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La costituzione del fondo di risoluzione

Evoluzione della disciplina europea in risposta alla cris

2.5. La costituzione del fondo di risoluzione

Il Fondo Unico di Risoluzione è stato istituito per garantire l’efficace applicazione dell’utilizzo degli strumenti di risoluzione e dei poteri di risoluzione conferiti al single resolution board. La motivazione che risiede dietro la costituzione di tale fondo consiste nel dar vita ad un meccanismo in grado di finanziare la risoluzione delle banche, ponendo tale costo a carico dell’intero sistema bancario; infatti, il funding del fondo viene alimentato dai contributi delle banche.

In particolare, l’assetto del fondo prevede una ripartizione delle perdite tra i creditori e gli azionisti della banca insolvente, e sui fondi di risoluzione finanziati dall’intero sistema bancario. Inoltre, viene definito un ordine di priorità relativo al finanziamento della risoluzione: le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in relazione all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi devono essere in primo luogo a carico degli azionisti e creditori della banca in risoluzione, mentre gli interventi dei fondi di risoluzione sono a carico dell’intero sistema bancario, solo dopo aver dato luogo all’utilizzo delle risorse degli azionisti e creditori92.

Per quanto riguarda la gestione del fondo, tale incarico è stato affidato al Single Resolution Board, che può utilizzare il Fondo solo allo scopo di assicurare un’applicazione efficiente degli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione. Inoltre, il Comitato di risoluzione può utilizzare il Single resolution fund per la copertura delle perdite o per ricapitalizzare la banca in fallimento non appena gli azionisti o i creditori della banca abbiano contribuito all’assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione a concorrenza di almeno l’8 % delle passività totali della banca, inclusi i fondi propri. A differenza dei sistemi di garanzia, finalizzati al rimborso dei depositanti in caso di liquidazione, le risorse

91 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

92 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

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finanziarie del fondo mirano a realizzare le misure di risoluzione della crisi alternative alla liquidazione della banca, a supporto di soluzioni sia going concern sia gone concern93. Nello specifico, il sistema Europeo dei meccanismi di finanziamento si articola in tre componenti: fondi di risoluzione nazionale, meccanismo volontario di prestiti tra fondi nazionali e la mutualizzazione dei fondi nazionali in caso di risoluzione di gruppo. L’obiettivo principale che si pone tale sistema consiste nell’assicurare il coordinamento nell’impiego dei fondi disponibili a livello nazionale, garantendo pari efficacia nella risoluzione delle banche europee e nella stabilità del mercato interno.

Al fine di evitare effetti prociclici che potrebbero determinarsi in un tale sistema ex post, il meccanismo di finanziamento nazionale deve disporre di mezzi finanziari pari all’1% dei depositi protetti di tutte le banche autorizzate sul territorio nazionale, da raggiungere in 10 anni. Inoltre, il funding può essere costituito per il 30% dalle risorse finanziarie disponibili da impegni irrevocabili di pagamento, garantiti da attività ad alto rischio, liberi da diritti terzi e finalizzati all’esclusivo utilizzo da parte dell’Autorità per le finalità proprie della risoluzione. Le contribuzioni sono calcolate in percentuale dell’ammontare delle passività di ciascuna banca, al netto dei fondi propri e dei depositi protetti, rispetto alle passività aggregate, in tutte le banche autorizzate nello Stato membro. Inoltre, alla commissione Europea è stato affidato il compito di determinare i contributi ex ante in base al profilo di rischio di ciascuna banca, tenendo conto per esempio delle attività di trading, delle posizioni fuori bilancio e del livello del leverage; della stabilità e la diversificazione delle fonti di finanziamento della banca e delle attività altamente liquide non impegnate; della situazione finanziaria e della probabilità che la banca sia assoggettata a risoluzione94. In caso di insufficienza delle risorse disponibili a finanziare una risoluzione è prevista la possibilità di ricorrere a contribuzioni straordinarie ex post da parte delle banche, calcolate con gli stessi criteri previsti per la contribuzione ex ante, ma senza superare il triplo dell’importo previsto per la prima tipologia di contributi. Se entrambe le contribuzioni non risultano sufficienti o se qualora la componente ex post non risultasse immediatamente accessibile, è possibile far ricorso a forme alternative di finanziamento, come ad esempio:

93 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

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la contrazione dei prestiti o altre forme di sostegno presso banche, enti finanziari e altri soggetti95.

Per quanto riguarda la mutualizzazione dei fondi nazionali in caso di risoluzione dei gruppi, la direttiva ha previsto che i sistemi di finanziamento di ciascuna banca che fa parte del gruppo sia tenuta a contribuire al finanziamento della risoluzione. In ultimo, l’utilizzo delle risorse del fondo è volto a sostegno di qualsiasi operazione di risoluzione, attraverso diverse modalità e forme tecniche, quali: il rilascio di garanzie a fronte di attività o passività della banca posta in risoluzione, per l’acquisto di attività della banca in risoluzione, per il versamento dei contributi ad una banca ponte o una società veicolo di gestione delle attività o infine in caso di applicazione del bail in.

In ogni caso, il fondo non può essere utilizzato direttamente per la copertura di perdite o per la ricapitalizzazione di una banca o di un’altra entità, perché l’applicazione di tali perdite sono attribuite ai fondi di risoluzione nell’ambito del bail in96.

95 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

96 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

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