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Rapporti con privati

– Sentenza 13.3.1998/2.4.98, n. 39/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Proto Pisani.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie. Sussistenza del-l’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura in con-siderazione della gravità del comportamento tenuto, il magistrato che nel procedere all’autenticazione di firme di presentazione di candidati ad ele-zioni politiche, attesti contrariamente al vero che tutte le predette firme erano state apposte in sua presenza.

– Sentenza 3.4.1998/29.4.98, n. 56/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Gabri.

Doveri del magistrato: correttezza. Uso di espressioni offensive in udienza. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Nel corso dell’udienza il magistrato deve usare un linguaggio corretto con i testimoni, le parti ed i loro patroni, non essendo consentito denigra-re od offendedenigra-re nessuno dei soggetti del processo neanche nel caso in cui si versi nella supposizione di reagire ad una richiesta ingiusta. Commette pertanto illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento anche in considerazione delle condizioni di salute dell’incolpato, il giudice di pace che abbia ribattuto al difensore di parte attrice, che gli aveva chiesto l’am-missione di una prova per testi, “sono gli avvocati che vogliono mandare avanti le cause per fare più soldi perché gli avvocati sono tutti ladri”.

– Sentenza 17.4.1998/29.4.98, n. 60/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Patrono.

Doveri del magistrato: correttezza. Conferimento di un numero eccessivo d’incarichi ai medesimi professionisti. Fattispecie. In-sussistenza dello illecito.

Dev’essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del magistrato

accusato di aver fatto sorgere dei sospetti di parzialità a causa del confe-rimento a tre avvocati di un elevato numero d’incarichi difensivi in pro-cedure fallimentari nelle quali svolgeva le funzioni di giudice delegato, qualora sia stato possibile accertare che molte nomine avevano riguarda-to cause facenti capo allo stesso fallimenriguarda-to, che i tre professionisti erano stati ripetutamente prescelti non per ragioni d’interesse personale, ma per la loro particolare capacità e competenza e che l’azione dell’incolpato era stata effettivamente ispirata dalla volontà di perseguire l’obiettivo di mag-giore efficienza possibile a vantaggio delle procedure concorsuali trattate.

– Sentenza 17.4.1998/15.6.98, n. 57/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie. Sussistenza del-l’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura anche in considerazione della natura e gravità degli addebiti, il presidente di corte di appello che 1) su 28 controversie nelle quali gli era stata rimes-sa la nomina del terzo arbitro, attribuisca 6 incarichi a professionisti strettamente legati da ragioni professionali o da rapporti di frequenta-zione od amicizia al figlio, di cui si avvalevano come segretario nei rispettivi collegi arbitrali; 2) ometta di segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura, in violazione dell’art. 18 dell’Ordinamento Giudizia-rio, che il figlio svolgeva attività di procuratore legale negli uffici giudi-ziari del capoluogo del distretto; 3) chieda al Comando dei Vigili Urbani l’annullamento di sette processi verbali di contravvenzione per infrazio-ni al codice della strada commesse con le autovetture del coinfrazio-niuge e del genero, asserendo di essere stato alla guida di detti veicoli per ragioni di servizio in realtà non esistenti.

– Sentenza 12.6.1998/10.7.98, n. 91/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Proto Pisani.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie. Sussistenza del-l’illecito.

Commette illecito disciplinare da sanzionare con l’ammonimento, il giudice di pace che 1) pur avendo nella infortunistica stradale uno dei

settori principali della propria competenza, ometta di rimuovere la targa dello studio legale da lui aperto prima della nomina a magistrato onora-rio, ubicato in luogo tale da potere non a torto fare insorgere nella pub-blica opinione il sospetto dell’esistenza di rapporti particolari con una società assicuratrice; 2) tenga nei confronti dei colleghi un atteggiamen-to di supponenza, talora ai limiti della ingiuria, nel corso delle riunioni periodiche di coordinamento dell’ufficio, riunioni poi interrotte proprio a causa di tale ripetuto comportamento e che osteggiava, anziché favori-re, il dialogo fra persone di diversa estrazione.

