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2. La parziale dichiarazione di illegittimità della regola sul

2.3. Osservazioni sulla sentenza n 286/2016

La sentenza n. 286/2016 della Corte costituzionale, pur dichiarando la parziale illegittimità della regola prevedente l'automatica attribuzione del cognome paterno, è stata oggetto di forti critiche da parte della dottrina.

Si è visto come la sentenza in questione, nel dichiarare l'illegittimità della regola prevedente l'automatica attribuzione del cognome paterno, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il

cognome materno, abbia esteso, in via consequenziale, la dichiarazione di illegittimità anche agli artt. 262, 1° comma c.c. e 299, 3° comma c.c.

Ed, innanzitutto, è proprio alla dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha riguardato tale ultimo articolo, ossia l'art. 299, 3° comma c.c., che si deve rivolgere una prima attenzione.

L'art. 299, 3° comma c.c. recita: “Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito”. Tale articolo evidenzia chiaramente che, qualora l'adozione sia compiuta da parte di entrambi i coniugi, per l'adottato varrà la regola che prevede l'automatica prevalenza del cognome paterno su quello materno. Quel che emerge dalla lettura di tale disposizione è che, dunque, alcun tipo dubbio si potrebbe nutrire circa la giustezza di un intervento come quello fatto proprio dalla Corte costituzionale nella sentenza in esame, attraverso il quale ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità di tale articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.

Eppure, nonostante non si possa manifestare alcun dubbio circa la legittimità di un simile intervento, alla dichiarazione di illegittimità riguardante tale articolo è possibile muovere una critica.

Infatti, in tal caso, la Corte costituzionale, pur avendo giustamente sancito la parziale illegittimità dell'articolo 299, 3° comma, non si è però resa conto del fatto che la norma civilistica di cui essa stava dichiarando l'illegittimità, si riferiva ed era applicabile al solo caso di «adozione di persone maggiori di età»278.

Infatti, all'interno del nostro ordinamento, l'adozione per i minori non è disciplinata da tale disposizione o altre disposizioni del codice

278 Così, Finocchiaro, Omessa valutazione, cit., p. 78. In tal senso anche Casaburi, nota sentenza Corte costituzionale, cit., p. 4

civile, bensì dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, che all'art. 27, 1° comma, nella sua attuale formulazione, per i minori di età dispone che «per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome».

Qui sorge spontanea una domanda però.

Cosa significa che il minore «per effetto dell'adozione acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome»? Il minore per effetto dell'adozione acquista il cognome di entrambi gli adottanti? Oppure si limita anche esso ad acquistare, come previsto dal codice civile per i maggiorenni, il solo cognome del padre?

È chiaro che qualora si optasse per la prima delle due interpretazioni, la norma, consentendo al minore adottato di trasmettere il cognome di entrambi i genitori adottivi, sarebbe costituzionalmente legittima, rispetto a quanto sancito dall'art. 299, 3° comma c.c. per i maggiorenni, e ciò ne giustificherebbe anche la mancata dichiarazione di illegittimità da parte della Consulta nella sentenza di cui si sta discutendo.

Tuttavia, se si volge lo sguardo ad una delle prime pronunce della Corte costituzionale sul tema riguardante il cognome materno, e più precisamente, all'ordinanza n. 586 del 1988, si evince che della norma in questione si deve dare un'interpretazione del tutto differente da quella sopra esposta.

La Corte costituzionale, nell'ordinanza in esame, aveva infatti precisato come l'espressione di cui all'art. 27, 1° comma della legge in questione, secondo cui l'adottato “assume e trasmette il cognome degli adottanti”, dovesse essere letta nel senso che l’adottando acquista unicamente il cognome del padre adottivo.

Dunque anche nell'art. 27, 1° L. 184/1983, al pari di quanto disposto dall'art. 299, 3° comma c.c., opera la regola prevedente l'automatica

prevalenza del cognome paterno.

