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La considerazione costituzionale di non colpevolezza e i riflessi sulle regole decisorie

Nel documento Al di là di ogni ragionevole dubbio (pagine 122-127)

10.Il giudice e la decisione

44. La considerazione costituzionale di non colpevolezza e i riflessi sulle regole decisorie

Il rischio che la regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” diventi una formula vacua, ignorata nella prassi giurisprudenziale, non è remoto. Per scongiurarlo occorre avere un’ampia consapevolezza dei principi che hanno ispirato la creazione di tale paradigma, onde percepirne la portata fondamentale nell’economia di un sistema processuale penale, ispirato ai crismi della civiltà giuridica.

Tra i principi del processo penale, la presunzione di non colpevolezza è quello maggiormente indicante il grado di garantismo, presente in un determinato ordinamento.

La considerazione di non colpevolezza mostra una concezione del processo ancorata ai valori dell’individuo e della legalità che assurge dunque a ruolo di principio informatore dell’intero processo, così che vi sono implicate le più significative garanzie, tra cui il diritto alla difesa, il contraddittorio, la stessa terzietà del giudice che trovano così in questo principio il comune denominatore 165.

165 V. Garofoli, Presunzione d’innocenza e considerazione di non colpevolezza. La

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La formula negativa adottata dal Costituente nell’art. 27, 2 comma della Costituzione, pur se apparentemente univoca, ha suscitato molte discussioni166. L’imputato, invece di essere chiamato innocente, viene definito “non colpevole”167. Tale nozione ha finito per caricarsi di valenze contraddittorie che hanno evidenziato i germi della disgregazione della sua efficacia normativa.

Di qui gli opposti tentativi di attribuire all’enunciato costituzionale, ora un’autentica presunzione di innocenza, in linea con i sistemi accusatori più evoluti, ora una più sbiadita presunzione di non colpevolezza.

Nel linguaggio giuridico, però un errore da evitare è quello di utilizzare i due concetti, attribuendo loro lo stesso significato. Al massimo si riconosce nella presunzione d’innocenza la formula vera, indicando, invece, con la considerazione di non colpevolezza, la ricezione costituzionale del principio.

Sembrerebbe un gioco di parole, ma l’opzione per una di queste due formule comporta una scelta ideologica e politica che fa mutare il nostro assetto giuridico.

Accogliere in un dato ordinamento il principio della presunzione d’innocenza, significa abbracciare una specifica visuale processuale ed insieme una filosofia politica, dove assume un ruolo fondamentale il rapporto tra individuo e potere.

In ciò si coglie lo stretto legame tra presunzione d’innocenza e modello garantista di giurisdizione penale.

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C. Quaglierini, In tema di onere della prova nel processo penale in Riv. It. Proc. Pen. 1998, pag.1266.

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Pertanto, se si intraprende la via dello stato di diritto, con tutte le necessarie implicazioni in termini di tutela dell’innocente, occorre partire proprio dal principio di presunzione d’innocenza, per tracciare le linee guida di un processo penale in tal senso orientato.

È una scelta rischiosa e, al contempo, coraggiosa poiché l’adozione di questi modelli presuppone un orientamento etico-politico, in favore di valori garantistici che non sempre, purtroppo, vengono tutelati. La Costituzione sancirebbe il divieto di considerare l’imputato colpevole prima della condanna definitiva, ma non lo presumerebbe innocente. L’art.27 asserisce, quindi, che ci troviamo semplicemente davanti a un imputato.

È facile obiettare che tale conclusione risulta scontata e rende inutile il suo inserimento in Costituzione. È evidente che durante un processo non può esistere un colpevole, ma solo un imputato, in quanto è funzione stessa del giudizio, attraverso la verifica della illiceità penalmente rilevante, verificarne la colpevolezza 168.

Un simile atteggiamento dimostra quanto diffusa, in un recente passato, fosse la prassi interpretativa diretta a banalizzare il dettato dell’art. 27 della Costituzione 2 comma. Facendo leva sui lavori preparatori, si osservò come la norma de qua assumeva un deciso sapore di compromesso, tanto da autorizzare opzioni interpretative che, manipolandone il contenuto, giungevano ad attribuirne una portata decisamente ridotta169.

