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Contratti servizio energia e Certificati Bianchi

Nel documento Gestione dei Consumi Energetici (pagine 90-97)

Un contratto di servizi energetici prevede l'esternalizzazione di uno o più servizi energetici a terzi (outsourcing dei servizi energetici), affidando quindi ad aziende specializzate (Esco) la gestione e il controllo dei servizi energetici dell’azienda cliente. Nella sua forma più semplice può limitarsi a garantire l’approvvigionamento di energia elettrica e/o acqua calda a costi ridotti, ma nelle forme più sofisticate può arrivare a garantire definiti livelli di fornitura di servizi. • Nella sua forma più estesa, il cliente si assicura la fornitura di tutti i suoi servizi energetici in un unico contratto cercando di ridurre al minimo il costo di acquisto totale per i servizi energetici.

 SERVIZI OFFERTI, DIRITTI ATTESI DALLE ESCO, VANTAGGI E CONDIZIONI:

 Acquisto e fornitura dei combustibili e dell’energia elettrica necessari;

 Installazione di nuovi impianti per la conversione e la distribuzione di energia;

 Esercizio degli impianti con la resa ottimale;

 Manutenzione preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria;

 Finanziamento diretto degli investimenti energetici i e/o supporto per far ottenere finanziamenti da terzi al cliente;

 Riconoscimento al fornitore del diritto di intervenire nel processo decisionale relativo a una parte significativa dei flussi di energia utile e servizi energetici finali all’interno del sito del cliente e del diritto di proprietà su alcune delle risorse necessarie;

 Conduzione di audit energetici per l’individuazione di specifici interventi;

 Sviluppo e gestione di un sistema informativo energetico finalizzato al monitoraggio;

 Garanzia dell’ottenimento di un definito livello di risparmio nei consumi e nei costi;

 Assunzione da parte del fornitore della maggior parte dei rischi connessi alla fornitura;

 Possono costruire una modalità efficace per superare le barriere;

 Possono permettere all’organizzazione che ne beneficia di ridurre i costi operativi, limitare i rischi e potersi concentrare sulle attività principali;

 Per essere conveniente richiede che la riduzione attesa nei costi energetici grazie al suo utilizzo sia superiore ai costi di transizione per la gestione del contratto;

 Richiede la piena collaborazione tra l’organizzazione cliente ed il fornitore del servizio.

Norme tecniche di riferimento:

 UNI CEI EN 15900:2010 – “Servizi di efficienza energetica. Definizioni e requisiti”.

Specifica le definizioni ed i requisiti minimi per un servizio di miglioramento dell’efficienza energetica. Non vengono descritti i requisiti del fornitore del servizio (oggetto della norma UNI CEI 11352), ma vengono individuate le principali fasi del processo di fornitura del servizio e ne vengono evidenziati i requisiti principali

 UNI CEI 11352 – “Gestione dell’energia. Società che forniscono servizi energetici (ESCo) – Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti”. Delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti. Assegna inoltre una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle ESCo. Tra i requisiti va ricordato l’EGE certificato al suo interno.

Una classificazione dei contratti di servizio energetici può essere effettuata efficacemente sulla base di tre variabili: portata, profondità e metodo di finanziamento.

1. La portata definisce cosa è incluso nel contratto. In particolare, tiene conto di quali vettori energetici e/o servizi energetici finali sono interamente o parzialmente sotto il controllo del

fornitore del servizio. Per esempio, un contratto potrebbe riguardare il vettore energetico elettricità e i servizi energetici finali illuminazione, aria compressa e forza elettromotrice.

2. La profondità definisce quali tra le attività organizzative relative al singolo vettore/servizio energetico sono coperte dal contratto. Per esempio, per il servizio energetico “illuminazione”

potrebbero essere incluse nel contratto le attività di Energy audit, progettazione e ingegneria, acquisto, installazione, manutenzione, verifica e monitoraggio ma potrebbero essere non incluse le attività di finanziamento, utilizzo e controllo, formazione del personale e acquisto dell’energia.

3. Il metodo di finanziamento si riferisce alla fonte di capitale per gli investimenti in nuovi impianti e apparecchiature che possono essere previsti nell’ambito di un contratto di servizio energetico. Il finanziamento può essere un finanziamento interno (fornito dal fornitore o dal cliente), un leasing, un finanziamento da parte di terzi (debito a carico del cliente o del fornitore) e infine un project financing.

