– Sentenza 23.1.1998/2.4.1998, n. 9/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Fattispe-cie. Sussistenza dell’illecito.
Pur essendo vero che solo la legge 8 agosto 1995 n. 332 ha previsto espressamente l’obbligo del P.M. di trasmettere al G.I.P. ed al Tribunale del Riesame non solo gli atti sui quali si fonda l’accusa, ma anche gli ele-menti a favore dell’indagato, è altrettanto vero che tale obbligo già esi-steva anche prima, derivando in via immediata e diretta dall’art. 358 c.p.p. che, stabilendo che l’organo dell’accusa deve svolgere accertamen-ti anche su fataccertamen-ti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta ad inda-gini, indica un criterio preciso a cui il P.M. deve attenersi non solo nel-l’espletamento delle indagini, ma anche nella comunicazione dei risulta-ti delle stesse al giudice chiamato a provvedere, soprattutto in materia di libertà personale. Va, pertanto, affermata la responsabilità disciplinare, da sanzionare con la censura, del sostituto procuratore che ometta di far conoscere al Tribunale, in sede di riesame dell’istanza di scarcerazione presentata dall’indiziato sottoposto a misura cautelare nell’ambito delle indagini preliminari per un sequestro di persona, delle dichiarazioni pre-cedentemente rese da un coindagato che, ammettendo la propria parte-cipazione al sequestro, aveva affermato l’estraneità dell’altro ai fatti per cui si procedeva.(*)
(*) Sentenza cassata con rinvio dalle S.U. con decisione 4.2.99/22.5.99
– Sentenza 30.1.1998/2.4.98, n. 20/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Siena.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Fattispe-cie. Sussistenza dell’illecito.
Commette illecito disciplinare, da sanzionare solo con l’ammoni-mento in considerazione degli ottimi precedenti di servizio dell’incolpa-to, della sua professionalità, della limitata durata delle disposizioni in questione e delle scarse proteste degli avvocati, il Procuratore della
Re-pubblica che in violazione degli artt. 104 c.p.p. e 36 disp. att. c.p.p. im-partisca alla direzione carceraria delle disposizioni in tema di colloqui stabilendo che l’autorità carceraria avrebbe dovuto richiedere sempre il nulla osta o l’autorizzazione prima di far accedere i difensori in carcere, che avrebbero dovuto essere previamente comunicate all’autorità giudi-ziaria le richieste di colloquio con indagati detenuti a seguito di arresto o fermo non ancora convalidati e che non avrebbe potuto esservi nessu-na possibilità di colloquio prima del nulla osta, quanto meno verbale, dell’autorità giudiziaria.(*)
(*) Sentenza cassata con rinvio dalle S.U. con decisione 3.12.99/22.3.99
– Sentenza 19.3.1999/13.7.1999, n. 25/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Fattispecie concreta: violazione palese di norme processuali in materia di in-tercettazioni telefoniche. Limiti del sindacato in sede disciplina-re. Illecito disciplinadisciplina-re. Esclusione.
Una volta escluso che un provvedimento giudiziario abbia motiva-zione reale diversa da quella che formalmente lo correda ed esclusa altre-sì la abnormità dell’atto, l’errore giuridico eventualmente viziante non assume rilevanza in sede disciplinare (Fattispecie di esclusione dell’ad-debito relativa, peraltro, a decreto di intercettazione di comunicazioni te-lefoniche del quale nemmeno si era provveduto all’annotazione nel regi-stro tenuto a norma dell’art. 226-ter c.p.p. del 1930, essendo stata rico-nosciuta, questa, attività non imputabile al magistrato).
– Sentenza 29.5.1998/17.7.98, n. 89/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Fattispe-cie. Sussistenza dell’illecito.
