• Non ci sono risultati.

Rapporti esterni con organi istituzionali

– Sentenza 13.2.1988/11.3.98, n. 23/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Proto Pisani.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del sostituto procuratore incolpato di avere, nella sua qualità di asse-gnatario di un procedimento penale a carico di persona indagata per inosservanza di provvedimenti dell’autorità amministrativa, assunto le dichiarazioni dei verbalizzanti con atteggiamento adirato e vagamente minatorio, tale da ingenerare il sospetto di agire al fine di arrecare un ingiusto vantaggio all’indagato, qualora l’istruttoria abbia permesso di accertare che l’inquirente non aveva alcun interesse personale, che i so-spetti da lui nutriti circa la correttezza e la trasparenza dei due verbaliz-zanti erano giustificati e che sebbene avrebbe dovuto comportarsi con maggiore pacatezza, l’atteggiamento tenuto non aveva comunque supe-rato la soglia della rilevanza disciplinare.

– Sentenza 16.1.1998/26.3.98, n. 1/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Fiore.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Fattispecie. Insussi-stenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di avere ostacolato l’attuazione della misura di protezione della tutela e della vigilanza generica dell’abitazione, disposta a modifica delle prece-denti e ben più elevate misure protettive riconosciute alla sua persona ed ai suoi familiari, qualora risulti che l’incolpato non creò nessun disagio nell’espletamento del servizio né alcuna difficoltà operativa e che i rilievi da lui svolti in ordine alla inadeguatezza della nuova e generica forma di protezione furono privi di apprezzabile gratuità od offensività deontolo-gica.

– Sentenza 28.2.1998/2.4.98, n. 37/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Patrono.

Rapporti con il C.S.M.. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Poiché non costituisce violazione del dovere di riservatezza avvisare un componente del C.S.M. dell’invio di documenti al Consiglio stesso e poiché non può farsi carico all’incolpato delle conseguenze delle succes-sive determinazioni di altri, dev’essere assolto il magistrato accusato di avere comunicato informalmente al C.S.M. ed al Ministero della (Grazia e) Giustizia l’esistenza d’indagini nei confronti di un collega, così deter-minando la revoca del suo anticipato possesso nel nuovo ufficio di Pro-curatore della Repubblica, qualora risulti che l’incolpato si limitò ad anticipare la notizia del doveroso invio degli atti al C.S.M. ad un com-ponente del medesimo, che avvertì il Capo di Gabinetto del Ministro della (Grazia e) Giustizia che, a sua volta, né informò il Ministro stesso, il quale revocò il provvedimento di anticipato possesso.

– Sentenza 13.3.1998/16.4.98, n. 41/98 Reg dep. – Presidente Gros-so. Estensore Patrono.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento in considerazione della situazione emotiva dell’incolpato al momento del fatto, il magistrato che chiedendo con insistenza l’immediato arresto delle persone querelate poco prima dal fratello per lesioni volontarie, interferisca arbitrariamente nell’operato dei Carabinieri, pretendendo anche di farli mettere immediatamente in contatto con il Procuratore della Repubblica e con il Pretore Dirigente nella speranza di condizio-narne in qualche modo le determinazioni.

– Sentenza 17.4.1998/15.6.98, n. 57/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.

Rapporti con la Polizia. Rapporti con il C.S.M.. Fattispecie. Sus-sistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura anche in considerazione della natura e gravità degli addebiti, il presidente di

Corte di appello che 1) su 28 controversie nelle quali gli era stata rimes-sa la nomina del terzo arbitro, attribuisca 6 incarichi a professionisti strettamente legati da ragioni professionali o da rapporti di frequenta-zione od amicizia al figlio, di cui si avvalevano come segretario nei rispettivi collegi arbitrali; 2) ometta di segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura, in violazione dell’art. 18 dell’Ordinamento giudizia-rio, che il figlio svolgeva attività di procuratore legale negli uffici giudi-ziari del capoluogo del distretto; 3) chieda al Comando dei Vigili Urbani l’annullamento di sette processi verbali di contravvenzione per infrazio-ni al codice della strada commesse con le autovetture del coinfrazio-niuge e del genero, asserendo di essere stato alla guida di detti veicoli per ragioni di servizio in realtà non esistenti.

– Sentenza 12.6.1998/27.7.98, n. 94/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gennaro.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Fattispecie. Insussi-stenza dell’illecito.

Va esclusa ogni responsabilità del giudice di pace accusato di avere ulteriormente richiesto alla Corte di appello il rimborso delle spese di tra-sferta già ottenute dal Comune in cui si trovava l’ufficio del quale era stato nominato reggente, qualora risulti che la condotta dell’incolpato dipese essenzialmente dalle incertezze a quel tempo esistenti in ordine alla natura ed all’entità degli emolumenti spettanti ai giudici di pace, incertezze che l’interessato aveva cercato di superare attraverso l’acquisi-zione di pareri di soggetti particolarmente qualificati e l’inoltro di appo-sito queappo-sito al Ministero della (Grazia e) Giustizia.

