2.2 Cosa non è notizia
2.2.2 I fatti non costituenti reato e le pseudonotizie
qualificate e non qualificate - 2.3.1 La denuncia - 2.3.2 L’informativa della
polizia giudiziaria - 2.3.3 La denuncia dei privati - 2.3.4 Il referto - 2.3.5
La notizia anonima - 2.4 Le condizioni di procedibilità – 2.4.1 La querela –
2.4.2 L’istanza di procedimento – 2.4.3 La richiesta di procedimento –
2.4.4 L’autorizzazione a procedere
2.1 La notizia di reato
Con l’espressione “notizia di reato” si indica qualsiasi fatto – quali ne siano la fonte e il veicolo - idoneo a procurare la conoscenza di un reato28 ed a mettere in moto il meccanismo procedurale. Se è vero che il primo atto necessario della sequenza procedimentale è dato dall’iscrizione della notizia di reato nell’omonimo registro, è anche vero che l’iscrizione presuppone un’attività più o meno complessa: la conoscenza di una notizia e la qualificazione di quest’ultima come notizia di reato, attività che si svolgono prima e al di fuori del procedimento penale sebbene siano regolate, ancorché solo sommariamente, dallo stesso legislatore.29
28F.CORDERO, Procedura penale, op. cit., p.41.
29R. APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Napoli, Jovene, 2010, p. 6
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Si tratta della “condicio sine qua non” di ogni procedimento penale, nonché l’oggetto tipico della prima fase di questo, quale embrione dell’ipotetica domanda penale.30 La notitia criminis contiene, infatti, gli elementi fondamentali della fattispecie che, a conclusione della gestazione maturata durante la fase investigativa, comporrà la successiva imputazione. Allo stesso modo in cui l’embrione è imprescindibile per una nuova vita, così quella della notizia di reato è figura connaturale a ogni struttura processual- penalistica, qualunque sia la fisionomia o il modello che la qualifichi. Ma se dell’embrione è difficile individuare il momento esatto del concepimento, analoghe difficoltà, si vedrà, sono riscontrabili anche per la notizia di reato.31
Tale locuzione, funzionalmente connessa e complementare al concetto di «azione penale», o più precisamente, all’esercizio di questa, ritornava con qualche frequenza nel testo del vecchio codice di rito (art. 1, 219, 231, 233)32, designando secondo gli interpreti, “il presupposto pratico del processo” e giustificandone l’avvio ad opera del pubblico ministero.33 L'espressione è stata, poi, pienamente accolta dal legislatore in occasione del conferimento della delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Trattasi, dunque, di una realtà legislativa per la quale risulta preferibile riferirsi all'enunciata dizione, anziché alla quasi
30I. DI LALLA, voce Notizia di reato, cit. 31
A. ZAPPULLA, voce Notizia di reato in Enc. Dir,, p.890
32In tal senso G.ARICÒ, voce Notizia di reato, in Enc. Dir. vol XXVII, Milano, 1978, p.768 33L.CARLI, Le indagini preliminari nel sistema penale processuale: soluzioni e proposte
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corrispondente espressione latina “notitia criminis” (creazione dottrinaria, spesso riproposta da vari autori), nella quale, a rigore, si dovrebbe cogliere un’accentuazione del riferimento all'attività del “dar notizia”, accentuazione che non renderebbe la pienezza del fenomeno che ci interessa, nel quale, com’è pacifico, rientra anche il risultato dell'attività di “prendere notizia” o addirittura di “formare notizia” del reato.34
Pur avendo destinato il Titolo II del V Libro – in quanto attinente alla dinamica processuale, alle prerogative e ai doveri degli organi incaricati di condurre le indagini preliminari – alla disciplina della notizia di reato, il legislatore del 1988 non ne ha offerto una vera e propria nozione.35 All’interno dell’ordinamento processuale penale, infatti, non si rinviene alcuna definizione su cosa debba intendersi per notizia di reato, la quale, quindi esige una puntuale determinazione. Tale lacuna non ha mancato di provocare un certo sconcerto, dal momento che può sembrare strano che le norme processuali non dettino una chiara e rigorosa disciplina in una materia, quale quella concernente la notizia di reato, che determina l’iscrizione del nome dell’indagato nel registro di cui all’art.335 c.p.p. e l’inizio delle indagini preliminari, con la possibile adozione di provvedimenti idonei a comprimere anche in misura notevole diritti
34G.ARICÒ, voce Notizia di reato, cit.