Maggiori saranno la portata e la profondità del contratto, maggiore sarà il controllo del fornitore sul sistema energetico globale. Nel caso limite in cui siano compresi nel contratto tutti i servizi e le attività energetiche del sito, il controllo del fornitore sarà totale e si potrà parlare di Global Service Energetico. È importante sottolineare che esiste una soglia per la profondità del contratto al di sotto della quale il fornitore non sarà in grado di offrire un buon servizio a causa di un insufficiente controllo sulle attrezzature, sul loro utilizzo e sulle prestazioni. In generale è quindi possibile affermare che maggiore è il controllo da parte del fornitore, minore è il rischio che esso si assume.

La scelta più appropriata dipenderà dal contesto, e in particolare dalla familiarità degli istituti di credito con il finanziamento di questo tipo di progetti, dalle condizioni di credito del fornitore di servizi energetici, dallo stato di credito del cliente, dalle regole di appalto per il settore pubblico e dalle regole contabili per le imposte e gli ammortamenti.

Utilizzando il modello di classificazione introdotto è quindi possibile analizzare alcune tipologie di contratti di servizio energia particolarmente diffuse

 Contratto di fornitura: riguarda generalmente uno o più vettori energetici, ma non copre i servizi energetici finali. Il fornitore ha quindi il controllo sulle apparecchiature per la conversione primaria, ma poco o nessun controllo sulle apparecchiature di conversione secondaria e sulla

domanda di servizi energetici finali. In definitiva il fornitore ha un controllo limitato sull’energia erogata e poco o nessun controllo sulla domanda di energia.

 Contratto di prestazione: il fornitore ha il controllo su almeno alcune delle apparecchiature di conversione secondarie, quindi sui servizi energetici finali (per esempio attraverso sensori per il controllo automatico dell’illuminazione) e infine sulla domanda di energia utile ed erogata.

Inoltre, il contratto può anche affidare al fornitore il controllo diretto di uno o più vettori energetici (per esempio includendo anche attività come la sostituzione e la manutenzione di una caldaia). In questo caso il fornitore sarà in grado di controllare sia la domanda di energia approvvigionata sia il costo totale per la fornitura dei servizi energetici finali.

Nei contratti di prestazione più completi, il fornitore del servizio ha il controllo della maggior parte dei vettori e dei servizi energetici per l'intero sito realizzando il Global Service Energetico. La maggior parte dei contratti di prestazione coprono un gran numero di servizi energetici finali e cercano di combinare un’ampia portata con la profondità, ma alcuni coprono un solo servizio energetico finale concedendo quindi al fornitore un controllo molto limitato.

Un contratto sarà conveniente soltanto se la riduzione prevista per il costo di produzione dei servizi energetici per gli usi finali è maggiore dei costi di transazione aggiuntivi da sostenere per la negoziazione e la gestione del rapporto con il fornitore di servizi.

 I costi di produzione sono relativi ai costi per l’approvvigionamento delle materie prime energetiche (per esempio di elettricità e gas), per i macchinari di conversione (caldaie, compressori ecc.) e i relativi dispositivi di controllo, il personale per il loro funzionamento e i costi per la loro manutenzione. La loro entità iniziale dipenderà quindi dalle caratteristiche fisiche del sistema energetico e dall’efficienza tecnica delle disposizioni gestionali e organizzative pertinenti, comprese le economie di scala.

 I costi di transazione sono associati alla gestione del contratto di servizi energetici e quindi al costo di attività quali la ricerca del fornitore, la definizione del contratto, il monitoraggio delle prestazioni contrattuali, la negoziazione di eventuali modifiche ecc. Tali costi dipenderanno dalla complessità dei servizi energetici, dalla “specificità” degli investimenti effettuati da parte del fornitore, dalla competitività del mercato dei servizi energetici e dal quadro normativo.

Entrambe le tipologie di costi sono sempre presenti anche nel caso in cui l’organizzazione mantenga al suo interno i servizi energetici (sebbene in questo caso i costi di transazione siano ridotti al minimo). Laddove coinvolto, ovviamente anche il fornitore sosterrà entrambe le tipologie di costo. Affinché un contratto di servizi energetici possa risultare economicamente conveniente per entrambe le parti devono quindi verificarsi tre condizioni:

a) Il compenso da corrispondere per il pagamento del contratto è inferiore alla riduzione dei costi totali;

b) Il compenso corrisposto al fornitore del servizio è superiore ai costi totali da esso sostenuti;

c) Il risparmio complessivo dei costi di produzione ottenuto attraverso il contratto sia maggiore dell’aumento totale dei costi di transizione.

