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Spunti per una glocalizzazione giuridica – I processi tipici della globalizzazione (modernizzazione e centralizzazione in funzione capitalistica

in primis) hanno fatto registrare in tutta Europa un progressivo abbandono

delle identità locali a favore di una sempre maggiore universalizzazione. Come è stato posto in evidenza (64), la crisi ha sgretolato tutte le certezze venutesi a creare sin dall’immediato dopoguerra circa l’integrazione europea.

D’altronde, la recente depressione economica e finanziaria è puramente congiuntura dei mercati globalizzati, essendo crisi del sistema bancario, del debito sovrano e macroeconomica e fiscale. Tutti questi settori, strettamente interconnessi, fanno sì che queste varie crisi ingenerino un circolo vizioso dall’enorme portata distruttiva (65).

(62) Cfr. F. VELLA, Il rischio: questo sconosciuto, in Analisi giur. econ., 2009, p. 168.

(63) In tal senso v. anche V. CALANDRA BONAURA, Crisi finanziaria e nuove regole. Fine del

modello originate to distribute?, in L.A.BIANCHI –F.GHEZZI –M.NOTARI (a cura di), Diritto,

mercato ed etica, cit., p. 241 ss.

(64) Da C. JOERGES – S. GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, cit., p. 349, i quali aderiscono alla teoria socio-economica elaborata da K. POLANYI, La grande trasformazione. Le

origini economiche e politiche della nostra epoca, tr. it. di R. Vigevani, Torino, 2010. Secondo

l’elaborazione del P., i mercati non sono l’esito spontaneo di un processo sociale evolutivo, bensì costituiscono il prodotto di una pianificazione strategica politica. Ancora, l’economia di mercato deve necessariamente radicarsi nei sistemi di integrazione sociale. Da ultimo, nella teoria polanyana giocano un ruolo preminente tre merci fittizie – moneta, lavoro e terra –, le quali anche se non sono state create per il mercato vengono considerate e trattate come merci. Ne consegue che la società è spinta ad assumere contro-movimenti di auto-protezione a tale spinta.

(65) Tale prospettiva è stata individuata dal Consiglio tedesco degli esperti economici. Lo studio è contenuto in SACHVERSTÄNDIGENRAT ZUR BEGUTACHTUNG DER GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG, Stabile Architektur für Europa – Handlungsbedarf im

La Comunità Europea nasce come una comunità di diritto (66) e sempre nel diritto ha ricercato lo strumento per l’integrazione (67), riuscendo così a trovare quell’equilibrio tra politica e diritto sul quale si è costituito il processo di integrazione europea nella sua fase formativa (68).

Nel corso degli ultimi decenni l’ingresso nella c.d. era post-moderna e le crisi (sociali, politiche, economiche) hanno fatto registrare una importante inversione di tendenza che, pur non abbandonando i temi dello sviluppo economico, persegue valori attinenti alla sfera identitaria (69). In Europa, la tenuta degli stessi principi fondamentali sui quali si fonda l’intero sistema comunitario appare essere entrata in una profonda «crisi esistenziale» (70), gettando un’ombra sulla validità del paradigma «integrazione attraverso il

diritto» (71).

Ciò emerge già nella Scozia degli anni ’80 dello scorso secolo, allorché l’identità, il sentimento di scozzesità (c.d. scottishness), divenne strumento di lotta contro il governo centrale, fino a culminare con la c.d. devolution ottenuta con lo Scotland Act del 1998. «In una sociologia plurale della globalizzazione la

concezione nazional statuale della società (...) lascia il posto a forme di vita terze, cioè

(66) Così il primo Presidente della Commissione europea W. HALLSTEIN, Der unvollendete

Bundesstaat. Europäische Erfahrungen und Erkenntnisse, Düsseldorf, 1969, tr. it. di B. Bianchi, Europa federazione incompiuta, Milano, 1971, p. 33 ss.

(67) Cfr. J.H.H. WEILER, The Community System: the Dual Character of Supernationalism, in

Yearbook of European Law, 1981, p. 257 ss.; ID., Il sistema comunitario europeo. Struttura giuridica e

processo politico, Bologna, 1985, p. 22 ss.; M. CAPPELLETTI – M. SECCOMBE – J.H.H. WEILER,

Integration through Law, Berlin – New York, 1986, passim.

