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Scienza e diritto

Nel documento Al di là di ogni ragionevole dubbio (pagine 33-37)

10.Il giudice e la decisione

13. Scienza e diritto

Riprendendo qualche accenno fatto prima in merito alle prove, un altro tema che col “ragionevole dubbio” va approfondito è il rapporto tra scienza e diritto. Questo è un fattore che ha da sempre attratto il processo penale. Come si rapporta la scienza col diritto e coi giudici ? Sicuramente scienza e diritto possono esser definiti “sistemi formali d’indagine”31. Entrambi hanno una propria capacità di valutare le prove e di dedurre conclusioni razionali e convincenti. Conta sicuramente l’affidamento sui testimoni e la loro credibilità, perché sono elemento di vitale importanza per l’indagine sia scientifica che giuridica.

Risulta ovviamente una differenza tra queste due materie e i rispettivi pensieri: la scienza ha interesse ad accertare i fatti correttamente, per quanto è possibile seguendo i paradigmi scientifici. Il diritto ha anche interesse a stabilire certezza nei fatti, ma c’è un obiettivo superiore: trovare la giusta soluzione nella lite32. Questa differenza può dar adito a certi contrasti. Il diritto deve giungere a un risultato in maniera celere ( vedi gli errori giudiziari che ahimè accadono), quindi l’accertamento dei fatti è sempre condizionato dal fattore tempo. Per questo agli occhi di uno scienziato, la decisione che viene presa nel giudicare i fatti può, a volte, sembrare prematura. È da tenere presente che il metodo

31 S. Jasanoff, La scienza davanti ai giudici, Giuffrè editore, 2001, pag. 22 ss. 32

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scientifico non si basa su testimonianze di terzi, perché lo scienziato fonda la sua indagine sulla propria osservazione e sulla propria conoscenza. Il diritto invece riesce a ottenere la conoscenza di quei fatti tramite le testimonianze, rispondendo alle domande di accusa e difesa. Agli occhi del diritto, la scienza può sembrare la risultanza delle testimonianze, tenendo conto dell’apporto che danno accusa e difesa con le loro domande.

A ragion veduta, i fatti costruiti col diritto possono anche sembrare diversi, se visti con gli occhi di uno scienziato.

L’aspetto che fa ancora più riflettere, sulla differenza intercorrente tra diritto e scienza, è che il diritto ha sviluppato regole e procedure utili nel momento in cui bisogna saper decidere cosa ritenere davanti a fatti incerti.

Ma questa serie di regole, prassi, procedure non è scientifica. Ciò è dovuto al fatto che il diritto ha norme sia per l’ammissibilità delle prove, sia per raggiungere una decisione, quando le prove sono contraddittorie.

Ricordiamo che in un processo civile l’attore prova i fatti, basandosi sul criterio della preponderanza, criterio che la scienza non approva nelle proprie indagini. Nel processo penale sappiamo benissimo che il criterio del “ragionevole dubbio” si avvicina alla certezza scientifica, ma non è una certezza assoluta 33.

Ciò fa capire quanto siamo distanti da un criterio oggettivo di razionalità scientifica.

Se prima nella storia la scienza aveva una sua autorità, col passare del tempo, nel momento in cui le tecniche si sono affinate sempre più, si

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è passati alla “costruzione giuridica della conoscenza specialistica” e all’attribuzione ai giudici del ruolo di custodi della verità scientifica. Questo passaggio avviene per tanti fattori in tutti quei processi che coinvolgono scienza e tecnologia, con l’aumento incessante del numero di esperti chiamati a partecipare (dalla psichiatria, all’ingegneria, economia, geologia, epidemiologia, sociologia,ecc..) . Bisogna aggiungere la struttura antagonistica del processo che ha dato vita a una serie di testimonianze di esperti che non permette facilmente di distinguere i fatti dalle opinioni scientifiche, le opinioni dalle congetture, le questioni di fatto dalle scelte di valore34. Il sistema del controinterrogatorio è sempre stato considerato il modello giusto per poter trovare la verità, ma da qualche tempo la storia sembra si sia complicata. Si arriva a una decostruzione delle affermazioni scientifiche e sorgono aree di incertezza e interpretazioni contrastanti.

Il sapere scientifico sembra essere dominato dall’incertezza per le continue manipolazioni degli esperti. Se cerchiamo una prova che ci dia una certezza assoluta, oggettiva, siamo nel campo dell’utopia. Il principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” interviene a dare una mano al giudice il quale può costruire e decostruire le affermazioni scientifiche, prendere la decisione da adottare.

Nei processi civili è la regola del “ più probabile che no”, che dà la possibilità al giudice di superare le controversie dominate dall’incertezza scientifica.

Nelle società democratiche e all’avanguardia tecnologica, la scienza avrà sempre un ruolo più importante all’interno delle aule giudiziarie.

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I giudici si trovano a dover definire quei limiti che ci sono tra scienza e diritto. A far da filtro a queste due realtà ci sono ovviamente le regole di giudizio. Per regola di giudizio nel processo penale non possiamo non intendere l’ “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Esso è lo strumento più forte per poter mostrare i valori, i pregiudizi, gli assunti di natura politica e non scientifica, gli errori di metodo. Sempre con esso si anima il contraddittorio all’interno del processo, si conduce il controesame agli esperti, in modo tale da decostruire il sapere di cui sono portatori35.

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Capitolo 2:

14.La sentenza Franzese: uno spartiacque tra vecchio e nuovo ragionevole dubbio; 15.Giurisprudenza anni ’70 e ’80; 16. Giurisprudenza anni ’90; 17.Giurisprudenza prima della legge Pecorella; 18. Oltre ogni ragionevole dubbio come standard probatorio; 19.Il nesso di causalità e l’oltre ogni ragionevole dubbio; 20.Il legame causale tra colpa ed evento; 21.Giurisprudenza dopo la legge Pecorella; 22.La svolta del 2008; 23.Filoni giurisprudenziali nel 2010; 24.I dubbi “interni” ed “esterni” nel 533 c.p.p.; 25.Il giudizio d’appello e il giusto processo; 26.Oltre ogni ragionevole dubbio e il 530 c.p.p. ; 27.Oltre ogni ragionevole dubbio e il 192 c.p.p.; 28.La motivazione per relationem; 29.I precedenti in materia: un quadro di incerta omogeneità; 30. Il “ragionevole dubbio” oggi; 31.Una modifica qualitativa.

14. La sentenza Franzese: uno spartiacque tra

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