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Credito fondiario e anatocismo – Altra questione sulla quale si è

I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ALL’ACQUISTO IMMOBILIARE NEL DIRITTO INTERNO: IL CREDITO FONDIARIO

2. Il credito fondiario e l’art 38 t.u.b – La disciplina relativa alle operazioni di credito fondiario trova oggi la sua disciplina nel Titolo II, Capo VI, Sezione

2.3. Credito fondiario e anatocismo – Altra questione sulla quale si è

sviluppato un annoso dibattito è quello relativo sia alla normativa da applicare

ratione temporis, sia alla legittimità nei contratti di credito fondiario di una

clausola anatocistica (252).

(249) Su cui cfr. Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, citt.

(250) Sul fondamento normativo della regola di protezione cfr. A.A. DOLMETTA,

Trasparenza, cit., p. 43 ss.

(251) Ancora, A.A. DOLMETTA, Trasparenza, cit., p. 44.

(252) Sull’argomento, cfr. F.ONNIS CUGIA, Anatocismo e interessi corrispettivi nei contratti di

credito fondiario, in Riv. giur. sarda, 2014, p. 88 ss.; G. CAPALDO, L’anatocismo nei contratti e nelle

operazioni bancarie, Padova, 2010, p. 169 ss.; C.M. TARDIVO, Il credito fondiario nella nuova legge

bancaria, cit. p. 265 ss.; F. FIORUCCI, I finanziamenti di credito fondiario, cit., p. 155 ss.; A.U. PETRAGLIA, Anatocismo ed usura nei contratti a medio e lungo termine, in Fall., 2001, p. 1315 ss.; G. FALCONE, I contratti di finanziamento fondiario alla luce delle delibere Cicr in tema di anatocismo e di

Fino all’entrata in vigore del t.u.b. era positivamente riconosciuta la validità dell’anatocismo nel credito fondiario, giusta la previsione che le somme dovute e non pagate producessero, di pieno diritto, interessi dal giorno della scadenza (253). Il t.u.b. non ha riproposto la disposizione previgente, lasciando un vuoto normativo colmatosi solo con l’art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000 (254) che ha definitivamente regolamentato e legittimato la produzione di effetti anatocistici nel credito fondiario. La delibera CICR opera però ex nunc, quindi sussistono numerosi dubbi interpretativi circa la disciplina applicabile ai contratti conclusi tra il 1° gennaio 1994 e il 22 aprile 2000, rispettivamente date dell’entrata in vigore del t.u.b. e della delibera.

In dottrina si sono formati due orientamenti. Secondo taluno (255) per i contratti conclusi dall’entrata in vigore del t.u.b. fino alla delibera del CICR la pretesa di interessi anatocistici non ha fondamento ed è quindi viziata da nullità per violazione dell’art. 1283 c.c. Viceversa, un’altra corrente di pensiero (256) riconosce l’esistenza di un uso normativo che deroga al divieto di cui all’art. 1283 c.c.

Secondo tale opinione la costante previsione dell’anatocismo nel mutuo fondiario a far data dall’entrata in vigore del d.p.r. 646/1905 ed il suo riconoscimento da parte di dottrina e giurisprudenza permette di ravvisare il

anticipata estinzione, in Bancaria, 2000, 10, p. 46 ss.

(253) V. l’art. 38, comma 2°, r.d. 646/1905; art. 14, comma 2°, d.p.r. 7/1976; art. 16, comma 2°, l. 175/1991, il quale però demandava ad un decreto del ministro del tesoro, sentito il CICR, la determinazione della misura degli interessi di mora. La deroga prevista dalla previgente disciplina è però da escludere per quei contratti conclusi posteriormente al 1° gennaio 1994, in quanto non è stata reiterata dal t.u.b., il quale all’art. 161 prevede che si continui ad applicare la previgente disciplina ai contratti in essere al 1 gennaio 1994.

(254) Sulla delibera CICR 9 febbraio 2000 in generale v. P. DE GIOIA CARABELLESE,

L’anatocismo nei rapporti tra banca e cliente: la deliberazione del CICR, in Contr., 2000, p. 411 ss.

(255) P.L. FAUSTI, Il mutuo, in Tratt. dir. civ. Consiglio Nazionale del Notariato diretto da Perlingieri, IV, 17, Napoli, 2004, p. 140.

(256) G. CAPALDO, L’anatocismo, cit., p. 180 ss.; A.C. VACCARO BELLUSCIO, Mutuo fondiario e

presupposto dell’opinio iuris ac necessitatis che la Corte di Cassazione ha escluso sussistere, invece, negli usi – aventi mero carattere negoziale – applicati nella pratica anatocistica bancaria a partire dal revirement del 1999 (257). Se anche non si volesse accogliere la tesi della sussistenza di un uso normativo (258), c’è chi giustifica la deroga della disciplina previgente nell’ottica di evitare una soluzione di continuità nell’applicazione di uno stesso trattamento a fattispecie negoziali strutturalmente identiche, evitando così una disparità di trattamento fondata sulla sola data di stipulazione del contratto (259).

