– Sentenza 20.2.1998/26.3.98, n. 26/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.
Sanzione disciplinare. Trasferimento di ufficio. Condizioni per l’applicazione.
Non può essere applicata la sanzione accessoria del trasferimento d’uf-ficio qualora il comportamento illecito abbia avuto una risonanza non estesa all’intero ambiente cittadino, ma limitato ad una ristretta cerchia di persone e l’incolpato abbia ottenuto immediatamente dopo i fatti, il trasfe-rimento dalla Procura della Repubblica al Tribunale della stessa città, pas-sando così da funzioni monocratiche a funzioni collegiali nel settore civile.
– Sentenza 20.2.1998/16.4.98, n. 28/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Dusi.
Sanzione disciplinare. Rimozione. Condizioni per l’applicazione.
Al magistrato riconosciuto colpevole dei delitti di concussione e ricettazione dev’essere applicata la sanzione disciplinare della rimozione qualora si accerti che abbia inflitto un vulnus irreparabile all’Ordine giu-diziario in considerazione della particolare gravità di entrambi gli episo-di, della loro incidenza sull’immagine dell’incolpato e della gravità e riso-nanza delle condanne penali riportate.
– Sentenza 14.5.1999/15.9.1999, n. 40/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.
Sanzione disciplinare. Trasferimento d’ufficio. Presupposto. Gra-vità dell’illecito. Ratio. Scadimento del prestigio in loco del magi-strato. Affermazione.
Il trasferimento d’ufficio è sanzione disciplinare che trova il presup-posto nella gravità dell’illecito accertato e la sua ragione nella constata-ta sussistenza di un oggettivo scadimento in loco del prestigio del magi-strato per effetto della condotta, prolungata nel tempo, sottoposta a valu-tazione disciplinare.
11.1. Applicazione
– Ordinanza 30.1.1998/26.2.98, n. 19/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.
Sospensione cautelare. Sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio. Decorrenza.
La sospensione obbligatoria del magistrato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, decorre non già dal giorno della effet-tiva privazione della libertà personale, ma da quello, nel caso di specie antecedente, in cui, rigettato il ricorso per cassazione proposto dall’inte-ressato, sia divenuta esecutiva l’ordinanza emessa in proposito dal Tri-bunale per il Riesame.
– Ordinanza 27.2.1998/26.3.98, n. 32/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.
Sospensione cautelare. Magistrato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Obbligo della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.
Dev’essere accolta la richiesta di sospensione cautelare del magistra-to tratmagistra-to in arresmagistra-to in esecuzione di ordinanza di cusmagistra-todia cautelare, trat-tandosi di provvedimento che consegue di diritto alla emissione della misura restrittiva, con decorrenza dalla data della medesima.
– Ordinanza 13.3.1998/16.4.98, n. 43/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gabri.
Sospensione cautelare. Sospensione dalle funzioni per pendenza di procedimento penale. Condizioni per l’accoglimento.
Può essere disposta la sospensione dalle funzioni del giudice di pace rinviato a giudizio per rispondere di concorso in peculato militare plu-riaggravato e continuato, qualora si tratti di fatti di rilevante gravità in ordine ai quali le dichiarazioni testimoniali, le documentazioni contabi-li e gcontabi-li altri beni materiacontabi-li acquisiti attraverso perquisizioni e sequestri rivestano notevole consistenza probatoria.
– Ordinanza del 17.4.1998/13.5.98, n. 58/98 Reg. dep. – Presiden-te Grosso. EsPresiden-tensore Fiore.
Sospensione cautelare. Sospensione dalle funzioni per pendenza di procedimento disciplinare. Fattispecie. Accoglimento della richiesta.
Può essere accolta la richiesta di sospensione dalle funzioni del giu-dice di pace che si sia arbitrariamente e reiteratamente attribuito la qua-lifica di giudice coordinatore di fatto; abbia abusato di quaqua-lifica per emettere più ordini di servizio, incidenti sull’organizzazione del persona-le amministrativo e sull’assegnazione degli affari giudiziari, e per liqui-dare in proprio favore le indennità previste dall’art. 11, L. 374/1991; sia incorso in rilevanti ritardi nel deposito delle sentenze, determinando così il giudice coordinatore, che l’aveva inutilmente sollecitato, a sospender-lo dall’assegnazione di nuovi affari.