– Sentenza 10.7.1998/27.7.98, n. 113/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare da sanzionare con l’ammonimento in considerazione delle complessive circostanze concrete, il magistrato che essendo stato fermato in macchina da una pattuglia di Carabinieri, ed avendo ricevuto la contestazione della esistenza di una difformità fra il secondo nome di battesimo iscritto nella patente di guida e quello

ripor-tato nel libretto di circolazione nonché della mancata annotazione del cambio di residenza sulla patente di guida, prospetti la propria qualità di magistrato, minacci di rivolgersi ai superiori dei militari operanti ed adoperi toni adirati nei loro confronti, così ponendo in essere una con-dotta deontologicamente scorretta perché diretta ad intimidire i due interlocutori.

– Sentenza 10.7.1998/31.7.98, n. 111/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Vivace reazione ad una resi-stenza ingiustificata di un ufficiale di P.G.. Insussiresi-stenza dell’ille-cito.

Il disvalore da attribuire alla reazione ad un rifiuto frapposto da un ufficiale di P.G. assume valenza assai diversa a seconda del fatto che quel rifiuto sia legittimo o illegittimo. Deve pertanto affermarsi che non attinge la soglia della responsabilità disciplinare il comportamento tenu-to dal sostitutenu-to procuratenu-tore che, senza peraltro offendere o minacciare, reagisca in maniera vivace alla resistenza ingiustamente frapposta da un ufficiale dei C.C. al trasporto urgente di voluminosi fascicoli processua-li al Tribunale della processua-libertà.

– Sentenza 2.10.1998/22.10.1998, n. 144/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Tossi Brutti.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Invio di lettera al coman-dante dei VV.UU. per cercare di ottenere l’annullamento di un verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada.

Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di aver tentato di ottenere l’annullamento di un verbale di contravvenzione esercitando sul comandante dei VV.UU. un’indebita pressione consistita nell’invio di una lettera dove veniva insinuata l’esistenza di accordi ille-citi tra i vigili e la società incaricata della rimozione delle autovetture, evidenziandosi la opportunità “di risolvere bonariamente la questione senza la necessità d’impugnare il verbale innanzi al Prefetto ovvero ai colleghi Pretori”, qualora alla luce dell’intero ed articolato contesto delle

sia pure inopportune espressioni usate debba ritenersi che l’incolpato abbia inteso effettuare soltanto una puntigliosa contestazione dell’adde-bito senza intenti intimidatori od insinuanti e che la lettera sia stata per-ciò scritta nel sicuro coinvolgimento di reagire ad un abuso ingiusta-mente subito e non per una concezione non corretta del rapporto con al-tri organi pubblici, ove la qualità di magistrato può essere spesa per otte-nere un particolare trattamento privilegiato.

– Sentenza 25.9.1998/28.1.99, n. 136/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di avere abusato della sua qualità al fine di costringere i carabinieri ope-ranti a tollerare l’apposizione, nel verbale di sequestro delle opere abusi-ve fatte eseguire dalla moglie, di una frase volta ad asseabusi-verare un ulte-riore avanzamento dei lavori e l’utilizzazione dei locali, qualora la cor-retta analisi dello esatto svolgimento dei fatti conduca a ritenere che l’in-colpato non abbia compiuto alcuna prevaricazione, ma abbia invece agito per evidente cortesia e spirito di collaborazione, provvedendo egli stesso ad inserire nel verbale una indicazione che rappresentava un pre-ciso obbligo per i militari verbalizzanti.

– Sentenza 27.11.1998/4.2.99, n. 171/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.

Rapporti con il C.S.M.. Incompatibilità. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.

Va inflitta la sanzione della perdita dell’anzianità per anni uno al magistrato Pubblico Ministero che, malgrado l’importanza dell’ufficio ricoperto e la delicatezza dei compiti a lui affidati, adotti una condotta gravemente scorretta, non trasparente e costantemente ispirata ad una inaccettabile disinvoltura, commettendo una pluralità di illeciti di obiet-tiva e rilevante gravità. (Nella specie l’incolpato, pur essendo pienamen-te consapevole della situazione d’incompatibilità in cui versava, ometpienamen-te- omette-va di segnalare tempestiomette-vamente al Consiglio Superiore della Magistra-tura l’attività forense esercitata dalla moglie, violando altresì l’obbligo di

astensione nella conduzione delle indagini di un procedimento penale nei confronti di persone investite di ruoli di comando in una società “cliente”

della consorte ed accettando, infine, dall’amministratrice di una società l’assunzione, a carico di quest’ultima, dei costi di allacciamento e di eser-cizio di un telefono cellulare, assommati in un triennio a £. 6.307.000).

