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Contratti di usufrutto

Nel documento La finanza etica islamica (pagine 48-53)

Per quanto riguarda i contratti dell’usufrutto si analizza l’ijarah. Esso consente il trasferimento di un determinato bene dal locatore (colui che detiene la proprietà) al locatario (il conduttore del bene). Il conduttore corrisponderà, per l’usufrutto del bene, un canone al proprietario. Ecco un esempio schematico:

Locatore

Banca islamica Locatario

Cliente della banca

1. Il cliente della banca e il venditore concordano

caratteristiche del bene 3. Acquisto

del bene

2. Stipulato ijara 4. Consegna del bene 5. Canone di locazione

6 Ijara wa iqtina ≥ a scadenza trasferimento

proprietà

49 Le fasi del contratto sono 6 e così suddivise:

1. accordo sulle caratteristiche del contratto da parte del venditore e il locatore;

2. il locatore si rivolge alla banca per avere il capitale mancante. In tale sede le parti stabiliscono l’ammontare del canone, la durata e i rispettivi obblighi come ad esempio a chi spetta la manutenzione;

3. banca islamica acquista il bene alle condizioni stabilite dal venditore in accordo con il locatore;

4. la banca consegna il bene al locatore; 5. pagamento periodico del canone;

6. al termine del contratto il locatario può riscattare la proprietà del bene a fronte del pagamento della parte residua del costo del bene stipulando un contratto che certifichi il trasferimento della proprietà alla fine del contratto (Ijara wa iqtina). È molto simile al contratto di leasing utilizzato nelle banche convenzionali anche se alcune scuole giuridiche affermano che il contratto si configura come una vendita in cui l’oggetto del contratto non è un bene materiale ma l’usufrutto, cioè il diritto di utilizzo per un determinato periodo. Viene principalmente utilizzato sia in campo bancario che finanziario, specialmente nei casi di compravendita immobiliare in cui c’è la necessità di dilazionare i pagamenti. Mentre in campo finanziario viene molto utilizzato per strutturare emissioni obbligazionarie. Una particolarità è che i canoni possono essere sia fissi che contrattati a ogni pagamento.

Come per le altre tipologie contrattuali è possibile individuare delle sotto-categorie contrattuali che si differenziano una dall’altra in base al ruolo svolto dalla banca.

Ijara 1:

Banca

1. discovery12

Cliente

2. leasing13 3. pagamento a canoni 4.restituzione del bene

Fonte: Porzio, 2009.

12

Attività di ricerca del fornitore del bene e raccolta delle informazioni rilevanti (specifiche del bene, spese di manutenzione, modalità di pagamento dei canoni da parte del potenziale cliente locatario.

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In questa struttura contrattuale la banca ha un magazzino prodotti come nel caso del leasing operativo occidentale.

Ijara 2:

Banca

1. Accordo preliminare

(promessa di prendere in leasing)

Cliente

2. Discovery

Fornitore

5. Leasing

6. Pagamento canoni 7. Restituzione del bene 3. Pagamento del fornitore 4. Consegna

Fonte: Porzio, 2009.

In questo caso la banca solitamente non ha in portafoglio il bene richiesto e quindi lo acquista presso un terzo, a volte anche presso lo stesso cliente, sulla base della promessa del cliente di prendere poi a prestito successivamente, realizzandosi o con un mercato normalmente non coperto scontando quindi un gap informativo, o con un mercato su cui opera abitualmente essendo specializzatasi sullo stesso e sfruttando, quindi, un significativo potere di mercato, soprattutto per i beni standardizzati.

Ijara 3

Banca

1. Accordo preliminare (promessa si locare e di prendere a prestito in leasing rispettivamente)

Cliente

3. Discovery

Fornitore

2. Nomina agente 6. Leasing 4. Consegna 7. Pagamento canoni

5. Pagamento del fornitore

Fonte: Porzio, 2009.

