3.2. La classificazione dei registri del pubblico ministero
3.2.1 Il registro delle notizie di reato ordinarie
Del registro delle notizie di reato ordinarie sono previsti, rispettivamente: il modello 21 per le Procure della Repubblica presso i Tribunali;119 il modello 21 bis per i reati di competenza del Giudice di Pace); il modello 22 per le Procure della Repubblica presso le Preture (soppresso a decorrere dall’1 gennaio 2000 con d.m. 17-12-1999); il modello 52 per le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni.
Nel registro, ogni notizia di reato assume un numero d’ordine annuale e vi si annotano, oltre la data di iscrizione, la data in cui è pervenuta la notizia e quella in cui è stata (con relative generalità) individuata la persona alla quale il fatto è attribuito, oltre a tutte le notizie di maggior rilievo in merito al procedimento ed al suo svolgimento, quali: magistrato del pubblico
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M.CERATI, I registri penali, 2000, in http://www.ceratim.it, occorre ricordare che la circolare, n. 537, prot. 13 1.60.868/89, in data 9 dicembre 1989, del Min.G.G., Aff. Pen., Uff. I, prevede la possibilità di suddivisione del registro delle notizie di reato. «Da numerose Procure della Repubblica presso i Tribunali, e ancor più da quelle presso le Preture circondariali, viene segnalata la difficoltà o addirittura l'impossibilità, di iscrivere immediatamente - così come stabilito dall’art. 335 c.p.p.- su un solo registro tutte le notizie di reato che giornalmente pervengono in detti Uffici. Da ciò la proposta di scindere i registri modelli 21 e 22 in distinti ‘sottoregistri", al fine di accelerare le operazioni di registrazione delle notizie di reato, impegnandovi contemporaneamente più funzionari. Non sembra che l’uso contemporaneo di più registri possa dar luogo ad inconvenienti di rilievo. Si fa presente, al riguardo, che con la circolare di questo Ministero n. 62/4/81 in data 21 aprile c.a. è stata già disposta, per le Preture circondariali, l’apertura di nuovi registri e l’attribuzione preventiva di gruppi di numeri, a scaglione, a ciascuna delle sezioni distaccate. [...] La scelta di uno dei sistemi predetti (o di altri che eventualmente possano considerarsi più utili e convenienti) dipenderà, ovviamente, dalle esigenze dei singoli uffici in relazione all’intensità di afflusso delle notizie di reato».
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ministero; numero del registro del giudice delle indagini preliminari; natura, data di acquisizione e provenienza della notizia; querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere; generalità degli iscritti; loro posizione giuridica (liberi o detenuti) e modificazioni; qualificazione giuridica del fatto; generalità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, della persona offesa, del denunciante o querelante; data della trasmissione degli atti ad altra autorità; data della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari e provvedimento del giudice delle indagini preliminari sulla richiesta; comunicazioni ai sensi dell’art. 127 disp. att. c.p.p.; oblazione; archiviazione; richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini e provvedimento del giudice delle indagini preliminari; data e modalità di inizio dell’azione penale; imputazione; data di trasmissione del fascicolo; data e contenuto del provvedimento del giudice; data e contenuto della sentenza all’esito dell’udienza preliminare e richiesta del pubblico ministero; data del deposito, parte che le ha proposte ed esito delle impugnazioni; richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere; ulteriori fasi e gradi del procedimento; numero del registro dei corpi di reato e del libretto di deposito giudiziario.
Con l’iscrizione nominativa si ha quindi la formalizzazione dello status di indagato in capo al soggetto sottoposto alle indagini. Infatti, se l’obbligo di registrazione della notizia scatta con la semplice conoscenza di un possibile autore, per gli effetti che derivano dall’iscrizione sarà necessaria la
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completa identificazione120 del soggetto, non essendo sufficiente la semplice indicazione del nome e cognome121. L’iscrizione della notizia nel registro presuppone che di questa il pubblico ministero dia, sia pure nei limiti della completezza del rapporto o della denuncia, una definizione giuridica: se nel corso delle indagini preliminari questa muta o il fatto risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni senza procedere a nuove iscrizioni (art. 335, 2° comma, c.p.p.). Viceversa, in tutti i casi diversi dal mutamento della qualificazione giuridica o dall’accertamento di circostanza aggravante, sia che si tratti di nuove emergenze a carico della stessa persona, sia che si tratti dei medesimi fatti a carico di persone diverse dall’originario indagato, il pubblico ministero deve procedere a nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato.
