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5.1. Ritardo o omissione nell’adozione dei provvedimenti (in generale)

5.1.2. Giudice penale

– Sentenza 16.1.1988/30.1.98, n. 3/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Fiore.

Doveri del magistrato: operosità. Mancata fissazione dell’udienza per la celebrazione di un processo poi conclusosi con sentenza di-chiarativa della prescrizione. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del presidente di una sezio-ne di tribunale, incolpato di aver lasciato trascorrere tutti i cinque anni della sua presidenza senza fissare l’udienza per la celebrazione di un pro-cesso conclusosi, poi, con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, qualora risulti che si trattò di un episodio isolato non dipeso da negligenza dell’interessato, ma dal carico di lavoro della sezione, oberata da un numero rimarchevole di processi, alcuni dei quali di particolare complessità, ed impegnata altresì, per turni prefissati, nella celebrazione dei procedimenti per direttissima e quale Tribunale per il riesame.

– Sentenza 13.3.1998/2.4.98, n. 40/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Fiore.

Doveri del magistrato: operosità. Sottoposizione di un detenuto ad un periodo di carcerazione superiore a quello dovuto. Illecito disciplinare. Sussiste.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura in consi-derazione sì della gravità del fatto, ma anche della laboriosità sempre dimostrata dall’incolpato e dei carichi di lavoro da cui era gravato, il magi-strato che provveda con notevole ritardo in merito ad istanze di scarcera-zione più volte avanzate da un detenuto, rimasto in stato di privascarcera-zione della libertà personale per un periodo di gran lunga maggiore del dovuto.

– Sentenza 16.10.1998/28.1.1999, n. 148/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Doveri del magistrato: operosità. Ritardato esame, da parte del GIP, di una richiesta di applicazione di misure cautelari. Insussi-stenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del GIP accusato di avere esaminato con grave ritardo una richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di numerosi indagati, qualora risulti che tale ritardo non aveva recato alcun nocumento allo sviluppo delle indagini, che non vi era stata nessun’altra omissione e che nel periodo di tempo in questione l’incolpato era stato gravato da un eccezionale carico di lavoro.

– Sentenza 26.2.1999/19.4.1999, n. 15/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

Doveri del magistrato: operosità. Configurabilità dell’illecito. Fat-tispecie concreta. Esclusione.

I ritardi nel deposito delle sentenze, anche se consistenti e gravi, come quando ne sortisca la scarcerazione dell’imputato condannato per decorso dei termini di custodia cautelare, non rilevano sotto il profilo della diligenza, quale dovere del magistrato, tutte le volte in cui i fatti ascritti risultino determinati non da un comportamento di scarsa labo-riosità bensì da un carico di lavoro individualmente eccezionale gravan-te sul magistrato oltre che da una complessiva situazione di disfunzione organizzativa concernente l’ufficio.

– Sentenza 9.4.1999/13.5.1999, n. 35/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Serio.

Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta. Esclusione degli addebiti. Prova documentale. Sentenza di non farsi luogo al rinvio al dibattimento.

Non deve farsi luogo al rinvio al dibattimento per l’ipotesi in cui l’in-colpazione riguardi una asserita deficienza nella diligenza del magistra-to di sorveglianza qualora sia possibile verificare documentalmente: a) un elevatissimo numero di provvedimenti redatti dall’incolpato; b) un non esiguo numero di provvedimenti aventi oggetto complesso e redatti in forma analitica ed originale; c) una quantità di procedimenti soprav-venuti presso l’ufficio di appartenenza notevolmente superiore rispetto alla media degli uffici omologhi; d) un organico assai ridotto dei magi-strati nel medesimo ufficio; e) una carenza di concreto pregiudizio alla

posizione dei soggetti interessati al deposito (ritardato) dei provvedi-menti.

– Sentenza 29.1.1999/7.7.1999, n. 5/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta. Ritardata adozione di decreto di archiviazione. Specificità del procedimen-to. Rilevanza. Complessivo apprezzamento dell’attività del magi-strato incolpato. Rilevanza. Illecito disciplinare. Esclusione.

Un pur consistente ritardo nell’adozione dei provvedimenti di archi-viazione relativi a due soli procedimenti penali, la cui specificità giusti-fichi peraltro una decisione particolarmente ponderata, non è rilevante in sede disciplinare ove si riferisca a magistrato di eccezionale laborio-sità e nel contesto di un’attività giudiziaria facente capo al medesimo complessivamente apprezzabile.

– Sentenza 12.11.1999/10.12.99, n. 113/99 Reg. dep. – Presidente ed estensore Serio.

Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: mancata adozione tempestiva da parte del magistrato del G.I.P. del prov-vedimento dichiarativo della sopravvenuta inefficacia della misu-ra cautelare della custodia in carcere. Incidenza di carenze orga-nizzative e incertezze giurisprudenziali. Valutazione. Necessità.

L’obiettiva ritardata liberazione (specie se protrattasi oltre tollerabi-li periodi di tempo) di persone in stato di custodia cautelare, addebita-bile ad un’inadeguata organizzazione del lavoro, non basato sulla pre-costituzione di quegli opportuni accorgimenti che consentono ai magi-strati, nell’esercizio del loro ufficio di giudici per le indagini prelimina-ri, di verificare con tempestività la data di perdita d’efficacia delle misu-re cautelari e di provvedemisu-re con immediatezza all’adozione del provvedi-mento di liberazione, di per sé importa l’affermazione di responsabilità disciplinare ove suffragata anche dalla ricorrenza dell’elemento soggetti-vo. Tuttavia, stante che nei primi anni di applicazione del codice di pro-cedura penale del 1989 è rimasta incerta l’individuazione delle condi-zioni e dei presupposti in presenza dei quali dovesse farsi luogo, ai sensi

dell’art. 306 c.p.p., alla liberazione di coloro nei cui confronti la misura cautelare avesse perduto efficacia, con particolare riferimento alla pos-sibile (seppure insussistente, secondo l’esatta interpretazione poi sugge-rita anche per circolare ministeriale) interazione tra l’ufficio del Pubbli-co Ministero (ai fini dell’eventuale espressione del parere) e quello del giudice per le indagini preliminari, le remore del magistrato nella pro-nuncia del provvedimento di liberazione in attesa del (non richiesto) parere del Pubblico Ministero può concorrere a giustificare ipotetici ritardi.