2 LA FASE ESECUTIVA DELL’AUMENTO REALE DI CAPITALE SOCIALE 1 Il diritto di sottoscrizione dei soc
2.4 Applicabilità della disciplina dei conferiment
2.4.5 I conferimenti di prestazione d’opera o di serviz
Altra modalità di effettuazione del conferimento che è ammessa in sede di aumento del capitale sociale, così come in sede di costituzione della società, è quella del conferimento d’opera o di servizi. Anche in questo caso il legislatore in sede di aumento di capitale sociale si è limitato a rinviare a quanto disposto dal comma sesto dell’art. 2464 il quale prescrive che in tal caso gli obblighi assunti dal socio, ed aventi ad oggetto la prestazione d’opera o di servizi, debbano essere garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria rilasciata dal
339 Massima I.A. 12 del settembre 2012.
340 Così la Massima elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, n. 117 del 5 aprile
socio conferente, inoltre qualora lo preveda l’atto costitutivo la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
La disposizione legislativa ha fatto nascere diversi interrogativi con riferimento al conferimento d’opera o di servizi, che inevitabilmente si vengono a riproporre anche in sede di aumento di capitale sociale. Uno dei principali riguarda l’oggetto del conferimento. Sul punto in dottrina si sono formate due diverse opinioni:
- secondo la dottrina minoritaria oggetto del conferimento non sarebbe tanto la prestazione d’opera o di servizi in sé considerata, quanto piuttosto la garanzia che è obbligato a rilasciare il socio conferente, in quanto sarebbe questa a tutelare l’integrità del capitale sociale ed anche i creditori sociali che ben potrebbero escuterla per soddisfare le proprie pretese creditorie341.
- Secondo la dottrina maggioritaria invece l’oggetto del conferimento sarebbe esclusivamente l’opera o il servizio, ovverosia l’obbligo di facere assunto dal conferente, mentre la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria avrebbero la sola funzione di garantire l’adempimento da parte del socio e per questo sarebbero destinate a fungere da fattori produttivi sostitutivi di quello lavorativo eventualmente venuto a mancare342. In altre parole la fideiussione o la polizza rilasciate dal conferente avrebbero la funzione di garantire la futura integrità del capitale sociale in caso di mancata prestazione dell’opera o del servizio cui si era originariamente obbligato i conferente. Un altro interrogativo attiene all’obbligo di presentare anche per questi conferimenti una relazione di stima ai sensi dell’art. 2465 o se, piuttosto, il valore da attribuire a questi conferimenti debba rinvenirsi nel valore che risulta dalla polizza o dalla fideiussione bancaria rilasciata dal socio. In questo caso la dottrina prevalente è orientata nel considerare necessaria la relazione giurata i stima anche per i conferimenti di opera o di servizi benché l’art. 2465 non sia espressamente richiamato dal sesto comma dell’art. 2464 per cui anche in caso di conferimenti d’opera o di servizio dovranno necessariamente valere le stesse considerazioni viste supra con riferimento ai beni in natura o crediti, ovvero, sul piano prettamente operativo, la perizia di stima dovrebbe essere resa disponibile ai soci già a partire dal momento della delibera di aumento del capitale sociale, e non successivamente all’atto della sottoscrizione, sì da avere a priori la quasi certezza di non sopravvalutare l’importo dell’aumento di capitale sociale rispetto al valore di conferimento riportato nella perizia di stima, inoltre dovrebbe essere allegata al relativo verbale con il quale si dà atto della decisione dei soci di aumentare il capitale sociale.
Infine l’ultimo problema che attiene ai conferimenti d’opera o di servizi si ha nel caso in cui i soci deliberino un aumento di capitale sociale prevedendo altresì il pagamento di un sovraprezzo. Considerato che il comma quattro dell’art. 2481-bis stabilisce che qualora sia previsto il sovraprezzo
341 Tesi avvalorata anche dall’art. 151 della legge fallimentare ove si prevede che il giudice, ricorrendone i
presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’art. 2464 comma sesto.
