti con il C.S.M.. Fattispecie. Sus- sistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura anche in considerazione della natura e gravità degli addebiti, il presidente di

(29)

Corte di appello che 1) su 28 controversie nelle quali gli era stata rimes- sa la nomina del terzo arbitro, attribuisca 6 incarichi a professionisti strettamente legati da ragioni professionali o da rapporti di frequenta- zione od amicizia al figlio, di cui si avvalevano come segretario nei rispettivi collegi arbitrali; 2) ometta di segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura, in violazione dell’art. 18 dell’Ordinamento giudizia- rio, che il figlio svolgeva attività di procuratore legale negli uffici giudi- ziari del capoluogo del distretto; 3) chieda al Comando dei Vigili Urbani l’annullamento di sette processi verbali di contravvenzione per infrazio- ni al codice della strada commesse con le autovetture del coniuge e del genero, asserendo di essere stato alla guida di detti veicoli per ragioni di servizio in realtà non esistenti.

– Sentenza 12.6.1998/27.7.98, n. 94/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gennaro.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Fattispecie. Insussi- stenza dell’illecito.

Va esclusa ogni responsabilità del giudice di pace accusato di avere ulteriormente richiesto alla Corte di appello il rimborso delle spese di tra- sferta già ottenute dal Comune in cui si trovava l’ufficio del quale era stato nominato reggente, qualora risulti che la condotta dell’incolpato dipese essenzialmente dalle incertezze a quel tempo esistenti in ordine alla natura ed all’entità degli emolumenti spettanti ai giudici di pace, incertezze che l’interessato aveva cercato di superare attraverso l’acquisi- zione di pareri di soggetti particolarmente qualificati e l’inoltro di appo- sito quesito al Ministero della (Grazia e) Giustizia.

– Sentenza 10.7.1998/27.7.98, n. 113/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare da sanzionare con l’ammonimento in considerazione delle complessive circostanze concrete, il magistrato che essendo stato fermato in macchina da una pattuglia di Carabinieri, ed avendo ricevuto la contestazione della esistenza di una difformità fra il secondo nome di battesimo iscritto nella patente di guida e quello ripor-

(30)

tato nel libretto di circolazione nonché della mancata annotazione del cambio di residenza sulla patente di guida, prospetti la propria qualità di magistrato, minacci di rivolgersi ai superiori dei militari operanti ed adoperi toni adirati nei loro confronti, così ponendo in essere una con- dotta deontologicamente scorretta perché diretta ad intimidire i due interlocutori.

– Sentenza 10.7.1998/31.7.98, n. 111/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Vivace reazione ad una resi- stenza ingiustificata di un ufficiale di P.G.. Insussistenza dell’ille- cito.

Il disvalore da attribuire alla reazione ad un rifiuto frapposto da un ufficiale di P.G. assume valenza assai diversa a seconda del fatto che quel rifiuto sia legittimo o illegittimo. Deve pertanto affermarsi che non attinge la soglia della responsabilità disciplinare il comportamento tenu- to dal sostituto procuratore che, senza peraltro offendere o minacciare, reagisca in maniera vivace alla resistenza ingiustamente frapposta da un ufficiale dei C.C. al trasporto urgente di voluminosi fascicoli processua- li al Tribunale della libertà.

– Sentenza 2.10.1998/22.10.1998, n. 144/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Tossi Brutti.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Invio di lettera al coman- dante dei VV.UU. per cercare di ottenere l’annullamento di un verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada.

Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di aver tentato di ottenere l’annullamento di un verbale di contravvenzione esercitando sul comandante dei VV.UU. un’indebita pressione consistita nell’invio di una lettera dove veniva insinuata l’esistenza di accordi ille- citi tra i vigili e la società incaricata della rimozione delle autovetture, evidenziandosi la opportunità “di risolvere bonariamente la questione senza la necessità d’impugnare il verbale innanzi al Prefetto ovvero ai colleghi Pretori”, qualora alla luce dell’intero ed articolato contesto delle

(31)

sia pure inopportune espressioni usate debba ritenersi che l’incolpato abbia inteso effettuare soltanto una puntigliosa contestazione dell’adde- bito senza intenti intimidatori od insinuanti e che la lettera sia stata per- ciò scritta nel sicuro coinvolgimento di reagire ad un abuso ingiusta- mente subito e non per una concezione non corretta del rapporto con al- tri organi pubblici, ove la qualità di magistrato può essere spesa per otte- nere un particolare trattamento privilegiato.