Commette illecito disciplinare, da sanzionare solo con l’ammoni-mento in considerazione della giovane età dell’incolpato, della comples-sità del procedimento cui il provvedimento si riferiva e della mole del la-voro gravante sull’ufficio, il GIP che non come conseguenza di un
per-corso interpretativo, ma per pura e semplice ignoranza della norma, 1) sostituisca la misura della custodia cautelare in carcere – emessa a fini estradizionali ed eseguita all’estero – con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso il luogo di residenza dell’indagato – sito in una Nazio-ne straniera – delegando illegittimamente per l’esecuzioNazio-ne il Servizio In-terpol e per la successiva sorveglianza le forze dell’ordine territorial-mente competenti; 2) ribadisca con successiva ordinanza il contenuto della precedente, disponendo illegittimamente che in attesa dell’estradi-zione, l’indagato fosse condotto agli arresti domiciliari da eseguirsi pres-so un domicilio da lui stespres-so indicato, con l’ulteriore specificazione che se tale regime fosse risultato incompatibile con la legislazione del Paese in cui era stato eseguito l’arresto provvisorio, tale incompatibilità avreb-be dovuto essergli prontamente comunicata, onde consentirgli urgenti determinazioni in merito.
– Sentenza 23.5.1998/27.7.98, n. 85/98 Reg. dep. – Presidente Gabri. Estensore Ghitti.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Fattispe-cie. Sussistenza dell’illecito.
Trattandosi di norma posta a tutela dell’immagine del magistrato, di cui mira a garantire l’imparzialità, commette illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento in considerazione dell’impegno da lui profuso nella sua attività, il sostituto procuratore che, in palese viola-zione dell’art. 11 c.p.p., ritardi la trasmissione alla competente Procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni di un “pentito”, con-tenenti gravi accuse nei confronti del presidente del locale Tribunale.
– Sentenza 11.12.1998/7.1.1999, n. 173/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Gilardi.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Fattispe-cie. Insussistenza dell’illecito.
La violazione del dovere di diligenza a cui consegua l’adozione di un provvedimento errato può costituire fonte di responsabilità disciplinare soltanto se abbia provocato riflessi sfavorevoli sulla fiducia e considera-zione del magistrato o sul prestigio dell’Ordine giudiziario. Va, pertanto,
pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti del sostituto procura-tore della Repubblica accusato di aver violato l’art. 104 c.p.p. dilazio-nando per sei giorni all’indagato, sottoposto dal G.I.P. a misura coerciti-va, l’esercizio del diritto di conferire col proprio difensore, qualora risul-ti che il provvedimento venne comunque adottato in un contesto in cui sussistevano indubbiamente delle ragioni di cautela contro il rischio d’inquinamento delle prove, che la difesa non aveva in concreto subito alcun effettivo pregiudizio e che appena accortosi dell’errore, l’incolpato si era immediatamente attivato per porvi rimedio.
– Sentenza 19.3.99/13.7.99, n. 25/99 Reg. dep. – Presidente Verde.
Estensore Toro.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Affidamen-to ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dell’attività di colla-borazione del giudice istruttore in istruttoria formale. Fattispecie concreta. Illecito disciplinare. Esclusione.
Occasionali e marginali affidamenti di impegni a personale apparte-nente al S.I.S.M.I. da parte del giudice istruttore agente in istruttoria for-male a norma del c.p.p. del 1930, sia pure al fine di svolgere attività tipi-camente definibili di polizia giudiziaria, possono essere giustificati dalla imponenza delle investigazioni e dalla necessità di procedervi con urgen-za non compatibile col ricorso agli ordinari strumenti di procedura, sic-ché il magistrato che si rende autore di tale condotta non è sanzionabile perché il fatto non costituisce illecito disciplinare. Il magistrato che, ri-chiestone, esprime la propria positiva valutazione circa l’attendibilità di persona manifestante disponibilità a dichiarazioni tali da pervenire al rivelamento dell’identità degli autori di gravi reati contro l’ordine pub-blico, nonché la particolare utilità delle notizie così acquisibili ai fini del-l’istruzione formale da lui condotta quale giudice istruttore del relativo procedimento penale, non è sanzionabile qualora le suddette valutazioni siano successivamente poste a fondamento dell’elargizione, autonoma-mente curata dal S.I.S.M.I., di una consistente somma di denaro in favore della persona in questione, quale atipico premio della collabora-zione assicurata, sempre che sia rimasta esclusa ogni sollecitacollabora-zione da parte del medesimo magistrato e ferma la eventuale rilevanza disciplina-re, sotto diverso profilo, della condotta in tal modo tenuta.