Una prevalenza quella prevista per l'adozione di minori, di cui la Corte costituzionale avrebbe dovuto dunque dichiararne l'illegittimità nella sentenza n. 286/2016, al pari di quanto previsto per gli adottati maggiorenni, «nella parte in cui non consente, ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi a norma della legge n. 184 del 1983, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno, al momento dell’adozione», per evitare di dar luogo in materia ad una parziale disarmonia, come quella oggi esistente nel sistema279280.

Ma, oltre a questa, altre critiche alla sentenza sono poi state sottolineate in dottrina.

In particolare, dopo l'intervento della Corte costituzionale, sono sorti dubbi riguardo a quale cognome potesse essere attribuito ai figli al momento della nascita, in caso di comune accordo tra i genitori. Questi potranno attribuire ai figli il solo cognome della madre in luogo di quello del padre, oppure potranno solo attribuire ad essi il cognome della madre, in aggiunta a quello del padre?281

La sentenza, sul punto, non è stata molto chiara.

Tuttavia, richiamando alla memoria il dispositivo della sentenza, dalla lettera dello stesso risulta come vi sia la possibilità per la madre di trasmettere al figlio «anche» il proprio cognome, in caso di

279 Così, Finocchiario, Omessa valutazione, cit., p. 78

280 Contra, Casaburi, nota a sentenza Corte costituzionale n. 286/2016, cit., p. 4. L'autore, infatti, osserva che la sentenza avrebbe dovuto precisare che l'art. 299, 3° comma si riferisce alla residuale fattispecie dell'adozione di maggiorenni. Tuttavia, egli ritiene che, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 299, 3° comma del c.c. si debba evidentemente estendere per forza di cose anche all'art. 27, 1° comma, L. n. 184/1983, con la conseguenza che gli adottanti potranno, di comune accordo, attribuire all'adottato anche il cognome materno.

accordo con il padre dello stesso. Una parola, «anche», che nel dispositivo in questione, pare avere un chiaro valore di congiunzione282.

Da quanto detto, la portata della sentenza ne risulterebbe essere fortemente ridimensionata.

Infatti, se fosse questo il valore attribuito alla parola «anche», apparirebbe chiaro come, tutt'oggi, il cognome della madre - sempre che vi sia accordo tra i coniugi – possa essere certamente tramesso al figlio al momento della nascita; ma dalla parola «anche», emergerebbe altrettanto chiaramente come il cognome materno possa essere trasmesso al bambino soltanto in aggiunta, e non in luogo, di quello paterno283284.

Il cognome paterno rimarrebbe quindi il primo cognome trasmesso al figlio al momento della nascita, accanto al quale potrebbe essere aggiunto - soltanto in caso di accordo tra i coniugi – il cognome materno, il quale non potrebbe giammai essere attribuito da solo in luogo di quello paterno285.

Conferme in tal senso, sembrano provenire anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 2017.

Nella circolare ministeriale si legge che «l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la

282 Così, Casaburi, nota a sentenza, cit., p. 5

283 Così, Casaburi, nota a sentenza, cit., p. 5. Nonostante gli interrogativi postisi, in ordine a quale cognome debba essere attribuito al figlio in caso di comune accordo tra i genitori, l'autore osservando che la sentenza della Corte costituzionale si fonda sull'eguaglianza dei coniugi/genitori, ritiene che, in caso di accordo tra gli stessi, possa essere attribuito al figlio anche il cognome materno in via esclusiva, e non solo in aggiunta a quello paterno.

284 Contra, Bugetti, L'incostituzionalità della automatica attribuzione, cit., p. 9. L'autrice, infatti, ritiene che, a causa dell'ambiguità della sentenza, l'avverbio “anche” starebbe a significare che il cognome materno può essere attribuito al figlio anche in alternativa a quello a paterno, e non soltanto in aggiunta a quest'ultimo.

285 Così, Finocchiaro, op. cit., p. 3. In senso sostanzialmente conforme, Conte, op. cit., p. 7-8

richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione»286.

E proprio dalla lettura della circolare ministeriale si evincerebbe chiaramente quanto affermato sopra.