(68) Cfr. C. JOERGES – S. GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, cit., p. 346.

(69) In argomento cfr. le interessanti pagine di I. RUGGIU, L’identità sarda. Caratteristiche e

ipotesi di giuridificazione, in G.DEMURO –F.MOLA –I.RUGGIU (a cura di), Identità e autonomia in

Sardegna e Scozia, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 53 ss.

(70) Così A.J. MENÉNDEZ, The Existential Crisis of the European Union, in German Law Journal, 2013 p. 453 ss., spec. 526. Sui timori nascenti dall’euroscetticismo cfr. F. CAPRIGLIONE,

Eurosclerosi e globalizzazione. (Contro un possibile ritorno all’euroscetticismo), in Riv. trim. dir. econ.,

2010, p. 1 ss.

a spazi d’azione del sociale integrati transnazionalmente, pervasivi, che si estendono ben al di là dei confini stabiliti» (72).

Alla globalizzazione l’individuo reagisce con un ritorno alle identità regionali (73). È il c.d. processo di glocalizzazione (dall’inglese glocalization,

portmanteau dei termini globalization e local) (74), il quale sta ad indicare

l’insieme di fenomeni derivanti dall’impatto della globalizzazione sulle realtà locali e viceversa.

All’affermarsi – certo, inevitabile – del globale sul locale segue la «nuova

accentuazione del locale», in quanto «la globalizzazione presuppone pure la ri- localizzazione» (75).

Se in ambito economico si è rilevata una certa tendenza alla glocalizzazione, per il diritto il discorso appare più complesso (76). Universalizzazione economica e ambiguità nel transnazionalismo giuridico si intrecciano e pongono in evidenza come la globalizzazione economica non determina automaticamente la nascita di un sistema giuridico universale: i diritti

(72) Così U. BECK, Was it Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf

Globalisierung, Frankfurt am Main, 1997, tr. it. di E. Cafagna – C. Sandrelli, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, Roma, 1999, p. 51.

(73) Sul punto v. D. D’ANDREA, Le ragioni dell’etnicità tra globalizzazione e declino della politica, in F.CERUTTI –D.D’ANDREA (a cura di), Identità e conflitti. Etnie nazioni e federazioni, Milano, 2000, p. 83 ss.

(74) Il termine è stato coniato da R. ROBERTSON, Glocalization: Time-Space and Homogeneity-

Heterogeneity, in M. FEATHERSTONE – S. LASH – R. ROBERTSON (a cura di), Global Modernities, London, 1995, p. 25 ss., che deriva dal concetto di origine nipponica di dochakuka, scilicet l’adattamento di recniche agricole generali a condizioni locali e particolari. Cfr. anche Z. BAUMAN, Globalization: The Human Consequences, New York, 1998, tr. it. di O. Pesce, Dentro la

globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma-Bari, 2003, p. 78 ss.; E. BATINI, Identità e

conflitti nella globalizzazione, in F. CERUTTI – D. D’ANDREA (a cura di), Identità e conflitti, cit., p. 66 ss., spec. 70 ss.; D. DI MICCIO, voce Globalizzazione del diritto, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. VIII, Torino, 2014, p. 320.

(75) Così A.C. AMATO MANGIAMELI, L’identità tra glocalizzazione e progresso. Spunti

introduttivi, in A.C. AMATO MANGIAMELI (a cura di), Persone e Stati, cit., p. 6.

(76) Cfr. M.R. FERRARESE, La “glocalizzazione” del diritto: una trama di cambiamenti giuridici, in C.AMATO –G.PONZANELLI (a cura di), Global law v. local law. Problemi della globalizzazione

nazionali mantengono la loro efficacia, anche se minati dall’esterno. Tutto ciò si inserisce in uno scenario socio-politico nel quale all’interno dell’Unione Europea si animano caldamente sentimenti di autodeterminazione delle c.d. nazioni senza Stato (Scozia e Catalogna ne sono luminoso esempio) (77), che non vogliono essere opposte al sistema globale, ma strettamente interconnesse in un processo di reciproca inclusione e modellizzazione.

