5.1. Ritardo o omissione nell’adozione dei provvedimenti (in generale)
5.1.1. Giudice civile
– Sentenza 16.1.1998/30.1.98, n. 6/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Fiore.
Doveri del magistrato: operosità. Ritardato deposito di provvedi-menti civili. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.
Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato di aver depositato fuori termine numerosi provvedimenti civili, qualora risulti che ciò non dipese da incuria o negligenza, ma dall’eccezionalità del carico di lavoro gravante sull’interessato, distintosi per impegno lavo-rativo di gran lunga superiore alla media dei colleghi dell’ufficio, dove sia stimato in misura elevata.(*)
(*) Sentenza cassata con rinvio dalle S.U. con decisione 12.11.98/20.2.99
– Sentenza 16.1.1988/21.2.98, n. 8/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Gabri.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie. Insussistenza del-l’illecito.
Va esclusa la responsabilità disciplinare del giudice di pace incolpa-to di aver depositaincolpa-to in più di un anno un esiguo numero di sentenze, qualora risulti che ciò non dipese da negligenza o scarsa produttività, ma dal limitato numero di cause assegnate all’interessato, che le aveva tutte definite in tempi brevi.
– Sentenza 16.1.1998/21.2.98, n. 4/98 Reg. dep. – Presidente Gros-so. Estensore Gabri.
Doveri del magistrato: operosità. Ritardato deposito di provvedi-menti civili. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.
Va esclusa ogni responsabilità disciplinare del magistrato accusato di aver depositato fuori termine numerose sentenze civili qualora risulti che ciò non dipese da incuria o neghittosità, ma dal gravissimo deficit visivo dell’incolpato che anzi, sia pure nei limiti consentitigli dal suo
sta-to fisico, si era fortemente impegnasta-to, svolgendo comunque un’adegua-ta mole di lavoro e sopperendo anche a proprie spese alla mancanza di personale o altri ausiliari tecnici.
– Sentenza 27.2.1998/26.3.98, n. 45/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.
Doveri del magistrato: operosità. Tardivo deposito di sentenze.
Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.
Va dichiarata la responsabilità disciplinare, da sanzionare con l’am-monimento in considerazione dell’intervenuta acquisizione, da parte del-l’incolpato, della dovuta capacità di organizzare adeguatamente il prio lavoro, del magistrato che pur mantenendosi su di un livello di pro-duttività superiore a quello accertato in numerosi altri uffici giudiziari, abbia depositato oltre il 120º giorno più della metà delle sentenze introi-tate nel periodo preso in considerazione dagli ispettori, con punte mas-sime di ritardo superiori ad un anno in 167 casi ed a due anni in 17 casi.
– Sentenza del 13.3.1998/ 29.4.98, n. 38/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Siena.
Doveri del magistrato: operosità. Ritardo nel deposito di provve-dimenti giurisdizionali. Fattispecie. Sussistenza dell’illecito.
Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la perdita dell’an-zianità per mesi tre in considerazione delle gravi sanzioni già subite in precedenza, il magistrato che a causa di sistematici ritardi, verificatisi anche in processi di modesta consistenza nonostante i ripetuti richiami del capo dell’ufficio, depositi 138 sentenze oltre i termini previsti.
– Sentenza 22.5.1998/27.7.98, n. 78/98 Reg. dep. – Presidente Grosso. Estensore Fiore.
Doveri del magistrato: operosità. Ritardo nel deposito dei prov-vedimenti. Fattispecie. Insussistenza dell’illecito.
Il ritardo nel deposito di sentenze civili non può costituire fonte di
responsabilità disciplinare qualora abbia riguardato un limitato periodo di tempo, significativamente caratterizzato dall’esercizio di funzioni in un settore d’attività completamente nuovo per il magistrato interessato, distintosi nell’ambito dell’ufficio per la sua particolare laboriosità.
– Sentenza 27.11.1999/19.6.1999, n. 170/98 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Parziale.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di provvedimenti. Illecito disciplinare. Sussistenza.
È sanzionabile in sede disciplinare il magistrato che in relazione ad una percentuale sostanzialmente pari alla metà dei provvedimenti as-sunti nel corso di un triennio, tanto in fase di istruzione che di decisio-ne di cause disciplinate dal rito speciale del lavoro, provveda al deposito degli stessi con gravi ritardi, sì da inferirne che la condotta di negligenza rientri nella normalità soggettiva piuttosto che integrare un episodio confinato nell’eccezionalità.
