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Criticità del sistema e possibili soluzioni

3.4 L’iscrizione soggettiva

4.1.3 Criticità del sistema e possibili soluzioni

Le posizioni antitetiche di dottrina e giurisprudenza sono date non tanto dalla differente ricostruzione del problema da parte di ciascuna, quanto dall’indisponibilità manifestata dalla suprema Corte ad allontanarsi dal dato normativo nell’intento di risolvere la questione.195

Secondo alcuni sembrerebbe opportuno rimediare alla lacuna attraverso una ridefinizione dell'art.335 c.p.p. nei termini per cui «il pubblico ministero è tenuto all'iscrizione fin dal primo atto di indagine», piuttosto che alla ricezione o all'apprensione della notizia, o con una modifica dell'art. 407 comma 3 c.p.p. estendendo esplicitamente la sanzione dell'inutilizzabilità

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Cass. pen., Sez. Un., 20 ottobre 2009, n. 40538, p. 1401.

195Come sostenuto da F.FALATO, in Gli effetti dell’inosservanza dell’obbligo di iscrizione, in nota a: Cass. pen., Sez. Un., 20 ottobre 2009, n. 40538, p. 1401, in Giur.it., n.6/2010.

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anche agli atti d'indagine «anteriori, nonché all'eventuale protrazione dell'iscrizione nominativa».196

In tale contesto, mentre la dottrina, «in attesa di un sollecito intervento del legislatore, volto a delineare gli esatti confini del potere di iscrizione», propende infatti «per un’applicazione giurisprudenziale sostanzialista dell’art. 335 c.p.p.»197, la Corte ravvisa nell’assenza di una espressa previsione normativa che disciplini le attribuzioni processuali da conferire a un determinato organo della giurisdizione, un ostacolo insuperabile ad ammettere un controllo sulla tempestività dell’iscrizione, in un sistema processuale in cui i poteri di intervento del giudice sono tipici e nominati.198 Gli eventuali ritardi rispetto all'obbligo di procedere "immediatamente" alle iscrizioni delle notizie di reato, richiederebbero, quale efficace rimedio, la individuazione di un giudice e di un procedimento che consentisse l'adozione di un qualche provvedimento "surrogatorio," che la legge non ha previsto, ovvero una espressa previsione normativa che disciplinasse non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il "rito" secondo il quale inscenare un simile accertamento "incidentale".

Si ritiene, quindi, indispensabile un intervento normativo, non surrogabile con operazioni di “ortopedia ermeneutica”199 nell’intento di rendere «più

196A. MARANDOLA, voce Mancata iscrizione della notitia criminis, cit. 197

F. SORRENTINO, Sull’immediatezza dell’iscrizione della notitia criminis soggettivamente

qualificata, in Giur. It., 2009, 734:

198F. FALATO, Gli effetti dell’inosservanza dell’obbligo di iscrizione, cit. p.1403. 199F. FALATO, Gli effetti dell’inosservanza dell’obbligo di iscrizione, cit., p.1403.

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certi i termini delle indagini preliminari» e di porre rimedio a un meccanismo che «rischia di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero la concreta determinazione dei tempi processuali. Ciò chiama in causa lo stesso rispetto dell'art. 112 Cost., previsione la cui costante violazione sembra ormai accettata come un male antico ben noto, ma inevitabile. Nella considerazione per cui una giustizia ritardata è, a tutta evidenza, una giustizia in parte negata, e ogni ritardo andrebbe, per definizione, sanzionato, l'esigenza di un intervento è forte e indiscutibile, ma al giudice, designato nuovo censore delle inadempienze del pubblico ministero, non viene fornito alcun adeguato parametro per adempiere a un compito così arduo.200

Se il legislatore ha preferito lasciare ampi margini operativi al pubblico ministero, non è da pensare che non cogliesse i rischi, in termini di possibili arbìtri per eccesso di discrezionalità, di una tale scelta, ma, piuttosto, che abbia agito nella realistica consapevolezza di come «il processo penale integri una complessa struttura il cui compito finale è cercare di fornire nettezza di contorni a quanto nel momento di avvio del procedimento si presenta, invece, spesso estremamente vago, nebuloso e dai contorni incerti, nell'iniziale alternativa fra ipotesi di reato e irrilevanza penale». Da questo sarebbe derivata anche la scelta di mantenere volutamente lata la nozione di

200A. ZAPPULLA, voce Retrodatazione dell'iscrizione della notitia criminis nella prospettiva de iure condendo in Cass. Pen., fasc.10, 2015, p. 3808B.

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notitia criminis, per non imbrigliare il pubblico ministero in confini

eccessivamente rigidi.201

L'esigenza di un innesto normativo per portare a soluzione i problemi su esposti è, d'altra parte, chiaramente testimoniata dal disegno di legge n. 1440, presentato dal Ministro della giustizia al Senato della Repubblica il 10 marzo 2009 in cui si prevede una specifica disciplina che attribuisce al giudice, all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il compito di verificare l'iscrizione operata dal pubblico ministero nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., e di determinare, se del caso, la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'art. 407, comma 3, in modo tale, puntualizza la relazione che accompagna l'iniziativa legislativa, da porre rimedio ad un meccanismo che rischia di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero la concreta determinazione dei tempi processuali. Con le nuove norme - osserva ancora la relazione - non potranno più riverberarsi sull'imputato gli effetti della iscrizione tardiva, a lui non imputabili, con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagini preliminari, a fini sia acceleratori che di garanzia. Però, la ricerca di un meccanismo di controllo da affidare al giudice per le indagini preliminari se elimina il rischio di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero

201Il ricorso a nozioni contenitore, dalla portata non compiutamente predefinita, non può certo dirsi, tuttavia, estraneo alla tecnica normativa processual-penalistica. Qualsivoglia proposta, che si prefigga il fine di rendere il vaglio giurisdizionale non una mera traslazione in avanti e da un ufficio all'altro della medesima discrezionalità oggi caratterizzante l'operato del pubblico ministero all'apertura delle indagini, che alla chiusura delle stesse passerebbe integralmente nelle mani del giudice, necessita, pertanto, di un contestuale tentativo di specificazione della ormai secolare nozione di notitia criminis.