Il locale non è di per sé contrapposto al globale, ma anzi è essenzialmente incluso in esso. In questo senso la globalizzazione, lungi da tendenze omogeneizzanti, include il legame e le connessioni con le dimensioni locali. Una globalizzazione giuridica determinerebbe una rinuncia delle identità storiche, giuridiche e culturali. Lasciare giuridicamente inespresse l’identità, le

(77) Pensiamo al referendum per l’indipendenza della Scozia del 18 settembre 2014, che ha visto la vittoria degli unionisti con il 55,4 per cento, o il progetto di referendum per l’indipendenza della Catalogna, dichiarato illegittimo dal Tribunal Constitucional con sentenza del 25 marzo 2014, n. 44 (reperibile on-line su www.federalismi.it) e successivamente respinto anche dal Parlamento spagnolo. Su questa scia si considerino anche i successi elettorali degli indipendentisti alle elecciones al Parlamento de Cataluña e dei nazionalisti corsi alle èlections

régionales in Corsica nel 2015. In tale contesto, non può trascurarsi la situazione della Sardegna.

Sull’esempio sardo, oltre alle constatazioni empiriche sui dati elettorali delle ultime regionali, dove le liste di area indipendentista, sovranista e autonomista hanno raggiunto, complessivamente, il 35,4 per cento dei voti, si veda l’interessante indagine statistica di F. MOLA –A.FADDA –L.FRIGAU –M.CESARACCIU –E.PILUDU, in G.DEMURO –F.MOLA –I.RUGGIU (a cura di), Identità e autonomia, cit., p. 17 ss., da cui emerge che il 63 per cento del campione ha dichiarato di riconoscersi maggiormente nell’identità sarda: il 37 per cento ha dichiarato di sentirsi più sardo che italiano, mentre il 26 per cento di sentirsi solo sardo e non italiano. Il 41 per cento degli intervistati si è espresso a favore di una Sardegna indipendente dall’Italia. Invero, gli elementi identitari differiscono da realtà in realtà. Se il modello scozzese si fonda su una specialità di tipo istituzionale [cfr. M. ROSIE, Conceptualising national identities: Scotland, in G. DEMURO – F. MOLA – I. RUGGIU (a cura di), op. loc. cit., p. 63 ss.], in Catalogna l’elemento di differenziazione è ravvisabile nella lingua: v. gli artt. 6, 33, 34 e 35 dello Estatut d’Autonomia de

Catalunya. L’art. 6 dello Estatut è stato reinterpretato dal Tribunal Constitucional con sentenza

del 28 giugno 2010, n. 31. La versione originaria della norma prevedeva che «la lingua propria

della Catalogna è il catalano. Come tale, il catalano è la lingua di uso normale e preferenziale in tutti i corpi dell’amministrazione pubblica catalana e nei mezzi di comunicazione pubblici, ed è anche la lingua veicolare e d’apprendimento nell’insegnamento». Il tribunale costituzionale spagnolo ha

reinterpretato l’art. 6 dello Statuto affermando che il catalano è lingua di uso normale, ma non preferenziale.

specialità e le peculiarità (senza che, naturalmente, la valorizzazione del locale diventi strumento di esclusione) indebolisce la cultura giuridica locale. Nell’era della globalizzazione appare fondamentale ricercare un equilibrio tra la necessità di conservare gli elementi fondanti di una cultura giuridica e quella di essere sufficientemente aperti al cambiamento.

Come evidenziato da un’attenta dottrina con specifico riguardo all’assetto del diritto europeo al tempo della crisi economica e finanziaria, che con un approccio generalizzante fondato sull’austerità e sul concetto che in Europa esista un’unica risposta valida per tutti (78), il compito essenziale del diritto europeo dovrebbe essere quello di dare voce alle legittime differenze dei singoli Stati membri, pur non trascurando il vincolo di solidarietà gravante su ciascun Stato membro in virtù della comune appartenenza all’Unione.

È così che è possibile riempire di nuovi contenuti lo stesso motto dell’Unione Europea, In varietate concordia, puntando a «un modello di integrazione che sappia

razionalizzare l’accresciuta eterogeneità – e finanche la crescente divergenza di interessi – che caratterizza la geografia politica, economica e sociale europea dopo l’allargamento, oggi ancor più chiaramente in conseguenza delle nuove asimmetrie innescate dalla grande crisi. L’idea di fondo di questa proposta alternativa è che sia necessario passare da una “integrazione attraverso la uniformazione” ad una “integrazione attraverso la soluzione dei conflitti”» (79).

