Spese del personale 7.082 3.855
Ammortamenti 1.079 2.854
Spese relative a investimenti ijara 294 221
Altri oneri 3.544 1.425
TOTALE SPESE 11.999 8.355
PROFILI OPERATIVI prima di accantonamenti e "zakah" 25.025 13.203
Accantonamenti / /
Zakah / /
UTILI NETTI 25.025 13.053
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2.5
Gli strumenti bancari di impiego ammessi dalla Sharia’ah
I contratti bancari ammessi dalla legge shariatica hanno come principio base la condivisione del rischio che caratterizza il principio Profit and Loss Sharing (PLS) in base al quale si socializzano sia le perdite che i guadagni ottenuti in seguito a un investimento. Il PLS è legato strettamente alla proibizione del tasso di interesse: una banca, o più in generale un finanziatore, non può imporre un tasso di interesse, poiché questo, oltre ad essere proibito, non tiene in debito conto l’effettivo risultato dell’investimento. Infatti se un imprenditore ottiene un finanziamento e l’impresa va male (nonostante l’impegno e la buona fede) non è giusto che paghi un ammontare prefissato (l’interesse), allo stesso modo se l’investimento va a buon fine non è giusto che il finanziatore riceva una sola piccola quota. Si passa quindi dal concetto di creditore/debitore a quello di azionista, colui che partecipa con il proprio capitale alla vita dell’impresa e ne condivide utili e perdite (Porzio, 2009). Un esempio di contratti PLS che vedremo più avanti sono: mudarabah e muharakah.
Un secondo principio è il non-PLS. Contrariamente al principio PLS, queste forme di finanziamento presentano un rendimento predeterminato (che almeno formalmente non può essere un tasso di interesse) e sono associate a forme di garanzia, come ad esempio la proprietà del bene sottostante. Benchè non condividano il principio di PLS, vengono generalmente considerati aderenti ai principi islamici perché il ritorno dell’investimento non è legato alla dimensione temporale ma alla prestazione di un servizio (Alfano & Fiordoni, 2005). Un esempio sono i contratti Murabahah e Ijarah.
Quando si analizzeranno le tipologie contrattuali si utilizzeranno termini come mark up, commissioni, ossia tutti possibili sinonimi della parola interesse utilizzata nel contesto occidentale. A tal proposito, Usmani, un importante studioso di Islamic finance afferma che “ (…) questi strumenti non sono sostituti del tasso di interesse in senso stretto, ed è sbagliato presumere che possano essere usati strettamente allo stesso modo. Essi hanno alla base un insieme ben preciso di principi e si basano su una filosofia e su condizioni senza le quali non è permesso usarli all’interno della Sharia’ah. (…) solo l’ignoranza dei loro concetti base e delle regole rilevanti può portare a confondere la finanza islamica con il sistema convenzionale basato sugli interessi”. Quanto affermato dimostra che nell’ottica del diritto musulmano vige il principio dell’intenzione, la quale deve essere formulata mentalmente o espressamente e vincola il fedele”.
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Come accennato nel paragrafo 1.2 la legge islamica contraria all’incertezza vincola oltre alla forma scritta dei contratti, le promesse unilaterali e quelle bilaterali. Infatti ogni operazione bancaria, sia di raccolta che d’impiego, è riconducibile a strutture contrattuali che poggiano sulla giurisprudenza commerciale islamica (fiqh al-muamalat). Nonostante la legge islamica detti, nella maggior parte dei paesi a maggioranza musulmana, nozioni di diritto commerciale nazionale, essa rappresenta comunque l’insieme dei principi e delle regole etiche a cui i vari codici nazionali devono ispirarsi e contiene gli elementi che giustificano la validità dei contratti (Hamaui & Mauri, 2009). Per le operazioni finanziarie la tipologia più utilizzata è il contratto.
I contratti a sua volta possono essere unilaterali o bilaterali. I primi sono solitamente gratuiti e non richiedono un’accettazione esplicita mentre i secondi sono un po’ più articolati. Fra i contratti unilaterali esistono le seguente principali categorie:
qard: cioè un prestito monetario privo di interessi con l’obbligo di restituire, al termine del contratto, l’esatto ammontare prestato. In alcuni casi, i giuristi ammettono la presenza di commissioni a fronte della somma erogata basta che non sia legato a nessuna forma di interesse,
hiba: significa “dono” ed è spesso utilizzato dalle banche per distribuire remunerazione sui conti correnti non previste contrattualmente.
I contratti bilaterali offrono una più ampia gamma di possibilità e nel ramo dello scambio figurano:
Ba’i: vendita di un bene mobile o immobile in cambio di un prezzo; Ba’i murabaha: doppia vendita con pagamento differito;
Ba’i sarf: vendita di oro, argento e valute;
Ba’i salam: vendita a termine in cui il pagamento viene regolato alla stipula del contratto mentre la consegna del bene viene effettuata ad una data futura;
Ba’i al arbun: acquisto di un bene o di una proprietà in cui il pagamento è fatto in corrispondenza dello stato d’avanzamento della produzione del bene o della proprietà;
Ba’i al-arbun: opzione di acquisto in cui l’acquirente effettua un deposito non rimborsabile a fronte di acquisto futuro. Tale deposito è una parte del prezzo; Ba’i muqayada: contratto di baratto di merci senza scambio di moneta. Mentre i contratti di partecipazione sono:
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Mudarabah: contratto di partecipazione ai profitti. Le perdite gravano su uno solo dei due contraenti;
Musharakah: contratto di partecipazione ai profitti e alle perdite per i contraenti. I contratti di trasferimento dell’usufrutto:
Ijara: contratto simile al contratto di leasing. Se alla fine del contratto viene trasferita la proprietà del bene è denominato ijara wa iqtina.
Contratti a scandenza:
Hawala: contratto gratuito di trasferimento di un debito; Kafala: contratto gratuito di una garanzia.
Contratti di agenzia:
Wakala: un soggetto wakil agisce per conto (e/o nel nome) di un altro soggetto a fronte del pagamento di una commissione.
Contratti di custodia:
Amana: deposito ai fini di custodia senza interesse;
Wadia: deposito senza interessi in cui chi deve ricevere il bene può utilizzarlo. (Hamaui & Mauri, 2009)