– Sentenza 10.7.1998/30.7.98, n. 116/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gennaro.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie. Insussistenza del-l’illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del magistrato accusato di avere abusato della sua qualità di P.M. per danneggiare il gestore di uno stabilimento balneare, nei cui confronti nutriva motivi di rancore personale, qualora il giudice penale abbia già accertato che le molteplici attività compiute dall’incolpato non mirava-no ad arrecare pregiudizi al gestore dello stabilimento, ma soltanto ad accertare eventuali responsabilità penali in conseguenza di violazioni di legge.

– Sentenza 27.11.1998/4.2.99, n. 171/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.

Doveri del giudice: correttezza. Fattispecie. Sussistenza dell’ille-cito.

Va inflitta la sanzione della perdita dell’anzianità per anni uno al magistrato Pubblico Ministero che malgrado l’importanza dell’ufficio ri-coperto e la delicatezza dei compiti a lui affidati, adotti una condotta gra-vemente scorretta, non trasparente e costantemente ispirata ad una inac-cettabile disinvoltura, commettendo una pluralità di illeciti di obiettiva e rilevante gravità. (Nella specie l’incolpato, pur essendo pienamente consapevole della situazione d’incompatibilità in cui versava, ometteva di segnalare tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura

l’attività forense esercitata dalla moglie, violando altresì l’obbligo di astensione nella conduzione delle indagini di un procedimento penale nei confronti di persone investite di ruoli di comando in una società

“cliente” della consorte ed accettando, infine, dall’amministratrice di una società l’assunzione, a carico di quest’ultima, dei costi di allacciamento e di esercizio di un telefono cellulare, assommati in un triennio a £ 6.307.000).

– Sentenza 26.3.1999/25.5.99, n. 32/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie concreta. Esclu-sione degli addebiti. Risultanze dell’istruzione sommaria. Sen-tenza di non farsi luogo al rinvio al dibattimento.

Non deve farsi luogo al rinvio a dibattimento per l’ipotesi in cui l’in-colpazione riguardi una asserita deficienza nella prudenza e nella cor-rettezza del magistrato del pubblico ministero per aver omesso di impe-dire (anche richiedendo il trasferimento ad altra sede) che i rapporti pro-fessionali intrattenuti dal coniuge con un istituto di credito determi-nassero l’insorgere di illazioni e sospetti concernenti l’imparzialità del-l’ufficio di appartenenza, nella specie vigilante sopra quello che condu-ceva indagini nei riguardi degli amministratori della predetta azienda bancaria, qualora risulti documentalmente che: a) all’incolpato medesi-mo era stato comunicato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello la valutazione di insussistenza di una situazione di incompa-tibilità con il coniuge esercente la professione forense nella stessa sede;

b) l’istituto di credito committente prestazioni d’opera al coniuge del-l’incolpato era ente di diritto privato, quindi operante con la massima discrezionalità le scelte dei collaboratori; c) i rapporti professionali in questione di molto preesistevano all’inizio delle indagini preliminari da parte dell’ufficio soggetto alla vigilanza di quello di appartenenza del-l’incolpato; d) nessuna eco in ambiente forense aveva avuto la situazio-ne secondo gli accertamenti condotti dalla Prima commissiosituazio-ne referen-te del Consiglio Superiore della Magistratura procedenreferen-te – a norma del-l’art. 2 della Legge sulle guarentigie della Magistratura – nei confronti del magistrato poi incolpato in sede disciplinare; e) nessuna condotta di interferenza sia stata in concreto ascritta all’incolpato verso i magistra-ti designamagistra-ti per le indagini preliminari relamagistra-tive agli amministratori ban-cari de quibus.

– Sentenza 29.1.1999/27.7.1999, n. 4/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Parziale.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie concreta: asserita acquisizione di vantaggi economici nell’acquisto di autovetture presso soggetto che, concedendo siffatti vantaggi, si procurava il favore del magistrato. Condizioni dei negozi. Valutazione. Neces-sità. Illecito disciplinare. Esclusione.

L’acquisto non simultaneo di due autovetture, nemmeno nuove, a prezzo modicamente scontato, e comunque con percentuali di sconto non superiori a quelle praticate al resto della clientela dal venditore, non appare condotta sanzionabile in sede disciplinare anche se posta in esse-re da magistrato già titolaesse-re di procedimento penale riguardante il ven-ditore.