35In giurisprudenza, Cass. pen., sez III, ud 08-03-1995 (dep. 26-04-1995), CERONI, in Cass.pen., 1996, fasc. 6, p.1876
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fondamentali del cittadino.36 Nonostante non la definisca, il legislatore evoca la notizia di reato per tutto l’arco delle indagini: essa è ricercata, percepita, formalizzata, iscritta, aggiornata, modificata; si tratta sempre della stessa notizia, è sempre il medesimo concetto. La necessità è allora quella di individuare una definizione di notizia di reato che si adatti a tutte le vicende della stessa.
L’itinerario normativo per verificare la correttezza dell’affermazione per cui la notizia di reato coinciderebbe con qualsiasi fatto che si caratterizza per l’idoneità a procurare la conoscenza di un reato è rappresentato dal combinato disposto degli artt. 331, 333, 334, 347 c.p.p. che si occupano dei mezzi ufficiali con i quali è portato a conoscenza dell’autorità un fatto di reato; dall’art. 335 c.p.p. ove si prevede che il pubblico ministero debba iscrivere immediatamente “ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa” nell’apposito registro delle notizie di reato; dall’art. 109 disp. att. c.p.p a norma del quale la segreteria della Procura della Repubblica, annotate la data e l’ora della ricezione sugli atti che possono contenere notizia di reato, «li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato».37
36L.BRESCIANI voce La notizia di reato, in Indagini preliminari ed instaurazione del processo, a cura di M.G.AIMONETTO, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M.CHIAVARIO – E. MARZADURI, Utet, Torino, 1999, p. 3.
37A.MARANDOLA, I registri del Pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti
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La premessa svolta consente di pervenire ad una nozione di notizia di reato semplice e nello stesso tempo ovvia: trattasi dell’informazione che perviene all’attenzione dell’organo deputato all’esercizio dell’azione penale (pubblico ministero) in relazione ad un fatto i cui connotati esteriori ne consentono la sussunzione in una norma incriminatrice. In altri termini, si è in presenza di una notizia di reato quando il pubblico ministero riceve la comunicazione di un fatto che individua un comportamento do possibile violazione del codice penale o di altra norma penale, capace di dar luogo ad una imputazione.
Non è necessario che ne sia indicato l’autore (potendo la notizia riguardare un autore ignoto), né, nel caso in cui lo stesso sia individuato, ciò è indice della sua automatica fondatezza: lo stabiliranno le indagini preliminari, il cui prodromo è costituito proprio dalla notizia di reato.38
L’informazione potrà assurgere al rango di notizia di reato allorché contenga i tratti salienti del fatto-reato39, individuabili in quelli che ne costituiscono le cosiddette componenti oggettive40: la condotta, l’evento (in senso naturalistico o giuridico) e il nesso eziologico intercorrente tra i primi due. Si può, quindi, dire che la nozione di notizia di reato si componga di due elementi fondamentali: la percezione di un dato e la sua qualificazione
38R.VOLPE, A.DE CARO La notizia di reato tra qualificazione, iscrizione e controlli, in Giustizia
Penale, n.3/2010, p.65 ss.
39G. CONSO, V. GREVI, G. NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi
delega ai decreti delegati, vol. IV, Cedam, Padova, 1986, p. 826.
40F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, XV ed., Giuffrè, Milano,2000, p. 163; F. MANTOVANI, Diritto Penale, IV ed., Cedam, Padova, 2001, p. 105; A. PAGLIARO, voce Fatto (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 956.
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come penalmente rilevante, ovvero come corrispondente ad una fattispecie incriminatrice. Rilevanti sono la sua consistenza e il suo contenuto, intendendosi per consistenza il livello di corrispondenza a dati effettuali verificati (notizia) e per contenuto il grado di conformità ad una fattispecie tipica (reato).41 La consistenza non è il frutto di un’attività valutativa, ma di semplice constatazione: la notizia di reato si limita a fornire, contenere, dare cognizione di certi dati; per iscrivere la notizia di reato non deve essere effettuato quel giudizio, seppure prognostico, di corrispondenza tra tali dati e il “vero” attraverso il confronto con atti probatori. Se la notizia di reato è l’incipit del procedimento per cui solo dopo la sua iscrizione, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria sono autorizzati a compiere le indagini preliminari, si comprende come, non solo è impossibile stimare la consistenza a causa dell’assenza degli strumenti necessari, ma come sia proprio la volontà del legislatore a rinviarla al successivo momento processuale.