– Sentenza 26.3.99/26.7.99, n. 26/99 Reg. dep. – Presidente Verde.
Estensore Parziale.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Fattispecie concreta: disapplicazione di norme processuali prescrittive del-l’obbligo di verbalizzazione delle attività del P.M. Illecito discipli-nare. Affermazione.
Anche in epoca precedente l’emanazione del D.M. 24 novembre 1994, n. 687, recante “Norme dirette ad individuare criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione” e introduttivo del “verbale delle di-chiarazioni preliminari alla collaborazione”, l’omessa verbalizzazione tem-pestiva delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia nei con-fronti di un membro del Parlamento, dal primo accusato di reati funzio-nalmente connessi alla carica, nonché di magistrati è sanzionabile in sede disciplinare poiché al magistrato del P.M. che raccoglie la disponibilità a rendere dichiarazioni sui temi enunciati incombe il dovere di immediata verbalizzazione, a norma dell’art. 373 c.p.p., anche quando l’offerta di col-laborazione venga, come nella fattispecie concreta, accidentalmente rac-colta nel corso di altra attività processuale posta in essere con la parteci-pazione dell’offerente. La condotta omissiva, la cui responsabilità non può ritenersi esclusa per il contrario segno di prassi operative locali, pregiudi-ca il prestigio dell’Ordine giudiziario nella misura in cui accredita nell’o-pinione pubblica il convincimento che la scelta della verbalizzazione possa rispondere a criteri arbitrari e non predeterminati, anche se il differimento dell’attività di documentazione sia ispirato soltanto a canoni di prudenza per la doverosa verifica preliminare dell’attendibilità del dichiarante.
– Sentenza 11.6.99/26.7.99, n. 53/99 Reg. dep. – Presidente Verde.
Estensore Serio.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Fattispecie concreta: disapplicazione di norme processuali di garanzia per la difesa dei soggetti nei cui confronti sono svolte indagini. Illecito disciplinare. Affermazione.
Il fine, istituzionalmente meritevole di approvazione, di pervenire al disvelamento dell’identità degli autori di scritti anonimi, gravemente le-sivi di altro magistrato, postula di per sé una complessa attività investi-gativa che, qualora sia in concreto svolta con esclusivo riferimento a soggetti compiutamente identificati sin dall’emersione di uno specifico
profilo investigativo concernente gli stessi, necessita delle dovute forme di garanzia processuale, le quali prescindono finanche dalla mancata iscrizione dei loro nomi nel registro delle notizie di reato (atteso, peral-tro, che è insindacabile in sede disciplinare l’apprezzamento circa la sus-sistenza di elementi sufficienti per procedere a siffatte annotazioni); per-tanto, la conduzione di atti istruttori sostanzialmente aventi natura di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori delle persone sot-toposte alle indagini, contestualmente sottraendosi agli adempimenti previsti in favore delle medesime o, infine, di ulteriori atti offerenti sin-tomo di restrizione agli stessi soggetti dell’obiettivo investigativo senza che mai fosse loro riconosciuto lo statuto personale di garanzia, si risol-ve in una censurabile contraddizione tra stati di fatto e di diritto impu-tabile al magistrato del P.M. cui sia ascrivibile, come le circostanze de-nunciano, un elevato grado di consapevolezza al riguardo, talché egli me-rita sanzione disciplinare.
– Sentenza 29.10.1999/25.11.1999, n. 103/99 Reg. dep. – Presiden-te Verde. EsPresiden-tensore Rossi.
