3.4 L’iscrizione soggettiva
4.1.2 Il dies a quo: tra sindacabilità e insindacabilità
Criticità del sistema e possibili soluzioni - 4.2 La conoscibilità della
iscrizione. 4.2.1 La richiesta di informazioni e i relativi obblighi del
pubblico ministero
4.1 Il tempo dell’iscrizione
La querelle giurisprudenziale e dottrinale che ruota attorno al profilo cronologico dell’iscrizione, con particolare attenzione agli effetti che da questa ne derivano, parte da una attenta analisi dell’art.335 c.p.p. La norma, finalizzata a contingentare i tempi investigativi, è oggetto di letture contrapposte nella parte in cui statuisce che il pubblico ministero ha il compito di iscrivere «immediatamente»160 ogni notizia di reato che gli pervenga o che apprenda, nel registro custodito presso il suo ufficio.161 A tale previsione si aggiunge la precisazione per cui anche il nominativo della persona a cui sia attribuibile l'ipotesi delittuosa venga da subito - ovverosia appena sia identificato - annotato nel registro.162 Celerità imposta da
160Secondo il costante orientamento giurisprudenziale da ultimo, Sez. I, 11 marzo 1999, Testa, in
C.E.D. Cass., n. 213927, con “immediatamente” si intende “appena ne abbia conoscenza”.
161A. MARANDOLA, Mancata iscrizione della notitia criminis, in Cass. pen., fasc.2, 2001, p. 411 - nota a: Cass. pen., sez.un., 21 giugno 2000, n.16.
162«Tuttavia non è scontata l'individuazione di un indagato. L'art. 415 c.p.p. prescrive, allora, che trascorsi sei mesi dall'iscrizione della mera notitia criminis senza che sia stato individuato un possibile responsabile, l'organo d'accusa deve necessariamente rivolgersi al giudice: per richiedere
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evidenti esigenze di garanzia connesse ai diritti che, per la persona sottoposta alle indagini preliminari, derivano dal formale avvio delle indagini e dal decorrere dei termini di loro durata massima che, ex art. 405 comma 2 c.p.p., rinvengono il dies a quo proprio nella iscrizione della notizia di reato.163
Sotto il vigore del codice abrogato, per risolvere il grave problema rappresentato dal significativo protrarsi delle indagini si è ritenuto di introdurre a carico degli inquirenti il compito di formalizzare l'avvio delle stesse in un documento, sorto per finalità del tutto differenti, qual era il registro degli affari penali. L'assenza di una espressa sanzione processuale nel caso di mancata osservanza della previsione, finiva, tuttavia, per svilire la funzionalità del meccanismo, risolvendosi la statuizione in una mera petizione di principio. Con il sistema processuale inaugurato nel 1988, il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere ferma la garanzia della celerità e dell'efficienza del procedimento, come emerge dall'intersecarsi di molteplici disposizioni.
L'iscrizione, infatti, costituisce il primo atto processuale in senso stretto, dal quale la legge fa dipendere la decorrenza dei termini di indagine preliminare, tanto che l'art. 405 comma 2 c.p.p. prevede che al pubblico
un provvedimento di archiviazione o, in alternativa, di proroga delle indagini. In entrambe le ipotesi il giudice può respingere l'istanza se ritiene esistere un indiziato del reato e, nel contempo, deve ordinare l'iscrizione del relativo nominativo nel registro», R. APRATI, Intorno
all'immediatezza dell'iscrizione della notizia di reato: sindacabilità del giudice e inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi, in Cass. pen., fasc.4, 2005, pag. 1329 - nota a: Cass. pen., sez. V, 08
ottobre 2003, n. 41131.