– Sentenza 25.9.1998/28.1.99, n. 136/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di avere abusato della sua qualità al fine di costringere i carabinieri ope- ranti a tollerare l’apposizione, nel verbale di sequestro delle opere abusi- ve fatte eseguire dalla moglie, di una frase volta ad asseverare un ulte- riore avanzamento dei lavori e l’utilizzazione dei locali, qualora la cor- retta analisi dello esatto svolgimento dei fatti conduca a ritenere che l’in- colpato non abbia compiuto alcuna prevaricazione, ma abbia invece agito per evidente cortesia e spirito di collaborazione, provvedendo egli stesso ad inserire nel verbale una indicazione che rappresentava un pre- ciso obbligo per i militari verbalizzanti.

– Sentenza 27.11.1998/4.2.99, n. 171/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.

Rapporti con il C.S.M.. Incompatibilità. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Va inflitta la sanzione della perdita dell’anzianità per anni uno al magistrato Pubblico Ministero che, malgrado l’importanza dell’ufficio ricoperto e la delicatezza dei compiti a lui affidati, adotti una condotta gravemente scorretta, non trasparente e costantemente ispirata ad una inaccettabile disinvoltura, commettendo una pluralità di illeciti di obiet- tiva e rilevante gravità. (Nella specie l’incolpato, pur essendo pienamen- te consapevole della situazione d’incompatibilità in cui versava, omette- va di segnalare tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistra- tura l’attività forense esercitata dalla moglie, violando altresì l’obbligo di

(32)

astensione nella conduzione delle indagini di un procedimento penale nei confronti di persone investite di ruoli di comando in una società “cliente”

della consorte ed accettando, infine, dall’amministratrice di una società l’assunzione, a carico di quest’ultima, dei costi di allacciamento e di eser- cizio di un telefono cellulare, assommati in un triennio a £. 6.307.000).

– Sentenza 16.4.1999/21.5.1999, n. 37/99 Reg. Dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura. Fattispe- cie concreta: inosservanza delle norme del Consiglio Superiore della Magistratura relative all’assunzione di incarichi extragiudi- ziari. Illecito disciplinare. Profilo oggettivo. Sussistenza. Profilo soggettivo. Insussistenza. Assoluzione perché il fatto non costi- tuisce illecito disciplinare.

Per l’espletamento dell’incarico di componente della giunta del Comi- tato provinciale del CONI occorre l’autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, essendovi, tra gli altri compiti dell’organo, quello di valutare le proposte di assegnazione di contributi e premi a favore di società sportive secondo i regolamenti emanati dal CONI medesimo. Si deve tuttavia pervenire all’assoluzione dell’incolpato, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare, non potendosi disattendere l’assunto difen- sivo di avere ritenuto in buona fede che non fosse necessaria l’autorizza- zione de qua per essere il CONI un ente di diritto pubblico non economi- co preposto ad attività sportive, gratuito l’incarico ed elettiva la nomina.

– Sentenza 19.3.1999/13.7.1999, n. 25/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie concreta: promesse d’impu- nità sostanziale e di aiuti finanziari ovvero minacce di adozione di provvedimenti coercitivi nei confronti di persona sottoposta a diverso procedimento penale al fine di indurla, nel corso di col- loqui investigativi mediati da ufficiali di polizia giudiziaria, a col- laborare all’ istruzione formale. Illecito disciplinare. Esclusione.

Qualora un ufficiale di polizia giudiziaria operi presso un soggetto atti- vità “di convincimento e di esortazione” alla collaborazione ad indagini su

(33)

gravi reati contro l’ordine pubblico, non dando vita, perciò, ad atti desti- nati alla diretta utilizzazione processuale, agisce per ciò solo in un ambito sottratto al potere di direttiva e di delegazione da parte del magistrato inqui- rente (nella specie: giudice istruttore) benché il programma dei cosiddetti colloqui investigativi e il relativo elenco degli interessati risulti periodica- mente redatto di concerto col medesimo magistrato, al quale, tuttavia, non può muoversi alcun addebito concernente il contenuto dei singoli colloqui.

– Sentenza 19.3.1999/13.7.1999, n. 25/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con la Polizia. Astensione da interferenze con indagini preliminari in corso nei propri confronti mediante tentativo di condizionamento di soggetto che, presso la A.G. inquirente, deve essere inteso come informato dei fatti. Fattispecie concreta: con- dotta di intimazione a non rendere note circostanze, coperte da segreto, all’A.G. inquirente che agisca in materia assolutamente estranea alle indagini preliminari e fuori dei poteri riconosciuti dal c.p.p.. Illecito disciplinare. Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che intima ad un pubblico ufficiale (appartenente all’Arma dei C.C.), che deve essere inteso da altra A.G. siccome informato dei fatti per i quali pende procedimento penale nei confronti del medesimo magistrato, di astenersi dal deporre su determinate circostanze, in quanto coperte da segreto istruttorio o d’ufficio, qualora la richiesta da parte dell’inquirente di assu- mere le informazioni in questione non concreti oggettivamente esercizio di alcun potere riconosciuto dal codice di procedura essendo la materia assolutamente estranea all’oggetto delle indagini preliminari condotte.