Doveri del magistrato: soggezione esclusiva alla legge. Adozione di provvedimento asseritamente abnorme per regolare il colloquio tra difensori e detenuti in stato di custodia cautelare. Incertezza interpretativa. Riconoscimento. Illecito disciplinare. Esclusione.
Tanto nella ipotesi di arresto in flagranza ( art. 380 e ss. c.p.p.) quan-to nel caso di fermo, su iniziativa della polizia giudiziaria, di indiziaquan-to di delitto (art. 384, comma secondo e terzo, c.p.p), si registra – nell’im-pianto del codice di procedura penale – una assenza di esplicite previ-sioni in ordine alle modalità di coordinamento tra diritto dell’indagato al colloquio difensivo (dopo l’avvenuto arresto od il fermo) ed il potere del p.m. di dilazionare il colloquio stesso. Pertanto, nell’adottare urgenti de-terminazioni da inviare alla direzione della Casa Circondariale, il magi-strato del pubblico ministero che abbia errato nella interpretazione e nel-l’applicazione dell’art. 104 c.p.p., senza tuttavia esprimere volontà di pre-varicare il legittimo esercizio del diritto di difesa, non commette illecito disciplinare. (Fattispecie in cui il magistrato aveva disposto che nei con-fronti degli indagati detenuti a seguito di arresto o fermo non ancora convalidati eventuali richieste di colloquio degli stessi detenuti e dei loro difensori avrebbero dovuto essere comunicate l’A.G. procedente, la quale poteva così decidere se avvalersi o no dell’accennato potere di dilazione).
4.1. Astensione
– Sentenza 16.1.1988/30.1.98, n. 2/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Proto Pisani.
Astensione. Mancato esercizio della relativa facoltà da parte del pubblico ministero. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.
Se è vero che l’inosservanza della facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza da parte di un P.M. deve essere valutata con minor rigore di quello applicabile nei confronti di un magistrato addetto a funzioni giudicanti, è altrettanto indubbio che la medesima inosser-vanza deve ritenersi sanzionabile quando sia consigliata dalle circostan-ze del caso concreto che rendano possibili sospetti di parzialità tali da compromettere il prestigio del magistrato medesimo e, di riflesso, quello dell’intero Ordine giudiziario. Commette, pertanto, illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento, il sostituto procuratore che malgra-do l’eccezionale rilevanza del caso sul piano nazionale e nonostante i ripetuti e pressanti inviti rivoltigli in tal senso dal Capo dell’Ufficio, ometta di esercitare la facoltà di astenersi dalla trattazione di un proces-so riguardante, come parte lesa, un altro magistrato che aveva svolto attività d’indagine nei confronti di suo fratello.
– Sentenza 30.1.1998/11.3.98, n. 18/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.
Astensione. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.
Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimen-to nei confronti del magistradibattimen-to accusadibattimen-to di non essersi astenudibattimen-to dal par-tecipare alla decisione sull’istanza di ricusazione posta nei suoi con-fronti qualora l’istruttoria abbia permesso di accertare che l’incolpato non partecipò affatto alla decisione e che il suo nome venne inserito nella intestazione della relativa ordinanza soltanto per un mero errore materiale.
– Sentenza del 20.2.1998/26.3.1998, n. 25/98 Reg. dep. – Presiden-te Grosso. EsPresiden-tensore Fiore.
Astensione. Mancato esercizio della relativa facoltà da parte del pubblico ministero. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.
Commette illecito disciplinare da sanzionare con la perdita dell’an-zianità per mesi sei, in considerazione della particolare gravità del fatto anche in relazione alla delicatezza ed all’esponenzialità delle funzioni direttive all’epoca esercitate dall’incolpato, il procuratore della Repubbli-ca che ometta di esercitare la facoltà di astenersi nel procedimento ini-ziato su querela presentata dalla propria madre nei confronti di un cit-tadino extracomunitario, indagando quest’ultimo per il reato di invasio-ne di terreni ed edifici nonché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, disponendo, per restituirli poi alla propria ma-dre, un sequestro di beni mobili e immobili successivamente annullato dal Tribunale del riesame.