La giurisprudenza di legittimità fino a non molto tempo fa si è occupata solamente di contratti di credito fondiario conclusi anteriormente al 1 gennaio 1994 (260), adeguandosi al tenore della normativa applicabile ratione temporis e non dubitando mai, pertanto, che, il mancato pagamento di una rata di credito fondiario comportasse l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora

(257) Cfr. Cass., 16 marzo 1999, n. 2374 (sull’anatocismo nei contratti di mutuo) e Cass., 30 marzo 1999, n. 3096 (sull’anatocismo nel contratto di conto corrente bancario), entrambe in

Banca borsa e tit. cred., 1999, II, p. 399 ss., con note di M. SPADA (senza titolo); E. GINEVRA, Sul

divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti; A.A. DOLMETTA – A. PERRONE, Risarcimento

dei danni da inadempimento di obbligazioni di interessi e anatocismo. Tale orientamento è stato

definitivamente rafforzato da Cass., SS.UU., 4 novembre 2004, n. 21095, in Corr. giur., 2005, p. 214 ss., con nota di B. INZITARI, Le sezioni unite e il divieto di anatocismo: l’asimmetria contrattuale

esclude la formazione dell’uso normativo.

(258) Sul punto cfr. G. GRASSO, Cassazione, anatocismo e istituti di credito: possono le banche

vantare un legittimo affidamento sull’interpretazione uniforme della Suprema Corte di Cassazione?, in Riv. dir. civ., 2006, p. 61 ss.; B. INZITARI, Le sezioni unite, cit., p. 217 ss.

(259) Così G. CAPALDO, L’anatocismo, cit., p. 182, la quale ipotizza che l’assenza di una previsione delle regole speciali in tema di anatocismo nel credito fondiario sia stata una scelta del legislatore del t.u.b., il quale ha voluto snellire e sintetizzare la materia in quanto sarebbe stato «inutile e ridondante» riprodurre una regola considerata «un vero e proprio uso normativo». In giurisprudenza di merito, v. Trib. Roma, 11 luglio 2011.

(260) V., Cass., 25 settembre 2013, n. 21885; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4020; Cass., 14 febbraio 2013, n. 3656; Cass., 3 maggio 2011, n. 9695; Cass., 29 gennaio 2009, n. 2213; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140, in Corr. giur., 2007, p. 394 ss., con nota di A.C. VACCARO BELLUSCIO, Mutuo

fondiario, cit.; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in Corr. giur., 2003, p. 874 ss., con nota di S.

BASTIANON, Tassi bancari ultralegali e anatocismo: il punto di vista della giurisprudenza di merito e

della Cassazione; in Banca borsa e tit. cred, 2003, II, p. 505 ss., con nota di C.M. TARDIVO, Divieto di

sull'intero suo ammontare, inclusa la parte che rappresentava gli interessi di ammortamento, mentre nei pochi precedenti relativi a contratti di credito fondiario conclusi tra il 1994 e la delibera CICR del 2000 propende – così come la giurisprudenza di merito – per l’applicabilità della disciplina prevista per i contratti di mutuo ordinario (261). Secondo tale orientamento dovrà pertanto ritenersi nulla la clausola che prevede interessi anatocistici e illegittima l’applicazione della stessa sulle rate scadute e non pagate. Tali somme dovranno essere restituite nei modi e nei termini di cui all’art. 2033 c.c. (262).

Deve però segnalarsi una giurisprudenza di merito (263) che, senza soffermarsi su un’analisi della normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, aderisce a quell’orientamento maggioritario in dottrina, ma non accolto nelle decisioni della giurisprudenza di merito (e dell’Arbitro Bancario- Finanziario), secondo cui nei contratti di mutuo fondiario deve considerarsi valida la clausola che permette di conteggiare gli interessi di mora anche sulle somme dovute a titolo di interesse corrispettivo.

L’adesione all’orientamento che ammette un’applicazione ultronea della disciplina derogatoria previgente al t.u.b. si allontana dalla più recente giurisprudenza delle SS.UU. (264). La S.C., infatti, ha affermato che la

(261) V. Cass., 22 maggio 2014, n. 11400; Arbitro Bancario-Finanziario – Collegio di Napoli, 9 agosto 2012, n. 2756; Trib. Nocera Inferiore, 6 dicembre 2011; Trib. Nuoro, 10 marzo 2008, in

Banca, Borsa e tit. cred., 2009, II, p. 576 ss., con nota di C.M. TARDIVO, Brevi note in tema di interessi

anatocistici e usurari nel finanziamento fondiario. Parrebbero affermare implicitamente lo stesso

principio, pur occupandosi di un contratto di credito fondiario stipulato anteriormente al 1° gennaio 1994, App. Napoli, 18 giugno 2010; Trib. Palmi, 21 luglio 2004. Aderisce pedissequamente al principio di diritto espresso da Cass., 22 maggio 2014, n. 11400, cit., pur non essendo specificata la data di conclusione del contratto, Cass., 7 giugno 2016, n. 11638.

