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Conclusa l'analisi di quanto emerso nel corso delle audizioni informali è possibile fare una breve considerazione sul disegno di legge n. 1628.

Non vi è alcun dubbio che il disegno di legge così come presentato nel testo originale approvato dalla Camera dei Deputati al Senato abbia un carattere del tutto innovativo rispetto alla disciplina in questo momento vigente.

Si tratta infatti di una disciplina che, in particolare, consentendo ai genitori di scegliere quale cognome attribuire al figlio al momento della nascita, farebbe venire meno quell'antico automatismo del cognome paterno radicato ormai da secoli nella nostra società.

Al contempo, però, è necessario evidenziare come si tratta di una disciplina che, non riesce a dare piena attuazione a quelli che sono i dettami emersi dalla recente sentenza n. 286/2016 della Corte

313 Così, si è espressa l'Avv. Susanna Schivo nel corso dell'audizione informale sul disegno di legge n. 1628 e connessi, consultabile su www.senato.it

costituzionale, anche perché trattasi di disciplina elaborata due anni prima della medesima pronuncia.

Nella sentenza in questione la Consulta aveva infatti precisato che «la piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale del minore, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori».

Alla luce di ciò, dunque, ritengo che un sistema maggiormente conforme in linea con quanto statuito dalla Consulta, potrebbe certamente essere quello che prevede come regola generale quella dell'automatica attribuzione al figlio del doppio cognome, paterno materno, salva la diversa volontà dei genitori di attribuire, di comune accordo, il solo cognome del padre o della madre ovvero quello di entrambi nell'ordine concordato.

Ed è forse in questo senso che dovrebbe essere corretto il testo del disegno di legge n. 1628, poiché un tale sistema sarebbe volto a meglio garantire la parità tra i genitori e a realizzare pienamente l'identità personale del bambino, il quale, portando sin dalla nascita il cognome della mamma e del papà, verrebbe finalmente ad essere identificato nella società come figlio di entrambi i suoi genitori, e non del solo padre.

Capitolo V

La disciplina del cognome dei figli all'estero

1. - Premessa

Dopo aver effettuato un'ampia disamina sulla regolamentazione della disciplina del cognome all'interno del nostro ordinamento, questo ultimo capitolo, sarà interamente dedicato ad analizzare come sia disciplinata la materia del cognome nei principali Stati del continente europeo314.

Si è già avuto modo di sottolineare come il sistema italiano di attribuzione del cognome, essendo retaggio di una secolare concezione patriarcale della famiglia, si presti ad essere ormai del tutto anacronistico rispetto a quello che sono i dati provenienti dal contesto internazionale, dal contesto europeo ed anche dallo stesso contesto nazionale.

Si tratta infatti di una disciplina che, prevedendo ancora la netta

314 Per una generale disamina sul sistema di attribuzione del cognome nei principali stati europei, si veda: Carla Bassu, Nel nome della madre, cit., pp. 545- 582; Maria Novella Bugetti, L'attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari, in Famiglia e Diritto, 2004, fasc. 5, pp. 442-450; Vincenzo Carbone, La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio, in Famiglia e Diritto, 2014, fasc. 3, pp. 212-220; M. Silvana Forte, La disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, cit. pp. 962-967; Giovanni Cattaneo, Il cognome della moglie e dei figli, cit., pp. 691-703; Vincenzo Carbone, Conflitto sul cognome del minore che vive con la madre tra il patronimico e il doppio cognome, in Famiglia e Diritto, 2012, fasc. 2, pp. 134-142; Gabriella Autorino Stanzione, Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in italia e le certezze in Europa, in Corriere giuridico (Il), 2009, fasc. 4, pp. 496-507; Gabriella Autorino Stanzione, Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici, in www.comparazionedirittocivile.it, pp. 24; Roberta Peleggi, Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto, in www.accademia.edu, pp. 115- 146

prevalenza della figura maschile rispetto a quella femminile, è del tutto irrispettosa del principio di uguaglianza tra uomo e donna e, in particolare, tra i coniugi-genitori.

Disciplina di cui, come si è visto nel precedente capitolo, la Corte costituzionale ne ha recentemente dichiarato la parziale illegittimità, nella parte in cui non consente ai coniugi, di trasmettere ai figli, in caso di comune accordo, anche il cognome materno.

Tuttavia, la sentenza n. 286/2016 della Corte costituzionale, pur rivestendo un importante censura nei confronti del sistema di attribuzione del cognome del nostro Paese, rappresenta soltanto una delle prime tappe percorse verso il traguardo della piena eguaglianza tra i genitori nella scelta del cognome dei figli.

Affinché si possa realizzare la piena eguaglianza tra i genitori, in una materia così delicata come quella del cognome, non è infatti sufficiente una tale pronuncia, essendo piuttosto necessario un apposito intervento del legislatore sul tema.

In tal senso, ci si è mossi all'interno del nostro ordinamento, sin dal 2014, a seguito della sentenza Cusan e Fazzo della Corte EDU, con apposito disegno di legge (n.1628), approvato dalla Camera dei Deputati ed adesso all'esame del Senato da quasi tre anni.

Un disegno di legge che certamente farebbe venire meno quell'antica prevalenza dell'uomo sulla donna in materia di cognome dei figli, rimettendo la scelta del cognome del figlio alla volontà dei genitori, ma che come si è visto dalle critiche ad esso mosse nel corso delle sedute in 2° Commissione permanente, non consentirebbe di realizzare, quella piena eguaglianza tra i genitori ed il diritto all'identità personale del figlio, così come invocati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 286/2016.

Così, in attesa di un intervento legislativo volto a riformare la disciplina del cognome conformemente ai canoni espressi dalla