Ossia, è consentito ai genitori attribuire di comune accordo ai figli anche il cognome materno, ma soltanto in aggiunta a quello paterno: la circolare ministeriale, infatti, parla espressamente di attribuzione di “doppio cognome” al figlio, e giammai di attribuzione a questi del solo cognome materno287.

Tuttavia a questo punto una domanda sorge spontanea.

Se infatti, come chiarito, è consentito alla madre trasmettere anche il proprio cognome al figlio, in caso di accordo con il padre, cosa succede invece nel caso in cui non vi sia alcun accordo tra i genitori riguardo al cognome? In tal caso quale cognome dovrà essere attribuito al figlio?

Sul punto la Consulta si è limitata a ritenere che, in caso di mancato accordo tra i genitori, trovi applicazione la regola che prevede l'automatica attribuzione del solo cognome paterno.

Una scelta, quella operata dalla Corte costituzionale, che oltre ad essere incostituzionale, riduce altresì l'importanza della facoltà riconosciuta alla madre di trasmettere al figlio anche il proprio cognome al momento della nascita. Infatti, essendo necessario l'accordo tra i genitori per trasmettere al figlio anche il cognome materno, il padre non prestando il suo benestare, ben potrebbe far dipendere dalla sua unica volontà l'esercizio di una tale facoltà riconosciuta alla madre, ed ottenere, di conseguenza, sulla base del

286 Circolare Ministero dell'Interno, n. 1/2017 287 Così, Buffone, op. cit., p. 77

suo mancato consenso, la sola imposizione al figlio del cognome paterno, dato che la Corte ha previsto l'operatività della regola prevedente l'automatica attribuzione del cognome paterno, in caso di mancato accordo tra i coniugi288.

È evidente come un sistema del genere non sia in grado di realizzare appieno quella eguaglianza tra coniugi e genitori più volte invocata dalla Corte costituzionale nella sentenza in esame, poiché lascerebbe ancora intatta quella posizione di supremazia dell'uomo rispetto alla donna nell'ambito dei rapporti familiari.

Tuttavia, uno dei tanti disegni di legge in materia, ossia il disegno di legge n. 1628 (di cui mi occuperò in seguito), appare orientarsi, in caso di disaccordo, per l'attribuzione ai figli di entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico.

Infine possono esser fatte due ultime e breve osservazioni sul sistema introdotto dalla Corte costituzionale.

Con la prima di queste osservazioni, si vuol far notare come il suddetto sistema, possa dar luogo a sostanziali differenze di trattamento tra figli nati prima e nati dopo la sentenza della Corte. Infatti, mentre ai figli nati prima della sentenza è stato attribuito il solo cognome paterno, ai figli nati dopo la sentenza potrà invece essere attribuito, in aggiunta a quello paterno, anche il cognome materno289, permettendo quindi solo a quest'ultimi, e non ai primi, di

meglio valorizzare la loro identità personale portando il cognome di entrambi i rami genitoriali.

Ed inoltre, potrebbe pure capitare che all'interno di una medesima famiglia vi siano figli che, pur essendo nati dai medesimi genitori, portano cognomi diversi, a seconda che questi siano nati prima o

288 Così, Casaburi, nota a sentenza, cit., p. 6

dopo la sentenza della Consulta. E proprio tutto ciò potrebbe compromettere quell'unità familiare, che meglio sarebbe garantita attribuendo invece a tutti i figli il medesimo cognome290.

La seconda osservazione invece riguarda i possibili problemi che potrebbero derivare da un tale sistema nel giro di poche generazioni. Infatti, un tale sistema nel giro di poche generazioni potrebbe dar luogo una moltiplicazione dei cognomi, dato che se oggi i figli possono avere due cognomi, i loro figli ne potranno avere quattro, i loro nipoti ne potranno avere otto e così via dicendo…291

Un problema, quello in questione, che tuttavia, in mancanza di qualsiasi indicazione della Corte costituzionale a riguardo, potrebbe essere certamente risolto dal legislatore, consentendo che ai figli delle successive generazioni possa essere attribuito dai loro genitori soltanto uno dei relativi cognomi.

3. - Il disegno di legge in materia di cognome dei figli