– Sentenza 19.3.1999/13.7.1999, n. 25/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie concreta: apprez- zamenti negativi sopra attività giudiziaria svolta da altri magistra- ti. Contesto della condotta qualificabile di reazione. Intenti sog- gettivi. Valutazione. Necessità. Illecito disciplinare. Esclusione.

Il magistrato che, in uno scritto diretto al Presidente di una Com-

(34)

missione parlamentare d’inchiesta ed all’esito di un vivace contrasto ani- mato da plurimi interventi degli organi di stampa, obiettivamente diffa- matori nei propri confronti per quanto riconosciuto pure in sentenza penale, svolga apprezzamenti negativi sopra l’attività giudiziaria svolta da altro magistrato, dando vita ad una reazione ad un insieme di inizia- tive che egli giudichi di particolare discredito personale, non è sanziona- bile in sede disciplinare qualora animato dall’intento di ristabilire la ve- rità e tutelare la propria attività professionale, sicché il fatto non costi- tuisce illecito disciplinare.

– Sentenza 9.4.1999/29.7.99, n. 34/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.

Doveri del magistrato: correttezza. Obbligo di uniformarsi alle decisioni di annullamento con rinvio della Corte suprema di cassazione. Fattispecie concreta. Illecito disciplinare. Esclu- sione.

Non violano l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sen- tenza della Corte suprema di cassazione “per ciò che concerne ogni que- stione di diritto con essa decisa”, a norma dell’art. 627, comma 3, c.p.p., i magistrati del Tribunale di sorveglianza che, dopo l’annullamento per insufficiente motivazione dell’ordinanza che aveva ammesso al regime di semilibertà un detenuto in espiazione di pena, diano corso alla prescrit- ta sequenza di nuovi accertamenti – tesi ad acquisire l’eventuale prova di legami attuali del detenuto con organizzazioni criminali – per inferir- ne conclusivamente l’inesistenza di legami siffatti data l’assenza totale di indizi o sospetti relativi alla loro ripresa e ritenuta l’irrilevanza di generi- ci richiami, contenuti nei documenti informativi degli organi di polizia, alle capacità criminali apprezzabili esclusivamente sulla base del passa- to del detenuto.

– Sentenza 17.9.1999/20.10.1999, n. 76/99 Reg. dep. – Presidente Serio. Estensore Iacopino Cavallari.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Fattispecie concreta:

divulgazione ad opera di magistrato del P.M. di valutazioni ri- guardanti l’inerzia della P.A. in ordine a fatti, oltre che di interes-

(35)

se penale, destanti allarme per la salute dei cittadini. Illecito di- sciplinare. Esclusione.

Non commette illecito disciplinare il magistrato del P.M. – inquiren- te su episodi di interesse penale concretanti diffuso allarme per la salute pubblica – che riferisca alla stampa la notizia che nessuna delle autorità locali, con competenze specifiche in ordine allo smaltimento dei rifiuti, abbia preso contatti con l’ufficio da lui stesso rappresentato, se ciò fa senza manifestare una volontà accusatoria – anzi, fornendo accidental- mente giustificazione all’inerzia delle autorità – e senza l’uso di toni vio- lenti o aggressivi, ma con parole pacate e prudenti; né siffatta conclusio- ne può venir modificata dalla circostanza della particolare enfasi del tito- lo sotto cui il giornale abbia dato conto della dichiarazione (“Sotto accu- sa il silenzio degli amministratori”), essendo il titolo di un resoconto no- toriamente imputabile soltanto al giornalista redattore; né, ancora, il do- vere di riserbo può ritenersi violato sotto altro profilo, laddove il magi- strato si sia limitato a fornire quel minimo d’informazione atta a tran- quillizzare l’opinione pubblica allarmata dal ritrovamento di contenitori di rifiuti sprigionanti nubi tossiche.

– Sentenza 22.10.1999/15.12.99, n. 99/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Cassano.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie concreta: invio di nota al co- mandante generale della G. di F. circa la condotta tenuta da un sottordinato nell’espletamento di delegazione investigativa. Cor- retta individuazione del fine perseguito dal mittente. Necessità.