– Sentenza 12.3.99/21.7.99, n. 22/99 Reg. dep. – Presidente Verde.
Estensore Toro.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardi e omissioni nel deposito di sentenze civili. Apprezzamento delle circostanze particolari. Necessità. Illecito disciplinare. Esclusio-ne.
È giustificabile sulla base di elementi documentali acquisiti, e dun-que non suscettibile nemmeno del giudizio dibattimentale, la condotta del magistrato di tribunale che abbia, nell’intervallo considerato di oltre un triennio, sì ritardato il deposito di circa duecento sentenze entro ter-mini superiori al semestre, in ventotto casi superando pure quelli annua-li, qualora il medesimo magistrato abbia contestualmente svolto funzio-ni di presidente del tribunale del riesame, con compiti di redazione delle relative decisioni, composto il collegio giudicante penale e quello con attribuzioni in materia fallimentare, ricevuto designazione quale giudice dell’esecuzione immobiliare, tanto da apparire complessivamente non significative le ipotesi di negligenza addebitategli, non ascrivibili, co-munque, ad inoperosità.
– Sentenza 26.3.99/21.7.99, n. 30/99 Reg. dep. – Presidente Verde.
Estensore Toro.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardi nel deposito di sentenze civili. Apprezzamento delle circostanze par-ticolari. Necessità. Illecito disciplinare. Esclusione.
È giustificabile sulla base di elementi documentali acquisiti, e dun-que non suscettibile nemmeno del giudizio dibattimentale, la condotta del magistrato di tribunale che abbia sì ritardato il deposito di circa ot-tanta sentenze entro termini contenuti comunque nel semestre, soltan-to in tre circostanze superando quelli annuali, qualora il medesimo magistrato abbia complessivamente incrementato in misura non tra-scurabile la complessiva produttività dell’ufficio rispetto al periodo anteriore, essendo intanto gravato di carichi di lavoro ingenti, tanto da apparire percentualmente non significative le ipotesi di negligenza adde-bitategli.
– Sentenza 26.3.1999/30.7.1999, n. 29/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Cassano.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardi nel deposito di sentenze civili. Apprezzamento delle circostanze par-ticolari. Necessità. Illecito disciplinare. Esclusione.
Secondo la costante giurisprudenza della Sezione disciplinare, situa-zioni di ritardo o di inerzia nello svolgimento della attività devono esse-re valutate con riguardo alla complessiva situazione di lavoro del magi-strato, tenendone presenti i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell’ufficio. Pertanto, il semplice ritardo nell’adozione di provvedimenti non integra di per sé ille-cito disciplinare, occorrendo che esso dipenda da negligenza o neghitto-sità del magistrato, dovendosi escludere responsabilità nel caso in cui il mancato rispetto dei termini non sia dipeso da scarsa operosità del ma-gistrato. (Fattispecie relativa a un’unica ordinanza in materia civile ri-tardata nella sua emissione per incuria o negligenza peraltro neanche ascrivibile direttamente alla condotta del magistrato).
– Sentenza 23.7.99/30.7.99, n. 72/99 Reg. dep. – Presidente Verde.
Estensore Iacopino Cavallari.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardi nel deposito di sentenze civili. Apprezzamento delle circostanze par-ticolari. Necessità. Illecito disciplinare. Esclusione.
Situazioni di ritardo nello svolgimento della attività devono essere valutate con riguardo alla complessiva situazione di lavoro del magi-strato, tenendone presenti i profili qualitativi e quantitativi nonché quel-li inerenti la complessiva organizzazione dell’ufficio. Pertanto, il sempquel-li- sempli-ce ritardo nell’adozione di provvedimenti non integra di per sé illecito di-sciplinare, occorrendo che esso dipenda da negligenza o neghittosità del magistrato, dovendosi escludere responsabilità nel caso in cui il manca-to rispetmanca-to dei termini non sia valutabile come dipendente da scarsa ope-rosità del magistrato. (Fattispecie relativa a due sentenze in materia civi-le il cui deposito è stato ritardato fino al 122 e 125 giorno dopo l’udien-za collegiale).
– Sentenza 24.9.99/29.10.99, n. 83/99 Reg. dep. – Presidente.
