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Le garanzie dei confidi – Discorso a parte meritano le garanzie (anch’esse richiamate dalla normativa secondaria disciplinante le garanzie

I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ALL’ACQUISTO IMMOBILIARE NEL DIRITTO INTERNO: IL CREDITO FONDIARIO

5. L’apparato delle garanzie nei contratti di finanziamento all’acquisto

5.3. Le garanzie dei confidi – Discorso a parte meritano le garanzie (anch’esse richiamate dalla normativa secondaria disciplinante le garanzie

integrative) concesse dai consorzi, dalle società consortili e dalle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, comunemente unificati nella denominazione di consorzi-fidi, confidi o cofidi. Questi sono enti privati costituiti per la prestazione di una garanzia collettiva per i finanziamenti concessi ai loro associati (normalmente piccole o medie imprese) dalle banche o da altri intermediari finanziari (559).

Come si è visto antea (cap. I, § 3), essi nascono come risposta alle croniche difficoltà di accesso al credito delle piccole e medie imprese. Il loro operato si concreta nella prestazione di garanzie necessarie alle imprese associate per

(555) Sul punto v. C. CICERO, Anticresi, cit., p. 79. Contra, per offrire un orizzonte temporale sicuro anche all’anticresista, F. MECENATE, L’anticresi, cit., p. 655.

(556) M. FRAGALI, Anticresi, cit., p. 199; V. TEDESCHI, L’anticresi, cit., p. 64.

(557) Rileva ciò G. ZUDDAS, voce Anticresi, cit., p. 5; M. FRAGALI, Anticresi, cit., p. 199; G. PERSICO, voce Anticresi, a) Diritto civile, in Enc. dir., Milano 1958, p. 537.

(558) Così Cass., 12 marzo 1983, n. 1866; nonché G. ZUDDAS, voce Anticresi, cit., p. 5. (559) Per una definizione dei confidi e per l’illustrazione del fenomeno si rimanda alla bibliografia citata supra alla nt. 111.

poter ottenere finanziamenti, superando così la disparità di trattamento nella richiesta di garanzie bancarie.

I confidi mirano all'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie (560) per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento, specie a breve e medio termine da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (cfr. art. 13, comma 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito anche legge confidi).

Il vigente quadro normativo, frutto di un percorso evolutivo particolarmente vivace che trova oggi il suo acme negli artt. 106, 112 e 112-bis t.u.b., nella citata legge confidi e nei d.m. Economia e Finanza 2 aprile 2015, n. 53 e 23 dicembre 2015, n. 228, distingue tra i confidi vigilati, i confidi minori e le banche confidi.

Partendo dall’ultimo degli enti citati, le banche confidi svolgono sì la tradizionale attività bancaria ex art. 10 t.u.b., ma la loro attività prevalente è la prestazione di garanzie collettive dei fidi a favore dei soci. Quest’ultima deve costituire l’attività prevalente delle banche confidi.

I confidi minori, invece, rappresentano una categoria residuale, in quanto, ai sensi dell’art. 112, comma 2°, t.u.b., non rientrano quelli iscritti nell’albo degli intermediari finanziari né, deve ritenersi, le banche confidi. Tra essi rientrano

(560) I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come previste dalla legge comunitaria e oggi individuate dal d.m. attività produttive del 18 aprile 2005. Ad essi possono partecipare, nel limite di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie, anche imprese di maggiori dimensioni, rientranti tra quelle individuate dall’Unione Europea per beneficiare degli interventi agevolativi della Banca Europea degli Investimenti (BEI). La dimensione dei confidi è essenzialmente territoriale, di guisa che venga a costituirsi una cerchia di reciproca assistenza tra piccoli imprenditori, ove la vicendevole conoscenza sia in grado di assicurare «una visione

oggettiva e aderente ai concreti problemi di ciascuna impresa» e, di conseguenza, un servizio

adeguato alle esigenze delle imprese consorziate o socie. Si veda a tal proposito la puntuale ricostruzione di D. VITTORIA, I problemi, cit., p. 97.

anche i confidi di secondo grado, ossia quei confidi costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese in forma di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative (561).

