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Gli obblighi secondo la legislazione italiana (D.Lgs. 102/2014)

Nel documento Gestione dei Consumi Energetici (pagine 29-32)

6. Diagnosi Energetica (Energy Audit)

6.4. Gli obblighi secondo la legislazione italiana (D.Lgs. 102/2014)

L’art.8 del D.Lgs. 102/2014 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia) prescrive che:

Le Grandi Imprese e le Imprese a Forte Consumo di Energia devono sottoporsi a una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015, e in seguito ripeterla ogni 4 anni.

Sono escluse dall’obbligo di diagnosi energetica le Imprese che hanno adottato sistemi di gestione (EMAS – Eco Management and Audit Scheme, ISO 50001 – Sistema di gestione dell’energia, ISO 140001 – Sistemi di gestione ambientale) se nell’ambito di questi l’Impresa realizza già audit

secondo l’allegato 2. Le diagnosi energetiche devono essere realizzate da soggetti qualificati, quali società di servizi energetici e professionisti esperti del settore. A partire dal luglio 2016, tali soggetti dovranno possedere una certificazione di parte terza rilasciata da enti accreditati (secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339). I risultati della diagnosi energetica devono essere inviati all’ENEA o all’ISPRA. L’ENEA istituisce una banca dati con le informazioni sui soggetti obbligati e sulla diagnosi effettuata (data, auditor e Rapporto finale) e provvede ai controlli

ALLEGATO 2 “Criteri minimi per la conduzione di audit di qualità”:

 Sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l‘EE) sui profili di carico.

 Comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto.

 Ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto.

 Sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

 Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta le indicazioni che saranno fornite da ENEA. L’ENEA ha provveduto a fornire indicazioni e documentazione: Format di Rapporto di Diagnosi Energetica e Format di foglio di calcolo per la trasmissione degli indici di prestazione.

D.LGS. 102/2014:

 Linea guida per la diagnosi. La procedura per l’esecuzione della diagnosi energetica prevede la messa a punto della “struttura energetica aziendale” che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa, l’azienda viene suddivisa in aree funzionali e si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.

 Livello aggregato. La diagnosi energetica individua i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali): dati generali azienda, consumi energetici, indice di prestazione aziendale, organizzazione dell’attività aziendale e planimetria aziendale.

 Livello funzionale. La diagnosi energetica individua, inoltre, per ogni area funzionale in cui è stata articolata la struttura energetica aziendale, i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali): consumi energetici per ogni vettore energetico, destinazione d’uso della specifica area funzionale, indice prestazionale, mappatura dei macchinari e degli impianti.

 Ulteriori precisazioni. Il livello di dettaglio della struttura energetica aziendale, ovvero la suddivisione in aree funzionali, dipende dalla dimensione energetica della specifica area funzionale. In altri termini l’analisi di dettaglio si ferma quando la dimensione energetica dell’area funzionale in esame è inferiore al 5% dei consumi energetici totali. Nel caso di non disponibilità dei dati di monitoraggio di dettaglio, la ripartizione dei consumi oppure la determinazione delle grandezze energetiche intermedie sarà fatta in base ai dati tecnici e di utilizzo dei vari impianti e/o attività di monitoraggio con strumentazione portatile.

L’obiettivo è quello di rendere affidabili, passando dalla stima alla misura, gli indicatori di prestazione in modo da poter individuare benchmark affidabili per il settore industriale e terziario.

Chiarimenti MISE su esenzione per aziende certificate ISO 50001:

 Sono esclusi i vettori energetici il cui consumo totale incide per meno del 10% sul totale del consumo del sito.

 La somma dei vettori energetici eventualmente esclusi non deve in ogni caso eccedere il 10%

del consumo totale di sito.

 Sono stati definiti dei livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati, rispetto al totale dei consumi, decrescenti in funzione del consumo totale dell’impianto.

 Le misure potranno essere effettuate adottando le seguenti metodologie:

 Campagne di misura;

 Installazione di strumenti di misura.

 Le misure devono essere conformi agli standard nazionali ed internazionali di riferimento (ISO, UNI, Protocollo IPMVP etc etc).

 Nel caso di misure indirette è fatta salva la possibilità di adoperare metodologie di calcolo ampiamente consolidate presenti nella letteratura tecnica corrente.

 La grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, non è tenuta ad eseguire la diagnosi di cui all’articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 102/2014 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del citato decreto.

 L’impresa è tenuta ad inviare ad ENEA i seguenti documenti:

 Copia del Certificato ISO 50001;

 “Matrice di sistema”;

 File Excel riepilogativo.

Nel documento Gestione dei Consumi Energetici (pagine 29-32)