– Ordinanza 26.6.1998/17.7.98, n. 109/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Patrono.
Sospensione cautelare. Richiesta di sospensione facoltativa del magistrato sottoposto a procedimento penale. Condizioni per l’accoglimento.
Può essere disposta la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato cui sia stata infitta una pesante pena detentiva all’esito del giudizio di primo grado, in quanto la intervenuta condanna, sia pure non definitiva, assicura per definizione quanto meno una consi-stente affidabilità degli elementi probatori raccolti a carico dell’imputato.
– Ordinanza 26.6.1998/17.7.98, n. 104/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Ghitti.
Sospensione cautelare. Richiesta di sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio. Condizioni per l’accoglimento.
Dev’essere disposta la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto ad indagini per reati di particolare gravità qualora gli elementi indiziari indicati a suo carico dal giudice pe-nale siano gravi, univoci e concordanti e non risultino contrastati da
al-tri elementi di segno contrario che li facciano apparire manifestamente infondati ovvero come il frutto di un complesso disegno in suo danno.
– Ordinanza 12.6.1998/17.7.98, n. 93/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.
Sospensione cautelare. Richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per pendenza di procedimento penale. Condizio-ni per l’accoglimento.
Per l’accoglimento della richiesta di sospensione occorre che sussi-sta, da un lato, la verosimiglianza, la gravità e l’attribuibilità all’incol-pato degli illeciti contestati e, dall’altro, la necessità di evitare il protrar-si dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali in condizioni gravemente menomate di prestigio.
– Ordinanza 26.6.1998/27.7.98, n. 105/98 Reg. de.p. – Presidente Grosso. Estensore Gabri.
Sospensione cautelare. Richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale.
Condizioni per l’accoglimento.
Può essere accolta la richiesta di sospensione cautelare del magi-strato sottoposto a procedimento penale nel caso in cui sussista il neces-sario fumus degli addebiti ed i fatti oggetto dell’imputazione presentino una rilevanza notevole perché molteplici, protratti nel tempo e produtti-vi di risonanza indubbiamente lesiva del prestigio dell’interessato.
– Ordinanza 17.7.1998/31.7.98, n. 119/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.
Sospensione cautelare. Richiesta di sospensione dalle funzioni del magistrato sottoposto a procedimento penale. Fattispecie. Ri-getto della richiesta.
Va respinta per mancanza del necessario fumus boni iuris, la richie-sta di sospensione cautelare del giudice di pace sottoposto a
procedi-mento penale, non ancora definito in primo grado, per i reati di abuso di ufficio e truffa continuata consistenti nell’avere percepito compensi non dovuti per lavoro straordinario, qualora sia nel frattempo intervenuta sentenza della Corte dei Conti che abbia assolto l’interessato da ogni re-sponsabilità amministrativa per i medesimi fatti.
– Ordinanza 24.7.1998/31.7.98, n. 126/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.
Sospensione cautelare. Richiesta di sospensione dalle funzioni del magistrato sottoposto a procedimento penale. Intervenuta as-soluzione in tale sede. Rigetto della richiesta.
La sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste, ancor-ché non ancora divenuta irrevocabile, comporta il venir meno del fumus boni iuris della effettiva sussistenza degli addebiti ed impone il rigetto della richiesta di sospensione cautelare avanzata sul presupposto della sottoposizione del magistrato a procedimento penale.
– Ordinanza 9.11.1998/10.12.1998, n. 159/98 Reg. dep. – Presiden-te Verde. EsPresiden-tensore Tossi Brutti.
Sospensione cautelare. Richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale.
Accoglimento.
Può essere accolta la richiesta di sospensione cautelare del magistra-to sotmagistra-toposmagistra-to a procedimenmagistra-to penale qualora i fatti accertati, indipen-dentemente dalla loro rilevanza ai fini della configurazione degli specifi-ci reati contestati, mettano in evidenza comportamenti gravemente con-trastanti con la deontologia professionale ed i fini di giustizia propri del-la funzione del giudice.