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la concreta determinazione dei tempi processuali, non chiarisce il problema della validità degli atti compiuti precedentemente alla iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p. - di cui quelle Sezioni sembrano trascurare il problema - i cui effetti continuerebbero a riverberarsi sull’imputato, in quanto la sanzione della inutilizzabilità invaliderebbe soltanto quegli atti collocati temporalmente dopo la scadenza del termine prevista dal comma 2 dell’art. 405 c.p.p., computato a partire dal momento in cui l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata e non anche quelli precedenti.

Da considerare sono anche i successivi lavori della Commissione Canzio che trovano parziale rispondenza nel disegno di legge del Senato n. 2067, lungo la direttrice della «pressante esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole». L'attenzione del legislatore si allontana, infatti, dal contesto codicistico, per spostarsi su quello, esterno alla stretta dinamica processuale, della normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Viene previsto che il procuratore della Repubblica e – in chiave di controllo – il procuratore generale presso la corte di appello, già tenuti ad assicurare «il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo» da parte dell'ufficio inquirente, vigileranno anche sull'iscrizione della notitia criminis, con espressa previsione che «le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni». Delle due differenti, ma

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vicine, collocazioni normative proposte dal progetto Alfano e da quello Canzio, sembra preferibile quella più recente, che coinvolge l'art. 407 c.p.p., derivandone l'immediato riferimento all'inutilizzabilità degli «atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine» (art. 407, comma 3, c.p.p.).202

Il pubblico ministero, dominus della direzione delle indagini preliminari, salvi i margini di autonomia garantiti alla polizia giudiziaria con l'art. 348 c.p.p., perderebbe, in esplicita prospettiva sanzionatoria, il controllo, oggi assoluto, sullo snodo fondamentale della fissazione del dies a quo di decorrenza dei termini massimi di durata delle indagini.203 L'intervento, tuttavia, non avrebbe come unico effetto quello di un maggiore rispetto della perentorietà della tempistica imposta nell'art. 335, comma 1, c.p.p. con l'avverbio «immediatamente», tanto inequivoco, quanto difficilmente controllabile, ma di un'ampia e radicale ridefinizione degli equilibri della fase investigativa, che testimonierebbe un penetrante controllo sui risultati del lavoro svolto dagli inquirenti.204

Una nuova soluzione, in una prospettiva differente, potrebbe risiedere nella statuizione di un innesto normativo che riguardi non la conclusione delle

202A. ZAPPULLA, voce Retrodatazione dell'iscrizione della notitia criminis nella prospettiva de

iure condendo, cit.

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Già analizzando il prog. prel. c.p.p. 1988, si evidenziava come consentire che, anche nel caso in cui risulti palese la data a partire dalla quale l'indagine è riferibile ad un soggetto [...], i termini decorrano dalla data di iscrizione nel registro significa aprire il varco a facili manovre di elusione delle prescrizioni temporali in ordine alla conclusione delle indagini», E.ZAPPALÀ, Le funzioni

del giudice nella fase delle indagini preliminari, in AA.VV., Le nuove disposizioni sul processo penale, a cura di A. Gaito, Cedam, 1989, p. 57.

204La retrodatazione del menzionato dies a quo determina, infatti, automaticamente un analogo scivolamento all'indietro del conseguente dies ad quem, effetto che lascia inevitabilmente scoperti gli atti d'indagine compiuti al di là di un termine ex post rideterminato.

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indagini preliminari – come fino a oggi costantemente proposto –, bensì esclusivamente il loro atto iniziale, mediante un intervento giurisdizionale non in chiave sanzionatoria, ma di convalida dell'iscrizione205. Convalida limitata, tuttavia, al solo profilo cronologico, senza che il vaglio giurisdizionale possa estendersi fino a un sindacato sull'an dell'iscrizione, verifica che non può che rimanere nelle esclusive mani del pubblico ministero, pena uno stravolgimento degli equilibri sistematici relativi alla distribuzione di ruoli fra il dominus delle indagini e un soggetto destinato a intromettersi in esse con cognizione meramente ad acta.

Il dubbio sulla tempestività dell'iscrizione verrebbe affrontato e definitivamente risolto, allora, già a monte delle indagini, con un patrimonio cognitivo certo ridotto, ma corrispondente a quello in possesso del pubblico ministero e rispetto al quale dovrebbe parametrarsi, comunque, anche ogni eventuale intervento collocato a posteriori. Il prefigurato meccanismo avrebbe il vantaggio di una tempestiva corretta collocazione temporale delle indagini, garantendo la maggiore funzionalità di un sistema che vedrebbe eliminata l'incognita di postume dichiarazioni d'inutilizzabilità di atti compiuti a termini dal giudice ritenuti ex post scaduti o d'inammissibilità di richieste da compiersi entro una precisa distanza dalle iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Un sindacato preventivo lascia, così, il pubblico ministero, specialmente se

205Così A. ZAPPULLA, Retrodatazione dell'iscrizione della notitia criminis nella prospettiva de

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incolpevolmente ritardatario, nella quasi pienezza dei propri margini operativi, potendo fare affidamento da quel momento in poi su un termine, ancora lungo o divenuto ormai breve, ma, comunque, solidamente delineato.