Il contenuto, invece, è il risultato di un’attività valutativa e di giudizio: bisogna appurare se il dato di cui si ha cognizione sia contenuto in una delle fattispecie incriminatrici dell’ordinamento.42
«La notitia criminis si pone, pertanto, come limite all’immissione nei binari del procedimento penale di rappresentazioni che scadano in ciò che, per approssimazione o inverosimiglianza, non possa – o non possa ancora – qualificarsi come
41T. PADOVANI, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle
dimensioni processuali della legalità penale, in Ind. pen., 1999, p.531.
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inerente all’area del penalmente rilevante e che, in quanto tale, non possa legittimare i poteri e azionare lo strumentario tipico delle indagini preliminari, la cui invasività impone una non semplice opera di rinsaldamento e irrobustimento dei confini della notizia di reato e della nozione di fatto da quest’ultima presupposta».43
C’è da chiedersi se, ai fini della configurabilità della notitia criminis assuma un qualche rilievo il profilo dell’antigiuridicità e, quindi se integri una notizia di reato l’informazione che descriva un fatto storico sussumibile, ictu oculi, all’interno di una fattispecie di reato, ma all’evidenza realizzato in presenza di una scriminante. Un problema di questo tipo, sicuramente, si manifesta in materia di “investigazioni sotto copertura” con riferimento alla condotta dell’agente provocatore, che pur integrando sotto il profilo oggettivo gli estremi di un reato è riconducibile alla fattispecie scriminante, di cui all’art. 51 c. p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). Secondo un determinato orientamento giurisprudenziale44 la liceità della condotta dell’agente under cover porterebbe ad escludere la sussistenza della notitia criminis e del susseguente obbligo di iscrizione della stessa nel registro ex art. 335 c.p.p., con la conseguenza che il pubblico ministero potrebbe giungere a valutare discrezionalmente il comportamento dell’agente, ritenendo superfluo l’avvio delle indagini preliminari ogni volta in cui l’agente under cover
43A.ZAPPULLA, voce Notizia di reato, cit.
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agisca nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. Questa soluzione non appare la più convincente45, essendo condivisa da molti l’idea per cui sia ineludibile il vaglio del giudice sulla condotta dell’agente provocatore, al fine di evitare che l’esigenza di scardinare dall’interno le organizzazioni criminali releghi sullo sfondo il rischio di abuso di potere sotteso alle operazioni “sotto copertura”. L’agente provocatore si muove sempre, per forza di cose, ai confini della legalità, confini che sono ben definiti quando in fase di pianificazione dell’operazione ma che, nel momento dell’ esecuzione della stessa, diventano fluidi ed incerti.
Il sindacato sull’antigiuridicità di tale condotta andrebbe, quindi, sottratto al pubblico ministero, che resterebbe, ugualmente, tenuto agli adempimenti ex art. 335 c.p.p. ed alla successiva presentazione di una formale richiesta di archiviazione.
2.2 Cosa non è notizia
2.2.1 L’esclusione del sospetto
La notizia di reato per assurgere a fatto processualmente meritevole di seguito e attendibilità va, peraltro, distinta dal semplice “sospetto di reato”. Secondo l’insegnamento della Cassazione, espressasi già nella vigenza del precedente sistema processuale, il sospetto sarebbe un elemento che agisce prima e al di fuori del processo, determinando, quando insorga, la sola
45P.P.PAULESU, sub art. 330 c.p. p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A.GIARDA – G.SPANGHER, vol. II, IV ed., Ipsoa, 2010, p. 4115
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necessità di svolgere le indagini. La notizia di reato costituirebbe, invece, la risultanza di tale attività.46 Se, ad esempio, «un denunciante afferma di aver visto una persona con un’arma da fuoco uscire di notte da un certo immobile, ci si può chiedere se da tale informazione si può dedurre che vi sia stata, per esempio, un’aggressione, e dunque iscrivere la notizia di reato contro ignoti per lesioni o tentato omicidio, pur in assenza di informazioni su tali fatti. Oppure se acquisita la notizia di reato di un omicidio di un noto affiliato ad associazione a delinquere, si può dedurre la partecipazione del presunto omicida all’associazione»47
. In queste ipotesi la notizia non rappresenta direttamente gli elementi di alcun reato, risulta essere configurabile come mero sospetto o indizio di reato, ponendosi in contrapposizione alla notizia di reato, tout court intesa. La questione riguarda, in particolare, quelle notizie che integrano mere dicerie, illazioni, congetture, opinioni personali, dubbi, teoremi investigativi, «in altre parole, ogni frammento d’informazione o di supposizione che, per intrinseca vaghezza ed indefinibilità, darebbe luogo ad inutili attività»48: materiali tutti da escludere dal novero delle possibili notizie di reato.