Estensore Rossi.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardato deposito di n. 47 sentenze e n. 30 ordinanze civili. Cause di giu-stificazione. Sussistenza. Illecito disciplinare. Esclusione.
L’elevato carico di lavoro dell’ufficio, la buona produttività dell’in-colpato, l’obiettiva incidenza della astensione per gravidanza nel deter-minare il sovraccarico dei ruoli e la conseguente situazione di difficoltà del magistrato nel deposito di alcuni provvedimenti, costituiscono ade-guate cause di giustificazione dei ritardi nella redazione di n. 47 senten-ze e n. 30 ordinansenten-ze civili, ciò valendo ad escludere che essi siano frutto di colpevole negligenza o espressione di insufficiente laboriosità, tanto più quando la figura professionale del magistrato risulta quella di perso-na sicuramente e costantemente operosa, attenta alle esigenze dell’ufficio e degli utenti.
– Sentenza 29.10.1999/25.11.99, n 102/99 Reg. dep. – Presidente ed estensore Verde.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di provvedimenti civili ritenuti per la decisione. Cause di giustificazione. Ipotizzabilità. Esclusione. Esimente soggettiva.
Ipotizzabilità. Sussistenza. Illecito disciplinare. Esclusione.
È giurisprudenza costante della Sezione disciplinare che il semplice ritardo nell’adozione dei provvedimenti non integra di per sé illecito di-sciplinare, occorrendo che esso dipenda da negligenza o neghittosità del magistrato, dovendosi escludere responsabilità nel caso in cui il manca-to rispetmanca-to dei termini non sia dipeso da scarsa operosità del magistramanca-to, talune decisioni preferendo inquadrare le circostanze per le quali resta esclusa la scarsa operosità del magistrato tra le cause di giustificazione e altre sottolineando, invece, che in determinate ipotesi viene meno l’in-defettibile elemento psichico, non essendo la condotta ascrivibile a colpa (Fattispecie in cui, nel pronunciare il proscioglimento per mancanza del-l’elemento soggettivo, piuttosto che per la presenza di una causa di giu-stificazione, si specifica che, optando per questa seconda soluzione, bi-sognerebbe pervenire ad una pronuncia di imprevisione del fatto (già in sede legislativa) come illecito disciplinare, là dove, secondo la prima, il fatto deve essere riconosciuto rilevante, ma non punibile per essere rima-sta esclusa la colpa).
Sentenza 26.11.1999/ 10.12.99, n. 125/99 Reg. dep. Presidente Verde. Estensore Serio.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: deposito ritardato oltre l’anno di sentenze civili per un numero di provve-dimenti pari a 1/4 della produzione esaminata. Carattere siste-matico e grave del ritardo. Affermazione. Illecito disciplinare.
Sussistenza.
Il carattere sistematico e particolarmente elevato di ritardi nel depo-sito delle proprie sentenze, che per un quarto della produzione presa in esame hanno richiesto oltre un anno per il deposito, e l’assenza di una resa quantitativa dell’incolpato talmente sensibile o rilevante da offrirne l’immagine in termini rassicuranti e da collocarlo al di sopra della media del rendimento dei magistrati impegnati su tutto il territorio nazionale o
nello specifico contesto locale, integra, per la sua intensità, l’illecito di-sciplinare.
– Sentenza 12.11.99/ 22.12.99, n. 111/99 Reg. dep. – Presidente Verde. Estensore Rossi.
Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardato deposito di n. 140 sentenze civili. Cause di giustificazione. Sussi-stenza. Illecito disciplinare. Esclusione.
Una grave e prolungata malattia e la conseguente situazione di dif-ficoltà del magistrato peraltro esposto costantemente a trattamenti tera-peutici pur nel periodo in cui non è rimasto assente dal lavoro, nel depo-sito di alcuni provvedimenti, costituisce adeguata causa di giustificazio-ne dei ritardi giustificazio-nella redaziogiustificazio-ne di n. 140 sentenze, ritardi superiori all’an-no in n. 18 casi, ciò valendo ad escludere che essi siaall’an-no frutto di colpe-vole negligenza o espressione di insufficiente laboriosità, tanto più quan-do la figura professionale del magistrato risulta quella di persona sicura-mente e costantesicura-mente operosa, attenta alle esigenze dell’ufficio e degli utenti.