– Sentenza 27.2.1998/15.9.98, n. 36/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.
Astensione. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.
L’individuazione di criteri predeterminati di assegnazione dei pro-cessi mira anche ad assicurare, in via preventiva, il rispetto di quegli at-tributi di imparzialità e trasparenza che devono accompagnare la fun-zione giudiziaria sia nel suo effettivo esplicarsi che nel suo apparire.
Commette, pertanto, illecito disciplinare, da sanzionare con la censura ed il trasferimento d’ufficio in considerazione della gravità e della reite-razione degli episodi nonché della risonanza dai medesimi avuta, il pro-curatore della Repubblica che, in violazione delle regole stabilite per la trattazione degli affari e nonostante l’esistenza di gravi ed evidenti ragio-ni di converagio-nienza, si autoassegragio-ni più procedimenti penali riguardanti, a vario titolo, persone a lui legate da vincoli di amicizia o, comunque, da lui conosciute.
– Sentenza 16.10.1998/1º.2.1999, n. 150/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Tossi brutti.
Astensione. Mancato esercizio della relativa facoltà. Fattispecie.
Insussistenza dell’illecito.
Va esclusa la responsabilità disciplinare del sostituto procuratore accusato di avere trattato un procedimento penale contro i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca nei cui confronti aveva un’esposizione debitoria, qualora risulti che que-st’ultima non poteva influire sull’esercizio del potere-dovere di compiere le indagini in quanto si era trattato di un normale rapporto di clientela, privo di caratteri abnormi ed, anzi, connotato da piatta regolarità, nel-l’ambito del quale il magistrato aveva avuto contatti solo con i funzio-nari dell’agenzia senza alcun incontro con i massimi responsabili dell’i-stituto.
– Sentenza 27.11.1998/4.2.99, n. 171/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.
Astensione. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.
Va inflitta la sanzione della perdita dell’anzianità per anni uno al magistrato Pubblico Ministero che malgrado l’importanza dell’ufficio ri-coperto e la delicatezza dei compiti a lui affidati, adotti una condotta gra-vemente scorretta, non trasparente e costantemente ispirata ad una inac-cettabile disinvoltura, commettendo una pluralità di illeciti di obiettiva e rilevante gravità. (Nella specie l’incolpato, pur essendo pienamente consapevole della situazione d’incompatibilità in cui versava, ometteva di segnalare tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura l’attività forense esercitata dalla moglie, violando altresì l’obbligo di astensione nella conduzione delle indagini di un procedimento penale nei confronti di persone investite di ruoli di comando in una società
“cliente” della consorte ed accettando, infine, dall’amministratrice di una società l’assunzione, a carico di quest’ultima, dei costi di allacciamento e di esercizio di un telefono cellulare, assommati in un triennio a £ 6.307.000).
– Sentenza 14.5.99/15.9.99, n. 40/99 Reg. dep. – Presidente Verde.
Estensore Toro.
Astensione. Fattispecie concreta: ricorso al credito presso istitu-to mutuante interessaistitu-to ad affari giurisdizionali trattati dal magi-strato. Illecito disciplinare. Sussistenza.
Il ricorso al credito per un importo elevato, peraltro con successiva violazione degli obblighi contrattuali, da parte di un magistrato che eser-cita le sue funzioni in un piccolo centro, appare già di per sé scorretto ed idoneo a compromettere la fiducia e la considerazione di cui egli deve godere, tanto più se il comportamento del magistrato sia tenuto in con-comitanza con la definizione di un processo penale a lui affidato, cui mettano capo interessi sostanziali dell’istituto di credito mutuante, trat-tandosi di ipotesi in cui il codice di rito espressamente prevede l’obbligo di astensione da parte del giudice.