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ministero è fatto obbligo di determinarsi per l'archiviazione o per l'esercizio dell'azione penale entro sei mesi ovvero un anno164, salvo proroghe, rispettivamente dalla iscrizione della notizia di reato, qualora si tratti di un reato contro ignoti, ovvero dall'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro tenuto presso la segreteria della procura della Repubblica previsto all'art. 335 comma 1 c.p.p., quando sia nota la persona alla quale è attribuito il reato, sia che tale conoscenza sia contestuale a quella del delitto oggetto d'iscrizione sia che essa emerga successivamente.
In correlato disposto con l’art. 335 c.p.p. è da considerare l'ultimo comma dell'art. 407 c.p.p., il quale prescrive che «qualora il pubblico ministero non
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Secondo la disciplina contenuta all’interno dell’art.405 c.p.p., dettata in merito alle forme e i termini dell’inizio dell’azione penale, il pubblico ministero ha l’obbligo di richiedere, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è stato attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato, il rinvio a giudizio. Tale termine semestrale è sostituito dal termine annuale nel caso in cui si stia procedendo per taluno dei delitti indicati nell’art. 407 c.p.p. comma 2, lett. a), ovvero: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, [270bis, secondo comma], e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600bis, comma 1, 600ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609ter, 609quater, 609octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’art. 12, comma 3, del testo unico di cui al D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
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abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati».
Possono, allora, prospettarsi due scenari: il pubblico ministero potrebbe rispettare la tempestività delle iscrizioni, procedendovi immediatamente, ma indagare oltre i limiti temporali consentiti, oppure, l'organo dell'accusa potrebbe formalmente rispettare i suddetti termini, ma non procedere con tempestività all'iscrizione della notizia di reato, o del nominativo dell'indagato, ovvero di tutte e due. Mentre nel primo caso la violazione delle norme relative ai termini dell'indagine è conclamata, nel secondo caso essa è occultata: indagando senza procedere immediatamente alle dovute annotazioni si lucrano tempi investigativi non consentiti.
4.1.1 Ritardo nell’iscrizione della notitia criminis.
La principale questione patologica che discende dalla disciplina delle iscrizioni è, quindi, quella delle conseguenze di eventuali ritardi nella determinazione delle stesse, fenomeno che può manifestarsi sia con la ritardata iscrizione della notitia criminis nel suo complesso considerata,165 sia con riferimento alla comune ipotesi di inerzia relativa alla qualificazione soggettiva di una notizia di reato, iscritta ancora contro ignoti o a carico di non possibili autori del fatto. Infatti, «la mancata tempestiva iscrizione della
165Ipotesi integrata, perlopiù nei casi di difficile qualificazione della notitia criminis, per cui può essere attività complessa quella riuscire a cogliere fino a che punto le attività del pubblico ministero siano da considerare come attività di ricerca “della notizia”, piuttosto che “sulla notizia”.
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notizia di reato e, in particolare, del nome del soggetto cui il reato è attribuito altera il meccanismo di durata dei termini per le indagini preliminari e, soprattutto, ritarda - nei casi in cui è consentito - la possibilità per l’indagato di avere conoscenza della esistenza di indagini a suo carico e di far ricorso alle facoltà accordategli dalla legge».166
Deve tenersi conto del fatto che «un eventuale ritardo nell'adempimento formale dell'iscrizione non dovrebbe pregiudicare la persona alla quale verrà, eventualmente, attribuito il reato, nel caso in cui contestualmente alla mancata annotazione non si sviluppi alcuna attività d'indagine».167 Diversa è, invece, la conclusione alla quale si perviene allorché all'assenza di una iscrizione o ad un suo possibile ritardo si accompagni un'attività preliminare: in linea con le citate premesse, questa differente situazione deve ritenersi del tutto patologica e ad essa seguirà la nullità ed inutilizzabilità degli atti effettuati.
La possibile mancata coincidenza tra le due tipologie di iscrizione, oggettiva e soggettiva, ha reso il legislatore poco rigido nel determinare il momento a partire dal quale il pubblico ministero deve procedere nell’adempimento di tale attività formale, facendo riferimento ad un termine elastico quale quello della “immediatezza”. Nonostante sia da rilevare che «alla perentorietà del termine imposto per lo svolgimento delle attività investigative non si contrapponga un parametro altrettanto
166R. VOLPE, A. DE CARO La notizia di reato tra qualificazione, iscrizione e controlli, cit. 167A. MARANDOLA, voce Mancata iscrizione della notitia criminis, cit.