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questo debba essere integralmente liberato, ci si interroga sulla compatibilità di tale previsione normativa con il conferimento d’opera e di servizi, in ragione del fatto che le prestazioni cui si è obbligato il socio conferente sono eseguite nel tempo.
Il problema è altresì collegato con la previsione normativa prevista all’art. 2481 ultimo comma, a mente del quale la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti343. In sostanza il legislatore con questa norma impone, quale condizione di improcedibilità, l’integrale esecuzione dei conferimenti precedentemente dovuti prima di poter attuare la decisione di aumento del capitale sociale. In realtà, nel caso in cui sia ancora in essere un precedente conferimento d’opera o di servizi, il requisito dell’integrale esecuzione dei conferimenti precedentemente dovuti, richiesto dall’art. 2481 secondo comma, dovrebbe ritenersi ugualmente soddisfatto dalla prestazione di un’apposita fideiussione bancaria o una polizza assicurativa che il socio è tenuto a rilasciare a garanzia dell’impegno assunto con la precedente sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, cosicché la società possa comunque procedere all’attuazione della successiva operazione di aumento di capitale.
Si deve perciò ritenere che, così come l’art. 2464 individua quale adempimento sufficiente a garantire i terzi in sede di costituzione della società la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria idonee a coprire l’integrale valore del conferimento dovuto, allo stesso modo il rispetto della condizione dell’integrale esecuzione dei conferimenti precedentemente dovuti, richiesto dall’art. 2481 c.c., debba ritenersi ugualmente soddisfatto qualora la prestazione d’opera o di servizi ancora in itinere sia stata garantita da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa. In tale circostanza infatti il fondato pericolo dei terzi soggetti, insito in un capitale non integralmente liberato in quanto in parte formato da crediti verso soci per conferimenti ancora dovuti non sempre di sicura realizzazione, verrebbe meno in quanto l’escussione dell’apposita garanzia rilasciata tutelerebbe i terzi dall’ eventuale inadempimento del socio.
Perciò il requisito dell’integrale esecuzione dei conferimenti precedentemente dovuti, richiesto dall’art. 2481 secondo comma, deve ritenersi soddisfatto anche alla presenza di un socio d’opera che abbia rilasciato un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia del proprio impegno assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale344
343
Per una disamina della questione vedi supra par. 1.3.
344 Vedi anche la prassi notarile, Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 70 del 22 novembre 2002: «Nella s.r.l., l'esecuzione dei conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c., deve intendersi avvenuta una volta assunto l'obbligo da parte del socio e prestata la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria a garanzia dell'obbligo assunto dal conferente».
Si afferma che, in caso di prestazioni d'opera a favore di s.r.l., si deve intendere eseguito il conferimento, ai fini di cui si discute, allorché sia stato assunto l'obbligo da parte del socio e sia stata prestata la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria a garanzia dell'obbligo medesimo. Ciò significa che sarà successivamente possibile, anche prima dell'esaurimento della prestazione d'opera, deliberare ed eseguire ulteriori aumenti di capitale (nonché, lo si rileva per inciso, trasferire la partecipazione così liberata, nei limiti di quanto eventualmente previsto dall'atto costitutivo). Quanto detto si giustifica sulla base della considerazione che l'assunzione dell'obbligo da parte del socio esaurisce quanto dovuto in sede di sottoscrizione, posto che nulla di più può essere preteso a carico del conferente in tale momento. Dopo di che, al pari di quanto avviene anche
Riproponendo il medesimo ragionamento al caso in cui l’aumento di capitale sociale sia stato deliberato prevedendo il pagamento di un importo aggiuntivo a titolo di sovraprezzo, sembrerebbe lecito poter concludere che qualora la fideiussione o la polizza assicurativa siano di importo tale da coprire non solo il valore della prestazione oggetto di conferimento ma anche l’intero valore del sovraprezzo, lo stesso debba essere considerato come interamente versato.
Tale conclusione tuttavia non riscontra il consenso unanime della dottrina, in quanto vi è anche chi ha sostenuto che, in una simile circostanza, il sovraprezzo debba essere integralmente versato in denaro345.