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Le nuove regole di gestione delle crisi bancarie

Evoluzione della disciplina europea in risposta alla cris

2.1 Le nuove regole di gestione delle crisi bancarie

La nuova disciplina europea di gestione della crisi è contenuta nella direttiva sul risanamento e risoluzione delle banche.44 La direttiva è stata formulata dal Financial stability board con lo scopo di ridurre l’impatto del fallimento delle istituzioni finanziarie sistematicamente rilevanti, incluse le holding e le compagnie appartenenti.

In particolare, la Bank Recovery and Resolution Directive introduce nuove procedure e strumenti a seguito delle problematiche che hanno interessato le banche durante la crisi finanziaria che ha coinvolto la Grecia e il resto dei paesi dell’Eurozona per evitare gravissimi problemi del settore bancario e per gestirli al meglio. Nello specifico l’introduzione di tali strumenti ha permesso alle autorità di intervenire in modo sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto sull’economia e sul sistema finanziario45. Pertanto, i nuovi poteri attribuiti alle autorità hanno consentito di ripartire le perdite in modo equo e prevedibile, permettendo anche la continuità all’accesso dei depositi e alle operazioni di pagamento, o anche la possibilità di vendere rami sani dell’ente se necessario.

Perciò tali obiettivi hanno contribuito ad evitare la destabilizzazione dei mercati finanziari ed a ridurre al minimo i costi per i contribuenti46. Proprio per questo motivo già durante la fase di operatività della banca le autorità di risoluzione si devono adoperare nel predisporre piani di risoluzione, nel caso in cui si verifichino i primi segnali di crisi e divenga necessario attuare eventuali azioni o strategie.

In particolare, l’obiettivo principale della nuova disciplina è la prevenzione in riferimento all’ordinaria attività bancaria ed agli stadi iniziali delle situazioni di difficolta. Infatti

44Direttiva del 2014/59/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive precedenti. La direttiva è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, ad eccezione della parte relativa al bail in resa operativa il 1° gennaio 2016.

45E. GAUDENZI, Il bail in: il recepimento della direttiva europea 2014/59/UE, Primiceri Editore, 2016. 46 Fonte: www.bankingsupervision.europa.eu.

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l’elemento innovativo più significativo della nuova disciplina risiede nel non limitarsi a disciplinare l’evento patologico della crisi nella fase ultima di manifestazione, ma di configurare la crisi come un processo di deterioramento che si sviluppa nel tempo, attraverso più fasi che devono essere adeguatamente e tempestivamente individuate e governate dalle strutture interne e dai competenti organi societari dell’impresa bancaria e dalle autorità preposte alla vigilanza e alla risoluzione47; difatti la crisi dell’impresa bancaria difficilmente si manifesta all’improvviso, ma solitamente è il risultato di una molteplicità di cause, che possono essere interne o esterne all’impresa, e può assumere diverse forme di manifestazione, che sono per esempio carenze di capitale, illiquidità o perdite di gestione. Il management bancario e l’autorità di vigilanza devono quindi essere in grado di percepire per tempo l’andamento e la gravità della situazione. Inoltre, alle banche e alle autorità vengono riconosciuti specifici strumenti per poter conseguire questo obiettivo di prevenzione; difatti il perseguimento di tale obiettivo si articola in tre fasi: la prima fase riguarda la fase di preparazione e prevenzione, ossia l'insieme delle attività svolte nei confronti di una banca o un gruppo bancario, allo scopo di evitare o ridurre le probabilità di default; la seconda fase, invece, consiste negli interventi messi in atto dalle Autorità di vigilanza per rimediare tempestivamente ai problemi che si manifestano in particolari aree delle banche o in situazioni tecniche; infine nell’ultima fase, che consiste nella risoluzione, è intesa come l’insieme degli strumenti volti alla riorganizzazione e ristrutturazione della banca.

Quindi il nuovo quadro della gestione bancaria si differenzia dal vecchio, in quanto la vecchia normativa prevedeva che si intervenisse per gestire la crisi solo nel momento in cui l’istituto si trovava già in una fase di grave criticità, mediante l’utilizzo di strumenti quali: l’amministrazione controllata e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Nello specifico l’amministrazione controllata veniva applicata solo quando si presentavano gravi irregolarità nell’amministrazione, gravi violazioni delle disposizioni fondamentali per la regolare gestione dell’attività. Tutto ciò portava alla liquidazione coatta amministrativa, poiché gli istituti si trovavano già in una fase irreversibile.

Pertanto, si tratta di un sistema di regole più efficace per quanto riguarda il trattamento sia dei fallimenti bancari a livello nazionale sia delle insolvenze delle banche operanti cross

47 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice.

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border48. Inoltre, uno dei cambiamenti più rilevanti della nuova disciplina riguarda la gestione delle crisi di gruppo, la quale richiede la partecipazione da parte di tutte le autorità interessate alla gestione di tutte le diverse fasi della crisi. 49

Oltre alla definizione di un nuovo sistema di regole e strumenti per il trattamento delle crisi bancarie, la direttiva stabilisce una gestione a livello nazionale delle risoluzioni bancarie affidandola alla Resolution Authority, ovvero un’autorità pubblica amministrativa indipendente individuata dagli Stati Membri. Tale ruolo poteva essere attribuito o ad una autorità già esistente, in questo caso però era necessario non implicasse la nascita di conflitti di interesse per l’assunzione di tale ruolo, o ad una nuova autorità, e in tal caso era molto importante che essa stabilisse un buon rapporto di collaborazione con le altre autorità. In Italia tali poteri sono stati assegnati alla Banca d’Italia, alla quale viene assegnato il compito di intervenire tempestivamente, evitando il default dell’ente in crisi e gestendo la fase di risoluzione. Inoltre, il sistema di risoluzione si avvale di un Fondo di Risoluzione (Single Resolution Fund), formato dai contributi di tutte le banche. Mentre, all’Autorità di risoluzione sono stati affidati dei nuovi strumenti di risoluzione di due tipologie: la prima tipologia opera attraverso la cancellazione dei debiti mediante: la costituzione di un ente ponte, la separazione tra una bad bank e una good bank ed infine la vendita dell’attività d’impresa. La seconda soluzione, invece, consiste nella conversione dei debiti in capitale interno, parliamo di una sorta di salvataggio interno, si tratta del Bail in; tale strumento consiste in una svalutazione delle azioni e dei crediti della banca al fine di convertirli in azioni, permettendo così di ricapitalizzare la banca e far fronte alle perdite.

In particolare, il meccanismo delle Bad Bank viene utilizzato per eliminare i crediti deteriorati (NPL) presenti nei bilanci delle banche e la BCE ha delineato delle linee guida per la gestione degli NPL, ha definito inoltre delle strategie, degli obiettivi e delle scadenze per la riduzione e l’eliminazione degli NPL dalle banche che si caratterizzavano per un elevata presenza di tali crediti50.

In sintesi, le novità apportate dalla disciplina europea hanno permesso di richiamare le banche per assicurare e rafforzare la tutela dei risparmiatori con riguardo alla gestione delle crisi bancarie e gli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza, applicabili nell’attività di collocamento dei prodotti finanziari che possono essere sacrificati in caso di risoluzione.

48 G. BOCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione della crisi bancarie, Bancaria Editrice, 2015.

49 Autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo e l’Autorità di risoluzione dei paesi comunitari, Autorità di vigilanza dei paesi coinvolti, i Ministeri competenti, l’EBA.

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