DETERMINANTI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE:

 Potenzialità tecniche per l’incremento dell’efficienza energetica: sono relative alla possibilità di migliorare l’efficienza nella conversione, nella distribuzione e nell’utilizzo dell’energia attraverso lavori di ristrutturazione e/o sostituzione e all’attuazione di buone pratiche per il funzionamento, la manutenzione e il controllo delle apparecchiature.

 Economie di scala: sono generalmente applicate all’acquisto delle materie prime energetiche, al costo del personale e del materiale per il funzionamento e la manutenzione, al prezzo di acquisto di nuove attrezzature e al costo del finanziamento. La loro entità è direttamente proporzionale al rapporto tra le dimensioni del fornitore e quelle del cliente.

 Potenzialità di sfruttamenti degli incentivi governativi: una società specializzata come una ESCO dispone di competenze maggiori e canali facilitati per conseguire eventuali finanziamenti a disposizione che la stessa organizzazione potrebbe non essere stata in grado di sfruttare.

 Specialità delle tecnologie utilizzate e delle competenze richieste: maggiori sono le specificità (per esempio processi industriali particolari come distillazione, frazionamento, lavorazioni meccaniche specifiche ecc.) presentate dal cliente minori sono le possibilità che le competenze del fornitore siano adeguate a introdurre significativi miglioramenti delle prestazioni energetiche.

 Competizione sul mercato dei servizi energetici: maggiore è la competizione e maggiore sarà l’impegno che il fornitore di servizi dovrà mettere nel conseguire risparmi energetici.

 Specialità degli asset: per ottenere una riduzione dei costi di produzione il fornitore sarà chiamato a investire in asset fisici (impianti e attrezzature) e non (conoscenze e competenze del personale umano). Maggiore è la specificità di questi asset maggiore sarà il ricorso del fornitore a clausole di salvaguardia complesse e costose nella loro gestione.

 Complessità delle attività: il grado di difficoltà nello specificare e monitorare i termini e le condizioni di un contratto dipende dalla natura del servizio fornito. Maggiore è la complessità delle attività e più costoso sarà specificare e negoziare i termini del contratto nonché creare e gestire sistemi di monitoraggio.

 Competizione sul mercato: una limitata concorrenza nel mercato dei servizi energetici potrebbe incoraggiare i pochi fornitori a comportarsi opportunisticamente proponendo costi dei servizi più elevati del dovuto. Una maggiore concorrenza sul mercato tende a scoraggiare comportamenti opportunistici grazie al maggior rischio di perdere il contratto riducendo quindi i costi di transazione per il cliente.

 Contesto istituzionale: il contesto giuridico, finanziario e normativo è in grado di influenzare i costi di transazione.

Uno studio di Sorrell nel 2007 affermava che, mentre questo tipo di contratti può avere un ruolo importante in un'economia a “bassa emissione di carbonio”, un ricorso massiccio a tali contratti allo stato attuale delle cose non è né probabile né auspicabile. Il ricorso a un contratto di servizi energetici può risultare appropriato solo per un sottoinsieme di servizi energetici e all'interno di

un solo sottoinsieme di organizzazioni, in particolare risulta inadatto per i servizi di energia finale in siti di piccole dimensioni e in usi energetici di processi molto specifici in siti di grandi dimensioni.

 Per i clienti di piccole dimensioni, infatti, i fornitori possono offrire un risparmio percentuale significativo dei costi di produzione, ma il risparmio in assoluto sarebbe probabilmente superato dai costi di transazione associati. È inevitabile quindi che ci sia una soglia dimensionale al di sotto della quale i contratti più estesi non sono praticabili.

 Per i grandi clienti la percentuale di risparmio dei costi di produzione è inferiore perché il fornitore può offrire un minor numero di vantaggi rispetto alla normale gestione interna dell’energia. Ma il risparmio assoluto dei costi di produzione può essere comunque più che sufficiente a compensare i costi di transazione associati.