Nel diritto privato tutto ciò ha importanti conseguenze. La globalizzazione nell’elaborazione del diritto privato e quantomeno in Europa non ha fatto abbandonare il modello classico dell’idea di Stato come potere centrale e sovrano (80).

(78) C. JOERGES –S.GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, cit., p. 365 ss.

(79) Così C. JOERGES –S.GIUBBONI, op. ult. cit, p. 366, ove ampi rimandi ad approfondimenti del J. dedicati al tema in analisi.

(80) Cfr. S. PATTI, Globalizzazione e diritto privato europeo, in A.C. AMATO MANGIAMELI (a cura di), Persone e Stati, cit., p. 206. Per una panoramica sulla disciplina del diritto privato dell’Unione Europea cfr. N. LIPARI (a cura di), Diritto privato europeo, Padova, 1997; G.ALPA –

Il diritto nazionale può dirsi conservato, ma allo stesso tempo si assiste ad una globalizzazione giuridica a livello contrattuale attraverso la costituzione di un diritto dei contratti del mercato. E ciò sia nei contratti tra imprese che in quelli tra impresa e consumatore (o altro contraente), ove ad essere perseguito è l’interesse generale espresso dall’ordine giuridico del mercato così che il rapporto privilegiato nel discorso giuridico non è tra contratto e impresa, ma tra contratto e mercato (81).

Ciò, però, non intacca la tesi qui suffragata. È stato puntualmente rilevato come nonostante la globalizzazione i presupposti giuridici dei negozi rimangono sempre entro la sfera dei diritti territoriali, i quali apprestano forme e modi di attuazione coercitiva (82). L’apertura all’esterno, la sfida all’economia metaterritoriale è possibile solo per mezzo di accordi tra Stati, sul terreno dell’artificialità giuridica così come artificiale è il mercato stesso. Solo le intese interstatali sono in grado di ricondurre gli affari economici nei luoghi applicativi del diritto, colmando il divario tra spazio globale e territorialità delle norme (83).

Dimensione locale e dimensione globale dunque coesistono e prevalgono su

M. ANDENAS, Fondamenti del diritto privato europeo, Milano, 2005; G. SICCHIERO (a cura di),

Autonomia contrattuale e diritto privato europeo, Padova, 2005; A. TIZZANO (a cura di), Il diritto

privato dell’Unione europea2, in Trattato Bessone, XXVI, 1-2, Torino, 2006; P. SIRENA (a cura di), Il diritto europeo dei contratti di impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato,

Milano, 2006; E. NAVARRETTA (a cura di), La metafora delle fonti e il diritto privato europeo: giornate

di studio per Umberto Breccia, Torino, 2015.

(81) Così F. DI MARZIO, voce Contratti d’impresa, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. III, Torino, 2007, p. 346 ss.

(82) N. IRTI, Le categorie, cit., p. 631. V. anche G. IUDICA, Globalizzazione, cit., p. 887.

(83) Ancora, N. IRTI, Le categorie, cit., p. 635, che chiude il lavoro affermando che «Non c’è

mai un vuoto di diritto. Il problema riguarda soltanto gli Stati capaci di porlo ed imporlo». Una diversa

impostazione è adottata da G. IUDICA, Globalizzazione, cit., p. 881 ss., che rileva come i trattati internazionali riguardino materie circoscritte e che sarebbe foriero delle rigidità e dei difetti che hanno causato la crisi dello Stato moderno. Sul mercato quale locus artificiale, ordine costruito dalla legge v. N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998, p. 13, 67.

quella statale (84). Lo sgretolamento dell’ideale illuminista del potere statale avviene dalla contestuale concentrazione di spinte interne che si manifestano nella regionalizzazione del potere, attribuendo sempre maggiori competenze agli enti pubblici territoriali e pressioni esterne che sottraggono allo Stato poteri nel campo dell’economia e del diritto (85).

Anche la ricerca di una uniformizzazione e armonizzazione del diritto privato attraverso lo strumento delle direttive presenta un proprio lato negativo. Difatti, è frequente che le traduzioni delle direttive nelle lingue nazionali dell’Unione Europea presentino difformità (anche la citata direttiva 2014/17/UE presenta diversi casi di traduzione infedele dal testo inglese a quello italiano, che verranno analizzati nel prosieguo) che cadono poi a cascata nelle singole leggi di attuazione, vanificando l’obiettivo del diritto uniforme.