È stato obiettato alla fine del dibattito, in Assemblea Costituente, che la formula della non colpevolezza era stata adottata per meglio esprimere quel concetto, sostenuto da tutti coloro che presumono

168 M. Pisani, Sulla presunzione di non colpevolezza in FI , 1965, pag. 2. 169

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l’imputato innocente, finchè non sia stato definitivamente condannato.

Il Costituente, pertanto, non mirava ad immettere nell’ordinamento una garanzia attenuata, ma manifestava, al contrario, la consapevolezza di quanto dovessero cambiare profondamente, su quella spinta, i rapporti tra potere punitivo e diritti individuali nel sistema processuale penale. La scelta linguistica adoperata, sicuramente, è stata poco felice e ambigua.

La dicotomia innocenza-non colpevolezza170 va superata, in quanto non ha ragione di esistere, né da un punto di vista logico-concettuale, né da un punto di vista strettamente funzionale al processo penale. Si deve parlare solo ed esclusivamente di presunzione d’innocenza, anche nel rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dove si ribadisce che: “ogni persona accusata di un reato è presunta innocente, fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata”171.

Ciò fa intendere che, nonostante la diversità nei termini, va attribuito un identico valore fra presunzione d’innocenza, espressa nelle norme internazionali e la non colpevolezza cristallizzata nell’art. 27, secondo comma Cost.

Le espressioni “innocente” e “non colpevole” non vanno però confuse, altrimenti si cadrebbe nel rischio di attribuire una caratura romantica alla presunzione d’innocenza, mentre al principio di non

170V. Garofoli, op. cit. Utet 2006 pag. 98.

171 Art 6. della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, recepita in Italia con la Legge 4 agosto 1955, n. 848 sul punto vedi ampiamente, Chiavario , Giustizia penale Carta dei diritti e Corte europea

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colpevolezza il compito di fungere come l’espressione di esigenze concrete.

Il vero problema, a questo punto, è quello di stabilire se non considerare colpevole un imputato equivalga, in tutto o in parte, a negare in ogni modo la sua colpevolezza o significhi invece qualcos’altro.

Bisogna guardare la pratica per verificare la fungibilità delle due formulazioni. Questa operazione può subire un’obiezione difficilmente superabile: non si vede come possa essere possibile porre sullo stesso piano, a fini interpretativi, una proposizione giuridica, quale la considerazione di non colpevolezza, con un parametro etico-politico, qual è la presunzione d’innocenza.

Per superare il problema della fungibilità delle due formule si può analizzare il loro tenore letterale.

Viene facile osservare che, se l’espressione non colpevole fosse assimilata a quella d’imputato, la norma costituzionale si leggerebbe così: l’imputato è considerato fino a sentenza non definitiva; oppure si potrebbe dire che è una pura questione di enfasi, dire che l’innocente equivalga a non colpevole, ma non si può giocare su questi significati, senza individuare l’esatto contenuto del precetto costituzionale e allora, per comprendere a pieno la portata della norma, è di massima utilità l’interpretazione sistematica della Grundnorm, in tema di giurisdizione penale172.

Ne emerge un modello sostanzialmente garantista ed i suoi cinque assiomi di riferimento ossia nulla poena, nulla culpa sine iudicio,

nullum iudicium sine accusatione, nulla accusatio sine probatione, nulla probatio sine defensione fanno intendere un processo penale,

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svolto nella più completa garanzia dell’imputato, nelle forme previste dalle leggi nel rispetto del contraddittorio, alla presenza di giudici indipendenti e imparziali173.

Appare evidente, in un simile contesto, la centralità della presunzione d’innocenza elevata a vera regola epistemologica174; l’espressione “non colpevole” e “presunto innocente” sono in un rapporto di sinonimia, con la conseguente fungibilità con le due formulazioni assunte in partenza.

Non colpevole non inficia, in altre parole, l’intimo significato di innocente, ma ne attua semplicemente il significato senza alcuna implicazione concreta.

Indubbiamente è riduttivo discutere sul linguaggio adottato dal Costituente e inoltre, le diatribe sul significato da attribuire al concetto di non colpevolezza, previsto dalla Costituzione, potrebbero indurre a pensare che l’interesse non sia quello di tutelare l’imputato, ma soltanto adottare un sistema processuale garantito, con la conseguenza che ancora oggi si continua a parlare due lingue diverse, a discapito della tutela e dei principi consacrati nella nostra Costituzione.

45. La tutela dei diritti individuali e l’esigenza di

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