La ragione storica posta a fondamento del distinguo va ricercata nella disciplina del codice abrogato. Data l’assenza di una definizione normativa di notizia di reato, la qualificazione della stessa non poteva che rimanere
46
G.ARICÒ, voce Notizia di reato, cit.
47 R.APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, op.cit., p.17
48DALIA e FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Padova, 2010, 393; vedi anche SCAGLIONE, L’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria,Torino, 2001, 52.
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affidata alla valutazione degli organi di polizia giudiziaria, esclusivi titolari del potere-dovere di “ricercarla” o “riceverla”. Si era posta la questione se fosse sufficiente a far sorgere l’obbligo de quo anche il “semplice sospetto” e a tale quesito veniva fornita una risposta positiva, anche se con ciò si finiva per ammettere che, prima di ipotizzare il carattere meramente illecito di un determinato fatto e di richiedere la pronuncia ad un giudice su di esso e sulla eventuale punibilità dell’autore, il pubblico ministero avrebbe dovuto consolidare il sospetto, al punto da ritenere quantomeno probabile che il reato fosse stato commesso.49
Traslata all’interno del nuovo rito processuale – che esclude l’automaticità tra notizia di reato ed esercizio dell’azione penale, costituendo la prima solo un presupposto fattuale per una possibile instaurazione delle indagini preliminari – la questione del rilievo che assume il mero “sospetto di reato” pare irrilevante qualora si convenga sul fatto che, per aversi notizia di reato significativa dal punto di vista processuale, l’informazione deve assumere quel minimo di concretezza e di specificità, deducibile dagli artt. 335 e 405 c.p.p. e dall’art. 109 disp. att. c.p.p. Occorre che sia ravvisabile quantomeno il fumus, l'apparenza di un reato.50 Il fatto oggetto dell’informazione, di per sé, non da impulso al procedimento, ovvero alle indagini preliminari e all’azione penale, ma rappresenta un semplice tamquam non esset.51
49
A.MARANDOLA, I registri del Pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti
procedimentali, op.cit., p.52
50Così Cass., 14-1-1966, MCP, 1966, 936, 1455; Cass., 24-5-1978, in Cass.pen, 1979, 1512, 1426. 51I.DI LALLA, voce Notizia di reato, cit.
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Qualora emerga un semplice “indizio di reato” o “sospetto di reato”, questo potrà costituire per la polizia giudiziaria e per il pubblico ministero occasione e stimolo per il compimento di verifiche per determinare se abbia o meno i requisiti per assurgere a notitia criminis, ma non costituisce di per sé notizia di reato.
Siffatta conclusione la si ricava da due indici normativi: gli artt.116 disp. att. c.p.p. e 220 disp. coord. c.p.p. Le due norme si riferiscono al “sospetto di reato” e agli “indizi di reato” e autorizzano, l’una al compimento di atti investigativi volti a verificare l’esistenza di una notizia di reato, l’altra l’avvio formale del procedimento investigativo pur in assenza di una notizia di reato. La morte di una persona è un evento fisiologico, però se emerge qualche elemento da cui si possa dedurre che vi sia stata una condotta illecita a cui è riconducibile eziologicamente l’evento letale, il pubblico ministero è legittimato ad accertare le cause del decesso, tramite l’esecuzione di un’autopsia. Allo stesso modo, in sede di attività di vigilanza, può emergere qualche dato che evochi la possibilità di configurare un reato: al fine di saggiare la consistenza di tale deduzione è doveroso svolgere accertamenti, ricorrendo alle attività investigative processuali.