– Ordinanza 14.5.1999/15.6.1999, n. 41/99 – Reg. dep. Presidente Verde. Estensore Iacopino Cavallari.
Sospensione cautelare. Giudice di pace. Sospensione di diritto dalle funzioni e collocamento fuori del ruolo organico.
Esecuzio-ne in danno del magistrato onorario di ordinanza di custodia cau-telare. Applicabilità delle misure della sospensione e del colloca-mento fuori ruolo.
Salvo che per il profilo attinente allo “stipendio”, non corrisposto ai magistrati onorari, la fattispecie disciplinata dall’art.31, primo comma, del R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 è riferibile altresì al giudice di pace, per cui questi va sospeso dalle funzioni e collocato fuori dell’apposito ruolo organico ove sia stato eseguito contro di lui un provvedimento re-strittivo della libertà personale.
– Ordinanza 9.4.99/15.9.99, n. 33/99 Reg. dep. – Presidente Verde.
Estensore Toro.
Sospensione cautelare. Adozione. Condizioni. Valutazione allo stato degli atti della consistenza e serietà dell’accusa. Necessità.
Fattispecie concreta: rinuncia del magistrato, imputato in sede penale degli stessi fatti posti a fondamento della richiesta in sede disciplinare, all’udienza preliminare. Valutazione dei fatti da par-te della Sezione disciplinare. Indispensabilità.
Ai fini dell’adozione di misura cautelare la Sezione disciplinare non deve limitarsi a valutare in astratto la gravità delle imputazioni penali che la richiesta del P.G. presuppone, ma deve altresì – quand’anche nei limiti di mera delibazione allo stato degli atti – allargare l’indagine e il giudizio alla consistenza ed alla serietà dei fatti ascritti, tanto più quan-do non hanno avuto alcun vaglio di fondatezza da parte del giudice per l’udienza preliminare avendo l’imputato rinunciato a tale udienza me-diante richiesta di giudizio immediato.
11.2. Revoca
– Ordinanza 23.1.1998/11.3.98, n. 11/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Gabri.
Sospensione cautelare. Sospensione dalle funzioni e dallo stipen-dio per pendenza di procedimento penale. Successiva assoluzio-ne del magistrato. Revoca del provvedimento cautelare.
Va senz’altro revocata la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio disposta per pendenza di procedimento penale qualora il magistrato sia stato poi assolto dai reati a lui contestati, avendo la relativa sentenza fatto venir meno entrambi i requisiti che avevano giustificato l’adozione del provvedimento cautelare e, cioè, il fumus boni iuris della fondatezza degli addebiti e l’opportunità di sollevare l’interessato dall’esercizio delle funzioni.
– Ordinanza 24.7.1998/31.7.98, n. 128/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Proto Pisani.
Sospensione cautelare. Assoluzione in sede penale del magistrto sospeso dalle funzioni perché sottoposto a procedimento penale.
Revoca della sospensione.
Qualora l’interessato venga successivamente assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, va revocata la sospensione cau-telare disposta nei suoi confronti ex art. 31, 3º comma, R.D.L. 31 mag-gio 1946, n. 511.
– Ordinanza 23.11.1998/7.1.1999, n. 168/98 Reg. dep. – Presiden-te Verde. EsPresiden-tensore Gilardi.
Sospensione cautelare. Richiesta di revoca per intervenuto decor-so del termine quinquennale di cui all’art. 9, 2º comma, della legge n. 19/1990. Rigetto dell’istanza.
Nel caso di magistrato colpito da più ordinanze di sospensione cau-telare ed ove pure fosse applicabile anche a quest’ultime il limite
massi-mo di efficacia previsto dall’art. 9, 2º comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, il decorso del termine quinquennale per una di esse non potrebbe spiegare alcuna influenza con riferimento ad un distinto provvedimento, adottato in epoca successiva per fatti nuovi e diversi da quelli posti alla base della precedente ordinanza.
– Ordinanza 9.7.1999/4.8.99, n. 64/99 Reg. dep. – Presidente Ver-de. Estensore Rossi.
