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Procedimento in camera di consiglio:

6. Doveri del magistrato: riserbo

8.3. Procedimento in camera di consiglio:

sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento

– Sentenza 30.1.1998/26.2.98, n. 14/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Patrono.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del magistrato incolpato di avere partecipato attivamente ad una cam-pagna elettorale, ponendo in essere alcuni comportamenti oggettivamen-te scorretti in danno di un candidato, qualora le accuse da quest’ultimo mosse non abbiano trovato conforto in istruttoria perché non conferma-te dalle persone informaconferma-te sui fatti.

– Sentenza 30.1.1998/11.3.98, n. 16/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gennaro.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

In assenza di conseguenze penali (a causa della remissione della querela inizialmente presentata) e trattandosi di un accadimento del tut-to episodico, certamente inopportuno e non commendevole, ma sicura-mente tale da non incidere sulla credibilità dell’incolpato e sul prestigio dell’Ordine giudiziario, può essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti del magistrato incolpato di aver usato un epiteto ingiurioso nel reagire ad un fatto ingiusto altrui. (Nella specie il magistrato, nel riprendere la sua autovettura parcheggiata nel-l’apposita area antistante l’ufficio, si era accorto che l’uscita del veicolo era impedita da un’altra macchina chiusa a chiave e dopo aver inutil-mente tentato di rintracciarne la proprietaria, aveva pronunciato al suo indirizzo un epiteto ingiurioso alla presenza di altre persone).

– Sentenza 30.1.1998/11.3.98, n. 18/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti del magistrato accusato di non essersi astenuto dal parte-cipare alla decisione sull’istanza di ricusazione posta nei suoi confronti qualora l’istruttoria abbia permesso di accertare che l’incolpato non par-tecipò affatto alla decisione e che il suo nome venne inserito nella inte-stazione della relativa ordinanza soltanto per un mero errore materiale.

– Sentenza 13.2.1988/11.3.98, n. 23/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Proto Pisani.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del sostituto procuratore incolpato di avere, nella sua qualità di asse-gnatario di un procedimento penale a carico di persona indagata per inosservanza di provvedimenti dell’autorità amministrativa, assunto le dichiarazioni dei verbalizzanti con atteggiamento iroso e vagamente mi-natorio, tale da ingenerare il sospetto di agire al fine di arrecare un ingiu-sto vantaggio all’indagato, qualora l’istruttoria abbia permesso di accer-tare che l’inquirente non aveva alcun interesse personale, che i sospetti da lui nutriti circa la correttezza e la trasparenza dei due verbalizzanti erano giustificati e che anche se avrebbe dovuto comportarsi con mag-giore pacatezza, l’atteggiamento da lui tenuto non aveva comunque su-perato la soglia della rilevanza disciplinare.

– Sentenza 15.5.1998/26.6.98, n. 76/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Qualora gli addebiti ascritti all’incolpato si siano rivelati inconsi-stenti, va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibatti-mento anche nel caso in cui siano emersi ulteriori e significativi aspetti (nella specie, mancato uso della dovuta prudenza ed accortezza nella conduzione delle indagini) che pur potendo astrattamente costituire

mo-tivo di responsabilità disciplinare, non rivestono, però, in concreto alcun rilievo perché non contestati nel capo d’incolpazione.

– Sentenza 12.6.1998/26.6.98, n. 95/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Dev’essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibatti-mento del magistrato incolpato di avere accusato un collega della ingiu-stificata omissione di atti dovuti e di averne insinuato un possibile coin-volgimento in una vicenda penale, qualora le sue dichiarazioni risultino per un verso pienamente corrispondenti al reale svolgimento dei fatti e, per l’altro, ben lontane dal suggerire ipotesi di collusione.

– Sentenza 19.6.1998/30.7.98, n. 99/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Qualora l’addebito mosso all’incolpato non abbia trovato conferma probatoria in istruttoria, può esser accolta la richiesta del P.G. di non farsi luogo a dibattimento.

– Sentenza 17.7.1998/30.7.98, n. 117/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Patrono.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del magistrato accusato di aver fissato la data dell’udienza camerale per la discussione di un riesame contro un provvedimento applicativo di misura cautelare personale oltre il termine previsto dalla legge, così pro-vocando la dichiarazione d’inefficacia del provvedimento stesso e la con-seguente liberazione dell’indiziato, qualora manchi la prova certa che fu

proprio l’incolpato ad apporre sul decreto la data della udienza, risultata effettivamente contraffatta all’esito di apposita perizia grafica.

– Sentenza 24.7.1998/31.7.98, n. 129/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Può essere accolta la richiesta del Procuratore Generale di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora, i fatti accertati nel processo pena-le instaurato per la medesima vicenda oggetto di quello disciplinare per-mettano di ricostruire la stessa in modo tale da non evidenziare alcun profilo di responsabilità dell’incolpato e debba escludersi la possibilità di acquisire nel corso del dibattimento elementi ulteriori rispetto a quelli già emersi in sede di indagini penali.

