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La richiesta di informazioni e i relativi obblighi del pubblico

4.2 La conoscibilità dell’iscrizione

4.2.1 La richiesta di informazioni e i relativi obblighi del pubblico

La domanda ex art.335c.p.p., contenente la richiesta di informazioni circa la pendenza a proprio carico di iscrizioni nel registro delle notizie di reato, va presentata all’ufficio del pubblico ministero presso il quale pende il procedimento. Evidenti e molteplici sono le difficoltà pratiche che il soggetto interessato ad attivarsi potrà incontrare sotto il profilo spazio- temporale: il richiedente potrebbe ignorare l’ufficio inquirente al quale rivolgere efficacemente la richiesta di comunicazione delle iscrizioni;

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In tal senso v. P. GUALTIERI, Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo riforma, Il

punto di vista di un avvocato, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 501; M. MADDALENA, Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo riforma. Il punto di vista di un magistrato, in Dir. pen. proc.,

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ovvero potrebbe inoltrare la domanda in un momento sbagliato, per esempio il giorno prima che avvenga l’effettiva iscrizione della notizia di reato. Il contenuto della richiesta non è stato tipizzato dal legislatore e sono, quindi, da ritenere ammissibili le domande a contenuto generico, che facciano riferimento, indiscriminatamente, a tutti i dati informativi contenuti nel registro, così come le domande a carattere specifico, parziale o frammentario. Scelta certamente apprezzabile quella di non vincolare l’ammissibilità dell’atto ad un contenuto rigido e legalmente predeterminato, sì da evitare ogni possibile restrizione alle istanze difensive in linea con lo scopo dell’istituto di potenziare il diritto di difesa.

A fronte di una richiesta di informazioni, sia quando non esistono annotazioni a carico, sia quando esse esistono, ma non sono conoscibili, il sospettato otterrà, pertanto, una risposta non significativa. Invece, nei casi eccezionali, normativamente previsti, di “iscrizioni segretate” e di “iscrizioni a comunicazione vietata” il richiedente non potrà ottenerne ufficiale conoscenza, pertanto riceverà una risposta contenente la formula rituale, per cui «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione», imposta dal legislatore e incapace di rendere noto al richiedente quale sia il vero motivo che ne è all’origine,212 con ripercussioni sul diritto di difesa. Una risposta negativa, anche con formule che ne evidenzino l’irricevibilità

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Si evidenzia che se si rispondesse con formule diverse a seconda delle situazioni verificabili, l’effetto pratico sarebbe quello di rendere conosciuta l’iscrizione, la sua segretezza o la sua riferibilità a un delitto particolarmente grave»: così L. D’AMBROSIO, sub art. 18, La riforma

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o l’inammissibilità, si avrà altresì nelle ipotesi in cui la richiesta di informazioni sia espressa da un soggetto non legittimato, ovvero da un soggetto che non sia l’indagato, la persona offesa dal reato o il relativo difensore.

Qualora, invece, risultino iscrizioni suscettibili di comunicazione, l’art. 110

bis disp. att. c.p.p. dispone che la segreteria dell’ufficio adito fornisca le

informazioni richieste.

È da sottolineare come il legislatore abbia mancato di fornire qualsiasi precisazione circa il termine entro il quale il pubblico ministero debba fornire una risposta. Secondo parte della dottrina, l’inquirente dovrebbe adempiere all’obbligo “senza ritardo” o, comunque, ammettendosi l’estensione per analogia della disciplina contenuta nell’art. 121 comma 2 c.p.p. , entro quindici giorni, ma c’è anche chi sostiene che tale meccanismo di accesso, effettivamente svincolato dalla rigidità di un termine perentorio e sprovvisto di rimedi processuali atti a sanzionare ritardi immotivati, sia suscettibile di un utilizzo deviante e elusivo della pubblica d’accusa.213 Pur potendosi profilare, anche in questo contesto, una responsabilità disciplinare ex art. 124 c.p.p., ovvero penale, in capo al dominus della fase investigativa, la soluzione non offre rassicurazioni adeguate e soddisfacenti contro il rischio di vedere completamente frustrata la funzione di garanzia e di conoscibilità della pendenza del procedimento che il legislatore del 1995

213P.P. PAULESU, sub art. 335 c.p.p., cit., p.4145, sostiene che la mancata previsione di un termine renda impraticabile qualsiasi forma di controllo.

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aveva inteso attribuire alla generalizzata possibilità di accesso al registro delle notizie di reato. Il mancato tempestivo adempimento dell’obbligo da parte dell’inquirente può fortemente pregiudicare gli interessi della parte istante, la non conoscenza o l’incertezza sulla pendenza di un procedimento penale potrebbe giungere a precludere ogni possibile iniziativa della difesa nella ricerca degli elementi di prova favorevoli all’indagato.