Sospensione cautelare. Mutamento del titolo della sospensione dalle funzioni, da necessaria a facoltativa, ad opera della Sezione disciplinare. Successivo ricollocamento in ruolo del magistrato con assegnazione della sede di servizio da parte del C.S.M. Revo-ca implicita della misura Revo-cautelare. Esclusione.
Poiché non è concepibile che un magistrato facente parte del ruolo organico della magistratura, qual è il magistrato sospeso facoltativa-mente dalle funzioni, non abbia una propria sede di servizio, l’assegna-zione necessitata di quest’ultima da parte del C.S.M., una volta che sia stato mutato in facoltativo il titolo della sospensione, non implica revo-ca della misura revo-cautelare precedentemente disposta dalla Sezione disci-plinare.
– Sentenza 22.10.1999/25.11.1999, n. 98/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Toro.
Sospensione cautelare. Sentenza assolutoria di primo grado del giudice penale per non avere il magistrato – già sospeso – com-messo il fatto. Cessazione del fumus. Revoca dell’ordinanza di so-spensione dalle funzioni e dallo stipendio.
In ipotesi di sentenza che assolva il magistrato dal reato ascrittogli
“per non aver commesso il fatto”, sebbene a questa manchi ancora l’ir-revocabilità, viene meno il fumus correlato alle fonti di prova che, evi-denziate nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto del GIP dispo-sitivo del dibattimento, siano state ritenute dalla Sezione disciplinare nell’ordinanza di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio “astratta-mente congrue” circa l’effettiva sussistenza degli addebiti e della loro gravità.
– Ordinanza 22.10.1999/15.12.99, n. 97/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Tossi Brutti.
Sospensione cautelare. Presupposti. Assunzione della qualità di imputato del magistrato. Rilevanza ai fini della revoca. Assolu-zione con sentenza non irrevocabile. Rilevanza. Assenza di auto-matismi. Affermazione. Durata della sospensione. Limiti legali.
Irrilevanza.
Ai fini di intervento cautelare disciplinare, quando un magistrato sia stato rinviato a giudizio, seppure per reati di particolare gravità, la Sezio-ne disciplinare non deve limitarsi a valutare in astratto la gravità delle imputazioni, ma deve altresì – quand’anche nei limiti di mera delibazio-ne allo stato degli atti – allargare l’indagidelibazio-ne ed il giudizio quanto alla con-sistenza ed alla serietà dei fatti imputati. In tale ottica la gravità degli ele-menti che consiglia di allontanare il magistrato dal servizio va apprezza-ta abbandonando il criterio formale in favore di quello sosapprezza-tanziale, non più con riguardo alla mera contestazione così come formulata dall’auto-rità giudiziaria ma con riferimento ai fatti nella loro materialità storica in ragione della corrispondenza di essi alla deontologia professionale del magistrato, alla sua considerazione pubblica o ai riflessi negativi sul pre-stigio dell’Ordine giudiziario, sicché l’esistenza del procedimento penale diviene occasione e non più causa efficiente della sospensione cautelare.
Ove pure l’art. 9 secondo comma della legge n. 19/1990, nella parte rela-tiva alla durata del provvedimento cautelare, fosse da ritenere applicabi-le anche alla sospensione facoltativa dei magistrati (questione che in ogni caso andrebbe affrontata tenendo conto della diversa natura di tale provvedimento rispetto a quello della sospensione del pubblico dipen-dente, natura giurisdizionale e non amministrativa) si deve escludere la diretta assimilabilità della fattispecie a quella contemplata nella norma richiamata, fondata – secondo l’interpretazione della Corte Costituziona-le – sul mero riferimento alla pendenza di un procedimento penaCostituziona-le in sé e per sé considerato. Manca, infatti, quell’automatismo nell’applicazione della misura cautelare, svincolato da ogni valutazione di merito e anco-rato al solo fatto della sussistenza di un’imputazione per un grave reato, in relazione al quale la norma contenuta nell’art. 9 comma 2 della legge richiamata, ha inteso limitare il potere dell’amministrazione di mante-nere il dipendente nello stato di sospensione dalle funzioni, prevedendo un altrettanto automatico meccanismo risolutorio, consistente nella sopravvenuta inefficacia di diritto della misura cautelare al compimen-to del quinquennio.
Volumi finora pubblicati nella collana