• Non ci sono risultati.

Quadro Legislativo Italiano

Nel documento Gestione dei Consumi Energetici (pagine 11-15)

Elenco dei principali provvedimenti:

 Legge 10/91: istituisce la figura dell’energy manager;

 D. Lgs. 79 del 1999: liberalizzazione del mercato elettrico;

 DM 11/11/99 e DM 28/07/05: regole per il funzionamento del mercato dei certificati verdi;

 D. Lgs. 164 del 2000: estende il processo di liberalizzazione al mercato del gas naturale;

 Legge 1/06/02 n.120: Protocollo di Kyoto;

 DM 20/07/2014: scambio di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);

 D. Lgs. 30/05/08 n.115: efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici;

 D. Lgs. 1/06/11 n.93: norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e procedura sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale;

 D. Lgs. 3/03/11 n.28: “Attualizzazione della direttiva 2009/28/CE” sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili;

 D. Lgs. 28/11/12: “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” c.d. “conto termico”;

 D. Lgs. 4/07/2014 n.102: “Attuazione della direttiva 2012/27/CE sull’efficienza energetica”;

 D. Lgs. 14/07/2020 n.73: in attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

2.1. D.L. 10/91: L’E

NERGY

M

ANAGER E MECCANISMI

“C

AP AND

T

RADE

L’art. 19 prevede che tutti i consumatori di energia, sia privati che pubblici, che superino una certa soglia di consumo annuo (10.000 tep/a settore industriale e 1.000 tep/a settori civile, terziario e trasporti) debbano nominare un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (chiamato Energy Manager) che ha il compito di predisporre bilanci energetici e individuare azioni, interventi, procedure per promuovere l’uso efficiente dell’energia.

Funzione primaria (D.L. 10/19, art. 19, comma 3). I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali e predispongono i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.

PROTOCOLLO DI KYOTO. Obiettivi UE al 2020 (Bruxelles, 8-9 marzo 2007):

 20% il contributo delle FER nel totale dei consumi energetici dell’UE;

 20% il risparmio nei consumi energetici rispetto alle proiezioni al 2020 contenute nel Libro Verde sull’efficienza energetica;

 20% la riduzione elle emissioni di gas climalteranti rispetto al 1990.

Vi sono diversi “meccanismi flessibili” (“Cap and Trade”) contemplati nel Protocollo di Kyoto e regolati dalle autorità internazionali:

 Joint Implementation (JI). Consente ai paesi definiti nell’Annex I del Protocollo di Kyoto di poter realizzare congiuntamente progetti di riduzione delle emissioni di gas serra; il Paese investitore consegue trasferimenti di crediti di quote di emissione da parte del Paese ospitante.

 Clean Development Mechanism (CDM). È possibile per Paesi dell’Annex I di mettere in pratica piani di sviluppo a basso impatto nei Paesi non-Annex I (senza vincoli di emissioni) progetti alta innovazione tecnologica e con l’utilizzo di nuove tecnologie ad alta efficienza e a bassa emissione di gas serra.

 European Union – Emission Trading System (EU – ETS). È il Sistema europeo di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra assegnati a tutti gli impianti regolati dalla direttiva. I permessi

di emissioni (quote) vengono assegnate per ogni anno a ciascun settore produttivo normato dalla direttiva. Ogni quota dà il diritto di rilasciare in atmosfera una tonnellata di CO2 equivalente in un anno. Tali quote di emissione possono essere vendute e comprate sul mercato comunitario.

I sistemi Cap&Trade consentono di migliorare la competitività delle aziende da un punto di vista economico e dell’immagine nell’ottica di garantire un servizio al cliente ad un costo più basso nel rispetto dello sviluppo disponibile. L’aumento dl costo legato all’introduzione di nuove tecnologie volte a ridurre le emissioni inquinanti può essere abbattuto da questi meccanismi attraverso la riduzione degli sprechi legati al pagamento di quelle quote in surplus prodotte. In sostanza, si può valutare l’incidenza di tale politica di negoziazione utilizzando un business plan che metta in evidenza la crescita di valore del progetto a fronte della possibilità di innovare e migliorare tecnologicamente gli impianti, rafforzato dal ritorno economico delle operazioni di scambio quote di CO2 in surplus.

2.2. D

IRETTIVA

E

UROPEA

2006/32/CE

Il D. Lgs. 115/08 recepisce la direttiva riferendosi alla gestione dell’energia come strumento di miglioramento dell’efficienza, che comprende la tecnologia, ma non solo.

Lo scopo della direttiva è rafforzare il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi/benefici degli Stati membri fornendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare barriere e imperfezioni esistenti sul mercato e creando condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica agli utenti finali.