Violazione del dovere di non partecipare a terzi il contenuto di attività per loro natura segrete. Esclusione. Espressione di indi- gnazione. Sussistenza. Illecito disciplinare. Esclusione.

Se dal contenuto del documento si ricavi univocamente che l’inten- to del magistrato sia quello di esprimere la propria indignazione per il comportamento non collaborativo, se non addirittura ostruzionistico, serbato nell’espletamento dell’incarico dall’ufficiale e ritenuto tanto più inspiegabile se rapportato all’importanza e delicatezza delle indagini, è da escludere che, redigendolo ed inviandolo, l’incolpato sia sanzionabile per aver rivelato al Comandante generale della Guardia di Finanza, destina- tario, il contenuto di atti d’indagine coperti da segreto.

(36)

– Sentenza 19.11.1999/10.12.99, n. 116/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Fattispecie concreta:

aspirante magistrato onorario che ometta di evidenziare elemen- ti ostativi al conferimento dell’incarico. Dichiarazione relativa al mancato svolgimento di lavoro subordinato. Svolgimento di lavo- ro autonomo. Illecito disciplinare. Esclusione.

Se è da escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, dovendosi piuttosto ravvisare, anche alla luce della giurisprudenza labu- ristica, un rapporto di lavoro autonomo (l’insegnamento non avendo un orario rigido e predeterminato, bensì variabile in relazione alle esigenze del docente e non risultando alcun rapporto di subordinazione alla dire- zione dell’istituto), è inconfigurabile l’illecito disciplinare del magistrato che a corredo della propria domanda diretta al Consiglio Superiore della Magistratura ai fini della nomina a giudice di pace attesti “l’assoluta mancanza di attività lavorativa dipendente pubblica e privata”.

(37)

2.3. Rapporti con privati

– Sentenza 13.3.1998/2.4.98, n. 39/98 Reg. dep. – Presidente Gros- so. Estensore Proto Pisani.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie. Sussistenza del- l’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura in con- siderazione della gravità del comportamento tenuto, il magistrato che nel procedere all’autenticazione di firme di presentazione di candidati ad ele- zioni politiche, attesti contrariamente al vero che tutte le predette firme erano state apposte in sua presenza.

– Sentenza 3.4.1998/29.4.98, n. 56/98 Reg. dep. – Presidente Gros- so. Estensore Gabri.

Doveri del magistrato: correttezza. Uso di espressioni offensive in udienza. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Nel corso dell’udienza il magistrato deve usare un linguaggio corretto con i testimoni, le parti ed i loro patroni, non essendo consentito denigra- re od offendere nessuno dei soggetti del processo neanche nel caso in cui si versi nella supposizione di reagire ad una richiesta ingiusta. Commette pertanto illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento anche in considerazione delle condizioni di salute dell’incolpato, il giudice di pace che abbia ribattuto al difensore di parte attrice, che gli aveva chiesto l’am- missione di una prova per testi, “sono gli avvocati che vogliono mandare avanti le cause per fare più soldi perché gli avvocati sono tutti ladri”.

– Sentenza 17.4.1998/29.4.98, n. 60/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Patrono.

Doveri del magistrato: correttezza. Conferimento di un numero eccessivo d’incarichi ai medesimi professionisti. Fattispecie. In- sussistenza dello illecito.

Dev’essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del magistrato

Riferimenti

Documenti correlati

Secon do alcu n i (27), la fissazion e da parte del Con siglio Su perio- re della Magistratu ra dei criteri per il con ferim en to degli u ffici diretti- vi n on rispon de solo

Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Con- siglio superiore della magistratura,

Nel periodo ottobre 2001-maggio 2002 si è svolto, come delibera- to dal Consiglio Superiore della Magistratura su iniziativa della IX Commissione, il secondo corso di

68, primo comma, della Costituzione; che possono ritenersi dunque, in questa sede di prima delibazione, sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzioni fra poteri dello

Al secondo comma, dopo aver rammentato che la trattazione della causa davanti all’istruttore è orale e che il giudice può autorizzare co- municazioni di comparse a norma

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Di- ligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Rapporti con il precedente procedimento

Si è osservato, invero, come, da un lato, la concreta realizzazione della funzione di vigilanza sulla organizzazione degli istituti di pre- venzione e pena affidata al magistrato

Da questa premessa scaturiscono alcune caratteristiche ricorrenti di questa giurisdizione che si può definire “sociale”: a) anche se talo- ra la legge fa uso in queste materie