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Il Single Resolution Mechanism

Evoluzione della disciplina europea in risposta alla cris

2.2. Il Single Resolution Mechanism

Con il nuovo quadro normativo relativo alla gestione delle crisi bancarie sono stati attribuiti nuovi poteri e strumenti alle autorità di risoluzione nazionali e sono stati istituiti nuovi fondi di risoluzione delle crisi su base nazionale. Di conseguenza, il nuovo assetto ha fatto sicuramente un passo in avanti rispetto al precedente, tuttavia, nonostante i continui progressi, non è stato ritenuto idoneo dagli Stati Membri, poiché le collaborazioni e il coordinamento tra le autorità nazionali non sono state ottimali, soprattutto per quanto riguarda l’ambito delle gestioni delle insolvenze di grandi dimensioni e con operatività cross border. Questo ha portato all’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico, responsabile della risoluzione di tutte le banche negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria; in particolare fanno parte del SRM l’insieme delle autorità nazionali di risoluzione e il Single Resolution Board (SRB); quest’ultimo è l’Autorità di risoluzione per le banche e per gli altri gruppi transfrontalieri di una certa rilevanza all’interno dell’Unione bancaria. In particolare, la missione del Comitato unico di risoluzione è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria. Le autorità nazionali di risoluzione, invece, sono direttamente responsabili di tutte le banche che non sono sotto la competenza diretta dell’SRB51.

In particolare, il Meccanismo di Risoluzione Unico ha la responsabilità di gestire in via accentrata la crisi bancaria della zona Euro e va a completare del tutto la vigilanza del settore creditizio con il contributo delle autorità di risoluzione nazionali, affiancata da un Single Bank Resolution Fund, costituito con risorse corrisposte dalle banche dei paesi che vi partecipano52.

Nello specifico, il buon funzionamento del SRM è affidato al Comitato di Risoluzione Unico, il quale è composto da: un presidente, quattro membri eletti a tempo pieno e da dei rappresentanti delle Autorità di risoluzione nazionali, che hanno diritto di voto; infine vi partecipano in qualità di osservatori permanenti anche dei rappresentanti dalla

51 Fonte: www.srb.europa.eu.

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Commissione Europea e della BCE. È proprio tale comitato a decidere con quale modalità fronteggiare l’eventuale crisi, adottando un piano di risoluzione; inoltre, può anche impartire direttive, che saranno poi attuate dall’Autorità di risoluzione nazionale, che utilizzerà tutti i poteri e gli strumenti a sua disposizione per applicarle.

Una volta stabilito che una banca soddisfa le condizioni previste per la risoluzione, il Single Resolution Board adotterà un programma di risoluzione che stabilisce lo strumento di risoluzione da applicarsi e, ove necessario, l’utilizzo dell’Single Resolution Fund. Nel caso in cui l’azione di risoluzione preveda anche l’uso del fondo di risoluzione unico o la concessione di aiuti di Stato, il programma di risoluzione è adottato successivamente all’adozione da parte della Commissione Europea di una decisione positiva o condizionale riguardo alla compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

Le autorità nazionali di risoluzione competenti sono coinvolte attivamente nella preparazione e adozione del programma di risoluzione. Dopo aver adottato il programma di risoluzione, l’SRB lo invia alla Commissione. Il programma può entrare in vigore solo se, entro il termine di 24 ore, non siano sollevate obiezioni da parte della Commissione Europea o del Consiglio dell’Unione europea. Se approvato dalla Commissione Europea, il programma entra in vigore. Tuttavia, se la Commissione contesta determinati aspetti del programma, il SRB lo modifica di conseguenza, dopodiché viene approvato ed entra in vigore53.

In via alternativa, la Commissione Europea può proporre al Consiglio dell’Unione Europea le proprie contestazioni al programma per mancanza di interesse pubblico o per la richiesta di modifiche sostanziali all’utilizzo dell’Single Resolution Fund. Nel caso di contestazioni al programma da parte del Consiglio dell’Unione Europea in quanto privo di interesse pubblico, la banca sarà sottoposta a liquidazione ordinata in conformità della legislazione nazionale. Qualora il Consiglio dell’Unione europea approvi la modifica all’uso dell’Single Resolution Fund, il SRB adegua il programma di conseguenza, dopodiché viene approvata ed entra in vigore. Nel caso di rigetto della proposta della Commissione Europea da parte del Consiglio dell’Unione europea, il programma entra in vigore nella versione iniziale54.

53 Fonte: www. srb.europa.eu. 54 Fonte: www. srb.europa.eu.

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Quindi, le autorità nazionali di risoluzione competenti adotteranno le misure necessarie per attuare il programma di risoluzione, mentre il SRB controlla l’esecuzione del programma di risoluzione tramite le autorità nazionali di risoluzione competenti a livello nazionale e, nell’eventualità di mancata ottemperanza al programma di risoluzione, il SRB può istruire direttamente la banca soggetta a risoluzione.

In particolare, i poteri attribuiti al SRB e alle Autorità di risoluzione nazionale nell’applicazione degli strumenti di risoluzione sono diversi, per esempio i poteri minimi principali che hanno a disposizione sono: l’accesso alle informazioni necessarie al fine di preparare azioni di risoluzione, acquisizione del controllo di una banca soggetta a risoluzione, compreso il potere di sostituire l’organo di amministrazione, l’annullamento o la svalutazione del valore nominale delle azioni o di altri titoli di proprietà o la modifica della scadenza delle passività ammissibili, la loro conversione in azioni o svalutazione del valore nominale.55

In ultima analisi, risulta particolarmente rilevante il rapporto che si crea tra il Single Resolution Mechanism e il sistema di garanzia dei depositi nazionali. I quali sono chiamati a rimborsare i depositanti in caso di liquidazione, mentre in caso di risoluzione contribuirebbero per l’ammontare delle perdite che essi avrebbero subito se la banca fosse stata posta in liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza.

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