5.1. Ritardo o omissione nell’adozione dei provvedimenti (in generale)
5.1.3. Pubblico Ministero
– Sentenza 10.2.1998/11.3.98, n. 21/98 Reg. dep. – Presidente Ga-bri. Estensore Gennaro.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie. Insussistenza del-l’illecito.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità disciplinare non è suffi-ciente l’esistenza di un ritardo, pur grave, nella trattazione di un singolo affare, dovendosi accertare se il medesimo sia espressione inequivoca di inescusabile trascuratezza, di intollerabile inerzia e, in definitiva, di una assai ridotta capacità di lavoro, così che per effetto di tale condotta debba ritenersi vulnerato il prestigio del magistrato medesimo e dell’intero Or-dine giudiziario. Va pronunciata, pertanto, sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del sostituto procuratore accusato di non essersi adeguatamente adoperato per ottenere il deposito di una perizia da lui disposta, determinando in tal modo un grave ritardo nella conclusione delle indagini, con danno per le parti private, qualora l’istruttoria abbia permesso di accertare che l’incolpato fece sollecitare più volte il perito e che si trattò, comunque, di un episodio isolato da inquadrarsi in una situazione lavorativa assai pesante, affrontata dal magistrato con gran-de impegno professionale, indubbio attaccamento ed operosità.
– Sentenza 11.9.1998/2.10.98, n. 133/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Gilardi.
Doveri del magistrato: operosità. Violazione. Condizioni per la sussistenza di illecito disciplinare.
La valutazione in ordine alla sussistenza dell’illecito disciplinare deve essere effettuata alla stregua delle circostanze del caso concreto ed il giudizio sulla negligenza quale presupposto di un comportamento deon-tologicamente sanzionabile può essere formulato solo quando essa appa-ia grave ed inescusabile. In applicazione di tale principio e tenuto conto di tutte le particolarità della fattispecie in questione, nonché dell’assor-bente impegno richiesto all’incolpato dalle altre complesse attività del-l’ufficio, può essere esclusa la responsabilità disciplinare del sostituto procuratore che essendo stato informato dagli investigatori dell’esistenza
di indagini in corso relative ad importazioni di eroina, abbia adottato dei provvedimenti al riguardo, omettendo di iscrivere immediatamente il procedimento nel modello 21 e/o nel registro modello 44, persistendo in tale omissione anche in seguito.
– Sentenza 15.1.1999/8.4.1999, n. 2/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie. Illecito disciplinare.
Sussistenza.
Viola i doveri di diligenza ed operosità il magistrato del P.M. che, per un intervallo temporale apprezzabile, provveda a redigere un numero as-sai ridotto, e comunque comparativamente valutabile come il più mode-sto fra quelli riferibili agli altri componenti dell’Ufficio, di richieste di rin-vio a giudizio, ed ometta sistematicamente la tempestiva registrazione delle comunicazioni di notizia di reato, non escludendo la responsabilità disciplinare né il contestuale svolgimento, da parte sua, di indagini pre-liminari concernenti un assai complesso procedimento e pochi altri affa-ri definibili come di particolare affa-rilievo, né l’adozione di cura scrupolosa nella compilazione delle schede utilizzate per le annotazioni relative alle notizie di reato pervenutegli.
– Sentenza 12.3.1999/13.5.1999, n. 23/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie. Illecito disciplinare.
Esclusione.
Non è sanzionabile in sede disciplinare la condotta del magistrato del P.M. che, in presenza di un numero assai elevato di affari allo stesso assegnati per lo svolgimento delle indagini preliminari, avendo adottato – in via di fatto – un criterio implicante la precedenza nell’esame degli affari ritenuti di maggiore importanza o urgenza, si renda inerte in rela-zione a specifici procedimenti (nella specie n. 7), pur quando l’inerzia avesse determinato provvedimenti giurisdizionali dichiarativi della pre-scrizione dei reati ovvero impedienti la celebrazione del dibattimento per deficienza nella raccolta dei materiali probatori.
– Sentenza 25.6.99/7.7.99, n. 61/99 Reg. dep. – Presidente ed estensore Verde.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: asserita protrazione dell’inerzia del magistrato del P.M. coassegnatario di un procedimento in funzione di coordinatore di gruppo di lavoro.
Diversa ricostruzione del fatto oggetto di incolpazione. Rilevabi-lità. Illecito disciplinare. Esclusione.
L’asserita protrazione dell’inerzia del magistrato del P.M. coassegna-tario di un procedimento in funzione di coordinatore del relativo gruppo di lavoro è da escludere, con immediata dichiarazione di non farsi luogo al rinvio a dibattimento, se risulta documentalmente acquisito il dato della perdita, da parte sua, di sostanziale disponibilità del procedimento pur non seguito da formale sostituzione di uno dei magistrati origina-riamente designati.
– Sentenza 25.6.99/7.7.99, n. 61/99 Reg. dep. – Presidente ed estensore Verde.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: omessa informazione dei colleghi co-designati per le indagini prelimina-ri di complesso affare penale circa lo stato del procedimento nel-l’imminenza di dismetterne la corresponsabilità. Obbligo. Insus-sistenza. Illecito disciplinare. Esclusione.
La co-designazione di più magistrati del P.M. all’atto della dismis-sione della responsabilità del procedimento da parte di uno di loro è si-tuazione che non determina l’insorgenza in capo a quest’ultimo di obbli-ghi di informazione, esclusivamente pertinenti a formali passaggi di
“consegne”.
– Sentenza 11.6.1999/30.7.1999, n. 52/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Cassano.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardi nel compimento di attività inquirenti e requirenti. Apprezzamento delle circostanze particolari. Necessità. Illecito disciplinare.
Esclusione.
Secondo la costante giurisprudenza della Sezione disciplinare, si-tuazioni di inerzia nello svolgimento della attività devono essere valuta-te con riguardo alla complessiva situazione di lavoro del magistrato, tenendone presenti i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell’ufficio. Pertanto, il semplice ritardo nell’adozione di provvedimenti non integra di per sé un illecito disciplinare, occorrendo che esso dipenda da negligenza o neghittosità del magistrato, dovendosi comunque escludere responsabilità nel caso in cui il mancato rispetto dei termini non sia dipeso da inoperosità del magistrato. (Fattispecie relativa a Sostituto Procuratore della Repubbli-ca presso il Tribunale).
– Sentenza 22.10.1999/15.12.1999, n. 99/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Cassano.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: iscrizione ritardata per 6 mesi dei dati identificativi della persona sottopo-sta alle indagini nel registro ex art. 335 c.p.p. tenuto dal P.M.. Va-lutazione in concreto della ragionevolezza del termine decorso.
Necessità. Illecito disciplinare. Esclusione.
L’iscrizione ritardata del nome dell’indagato nel registro di cui all’art.
335 c.p.p. non integra gli estremi di un comportamento rilevante da un punto di vista disciplinare, qualora emerga che l’annotazione di P.G.
contenente gli elementi indizianti nei confronti della persona sia ante-riore di sei mesi e che tra il deposito della stessa e la successiva iscrizio-ne il magistrato sia stato gravato da numerosi e straordinari incomben-ti istruttori e dibatincomben-timentali, sicché anche tale intervallo può in concreto essere considerato ragionevole.