Nonostante la grande attenzione dedicata ad ampi contratti di servizio energetici focalizzati sulle prestazioni, è bene sottolineare che forme di contratti più limitati possono spesso essere più appropriati. Lo spazio per l’espansione del mercato dei servizi energetici può essere aumentato attraverso riforme istituzionali che riducono i costi di transazione associati. Attualmente, però, ci sono poche prove per quanto riguarda l'efficacia relativa di questi meccanismi spesso trattati con scetticismo dalle stesse ESCO. D’altra parte, i fattori istituzionali sono solo una delle determinanti dei costi di transazione, per cui l'effetto di tali iniziative potrebbe essere limitato se non è inteso come una parte (e, potenzialmente, solo una piccola parte) di una più ampia strategia per il raggiungimento di un'economia a “bassa emissione di carbonio”.

15.2. A

PPLICAZIONI NEL CONTESTO ITALIANO

Le tipologie di contratti di fornitura di energia secondo la normativa italiana sono:

 Conduzione in economia: il combustibile e l’energia elettrica sono acquistati direttamente:

 Contratto a Grado Giorno: il costo del riscaldamento tiene conto della variabilità stagionale, aumentando o diminuendo in funzione della stagione più o meno rigida;

 Contrazione Servizio Calore: il cliente paga esclusivamente il calore erogato alla rete di distribuzione dello stabile misurato con un contabilizzatone posto a valle del generato di calore;

 Contratto Servizio Energia: esso non contiene nessun impegno vincolante da parte del contraente a ridurre i consumi se non l’interesse a mantenere in buona efficienza il generato di calore. Unico elemento interessante contenuto tra i requisiti è la presenza di un attestato di certificazione energetica dell’edificio. I costi della certificazione e della diagnosi energetica sono normalmente addebitati al cliente e quelli di riqualificazione sono comunque a carico del committente;

 Contratto Servizio Energia Plus: considerato una delle fattispecie di contratto di rendimento energetico che meglio si avvicina all’EPC, prevede come prestazione aggiuntiva, rispetto al contratto di “Servizio Energia”, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio.

I format contrattuali dei servizi ESCo sono:

 ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (EPC)

L’EPC è una tipologia di contratto che prevede la fornitura di un servizio energetico completo agli utenti finali da parte di una ESCo in qualità di interlocutore unico e responsabile terzo lungo tutto il processo di trasformazione e utilizzo dell’energia, sia essa termica o elettrica. Tramite esso, il cliente non acquisisce più in prima persona il bene materiale o la prestazione d’opera ma riceve direttamente dalla ESCo il servizio energetico desiderato.

Da parte sua la ESCo provvede autonomamente all’individuazione della soluzione ottimale per l’erogazione del servizio procedendo a proprio carico e sotto la propria responsabilità a tutte quelle attività volte alla riduzione del costo di fornitura del servizio richiesto, attraverso il raggiungimento del massimo risparmio energetico possibile e secondo modalità per le quali il recupero del costo di erogazione per questi servizi sia ammortizzato dal risparmio energetico ottenuto

Questo tipo di contratto è basato sul principio che una ESCo è un’impresa in grado di sviluppare, realizzare e finanziare progetti basati sul miglioramento delle prestazioni, dell’efficienza energetica e sulla riduzione dei costi di manutenzione, su impianti di proprietà o di gestione del cliente. I risparmi economici che ne conseguono dalle misure di efficienza energetica realizzate sono utilizzati in parte o in toto per ripagare il progetto secondo quanto evidenziato nei piani economico finanziari che fanno parte del “progetto offerta” in fase di gara. Le forme di finanziamento contrattuali più comuni per l’EPC sono:

a) "Guaranteed Saving” (“Risparmio Garantito”): il cliente si fa carico del reperimento finanziario (attraverso un soggetto terzo con cui sottoscrive un prestito) e del relativo rischio del rimborso verso l’ente finanziatore che è un soggetto terzo, mentre la ESCo si assume la responsabilità della performance di risparmio e di efficienza energetica (rischio tecnico), sulla base della quale riceverà il suo compenso. Poiché il risparmio è garantito in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, sarà la ESCo a dover corrispondere la differenza al cliente. Il contratto dura circa 4-8 anni.