Essi, ai sensi del comma 4° della legge confidi, esercitano esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi e strumentali a favore dei confidi e delle imprese aderenti e delle imprese consorziate o socie dei confidi aderenti. La loro funzione si sostanzia in un ruolo di notevole importanza nello sviluppo dei confidi di primo grado (562).

I confidi minori esercitano esclusivamente l’attività di prestazione di garanzie collettive dei fidi e le attività strumentali e connesse così come definite dall’art. 5 d.m. Economia e Finanze 53/2015.

Questi ultimi servizi, però, devono essere resi esclusivamente a favore dei soci o consorziati. Un siffatto limite non consente ai confidi minori di espandere la propria attività e di aumentare e diversificare le fonti di reddito, contenendo le prospettive di crescita degli stessi e, anzi, rischiando di determinare una loro fuoriuscita dal mercato qualora questi non adottino scelte strategiche aggregative (563).

(561) Un peculiare ruolo è stato attribuito a questa tipologia di confidi da R. COSTI, Le

istituzioni ecc., cit., p. 184, il quale vedeva in essi lo strumento principale per una

regionalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi, in quanto strumento capace di mediare tra le esigenze imprenditoriali e le scelte programmatorie delle Regioni sovventrici.

(562) In tal senso cfr. R. COSTI, Consorzi-fidi., cit., p. 60, 97, che opera una distinzione tra cooperative di garanzia di secondo grado e consorzi-fidi di secondo grado. Se solo le prime possono rappresentare, per le cooperative di primo grado, «una forma di riassicurazione», garantendole contro le insolvenze, entrambi gli organismi possono assicurare impieghi più proficui delle risorse economiche ricevute dagli associati e dagli enti pubblici, svolgendo così una efficace funzione di coordinamento tecnico e politico-economico dei confidi. Ancora, i confidi di secondo grado opererebbero come una sorta di stanza di compensazione, nella quale i confidi con un eccesso di risorse possono trasferire queste ultime ai confidi con un eccesso di richieste.

(563) Sul punto v. A. CONSO –D.VARANI, La nuova disciplina, cit., p. 18 s., che auspicavano l’introduzione di innovazioni operative per i confidi minori ad opera della normativa

Queste, d’altro canto, sono perseguite e incentivate dalla stessa legge confidi che, ai commi 20° e 20°-bis, stimola la costituzioni di enti di grandi dimensioni e l’associazionismo tra confidi (564) – oggi è diffusa anche la rete di confidi –, consentendo loro la possibilità di istituire fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

I confidi di maggiore dimensione sono intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 t.u.b. Essi. svolgono in misura prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi (565). Possono inoltre svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività previste dall’art. 112, comma 5°, t.u.b.: prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2°, t.u.b. di fondi pubblici di agevolazione; conclusione di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia ai sensi dell'art. 47, comma 3°, t.u.b. per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

Ex art. 112, comma 6°, t.u.b. la Banca d’Italia ha previsto per i confidi iscritti

secondaria disciplinante l’Organismo di cui all’art. 112-bis t.u.b. Invero, non si registra alcuna novità in merito da parte del d.m. 228/2015. Il tema della trasformazione dei confidi minori in confidi maggiori o banche confidi è oggetto di specifiche previsioni normative (commi da 38 a 43 legge confidi) ed è stato approfondito da più autori: v. D. BOGGIALI, Scissione di confidi e

trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in Studi e materiali. Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, p. 230 ss.; G. TUCCI, La riforma, cit., p. 389 ss.

(564) In particolare, i confidi che riuniscano almeno 15.000 imprese e che garantiscano finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro. I confidi che, invece, riuniscono cooperative e loro consorzi devono associare complessivamente almeno 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

(565) La prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall’ultimo bilancio approvato risulti che l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali costituisca oltre la metà del totale dei ricavi e l’ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi costituisca oltre la metà del totale dell’attivo, per tale intendendosi la somma del «totale attivo» dello stato patrimoniale e del volume delle «garanzie

rilasciate al lordo delle rettifiche», in base all’ultimo bilancio approvato in conformità delle vigenti

nell’albo di cui all’art. 106 t.u.b. la facoltà, in via residuale, di concedere entro un limite pari al 20 per cento del totale dell’attivo altre tipologie di finanziamento sotto qualsiasi forma (566) ai sensi comma 1° del medesimo articolo. Entro tale limite complessivo, i confidi possono anche garantire l’emissione di strumenti di debito da parte delle piccole e medie imprese socie.