Se il bene presenta caratteristiche particolari, in quanto strettamente connesso alle specifiche richieste del richiedente, il cliente funge da agente della banca con lo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie. Dal punto di vista islamico questa struttura

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contrattuale non deve soffrire di “zone d’ombra”, nel senso che, secondo i precetti religiosi, il contratto si fonda su tre sotto-contratti indipendenti: il primo basato sulla promessa teorica, il secondo è relativo al mandato di acquisto e l’ultimo consiste nel leasing in senso stretto (Porzio, 2009). In pratica presenta caratteristiche comuni al leasing finanziario, con la differenza che la proprietà del bene al termine del periodo di locazione rimane alla banca. Di conseguenza nasce un problema di valutazione del bene e ciò pregiudica che la banca abbia le competenze necessarie per valutarlo. Solitamente però il bene viene acquistato dal cliente soprattutto se vi è un elevato grado di correlazione tra il bene e la struttura produttiva ospitante. Quando avviene il trasferimento del bene o la donazione ci troviamo di fronte a una quarta tipologia di Ijarah.

Ijara 4:

Banca

1. Accordo preliminare

Cliente

3. Discovery

Fornitore

2. Nomina agente 6. Leasing 7. Pagamento canoni 4. Consegna 8. Trasferimento proprietà a mezzo vendita/donazione 5. Pagamento del fornitore

Fonte: Porzio, 2009.

Il contratto ijarah combinato con i contratti partecipativi musharakah e mudarabah, da vita ad una diversa forma di struttura contrattuale per il trasferimento della proprietà. In una prima fase si stipula il contratto partecipativo in cui la banca assume la veste del soggetto che apporta i capitali necessari all’acquisto del bene strumentale all’attività di impresa del cliente, il quale si qualifica rispettivamente come mudarib in quanto provvede allo svolgimento dell’oggetto sociale ossia l’utilizzo del bene, o come musharik che invece si occupa della messa in opera del bene oggetto del contratto musharakah. Successivamente entra in gioco il contra ijarah, in cui il bene viene concesso in leasing al cliente.

Quando il bene presenta un costo proibitivo per una sola banca e un rischio elevato è possibile che si configurino operazioni di leasing definibili come co-ijara o leverage ijara: la banca costituisce il veicolo attraverso il quale si possono raggruppare un insieme di

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finanziatori basato su un contratto partecipativo. Successivamente la banca provvederà a effettuare l’operazione di leasing con il cliente e alla gestione dei canoni di locazione, comprensivi della quota di costo del bene e della quota di mark-up, che verranno poi distribuiti ai finanziatori.

Un’ulteriore tipologia di ijarah è quella che viene comunemente chiamata lease-back, : mentre per il mudarabah è fatto esplicito divieto di acquisto del bene oggetto del contratto presso lo stesso cliente, nel caso del leasing è possibile che il bene sia acquisito direttamente dal cliente e ritorni al suo proprietario originario attraverso un distinto negozio di vendita o di donazione.

L’ultima cosa da segnalare riguarda la riscossione dei canone: se il cliente della banca è in ritardo con i pagamenti, la banca non è autorizzata a richiedere un importo maggiorato di interessi causa il ritardo del pagamento nel rispetto dello sforzo produttivo posto in essere dal locatario e, dunque, meritevole di protezione.

Analizzati i principali contratti Sharia’ah compliant si riporta qui di seguito una tabella (pagina successiva) che ipotizza un’applicabilità nel mercato internazionale includendo anche altre tipologie di contratto che verranno analizzate nei prossimi capitoli. Tuttavia sono necessarie due puntualizzazioni (Miglietta, 2006):

 lo schema relativo alla possibile utilizzazione in contesto non islamico (terza colonna della tabella) è necessariamente non esaustivo. Gli strumenti finanziari utilizzati e le forme societarie presenti sui mercati internazionali sono complessi e in evoluzione e tale varietà rende impossibile stabilire una corrispondenza univoca tra contratto islamico e contratto occidentale. E’ importante sottolineare, inoltre, come gli schemi contrattuali islamici possano essere utilizzati in modo congiunto: si pensi, per esempio, alla cartolarizzazione di portafogli composti da contratti stipulati secondo le regole di murabahah, istisna e ijarah,

 un intermediario finanziario che desideri inserire nel proprio portafoglio prodotti dei contratti Sharia’ah compliant deve necessariamente avvalersi di un dottore della legge coranica; la legittimità e la liceità dei contratti può essere certificata solo da questi studiosi e la loro stipulazione deve avvenire secondo le regole e canoni non derogabili.

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Nel documento La finanza etica islamica (pagine 48-53)