Da ciò si deduce che il sospetto e l’indizio non sono notizie di reato: se lo fossero non ci sarebbe stato bisogno delle suddette previsioni normative, essendo il pubblico ministero, in presenza di una notizia di reato,
40
autorizzato sia a far eseguire un’autopsia che a condurre indagini investigative preliminari.
Di contro, parte della dottrina ha sostenuto una equivalenza tra le nozioni di “indizio di reità” e di “notizia di reato”, ritenendo l’emergenza di un indizio idonea a determinare la trasformazione dell’attività amministrativa in attività di repressione penale, così come l’emergenza di una notizia di possibile reato.52 Generalmente l’indizio equivale ad una circostanza certa dalla quale si può provare, per induzione logica, una conclusione circa la sussistenza o insussistenza di un fatto da provarsi: in tal modo viene a costituire non solo un argomento dimostrativo riguardante il fatto illecito ed il suo autore bensì, anche, un argomento dimostrativo dell’innocenza. Gli indizi rappresentano punti fermi, elementi percepiti dai nostri sensi dai quali la prova della realtà viene ricavata indirettamente ma con la stessa certezza che potrebbe fornire una prova diretta.53
Con riferimento al sospetto, invece, si è ritenuto che lo stesso non avrebbe nulla a che fare con fatti o circostanze obiettive, tanto da integrare un giudizio meramente ipotetico. La linea di discrimine tracciata tra sospetto e
52Su questa linea, parte della giurisprudenza ha ammesso la piena efficacia probatoria degli atti posti in essere dalla polizia giudiziaria dopo l’insorgenza di indizi di reità. Si esprimono per l’acquisibilità: Cass. sez III, 10 dicembre 1990, Cerrone, in Arch. Nuova proc. pen 1993, p.466; Cass Sez III, 22 aprile 1992, Pescatore, in Cass.pen., 1993, p.1471.
53V.E.BATTAGLINI, Gli indizi nel processo penale, in Cass. pen., III, 1999, p. 2715. L’autore sostiene che la prova critica, costituita dagli indizi, non è dotata di un grado di incertezza inferiore a quello delle altre prove quando la circostanza indiziante è assolutamente certa e la massima d’esperienza o la proposizione logica tra la circostanza indiziante e il fatto da provare è consistente.
In giurisprudenza, Cass., 16 ottobre 1984, in Giust. pen.,1985, IV, c. 574; Cass., 21 maggio 1949, in Arch. pen., 1952, p. 495; Cass., 29 luglio 1936, in Giust. pen., 1937,IV, c. 617.
41
notizia non vuole significare che la notizia di reato debba necessariamente contenere la qualificazione giuridica del fatto, né la compiuta identità del suo autore. La stessa legge processuale non richiede la corrispondenza ad un modello legale d'incriminazione, tanto è vero che, ove poi emerga dalle indagini che si tratta di un fatto non previsto dalla legge come reato, il procedimento troverà il suo epilogo nella richiesta di archiviazione (art. 411 c.p.p.), mentre il processo - esercitata l'azione penale - potrà sfociare in una sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) o in una sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.).54
Nel nuovo sistema processuale la soglia gnoseologica minima dell’azione si è spostata in avanti, facendo si che l’imputazione implichi una probabilità di reato pari a quella un tempo richiesta per la formulazione dell’accusa al termine dell’istruzione. Questo aspetto innovativo, introdotto nel 1988, rileva in quanto la scelta se esercitare o meno l’azione penale non si trova più “a monte” delle indagini preliminari, ma “a valle”. Ne deriva, allora, la necessità di enucleare una nozione di notizia di reato distinta da quella propria della materia penalistica, che si forgi all’interno del sistema processuale ed in particolare in linea con il modello accusatorio che informa il nuovo rito penale, il quale ha imposto al legislatore di spostare “in avanti” la formulazione dell’imputazione e, di conseguenza, di soppesare bene la
54I.DI LALLA, voce Notizia di reato, cit.
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notizia di reato, affinché venga istituito il processo solo nel caso in cui lo si ritenga utile e si possa sostenere l’accusa in dibattimento.55
2.2.2 I fatti non costituenti reato e le pseudonotizie.
Da una lettura dell’art. 109 disp. att. c.p.p. si comprende come gravi in capo