Gli stati membri adottano e mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% per il nono anno di applicazione della presente direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

Articolo 8: “Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione”. Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli stati membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

2.3. D

ECRETO

L

EGISLATIVO

30/05/2008,

N

° 115

Titolo II – “Strumenti per l’efficienza energetica”, Capitolo V – Definizione di standard, Art. 16 – Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici:

1. Promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici: apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per ESCO e per gli Esperti in gestione dell’energia.

2. Promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza: apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione per il Sistema di Gestione Energia e per le Diagnosi Energetiche.

Definizioni:

 Servizio Energetico. “La prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e

che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili.”

 ESCo (Energy Service Company). “Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti.”

 Sistema di Gestione dell’Energia (SGE). “La parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale.”

 Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). “Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente.”

2.4. D

IRETTIVA

E

UROPEA

2012/27/UE

E

D

ECRETO

L

EGGE

22/06/2012

N

°83

Direttiva Europea 2012/27/UE. La direttiva non contiene di per sé un obiettivo vincolante ma misure vincolanti da adottare; ha l’obiettivo di aumentare l’uso efficiente dell’energia per ridurre del 20% i consumi energetici, con un risparmio valutato in circa 50 miliardi di euro l’anno. Gli Stati membri avranno 18 mesi per recepirla nella loro legislazione nazionale. Le principali misure riguardano:

 Gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o raffreddamento, dove va aumentato l’isolamento termico;

 Le imprese energetiche di pubblica utilità, che devono raggiungere un risparmio energetico di almeno 1,5% per anno sul totale dell’energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei tre anni precedenti l’entrata in vigore di questa direttiva.

 Le grandi imprese che saranno obbligate, ogni quattro anni, ad audit energetici svolti in modo indipendente da esperti accreditati (l’inizio di questi cicli di audit deve avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore di questa direttiva).

 Gli strumenti di finanziamento, che devono favorire l’attuazione delle misure di efficienza energetica. Gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di questi strumenti.

Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83 “Decreto Sviluppo”. Le imprese a forte consumo di energia sono quelle che rispettano le seguenti condizioni: abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica; siano caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell’energia e il fatturato pari almeno al 3%.

2.5. D

ECRETO

L

EGISLATIVO

4

LUGLIO

2014,

N

°102

Attua la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e prevede che il meccanismo dei certificati bianchi deve assicurare un risparmio energetico al 31/12/2020 pari almeno al 60% dell’obiettivo nazionale. Il restante 40% è ottenuto mediante misure vigenti di incentivazione degli interventi.

 Art. 8 “Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia”. I soggetti obbligati sono le grandi imprese, tranne quelle che hanno adottato sistemi di gestione che prevedono un audit energetico che rispetti i requisiti del decreto e imprese a forte consumo di energia indipendentemente dalla loro dimensione. Entro il 2014 il MSE pubblica un bando per sostenere le diagnosi energetiche e l’adozione di sistemi di gestione ISO 50001 nelle PMI. I soggetti che possono condurre le diagnosi energetiche sono società di servizi energetici, EGE, auditor energetici e ISPRA. L’ENEA istituisce una banca dati delle imprese obbligate in cui sono riportate l’anagrafica dell’impresa, i dati dell’auditor della diagnosi, la data e il rapporto di diagnosi energetica e controlla la conformità della diagnosi energetica.

 ALLEGATO 2 “Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia”:

a) Basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili;

b) Comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c) Basati sull’analisi del costo del ciclo di vita in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d) Proporzionali e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento.

 Art. 5 “Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione”. Dal 2014 al 2020 sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale (e periferici), in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata.

2.6. D

ECRETO

L

EGGE

21/12/2017

E

14/07/2020

N

°73

Decreto del 21 dicembre 2017. Riordina il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Si tratta di un’agevolazione che permette di ridurre parte degli oneri a sostengo delle incentivazioni alle energie rinnovabili e alla cogenerazione (Asos) pagate in bolletta. Le imprese manifatturiere appartenenti ai settori riportati negli Allegati 3 e 5 delle Linee guida CE con un indice di intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% avranno il livello di contribuzione agli oneri ASOS indicato nella tabella 1. Le stesse imprese con un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% e per le imprese ricomprese negli elenchi CSEA del 2013 e 2014 il livello di contribuzione agli oneri ASOS sarà calcolata in funzione dell'intensità elettrica su fatturato come indicato nella tabella 2.

Decreto Legislativo del 14 luglio 2020 n.73. In attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, il nuovo testo è entrato in vigore il 29 luglio 2020. Il Decreto detta una serie di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica finalizzate all’obiettivo di risparmio energetico nazionale “e che contribuiscono all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica al primo posto”. Tra le principali novità anticipazioni sull’aggiornamento del Conto Termico con ampliamento degli interventi incentivabili, deroga agli strumenti normativi per alcuni interventi di riqualificazione energetica e si amplia la platea dei risparmi di energia concorrenti al conseguimento degli obblighi normativi di efficienza energetica previsti fino al 2030.

Nel documento Gestione dei Consumi Energetici (pagine 11-15)