2 LA FASE ESECUTIVA DELL’AUMENTO REALE DI CAPITALE SOCIALE 1 Il diritto di sottoscrizione dei soc
2.4 Applicabilità della disciplina dei conferiment
2.4.6 I conferimenti dell’unico socio
Il quinto comma dell’art. 2481-bis disciplina le modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento nelle società a responsabilità limitata unipersonali, prescrivendo in tale circostanza l’obbligo dell’integrale versamento della quota sottoscritta.
Un primo problema che in dottrina viene riscontrato in questa disposizione è che essa si riferisce esclusivamente all’ipotesi di società contratta con atto unilaterale, non prendendo invece in considerazione l’ipotesi in cui un soggetto diventi socio unico della società nel corso di un’operazione di aumento di capitale sociale346.
Sebbene manchi una espressa regolamentazione per una simile fattispecie, la dottrina maggioritaria propende per applicare analogicamente tale disposizione anche nel caso in cui, nel corso di un’operazione di aumento di capitale sociale, venga meno la pluralità dei soci e il socio sottoscrittore sia rimasto l’unico socio della società. Pertanto anche in una simile circostanza egli risulterà parimenti obbligato ad effettuare l’integrale versamento della parte di capitale sociale sottoscritta347.
Tale norma non fa inoltre riferimento all’ipotesi in cui il soggetto diventi unico socio della società una volta terminata l’operazione di aumento di capitale sociale ma senza che vi sia stato da parte sua l’integrale versamento del conferimento dovuto, residuando così dei decimi ancora da versare348
. Tale ipotesi viene invece presa in considerazione nelle disposizioni che disciplinano i conferimenti in sede di costituzione della società, al comma settimo dell’art. 2464 il quale concede al socio, rimasto
nella s.p.a. in caso di conferimento di crediti, la società rimane titolare di un diritto di credito (avente ad oggetto la prestazione d'opera), assistito da garanzia fideiussoria per il caso di inadempimento o di impossibilità sopravvenuta. Ritenere il contrario, del resto, condurrebbe all'assurda conclusione che una s.r.l. costituita con l'apporto d'opera di un socio, per l'intera durata della società, non possa mai, per definizione, ricorrere ad alcun aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti.
345 G.P
INNA, op. cit., p. 2099.
346 G.A.M.T
RIMARCHI, op. cit., p. 236.
347 «Il che può verificarsi quando in seguito all’azzeramento del capitale soltanto un socio sottoscriva l’aumento
e gli altri soci in assemblea dichiarino espressamente di non volerlo sottoscrivere». Così R.TETI, Art. 2481-bis.
I conferimenti, in S.R.L. Commentario, a cura di A. Dolmetta e G. Presti, 2011, p. 937.
348 Ipotesi che potrebbe verificarsi qualora tutti i soci sottoscrivano l’aumento di capitale e poi trasferiscano tutte
le loro partecipazioni (“vecchie” e “nuove”) ad uno solo di essi. In questo caso l’acquisto della qualità di unico socio appare del tutto distaccata dalla procedura di aumento del capitale sociale. Cfr. G.A.M.TRIMARCHI, op.
unico a seguito del venir meno della pluralità dei soci, un lasso di tempo di novanta giorni per effettuare i versamenti ancora dovuti.
Se ci si attenesse al dato letterale del quinto comma dell’art. 2481-bis si dovrebbe pertanto giungere alla conclusione che è tenuto al versamento integrale del conferimento in denaro solo chi al momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale è socio unico e non chi lo diventi successivamente a detta operazione.
In realtà la disposizione contenuta nel settimo comma dell’art. 2464 risulta essere altresì applicabile anche all’ipotesi di aumento di capitale sociale ed in particolare nel caso in cui un soggetto diventi unico socio successivamente alla conclusione dell’operazione, in tale circostanza al socio unico saranno riconosciuti novanta giorni di tempo per versare i conferimenti ancora dovuti.
Parimenti questa disposizione si applica anche nel caso in cui un soggetto diventi unico socio nel corso di un’operazione di aumento di capitale sociale il che può verificarsi ad esempio quando, a seguito di un’operazione di azzeramento del capitale sociale, o un socio dopo aver sottoscritto la quota di sua spettanza in mancanza di sottoscrizioni di altri soci eserciti anche la prelazione su tutte le partecipazioni rimaste inoptate, così da concentrare presso di sé la titolarità dell’intero capitale sociale, oppure quando, sempre a seguito di un operazione di azzeramento del capitale sociale, il successivo aumento sia sottoscritto solo da un socio, ovviamente almeno in misura pari al minimo legale349. Un’ altra questione dubbia riguarda le conseguenze di un’eventuale inadempimento dell’unico socio che ometta di effettuare il versamento integrale del conferimento in denaro. Al riguardo si pone il dubbio se possa essere applicata oppure no la disposizione prevista al comma secondo dell’art. 2462 che, in caso di insolvenza della società, fa venir meno il beneficio della responsabilità limitata dell’unico socio per le obbligazioni sociali qualora egli non abbia provveduto ad effettuare i conferimenti a norma dell’art. 2464.
Il dubbio sulla applicabilità di questa disposizione si pone perché il secondo comma dell’art. 2462 richiama esclusivamente l’art. 2464 che regola i conferimenti in fase costitutiva della società, mentre non rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 2481-bis350.
Tuttavia l’orientamento dominante in dottrina351
tende ad interpretare estensivamente il rinvio che l’art. 2462 fa all’art. 2464 come inclusivo anche dell’art. 2481-bis, con la conseguenza che, in caso di insolvenza della società, incorrerà nella responsabilità illimitata anche il socio unico che, avendo sottoscritto un aumento di capitale, non abbia integralmente versato all’atto della sottoscrizione i conferimenti in denaro.
349 R.T
ETI, op. cit., p. 937; G.A.M.TRIMARCHI, op. cit., p. 237 «Dunque se una s.r.l. azzera il capitale e un unico socio sottoscrive l’aumento in denaro mentre gli altri, in difetto dell’esercizio dei loro diritti, perdono la qualità di soci, il sottoscrittore sarà obbligato a versare l’intero ammontare del capitale sottoscritto? (…) in verità non sembra possibile rintracciare alcuna differenza idonea a giustificare una così rilevante disparità di disciplina (…) Ne consegue la piena applicabilità del termine di moratoria anche al socio che “divenga” unico per effetto di quanto esposto in una società a responsabilità limitata».
350 E.F
AZZUTTI, op. cit., p. 189.
351
Se così non fosse verrebbe meno la stessa funzione che sta alla base della sanzione della responsabilità illimitata, valutata come l’unico espediente capace di garantire la liberazione integrale dei conferimenti in presenza di un forte rischio di irrecuperabilità dei medesimi da parte della società, attesa la posizione di potere incontrastato che in essa detiene il socio unico il quale, a ben vedere, se non si vedesse applicata nei suoi confronti una simile sanzione ben potrebbe sfuggirvi sottoscrivendo la maggior parte del capitale, anziché in sede di costituzione della società, attraverso una serie di operazioni aventi ad oggetto l’incremento del medesimo352
.
Infine un’altra disposizione che non è espressamente richiamata dal quinto comma dell’art. 2481-bis ma che si considera parimenti applicabile, è quella che consente al socio di società pluripersonale di sostituire il versamento in denaro con la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria, per cui anche lo stesso socio unico potrà sostituire il versamento del conferimento in denaro da lui dovuto con la prestazione di una idonea garanzia ai sensi del quarto comma dell’art. 2464.
352
3 LA FASE CERTIFICATIVA DELL’AUMENTO REALE DI CAPITALE SOCIALE