– Sentenza 16.4.1999/21.5.1999, n. 37/99 Reg. Dep. – Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.

Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura. Fattispe-cie concreta: inosservanza delle norme del Consiglio Superiore della Magistratura relative all’assunzione di incarichi extragiudi-ziari. Illecito disciplinare. Profilo oggettivo. Sussistenza. Profilo soggettivo. Insussistenza. Assoluzione perché il fatto non costi-tuisce illecito disciplinare.

Per l’espletamento dell’incarico di componente della giunta del Comi-tato provinciale del CONI occorre l’autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, essendovi, tra gli altri compiti dell’organo, quello di valutare le proposte di assegnazione di contributi e premi a favore di società sportive secondo i regolamenti emanati dal CONI medesimo. Si deve tuttavia pervenire all’assoluzione dell’incolpato, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare, non potendosi disattendere l’assunto difen-sivo di avere ritenuto in buona fede che non fosse necessaria l’autorizza-zione de qua per essere il CONI un ente di diritto pubblico non economi-co preposto ad attività sportive, gratuito l’incarieconomi-co ed elettiva la nomina.

– Sentenza 19.3.1999/13.7.1999, n. 25/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie concreta: promesse d’impu-nità sostanziale e di aiuti finanziari ovvero minacce di adozione di provvedimenti coercitivi nei confronti di persona sottoposta a diverso procedimento penale al fine di indurla, nel corso di loqui investigativi mediati da ufficiali di polizia giudiziaria, a col-laborare all’ istruzione formale. Illecito disciplinare. Esclusione.

Qualora un ufficiale di polizia giudiziaria operi presso un soggetto atti-vità “di convincimento e di esortazione” alla collaborazione ad indagini su

gravi reati contro l’ordine pubblico, non dando vita, perciò, ad atti desti-nati alla diretta utilizzazione processuale, agisce per ciò solo in un ambito sottratto al potere di direttiva e di delegazione da parte del magistrato inqui-rente (nella specie: giudice istruttore) benché il programma dei cosiddetti colloqui investigativi e il relativo elenco degli interessati risulti periodica-mente redatto di concerto col medesimo magistrato, al quale, tuttavia, non può muoversi alcun addebito concernente il contenuto dei singoli colloqui.

– Sentenza 19.3.1999/13.7.1999, n. 25/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con la Polizia. Astensione da interferenze con indagini preliminari in corso nei propri confronti mediante tentativo di condizionamento di soggetto che, presso la A.G. inquirente, deve essere inteso come informato dei fatti. Fattispecie concreta: con-dotta di intimazione a non rendere note circostanze, coperte da segreto, all’A.G. inquirente che agisca in materia assolutamente estranea alle indagini preliminari e fuori dei poteri riconosciuti dal c.p.p.. Illecito disciplinare. Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che intima ad un pubblico ufficiale (appartenente all’Arma dei C.C.), che deve essere inteso da altra A.G. siccome informato dei fatti per i quali pende procedimento penale nei confronti del medesimo magistrato, di astenersi dal deporre su determinate circostanze, in quanto coperte da segreto istruttorio o d’ufficio, qualora la richiesta da parte dell’inquirente di assu-mere le informazioni in questione non concreti oggettivamente esercizio di alcun potere riconosciuto dal codice di procedura essendo la materia assolutamente estranea all’oggetto delle indagini preliminari condotte.

– Sentenza 19.3.1999/13.7.1999, n. 25/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Doveri del magistrato: correttezza. Fattispecie concreta: apprez-zamenti negativi sopra attività giudiziaria svolta da altri magistra-ti. Contesto della condotta qualificabile di reazione. Intenti sog-gettivi. Valutazione. Necessità. Illecito disciplinare. Esclusione.

Il magistrato che, in uno scritto diretto al Presidente di una

Com-missione parlamentare d’inchiesta ed all’esito di un vivace contrasto ani-mato da plurimi interventi degli organi di stampa, obiettivamente diffa-matori nei propri confronti per quanto riconosciuto pure in sentenza penale, svolga apprezzamenti negativi sopra l’attività giudiziaria svolta da altro magistrato, dando vita ad una reazione ad un insieme di inizia-tive che egli giudichi di particolare discredito personale, non è sanziona-bile in sede disciplinare qualora animato dall’intento di ristabilire la ve-rità e tutelare la propria attività professionale, sicché il fatto non costi-tuisce illecito disciplinare.

– Sentenza 9.4.1999/29.7.99, n. 34/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.

Doveri del magistrato: correttezza. Obbligo di uniformarsi alle decisioni di annullamento con rinvio della Corte suprema di cassazione. Fattispecie concreta. Illecito disciplinare. Esclu-sione.