– Sentenza 24.7.1998/31.7.98, n. 123/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Proto Pisani.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo a rinvio al dibattimento nei confronti del pretore incolpato di aver dato un rilevante contributo causale alla estinzione del reato per prescrizione, omettendo di svolgere qualsiasi attività d’indagine preliminare, qualora risulti che ciò dipese dal fatto che si trattava, in realtà, di un reato perseguibile a querela, per il quale l’azione penale non poteva essere iniziata per mancata presenta-zione della querela stessa.

– Sentenza 20.11.1998/17.12.1998, n. 167/98 Reg. dep. – Presiden-te Verde. EsPresiden-tensore Gilardi.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Una volta accertata in istruttoria l’effettiva autenticità dei

docu-menti, va pronunciata sentenza di non farsi luogo al dibattimento nei confronti del magistrato incolpato di aver posto in essere un comporta-mento esulante dal giusto esercizio del diritto di difesa, producendo nel giudizio davanti alla Sezione disciplinare delle lettere mai spedite in quanto confezionate al solo scopo di eludere ogni responsabilità in ordi-ne agli addebiti oggetto del capo d’incolpazioordi-ne.

– Sentenza 20.11.1998/28.1.1999, n. 166/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Può essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibatti-mento dell’incolpato qualora non risulti, all’esito dell’istruttoria, ade-guata prova dell’effettiva sussistenza degli addebiti.

– Sentenza 29.1.1999/25.2.1999, n. 8/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Gilardi.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Non deve farsi luogo a dibattimento nell’ipotesi in cui risulti univo-camente dall’istruzione sommaria che entrambi i titolari dell’azione di-sciplinare abbiano ricevuto conoscenza del fatto, poi ascritto al magi-strato quale illecito disciplinare, in epoca anteriore di oltre un anno alla data di effettivo inizio dell’azione medesima.

– Sentenza 29.1.1999/25.2.1999, n. 8/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Gilardi.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Perché si faccia luogo al dibattimento per accertare la violazione dei doveri di riserbo e continenza incombenti sul magistrato cui venga ascritto – quale illecito disciplinare – di aver ceduto all’editore di un

pe-riodico a stampa, a titolo oneroso, il diritto di sfruttamento a fini com-merciali della sua immagine, in occasione delle nozze, occorre che dall’i-struzione sommaria sia almeno risultata la stipulazione del contratto o la consegna di materiali fotografici.

– Sentenza 12.3.99/26.3.1999, n. 20/99 Reg. dep. – Presidente ed estensore Verde.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Non è consentito, in sede di decisione sulla richiesta di non farsi luo-go al rinvio al dibattimento, operare neppure una riduzione del fatto og-getto di incolpazione se poi ne riesca sostanzialmente trasformata la pro-posizione d’accusa sulla quale il giudizio dibattimentale sarebbe desti-nato a svolgersi, poiché – così operando – la relativa ordinanza e, quin-di, la successiva sentenza, risulterebbero prive, in parte qua, degli indi-spensabili antecedenti della formale contestazione e dell’attività istrutto-ria svolti in simmetrica contrapposizione delle parti e, pertanto, viziate (Fattispecie in cui, una volta escluso dal giudice penale il delitto di ca-lunnia in danno di altro magistrato cui erano state ascritte dall’imputa-to, in una missiva inoltrata al Procuratore Generale presso la Corte di-strettuale, condotte astrattamente integranti reato, la Sezione disciplina-re ha conseguentemente escluso di poter valutadisciplina-re in sede dibattimentale il contenuto della suddetta missiva per stabilire, ai fini dell’accertamen-to dell’ipotetica violazione deondell’accertamen-tologica, il carattere doveroso o meno del suo invio, avendo il titolare dell’azione disciplinare ritenuto di elevare l’incolpazione sotto il medesimo profilo già dedotto quale imputazione in sede penale).

– Sentenza 9.4.1999/13.5.1999, n. 35/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Serio.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Non deve farsi luogo al rinvio al dibattimento per l’ipotesi in cui l’in-colpazione riguardi una asserita deficienza nella diligenza del magistra-to di sorveglianza qualora sia possibile verificare documentalmente: a)

un elevatissimo numero di provvedimenti redatti dall’incolpato; b) un non esiguo numero di provvedimenti aventi oggetto complesso e redatti in forma analitica ed originale; c) una quantità di procedimenti soprav-venuti presso l’ufficio di appartenenza notevolmente superiore rispetto al-la media degli uffici omologhi; d) un organico assai ridotto dei magistra-ti nel medesimo ufficio; e) una carenza di concreto pregiudizio alla po-sizione dei soggetti interessati al deposito (ritardato) dei provvedimenti.