Il nuovo sistema processuale penale riserva al registro un rilievo particolare. Infatti, dalla data di iscrizione della notizia di reato decorre: il termine ordinario di sei mesi, eventualmente prorogabile dal giudice delle indagini preliminari, per il compimento delle indagini preliminari che si
120Per E. SANTORO, Identità e identificazione dell’imputato, in Giust. Pen, 1948, III, c. 12 con “identificazione” si intende l’attribuzione dei contrassegni che caratterizzano un soggetto nell’ordinaria vita di relazione, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità o maternità.
121Cass., Sez. I, 23/11/1996, Maceri, in C.E.D. Cass., n. 206218; Cass., Sez. II, 26/09/2007, Trotta, in C.E.D. Cass., n. 237806. La sentenza Cass. Pen., Sez. I, n. 4795/1996 ha sancito che: «l’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome».
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concluderanno o con l’esercizio dell’azione penale (ad. 405 c.p.p.) o con la richiesta di archiviazione (ad. 408 c.p.p.);122 il termine utile perché il pubblico ministero presenti la richiesta di giudizio immediato (ad. 454 c.p.p.); infine, dalla formulazione dell’imputazione a carico della persona alla quale la notizia è attribuita, deriva la pendenza del procedimento ai fini del rilascio del c.d. certificato dei carichi pendenti (così recitava il comma terzo dell’art. 335, ora modificato dalla legge n. 332/1995 in materia di riforma delle misure cautelari).123
La già richiamata circolare Pignatone raccomanda di non procedere a iscrizioni a mod. 21 in modo affrettato e senza i necessari presupposti. Da ciò si evince un passaggio importante in cui si vedono posti su due diversi piatti di una stessa bilancia gli aspetti positivi e quelli negativi dell’iscrizione dell’indagato. Se è chiara ed evidente la funzione di garanzia dell’iscrizione all’interno del procedimento, non può essere trascurato che la condizione di indagato è «connotata altresì da aspetti innegabilmente negativi, tanto da giustificare, secondo la Corte costituzionale con sentenza n. 174/1992, la previsione di un termine delle indagini preliminari». Insomma, non bisogna trascurare gli effetti pregiudizievoli, sul piano «professionale e reputazionale», derivanti dall’iscrizione come indagato, «diversi dal danno connesso alla notizia dell’iscrizione indebitamente diffusa». La circolare ricorda infatti che spesso l’iscrizione è
122Il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero iscrive la notizia di reato e non dalla data in cui avrebbe dovuto iscriverla.
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«strumentalmente utilizzabile, dai denuncianti o da altri, per fini diversi rispetto all’accertamento processuale, specie in contesti di contrapposizione di carattere politico, economico, professionale, sindacale ecc.». Pertanto: «l’iscrizione ha molto spesso un “costo” significativo anche per colui nel cui (astratto) interesse viene effettuata ed è inoltre soggetta ad essere sollecitata per ragioni di carattere strumentale del tutto estranee alle fisiologiche dinamiche processuali». Questo basta per abbandonare l’idea di un favor iscritionis, che risulta essere «criterio non formalizzato ed estraneo al sistema». Perciò Pignatone avverte: «procedere a iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute».124
Altro aspetto da considerare è quello della “omessa annotazione della notizia nel registro” che, da quanto afferma la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16 del 21 giugno 2000, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro, e non dalla presunta data in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. Soluzione giustificata dal fatto inoppugnabile che il momento di effettiva iscrizione è l’unico dato certo, e da tale momento inizia a decorrere il
124D.STASIO, voce «No a iscrizioni frettolose». Pignatone sfata la leggenda dell’”atto dovuto”, cit.
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termine per compiere le indagini preliminari, ovvero «le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale», così come recita l’art. 326 c.p.p.