(262) Così Arbitro Bancario-Finanziario – Collegio di Napoli, 9 agosto 2012, n. 2756, cit. (263) Trib. Cagliari, 26 giugno 2012, in Riv. giur. sarda, 2014, p. 85 ss., con nota di F. ONNIS CUGIA, Anatocismo, cit.

(264) Cass., SS.UU., 19 maggio 2008, n. 12639, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1145 ss., con nota di C. LEGGIERI, Mutuo fondiario ed inadempimento del mutuatario: calcolo degli interessi di

mora. Deve comunque sottolinearsi, per completezza, che la decisione delle SS.UU. ha alla base

risoluzione del contratto conseguente all’inadempimento del mutuatario comporta che costui deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, all’immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi corrispettivi conglobati nelle semestralità a scadere. Sul credito così determinato vanno successivamente calcolati gli interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito se superiore al saggio legale. Se, quindi, alla luce dell’intervento della giurisprudenza di legittimità, tramonta la concezione della rata di mutuo fondiario come unicum (265) in favore di una visione che distingue la quota per capitale da quella per interessi (266).

Con specifico riferimento alla disciplina e alle problematiche relative ai contratti di credito fondiario conclusi con un consumatore per finanziare

(265) La concezione della rata di mutuo fondiario come unicum porta a ritenere che allora la condizione risolutiva prevista rispettivamente dall’art. 39 r.d. 646/1905, dall’art. 15 d.p.r. 7/ 1976 e dall’art. 16 l. 175/1991 comporterebbe non la risoluzione del contratto, bensì una decadenza dal beneficio del termine alla stregua del disposto dell’art. 1186 c.c. Aderiscono a tale orientamento in giurisprudenza di legittimità Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140, cit.; Cass., 12 luglio 2005, n. 14584, in Giust. civ., 2006, I, p. 2854 ss., con nota redazionale; Cass., 2 novembre 2000, n. 14377, in Giust. civ., 2001, I, p. 1014 ss.; Cass., 10 aprile 1991, n. 3763, in Giust. civ., 1991, II, p. 2023, con nota di S. SOTGIU, Ritardato pagamento del credito fondiario e risoluzione del mutuo; in Banca, borsa e tit. cred., 1993, II, p. 279 ss., con nota di C. CAMARDI, In tema di condizione

risolutiva ex art. 39 t.u. sul credito fondiario; Cass., 14 dicembre 1990, n. 11916, in Banca, borsa e tit. cred., 1992, II, p. 18 ss., con nota di C.M. TARDIVO, A proposito del frazionamento di mutui fondiari

e edilizi; Cass., 19 giugno 1990, n. 6153; Cass., 8 luglio 1986, n. 4451; in giurisprudenza di merito

Trib. Torino, 3 novembre 2006; Trib. Palmi, 21 luglio 2004, cit.; Trib. Napoli, 8 giugno 2001, in

Banca, borsa e tit. cred., 2003, II, p. 90 ss., con nota (senza titolo) di N. DE LUCA; Trib. Torino, 22 gennaio 1987, in Banca, borsa e tit. cred., 1989, II, p. 91 ss.; Trib. Roma, 13 luglio 1985, in Fall., 1986, p. 213 ss.; in dottrina B. INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso “soglia” della disciplina

antiusura e al divieto di anatocismo, in Banca, borsa e tit. cred., 1999, I, p. 273; A.U. PETRAGLIA,

Anatocismo, cit., p. 1315.

(266) In questi termini App. Santa Maria Capua Vetere, 9 novembre 2010. Questa è la soluzione accolta da Cass., SS.UU., 19 maggio 2008, n. 12639, cit., laddove ritiene che l’esercizio della condizione risolutiva da parte dell’istituto di credito mutuante in caso di inadempimento del mutuatario sia applicazione di una clausola risolutiva espressa. In senso con- forme a questo orientamento v. Cass., 29 gennaio 2009, n. 2213, cit.; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20449, in

Dir. giust., 2006, p. 32 ss.; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, cit.; Cass., 8 luglio 1998, n. 6668; Cass.,

l’acquisto di un immobile si rimanda a quanto più nel dettaglio si dirà infra, al § 8 del presente capitolo.