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vincolante168 da cui quel termine viene fatto dipendere»169, quello che s'intende sottolineare è il mancato rispetto di tale vincolo temporale da parte dei pubblici ministeri che, adottando comportamenti disinvolti e talvolta illegali qualche volta hanno differito, se non addirittura omesso, l'iscrizione oggettiva e, spesso, ritardato quella nominativa. In altri termini, si registra nella pratica quotidiana l'assenza di contestualità tra la ricezione della informativa e la sua iscrizione in taluno dei registri custoditi presso l'ufficio del pubblico ministero.
«Il nostro ordinamento procedurale assegna al pubblico ministero il compito di vagliare se una determinata notizia costituisca reato e, pertanto, debba essere iscritta; gli impone di iscriverla tempestivamente quando ne ha operato valutazione positiva; gli prescrive di iscrivere, quando noto, anche il soggetto cui va ascritta, sia pure in via astratta, la notizia di reato. Ciò in quanto spetta al pubblico ministero, peraltro per dettato costituzionale, l’esercizio dell’azione penale»170
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Appare necessario, quindi, verificare se e a quali controlli è sottoposto l’operato del pubblico ministero nella fase di gestione della notizia di reato. Tale tema involge quello dei rapporti tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari,171 ma, pur fondandosi l’attuale sistema processuale sul principio del necessario controllo da parte del giudice su
168S. DRAGONE, Iscrizione della notizia di reato e del nome della persona inquisita;
problematiche sui termini delle indagini, in AA.VV., Il nuovo codice di procedura penale, Prime esperienze, Roma - Milano, 1991, p. 129.
169A. MARANDOLA, voce Mancata iscrizione della notitia criminis, cit.
170R. VOLPE, A. DE CARO La notizia di reato tra qualificazione, iscrizione e controlli, cit. 171Vedi infra, cap.V: i poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari.
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tutti gli atti, non sempre è consentito al giudice per le indagini preliminari di intervenire sulle scelte operate dal pubblico ministero. In particolare, nessuna norma vigente e neppure ricavabile dal sistema consente al giudice per le indagini preliminari di esercitare un sindacato sul momento della iscrizione della notizia di reato e del nome dell’indagato.
4.1.2 Il dies a quo: tra sindacabilità e insindacabilità.
Una prima precisazione che si impone è quella da effettuare sulla determinazione di quello che è il dies a quo da cui far partire il calcolo del termine di durata massima delle indagini preliminari, comunemente fatto coincidere con il giorno dell’iscrizione della notizia del registro delle notizie di reato.
Una impostazione sistematica degli artt. 335, 405 comma 2 e 407 comma 3 c.p.p., induce a ritenere che questo vada riferito alla data di effettiva iscrizione della notizia di reato nel rispettivo registro, a prescindere dal momento nel quale la notizia sia pervenuta all’ufficio del pubblico ministero,172 con la conseguenza che tutti gli atti compiuti dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, decorrente dal momento nel quale l’iscrizione nel registro è effettivamente avvenuta,
172A. MARANDOLA, I registri del pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti
procedimentali, op.cit., p. 289 «Questo sembrerebbe integrare la volontà dello stesso compilatore
che, nel provvedere alla regolamentazione dell’annotazione non si è riferito a termini stabiliti in giorni e ore, bensì alla semplice indicazione che essa vada compiuta con “immediatezza”, lasciando intercedere come su di essa non influiscano le difficoltà pratiche che, specie nei grandi uffici giudiziari, dilatano il tempo intercorrente tra l’arrivo della notitia criminis e la sua iscrizione nei registri»; Così Cass. sez. V, 29 novembre 1993, Croci, in C.E.D. Cass., n.195990
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saranno inficiati da “inutilizzabilità”173 ex art. 407, comma 3, c.p.p., ma anche che non si ravvisa in capo al giudice alcun potere di controllo sul tempo che intercorre tra il momento in cui la notizia è giunta alla procura e il momento in cui il pubblico ministero adempia alla sua iscrizione, evidenziando come una eventuale valutazione giudiziale potrebbe pregiudicare la terzietà e l’imparzialità del giudice.174 L'obbligo imposto al pubblico ministero di iscrizione della notitia criminis nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p., risponde all'esigenza di garantire il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, ma presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti: da ciò si è fatto discendere il corollario per il quale «il ritardo nella iscrizione, non è un concetto che possa assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona, in termini di ragionevole determinatezza»175. Un controllo giudiziale non sarebbe conciliabile con la discrezionalità del pubblico ministero nel delineare l’attribuzione soggettiva della notizia di reato.