Sebbene si sia affermato – a sommesso parere di chi scrive, in maniera ingenerosa – che il diritto locale non sia più il terreno del diritto civile, il quale (rectius, il cui strumentario) è divenuto il diritto della globalizzazione (86), il policentrismo normativo diventa un valore da proteggere, molto avvertito a livello europeo (87), anche in ambito civilistico.

Soffermandoci solo sull’ordinamento italiano, sebbene il dritto privato regionale sia un fenomeno circoscritto, il Titolo V della costituzione, specie dopo la sua riforma del 2001 (88), conferisce alle Regioni competenze esclusive

(84) In tal senso, precisamente, B. ZOLO, voce Globalizzazione, in Dig. disc. pubbl., Agg. IV, Torino, 2005, p. 393. V. anche A. AMENDOLA, I confini del diritto. La crisi della sovranità e

l’autonomia del diritto, Napoli, 2003 p. 86 ss.

(85) Cfr. G. IUDICA, Globalizzazione, cit., p. 875 ss.

(86) Così, ancora, G. IUDICA, Globalizzazione, cit., p. 886 s.

(87) V. H.L.MACQUEEN –A.VAQUER –S.ESPIAU ESPIAU (a cura di), Regional Private Laws &

Codification in Europe, Cambridge, 2003, passim. Per un modello, cfr. l’esperienza spagnola con

l’art. 149.1.8 della Costituzione del 1978, che ha rafforzato il ruolo dei diversi Derechos forales. Sul punto v. R. TORINO, Il diritto privato regionale spagnolo. Breve introduzione a un modello di

sistema giuridico multi-livello, in F.P. TRAISCI (a cura di), Il diritto privato regionale alla luce del

nuovo Titolo V della Costituzione, Napoli, 2007, p. 315 ss.

o concorrenti in non poche materie e settori aventi connotazioni privatistiche (89).

L’identità diritto civile quale diritto della globalizzazione sarebbe corretta se la realtà si esaurisse nell’azione delle grandi imprese multinazionali. Non essendo però così, soprattutto in una realtà quale quella italiana, che consta soprattutto di piccole e medie imprese fortemente legate al territorio di riferimento, l’interesse al diritto privato locale esiste ed assume un discreto rilievo (90), tanto da portare un illustre studioso (91) ad affermare, in tempi non sospetti, che «il diritto privato, divelto dai cardini statali, si troverà conteso tra

norme comunitarie e leggi regionali», trovandosi di fronte «la tecno-economia della globalità», «gli homines oeconomici, anonimi e impersonali» contro «le forze originarie dei luoghi», «gli abitanti delle antiche dimore».

Anche queste ultime considerazioni appaiono alquanto ricche d’enfasi. Eppure emerge il denunciato dissolversi dell’unità sistematica del diritto civile (92).

Indubbiamente non può trascurarsi in questa disamina la previsione di cui all’art. 117, comma 2°, lett. l), cost., che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato l’ordinamento civile, sebbene sia stato rilevato (93) che esso si riferisca all’ordinamento giudiziario in considerazione anche del fatto che tra le materie di legislazione concorrente ve ne sono alcune suscettibili anche di normativa

(89) Cfr. R. TORINO, Il diritto privato regionale spagnolo, cit., p. 332 s.

(90) In tal senso v. V. ROPPO, Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle

Regioni. Un lavoro complicato per la Corte costituzionale, in C.AMATO –G.PONZANELLI (a cura di), Global law v. local law, cit., p. 79, e in Corr. giur., 2005, p. 1301. V. anche P. VITUCCI, Proprietà e

obbligazioni: il catalogo delle fonti dall’Europa al diritto privato regionale, in Europa dir. priv., 2002,

p. 750 ss.

(91) N. IRTI, Sul problema delle fonti, cit., p. 703.

(92) F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung Der

deutschen Entwicklung, II, Göttingen, 1967, tr. it. U. Santarelli – S.A. Fusco, Storia del diritto privato moderno, II, Milano, 1980, p. 285.

(93) Cfr. A.M. BENEDETTI, Il diritto privato delle regioni, Bologna, 2008, p. 27; N. IRTI, Sul

privatistica.

