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La costituzione di una Bridge Bank

Gli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie

3.1. In prospettiva gone concern

3.1.2. La costituzione di una Bridge Bank

Il secondo strumento di risoluzione in prospettiva gone concern, è la costituzione di una Bridge Bank, cioè un ente ponte in cui vengono fatti confluire i good assets della banca in dissesto posta in risoluzione.103Tale strumento ha come principale obiettivo la continuità delle funzioni essenziali e la cessione a terzi delle partecipazioni, dei capitali o delle attività o passività “sane” della banca in risoluzione.

La costituzione della banca ponte ha carattere temporaneo, ed è parzialmente o interamente posseduta da un’autorità pubblica; inoltre, prevede l’adozione di una particolare strategia per il suo consolidamento e per il suo sviluppo come, ad esempio, l’allargamento a mercati “sconosciuti” dell’entità o lo svolgimento di ogni attività idonea a migliorare i coefficienti dell’ente per poter raggiungere il miglior prezzo di cessione possibile. In particolare, la banca ponte viene considerata una continuazione della banca soggetta a risoluzione e può continuare ad esercitare i diritti e le passività esercitate da quest’ultima.

Una differenza importante rispetto al primo strumento di risoluzione analizzato, risiede nel fatto che in questa occasione non si debba trovare il terzo acquirente delle azioni o del patrimonio dell’entità, dal momento che questo è un soggetto pubblico creato dall’Autorità che ha disposto l’utilizzo di tale strumento. Inoltre, ad essa vengono affidate le funzioni di: raccolta ed amministrazione dei depositi della banca insolvente, onorando gli impegni

101 DIRETTIVA 2014/59/UE, Art. 38, comma 6.

102 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

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assunti da quest’ultima con l’obiettivo di garantire il servizio ai clienti al dettaglio; inoltre, l’Autorità ha il compito di continuare il servizio degli impegni di prestito, in modo da assicurare la loro continuità, e di amministrare tutte le attività, le passività e le altre operazioni della banca posta in risoluzione, secondo le istruzioni dell’Autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda la questione riguardante il trattamento degli azionisti e dei creditori, essi non hanno alcun diritto sulla bridge bank, ma solo sul valore residuo realizzato dalla vendita della stessa dopo il pagamento degli altri creditori e delle spese connesse alla gestione della crisi.

In particolare, il trasferimento delle attività core presuppone la messa in liquidazione della parte della banca che residua, mentre per quanto riguarda i relativi proventi realizzati al netto dei costi vanno a beneficio della banca posta in risoluzione. Pertanto, per consentire lo svolgimento dell’attività e il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento per una futura cessione dell’entità è previsto che la somma delle passività cedute all’ente ponte non sia superiore al totale complessivo delle attività e ad altri diritti trasferiti. Nello specifico, questa disposizione non crea problemi di alcun tipo considerando che il trasferimento degli elementi del patrimonio deve essere posto in essere ad hoc per continuare le attività della banca e riuscire a venderla nel breve termine, obiettivi certo non conseguibili con un patrimonio netto negativo.

Tuttavia, l’operazione presuppone la valutazione degli attivi ai fini del trasferimento della parte buona, al netto delle posizioni problematiche lasciate alla banca in risoluzione. Per quanto riguarda il contributo obbligatorio del sistema di garanzia dei depositi, laddove dovuto a fronte dei depositi garantiti, andrebbe ad integrare l’ammontare degli attivi trasferiti ai fini del passaggio del totale dei depositi alla banca ponte, destinata ad essere liquidata.104 Inoltre, l’ente ponte termina la sua funzione quando non sussistono più le condizioni per la sua esistenza, ovvero quando per esempio tale ruolo viene affidato ad un altro soggetto, o quando la totalità o la massima parte dei diritti e delle attività e passività sono cedute ad un terzo, o quando sono terminate le operazioni di liquidazioni delle attività e di pagamento delle passività da parte dell’ente ponte, o se è scaduto il termine indicato,

104 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

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sono passati due anni dall’ultima cessione all’ente o le condizioni ai punti precedenti non hanno probabilità di verificarsi105.

È comunque prevista la possibilità di concedere una deroga al termine previsto per l’ente ponte quando, mediante una valutazione, si stabilisca che la proroga è necessaria ai fini dell’assolvimento delle operazioni di cui sopra o comunque sia necessaria ai fini di impedire una brusca interruzione nei servizi essenziali dell’ente che potrebbero causare problemi di contagio o il bank run. Nel caso in cui invece ci sia stata la cessione delle attività, passività e diritto ad un terzo ma questa non comprenda tutti gli elementi del patrimonio, per gli elementi residui si procede alla liquidazione ordinaria; stessa sorte si incontra nei casi in cui siano scaduti i termini e non ricorrano i presupposti per la proroga di cui si è detto106.

L’utilizzo di tale strumento in Europa è la strategia più frequentemente utilizzata, soprattutto in paesi come la Germania, la Francia, la Spagna e il Regno Unito. Questa modalità di risoluzione viene utilizzata anche negli Stati Uniti, in cui il Federal Deposit Insurance Corporation ne usufruisce per la creazione di una banca ponte al verificarsi di un fallimento bancario107.

Quindi, la costituzione di una Bridge Bank rappresenta un’ottima soluzione qualora le Autorità si trovino in una situazione in cui non vi sia tempo sufficiente per cedere l’impresa sul mercato o per altre soluzioni; permette alle Autorità di trovare un’alternativa temporanea che permette di valutare la condizione della banca in crisi, stabilizzarla e determinare la soluzione di risoluzione più adeguata da sottoporre al mercato.

105 E. GAUDENZI, Il bail in: il recepimento della direttiva europea 2014/59/UE, Primiceri Editore, 2016. 106 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014.

107 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

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