173
Ovvero si esclude ogni valenza probatoria degli atti assunti successivamente alla scadenza del termine.
174L'art. 407 comma 3 ult. parte c.p.p. non si occupa, in termini di inutilizzabilità, degli atti compiuti ante iscrizione del nome della persona alla quale la notitia criminis è attribuibile, né si rinviene all'interno del sistema altro rimedio con il quale sanzionare le illegittime condotte del pubblico ministero che, intrapresa un'attività investigativa, si attarda nella iscrizione, che non sia quello squisitamente disciplinare di cui all'art. 124 c.p.p. o, qualora ne ricorrano gli estremi, quello penale.
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Risultando non apprezzata l’idea di sanzionare con la nullità il mancato rispetto del vincolo della tempestività176, si afferma come la cattiva gestione della discrezionalità di cui godrebbe l'accusa rientri a pieno titolo nell'obbligo di «lealtà processuale»177 di cui all'art. 124 c.p.p. e, qualora ne
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«L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, che rientra nella valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture; né l'eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione, che pur potrebbe configurare responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del pubblico ministero negligente, è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di una espressa previsione di legge, in ossequio al principio di tassatività, fissato dall'art. 177 del codice di rito» in Cass. pen., sez. un. 24 settembre 2009, n.40538, cit.
177Chiamato a pronunciarsi sulle omissioni o sui ritardi nell’iscrizione delle notizie di reato, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato, fino ad ora, determinazioni contrastanti. Così, nel senso dell’irrilevanza sotto il profilo disciplinare, vedi la decisione n.133 dell’11 settembre 1998/2 ottobre 1998 in Quaderni del CSM, n° 112, Roma, 2000, p. 107. «La valutazione in ordine alla sussistenza dell’illecito disciplinare deve essere effettuata alla stregua delle circostanze del caso concreto ed il giudizio sulla negligenza quale presupposto di un comportamento deontologicamente sanzionabile può essere formulato solo quando essa appaia grave ed inescusabile». In applicazione del tale principio è stata esclusa la responsabilità disciplinare del sostituto procuratore che abbia adottato dei provvedimenti omettendo di iscrivere il procedimento nel modello 21 e/o modello 44, persistendo in tale omissione anche in seguito»; nonché la pronuncia n. 99 del 22 ottobre 1999/15 dicembre 1999, ivi, p. 110: «L’iscrizione ritardata del nome dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. non integra gli estremi di un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare, qualora emerga che l’annotazione di P.G. contenente gli elementi indizianti nei confronti della persona sia anteriore ai sei mesi e che tra il deposito della stessa e la successiva iscrizione il magistrato sia stato gravato da numerosi e straordinari incombenti istruttori e dibattimentali, sicché anche tale intervallo può in concreto
essere considerato ragionevole». In senso opposto, sostiene la necessaria operosità del magistrato, la decisione n.02 del 15 gennaio 1999/8 aprile 1999, ivi, p. 108: «Viola i doveri di diligenza ed operosità il magistrato del pubblico ministero. che, per un intervallo di tempo apprezzabile, provveda a redigere un numero assai ridotto, e comunque comparativamente valutabile come il più modesto fra quelli riferibili ad altri componenti dell’Ufficio, di richieste di rinvio a giudizio, ed ometta sistematicamente la tempestiva registrazione della comunicazioni di notizia di reato, non escludendo la responsabilità disciplinare né il contestuale svolgimento, da parte sua, di indagini preliminari concernenti un assai complesso procedimento e pochi altri affari definibili come di particolare rilievo, né l’adozione di cura scrupolosa nella compilazione delle schede utilizzate per le annotazioni relative alle notizie di reato pervenutegli», in A. MARANDOLA, I registri del
pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali, op.cit., pp. 286-287.