Dalla previsione di un limite nella concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma emerge una certa confusione, dal momento che tra essi viene ricompreso, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. f), d.m. Economia e Finanze 53/2015 anche il «rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria,

accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma».

L’attività di garanzia collettiva dei fidi così come definita dal comma 1° della legge confidi («l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese

consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario»), si può esplicitare, così come disposto dal 3° comma della

medesima legge, nella prestazione di garanzie personali e reali, nella conclusione di contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché nella garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie (c.d. fondo rischi).

Si tratta, pertanto, di comprendere se l’attività svolta dai confidi tradizionali sia o meno qualificabile come concessione di credito di firma, in quanto una eventuale qualificazione dell’attività di garanzia collettiva dei fidi come tale finirebbe per creare un corto circuito all’interno della disciplina, in quanto

(566) Si rimanda, a tal proposito, alla disposizione di cui all’art. 2 d.m. Economia e Finanze 53/2015. Per un’indagine sull’intervento dei confidi nei settori dei mutui, dei finanziamenti a medio termine, del leasing e, in particolare, del factoring, v. R. RUOZI – B. FILIPPI, Prospettive di

intervento dei consorzi-fidi nel «factoring», in M.BIONE – V.CALANDRA BONAURA (a cura di),

quella che dovrebbe essere l’attività esclusiva o prevalente dell’ente troverebbe un notevole limite. Addirittura, ciò creerebbe il paradosso che i confidi cc.dd. minori non potrebbero esercitare la propria attività istituzionale.

Il tema non è una mera elucubrazione mentale fine a se stessa, ma è stato già frutto di attenzione da parte della dottrina. La problematica è sorta in concomitanza del dibattito sulla riconducibilità dei confidi alla categoria degli intermediari finanziari o bancari. Se inizialmente l’ipotesi che l’attività dei confidi fosse un’attività di intermediazione finanziaria e creditizia è stata pacificamente scartata (567) – salvo che dalla giurisprudenza tributaria (568) – ravvisando la funzione dei confidi nel mero raccordo tra imprese di piccole e medie dimensioni e le banche (569), con la legge 5 luglio 1991, n. 197 (c.d. legge antiriciclaggio) la questione è mutata.

La legge antiriciclaggio disciplinava i controlli di matrice pubblicistica su quegli operatori che, pur esercitando la propria attività con modalità tipicamente bancarie, sino ad allora non erano sottoposti né a vigilanza prudenziale né ad un sistema normativo finalizzato a contrastare l’utilizzo del sistema normativo per finalità illecite (570).

L’art. 6 individuava gli intermediari operanti nel settore finanziario in coloro che esercitavano almeno una delle attività indicate all’art. 4, comma 2°, della medesima legge antiriciclaggio, consistenti in: a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; b)

(567) In tal senso v. G. CABRAS, Le garanzie, cit., p. 38, nt. 81; ID., I consorzi fidi, cit., p. 173; F. CESARINI, Consorzi-fidi, in M. BIONE – V. CALANDRA BONAURA (a cura di), Consorzi-fidi, cit., p. 14; G. VOLPE PUTZOLU, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in F. GALGANO (a cura di), Tratt. di dir. comm. e di dir. pubbl. dell’economia, IV, Padova, 1981, p. 333, nt. 48.

(568) Cfr. Cass., 17 maggio 1984, n. 3053, in Boll. trib., 1984, p. 1453 ss.; Comm. Trib. centr., 8 luglio 1979, n. 8890, cit.

(569) Così R. COSTI, Consorzi fidi, cit., p. 37.

(570) Per un commento della legge cfr. B. MELCHIONNA – L. FERRAJOLI, La normativa