– Sentenza 26.3.1999/25.5.99, n. 32/99 Reg. dep. – Presidente Ver-de. Estensore Rossi.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Non deve farsi luogo al rinvio a dibattimento per l’ipotesi in cui l’in-colpazione riguardi una asserita deficienza nella prudenza e nella corret-tezza del magistrato del pubblico ministero per aver omesso di impedire (anche richiedendo il trasferimento ad altra sede) che i rapporti profes-sionali intrattenuti dal coniuge con un istituto di credito determinasse-ro l’insorgere di illazioni e sospetti concernenti l’imparzialità dell’ufficio di appartenenza, nella specie vigilante sopra quello che conduceva inda-gini nei riguardi degli amministratori della predetta azienda bancaria, qualora risulti documentalmente che:

a) all’incolpato medesimo era stato comunicato dal Consiglio giudizia-rio presso la Corte di appello la valutazione di insussistenza di una si-tuazione di incompatibilità con il coniuge esercente la professione foren-se nella stessa foren-sede; b) l’istituto di credito committente prestazioni d’ope-ra al coniuge dell’incolpato ed’ope-ra ente di diritto privato, quindi oped’ope-rante con la massima discrezionalità le scelte dei collaboratori; c) i rapporti professionali in questione di molto preesistevano all’inizio delle indagini preliminari da parte dell’ufficio soggetto alla vigilanza di quello di appar-tenenza dell’incolpato; d) nessuna eco in ambiente forense aveva avuto la situazione secondo gli accertamenti condotti dalla Prima commissio-ne referente del Consiglio Superiore della Magistratura procedente – a norma dell’art. 2 della Legge sulle guarentigie della Magistratura – nei confronti del magistrato poi incolpato in sede disciplinare; e) nessuna condotta di interferenza sia stata in concreto ascritta all’incolpato verso i magistrati designati per le indagini preliminari relative agli ammini-stratori bancari de quibus.

– Sentenza 28.5.99/17.6.99, n. 44/99 Reg. dep. – Presidente ed estensore Serio.

Procedimento disciplinare. Richiesta del Procuratore Generale di non farsi luogo al rinvio a dibattimento. Accoglimento. Formula conclusiva del procedimento. Il fatto non costituisce illecito di-sciplinare. Ammissibilità. Limiti di impiego.

Anche in sede non dibattimentale, qual è la camera di consiglio in cui la Sezione disciplinare valuta la richiesta del Procuratore Generale di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato, può adottarsi quale formula conclusiva del procedimento quella secondo cui il fatto non costituisce illecito disciplinare, tutte le volte che risulti non integra-to l’elemenintegra-to soggettivo dell’illeciintegra-to disciplinare altrimenti sussistente nella sua materiale storicità.

– Sentenza 25.6.99/7.7.99, n. 61/99 Reg. dep. – Presidente ed estensore Verde.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

L’asserita protrazione dell’inerzia del magistrato del P.M. coassegna-tario di un procedimento in funzione di coordinatore del relativo gruppo di lavoro è da escludere, con immediata dichiarazione di non farsi luogo al rinvio a dibattimento, se risulta documentalmente acquisito il dato della perdita, da parte sua, di sostanziale disponibilità del procedimento pur non seguito da formale sostituzione di uno dei magistrati originaria-mente designati.

– Sentenza 12.3.99/21.7.99, n. 22/99 Reg. dep. – Presidente Verde.

Estensore Toro.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

È giustificabile sulla base di elementi documentali acquisiti, e dun-que non suscettibile nemmeno del giudizio dibattimentale, la condotta del magistrato di tribunale che abbia, nell’intervallo considerato di oltre

un triennio, sì ritardato il deposito di circa duecento sentenze entro ter-mini superiori al semestre, in ventotto casi superando pure quelli annua-li, qualora il medesimo magistrato abbia contestualmente svolto funzio-ni di presidente del tribunale del riesame, con compiti di redazione delle relative decisioni, composto il collegio giudicante penale e quello con at-tribuzioni in materia fallimentare, ricevuto designazione quale giudice dell’esecuzione immobiliare, tanto da apparire complessivamente non si-gnificative le ipotesi di negligenza addebitategli, non ascrivibili, comun-que, ad inoperosità.

– Sentenza 23.7.99/15.9.99, n. 75/99 Reg. dep. – Presidente Verde.

Estensore Toro.

Procedimento disciplinare. Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell’incolpato. Accoglimento della richiesta del P.G..

Non deve disporsi il rinvio a dibattimento se dagli atti si evidenzia che i ritardi addebitati all’incolpato sono frutto di errata rilevazione da parte dell’ufficio giudiziario dei dati statistici posti a fondamento dell’at-to di incolpazione.