Partendo da una fondamentale distinzione operata da una accreditata dottrina tra norme solo apparentemente e impropriamente di diritto privato (scilicet quelle norme che possono sì dirsi di diritto privato, ma in realtà concentrano la loro forza regolatrice su modalità o presupposti dell’azione pubblica, presentandosi perciò, propriamente, quali norme regolatrici di attività amministrative) e norme di diritto privato in senso proprio (94), e col supporto di alcune pronunce del Giudice delle leggi (95), si può tentare di tracciare i confini del diritto privato regionale nel nostro ordinamento. Il primo limite è, naturalmente, in termini di materia, ex art. 117 cost.

Inoltre, è stato rilevato che le norme del diritto privato regionale debbono essere intrinsecamente ragionevoli, ossia risultino connesse con la materia regolata e con la regolazione della stessa, nonché risultino, nel merito, congrue e adeguate sia in senso finalistico, sia in senso strumentale (96).

Il terzo confine del diritto privato regionale, infine, è stato tracciato dalla Corte costituzionale (97), la quale ammette la legittimità del diritto privato regionale, purché le norme che di esso sono espressione siano limitate ad introdurre esclusivamente un qualche adattamento alla comune disciplina dei rapporti privatistici (ragionevolezza estrinseca).

(94) Così V. ROPPO, Diritto privato regionale?, in Riv. dir. priv., 2003, p. 31 ss.

(95) La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia è ampia ed è stata compiutamente esaminata da autorevole dottrina: cfr. P.M. PUTTI, Il diritto privato regionale, in N. LIPARI (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e fonti del diritto, Napoli, 2006, p. 281 ss.; V. ROPPO, Diritto dei contratti, cit., p. 79 ss.; E. LAMARQUE, Regioni e ordinamento civile, Padova, 2005, p. 11 ss.; P. VITUCCI, Il diritto privato e la competenza legislativa delle Regioni in alcune sentenze

della Corte costituzionale, in A. PACE (a cura di), Studi in onore di Leopoldo Elia, II, Milano, 1999, p. 1711 ss.

(96) Così V. ROPPO, Diritto dei contratti, cit., p. 91.

(97) Corte cost., 6 novembre 2001, n. 352, in Le regioni, 2002, p. 579 ss., con nota di E. LAMARQUE, Aspettando il nuovo art. 117 della Costituzione: l’ultima pronuncia della Corte

costituzionale sul limite del diritto privato della legislazione regionale. Questa sentenza è stata

elogiata da V. ROPPO, Diritto dei contratti, cit., p. 90 ss., il quale definisce il criterio dettato dal Giudice delle leggi quale «ragionevolezza estrinseca».

La legge regionale penetra nel terreno del diritto privato, ma in maniera diseguale tra i vari settori (98). È stata accortamente individuata (99) una

summa divisio tra il diritto privato non patrimoniale (o, per definirlo

diversamente, il diritto privato fortemente connesso con posizioni costituzionalmente tutelate) (100) e il diritto privato patrimoniale. Il primo è caratterizzato da un’alta resistenza alla differenziazione regionale, mentre il secondo deve essere a sua volta distinto in riferimento ai diritti reali, terreno di minor resistenza del diritto privato regionale (101), e ad obbligazioni, contratti, impresa e società, settori contraddistinti da una resistenza media (102).

La tematica sarà oggetto di più ampi approfondimenti nel prosieguo, con specifico riferimento all’incidenza di alcune leggi regionali che determinano la qualificabilità del contratto di credito fondiario come mutuo di scopo (v. infra, cap. II, § 3).

Se anche non si volesse sostenere l’idea di un diritto privato regionale, deve però porsi in evidenza come il diritto privato italiano sia permeato da significative manifestazioni di glocalismo.

Una disciplina differenziata ratione loci la si rinviene, notoriamente, nella deroga al principio consensualistico vigente nella regione Trentino-Alto Adige, nelle provincie di Trieste e Gorizia e nel comune di Cortina d’Ampezzo, ove il regime dell’intavolazione di cui al r.d. 28 marzo 1929, n. 499 (spec. artt. 2 e 12) prevede che le proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili – in deroga all’art. 1376 c.c. – non si acquistano per atto tra vivi se non con l’iscrizione del

(98) P. VITUCCI, Proprietà e obbligazioni, cit., p. 754.

(99) Da A.M. BENEDETTI, Il diritto privato delle regioni, cit., p. 127 ss.

(100) In questo senso G. ALPA, Il limite del diritto privato alla potestà normativa regionale, in