Non violano l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sen-tenza della Corte suprema di cassazione “per ciò che concerne ogni que-stione di diritto con essa decisa”, a norma dell’art. 627, comma 3, c.p.p., i magistrati del Tribunale di sorveglianza che, dopo l’annullamento per insufficiente motivazione dell’ordinanza che aveva ammesso al regime di semilibertà un detenuto in espiazione di pena, diano corso alla prescrit-ta sequenza di nuovi accerprescrit-tamenti – tesi ad acquisire l’eventuale prova di legami attuali del detenuto con organizzazioni criminali – per inferir-ne conclusivamente l’iinferir-nesistenza di legami siffatti data l’assenza totale di indizi o sospetti relativi alla loro ripresa e ritenuta l’irrilevanza di generi-ci richiami, contenuti nei documenti informativi degli organi di polizia, alle capacità criminali apprezzabili esclusivamente sulla base del passa-to del detenupassa-to.

– Sentenza 17.9.1999/20.10.1999, n. 76/99 Reg. dep. – Presidente Serio. Estensore Iacopino Cavallari.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Fattispecie concreta:

divulgazione ad opera di magistrato del P.M. di valutazioni ri-guardanti l’inerzia della P.A. in ordine a fatti, oltre che di

interes-se penale, destanti allarme per la salute dei cittadini. Illecito di-sciplinare. Esclusione.

Non commette illecito disciplinare il magistrato del P.M. – inquiren-te su episodi di ininquiren-teresse penale concretanti diffuso allarme per la saluinquiren-te pubblica – che riferisca alla stampa la notizia che nessuna delle autorità locali, con competenze specifiche in ordine allo smaltimento dei rifiuti, abbia preso contatti con l’ufficio da lui stesso rappresentato, se ciò fa senza manifestare una volontà accusatoria – anzi, fornendo accidental-mente giustificazione all’inerzia delle autorità – e senza l’uso di toni vio-lenti o aggressivi, ma con parole pacate e prudenti; né siffatta conclusio-ne può venir modificata dalla circostanza della particolare enfasi del tito-lo sotto cui il giornale abbia dato conto della dichiarazione (“Sotto accu-sa il silenzio degli amministratori”), essendo il titolo di un resoconto no-toriamente imputabile soltanto al giornalista redattore; né, ancora, il do-vere di riserbo può ritenersi violato sotto altro profilo, laddove il magi-strato si sia limitato a fornire quel minimo d’informazione atta a tran-quillizzare l’opinione pubblica allarmata dal ritrovamento di contenitori di rifiuti sprigionanti nubi tossiche.

– Sentenza 22.10.1999/15.12.99, n. 99/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Cassano.

Rapporti con la Polizia. Fattispecie concreta: invio di nota al co-mandante generale della G. di F. circa la condotta tenuta da un sottordinato nell’espletamento di delegazione investigativa. Cor-retta individuazione del fine perseguito dal mittente. Necessità.

Violazione del dovere di non partecipare a terzi il contenuto di attività per loro natura segrete. Esclusione. Espressione di indi-gnazione. Sussistenza. Illecito disciplinare. Esclusione.

Se dal contenuto del documento si ricavi univocamente che l’inten-to del magistral’inten-to sia quello di esprimere la propria indignazione per il comportamento non collaborativo, se non addirittura ostruzionistico, serbato nell’espletamento dell’incarico dall’ufficiale e ritenuto tanto più inspiegabile se rapportato all’importanza e delicatezza delle indagini, è da escludere che, redigendolo ed inviandolo, l’incolpato sia sanzionabile per aver rivelato al Comandante generale della Guardia di Finanza, destina-tario, il contenuto di atti d’indagine coperti da segreto.

– Sentenza 19.11.1999/10.12.99, n. 116/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Fattispecie concreta:

aspirante magistrato onorario che ometta di evidenziare elemen-ti ostaelemen-tivi al conferimento dell’incarico. Dichiarazione relaelemen-tiva al mancato svolgimento di lavoro subordinato. Svolgimento di lavo-ro autonomo. Illecito disciplinare. Esclusione.

Se è da escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, dovendosi piuttosto ravvisare, anche alla luce della giurisprudenza labu-ristica, un rapporto di lavoro autonomo (l’insegnamento non avendo un orario rigido e predeterminato, bensì variabile in relazione alle esigenze del docente e non risultando alcun rapporto di subordinazione alla dire-zione dell’istituto), è inconfigurabile l’illecito disciplinare del magistrato che a corredo della propria domanda diretta al Consiglio Superiore della Magistratura ai fini della nomina a giudice di pace attesti “l’assoluta mancanza di attività lavorativa dipendente pubblica e privata”.