Più recentemente il Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione Disciplinare, 13 aprile 2012 n° 57, in Massimario delle decisioni della Sezione Disciplinare depositate nell’anno 2012, p. 77, chiamato ancora una volta a pronunciarsi sul caso in esame, ha rivalutato le precedenti posizioni, inquadrando la fattispecie della ritardata iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. nella diversa e più grave ipotesi del ritardo nell’adempimento di provvedimenti giurisdizionali (lett. q)». (art. 2, comma 1, D.Lgs 26 febbraio 2006 n° 109).
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ricorrano gli estremi, nelle sanzioni penali nei confronti degli organi tenuti ad attuarla.178
Altra parte della giurisprudenza e della dottrina179, coincidente con un orientamento definibile come minoritario, ha sostenuto, invece, il carattere perentorio della previsione, riconoscendo che la locuzione «immediatamente» intenderebbe vincolare il pubblico ministero ad adempiere alla iscrizione del fatto di reato a far data dalla ricezione della
notizia criminis,180 ovvero che la data dell’iscrizione avrebbe dovuto
coincidere con la data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere la notizia di reato181, fornendo al giudice un potere di controllo
178Cass.pen., sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini, in Cass. pen, 1999, p. 582, n. 225, afferma che la «tardiva iscrizione della notitia criminis nel registro mod. 44' da parte del pubblico ministero, con la conseguente sottrazione delle indagini al disposto dell'art. 405 c.p.p., non determina la nullità degli atti compiuti, ma può, all'occorrenza, avere rilievo solo sul piano disciplinare» anche in questo caso si conferma come vengano colpiti dall'inutilizzabilità «solo gli atti compiuti dopo la scadenza del termine», rafforzandosi l'opinione che però la scadenza «decorre non dal giorno in cui l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire, ma da quello in cui è effettivamente avvenuta».
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Che ha rivelato una crescente sensibilità nei confronti delle disfunzioni cui potrebbe dar luogo la disciplina vigente in tema di durata delle indagini preliminari, che attribuisce «al pubblico ministero una discrezionalità assolutamente rilevante, suscettibile di facili – quanto indebite – strumentalizzazioni».
180Si tratta di ancorare il computo della durata delle indagini preliminari dal «momento in cui il pubblico ministero viene a conoscenza della notizia di reato» ovvero, si riconduce l'avvio delle indagini nel momento in cui il p.m. ha compiuto il primo atto di investigazione nei riguardi di un soggetto determinato. Protesa alla tutela del soggetto sottoposto alle indagini preliminari, questa tesi è apprezzabile nella parte in cui tiene conto del fatto che l'eventuale ritardo dell'iscrizione possa pregiudicare la contemporanea funzione di conoscibilità della pendenza del procedimento, così R.APRATI, Intorno all’immediatezza dell’iscrizione della notizia di reato: sindacabilità del
giudice e inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi, cit.
181
In senso critico, CONTI-MACCHIA, Il nuovo processo penale, 2ª ed., Buffetti, 1990, p. 92, che, tuttavia, nel caso di accertata violazione negano al giudice di poter concedere la proroga ex