b) “First Out” (“Cessione Globale Limitata”): la ESCo si fa carico del finanziamento (direttamente con fondi propri o tramite Finanziamento Tramite Terzi) e assume su di sé sia il rischio correlato alla prestazione nei confronti del cliente sia quello correlato al credito nei confronti dell’eventuale ente finanziatore o di se medesima nel caso di finanziamento diretto. Il Cliente destinatario degli interventi riconosce alla ESCO la totalità dei risparmi ottenuti, a partire dalla baseline concordata, per un numero di anni stabilito contrattualmente. Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato dalla ESCo per ripagare il finanziamento dell’intervento e remunerarne l’attività. Alla scadenza contrattuale il risparmio va interamente al cliente che diventa proprietario degli impianti e delle opere eseguite. Il contratto solitamente ha una durata breve (3-5 anni). Qualora gli impianti realizzati non offrano le prestazioni previste e non abbiano ripagato il costo del progetto nei termini preventivati, la perdita è a carico della ESCO. Viceversa, in caso di Over--performance, ovvero se la ESCO risparmia di più di quanto pattuito, i risparmi economici vengono suddivisi in base a quote da prestabilire contrattualmente.

c) “Shared Saving” (“Risparmio Condiviso”): è la forma più classica con cui si applica generalmente un contratto di Finanziamento Tramite Terzi. La ESCo provvede all’installazione, alla gestione, alla manutenzione e al finanziamento dell’intervento ma con questa formula contrattuale il Cliente partecipa fin dall’inizio ai benefici economici indotti dagli interventi di risparmio energetico effettuati dalla ESCo. Di norma durante l’esecuzione del contratto la proprietà degli impianti e delle opere rimane in capo alla ESCo e alla scadenza

contrattuale si trasferisce al cliente. Questi contratti hanno una durata superiore ai contratti di “First Out”, circa 5 – 10 anni, in quanto alla ESCo occorre più tempo per recuperare gli investimenti in quanto solo una parte del risparmio contribuisce al recupero dell’investimento iniziale. Più marcatamente che nel “First Out”, in questo caso la ESCO diventa un partner affidabile del Cliente, poiché è suo interesse primario realizzare rapidamente e a regola d'arte gli interventi di riqualificazione energetica, gestendo successivamente il contratto secondo criteri di massima efficienza. Infatti, solo mediante il raggiungimento degli obiettivi previsti di risparmio, sarà possibile per la ESCO il recupero del capitale investito e la realizzazione degli utili di gestione.

 FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT)

Il Finanziamento Tramite Terzi è lo strumento finanziario che permette all’utente finale di effettuare gli interventi di efficienza energetica senza dover anticipare minimamente il capitale. La ESCo effettua l’intervento di efficienza energetica, grazie alle risorse anticipate dal sistema bancario, e si accorda con l’utente finale su quanta parte del risparmio economico ottenuto debba servire a ripagare l’investimento, definendo così il piano di rimborso.

Le ESCO possono così anticipare gli investimenti richiesti dagli interventi previsti nei contratti di prestazione, e trarre profitto dall’effettivo risparmio ottenuto, mantenendo in genere la gestione degli edifici e degli impianti e diventando l’unico soggetto responsabile verso il Cliente finale, occupandosi di tutte le fasi in cui si compone lo schema FTT: diagnosi energetica, fattibilità economica e finanziaria, progettazione degli interventi di riqualificazione energetica, copertura finanziare, realizzazione degli interventi, conduzione e manutenzione degli edifici e degli impianti.

Alla fine del periodo di rimborso, l’utente finale diventa titolare dell’intervento e usufruisce in pieno degli ulteriori risparmi derivanti. In questo modo, il rischio a totale carico della ESCO riguarda sia l’aspetto finanziario relativo all’investimento, sia il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

 FONDO DI GARANZIA PER FTT

Il D.Lgs. 115/2008 ha previsto la creazione di un Fondo di Rotazione per gli interventi di efficienza energetica realizzati in regime di Finanziamento Tramite Terzi dalle ESCo. La dotazione del fondo non è destinata al finanziamento diretto degli interventi, ma a stipulare un’assicurazione che serva a fornire garanzie complete al sistema bancario permettendo, così, che quest’ultimo possa

Il D.Lgs. 115/2008 ha previsto la creazione di un Fondo di Rotazione per gli interventi di efficienza energetica realizzati in regime di Finanziamento Tramite Terzi dalle ESCo. La dotazione del fondo non è destinata al finanziamento diretto degli interventi, ma a stipulare un’assicurazione che serva a fornire garanzie complete al sistema bancario permettendo, così, che quest’ultimo possa

Nel documento Gestione dei Consumi Energetici (pagine 90-97)