A garanzia della scomoda posizione in cui può venirsi a ritrovare il richiedente, parte della dottrina ha ricondotto le ipotesi di omessa o incompleta risposta da parte del pubblico ministero al paradigma dell’art. 178, lett. c, c.p.p., con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi al momento in cui la risposta medesima avrebbe dovuto essere data.214

L’art. 335 comma 3 c.p.p. riconosce all’indagato, alla persona offesa e ai rispettivi difensori l’accesso al registro generale delle notizie di reato, (mod. 21, ovvero mod. 21 bis in relazione ai reati di competenza del giudice di pace), e il diritto di ottenere la certificazione delle relative iscrizioni, ove non sussistano divieti legali alla comunicazione delle stesse. Conseguentemente, parrebbero inaccessibili le iscrizioni effettuate nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), nel registro delle notizie di reato contro ignoti (mod. 44) e nel registro delle denunce e degli altri documenti anonimi. Quanto al mod. 45, se ne esclude la

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P. GUALTIERI, Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo riforma, il punto di vista di

un avvocato, cit, pp. 498-500, il quale ritiene affette da nullità anche le risposte contenenti

indicazioni erronee, atteso che la negligenza del redattore non farebbe venir meno la violazione del diritto di difesa.

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possibilità d’accesso rilevando l’assenza di un interesse effettivo in capo al richiedente e l’aggravio di lavoro che ne deriverebbe a carico della segreteria215. Analoga soluzione preclusiva è generalmente accolta dalla dottrina con riguardo alle annotazioni di cui al mod. 44, giustificata dalla mancanza di legittimazione in capo ai soggetti ai quali l’art. 335 comma 3 c.p.p. riconosce il potere d’accesso, non essendoci ancora un soggetto individuato quale ipotetico autore del fatto di reato. In relazione all’accesso al registro anonimi è previsto che il contenuto dello stesso debba rimanere riservato in forza di un divieto assoluto, imposto dall’art. 108 disp. att. c.p.p.

Il problema della conoscibilità delle annotazioni contenute nei vari registri è venuto in evidenza alla luce dei possibili abusi e dei comportamenti irrituali e incontrollabili tenuti dagli inquirenti a danno delle parti: la mancanza di controlli giurisdizionali sulla correttezza delle annotazioni schiude la via ad un uso sproporzionato, illegittimo e censurabile dei diversi registri, potenzialmente lesivo delle garanzie difensive riconosciute all’indagato216. E’ dunque ben comprensibile l’appello della dottrina al rispetto del dovere di lealtà e correttezza del pubblico ministero sulla tenuta dei registri in dotazione all’ufficio217. Come già evidenziato, anche la novella del 1995, nonostante fosse tendenzialmente orientata a garantire l’effettiva

215V. A. CASELLI LAPESCHI, sub art. 18, cit., p. 747.

216In questa direzione P.P. PAULESU, sub art. 335 c.p.p., cit., 4144. 217

R. ORLANDI, sub art. 18, L. 8 agosto 1995 n. 332, in AA.VV., Modifiche al codice di

procedura penale, Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare, Padova, 1995, p.

261; P.L. VIGNA, Il pubblico ministero nel procedimento penale, in AA.VV., Misure cautelari e

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conoscenza del procedimento, è apparsa, ad un’analisi più attenta, insoddisfacente a realizzare i suoi obiettivi, forse anche a causa della precarietà con la quale viene a connotare garanzie che dovrebbero essere fondamentali per l’indagato218.

Se è possibile sostenere che le evidenti carenze normative e la mancanza di controlli sull’adempimento, da parte del pubblico ministero, degli obblighi documentali e di certificazione hanno trovato una giustificazione nella volontà «di non appesantire, con iniziative officiose e di parte, un itinerario procedurale che si voleva mantenere snello serrato e funzionale alla sostenuta semplificazione processuale»219, non può non riconoscersi la necessità di un intervento legislativo – auspicato dalle stesse sezioni unite della Corte di cassazione – che sottoponga l’intero operato dell’inquirente al controllo dell’organo giurisdizionale, del giudice delle indagini preliminari, rivitalizzandone la funzione di garanzia nella fase delle indagini preliminari.

È in questa direzione che si è mossa la proposta di riforma del codice di procedura penale, infatti, il d.d.l. n. 1440/S di iniziativa governativa, in corso di esame alla Commissione Giustizia del Senato dal 10 giugno 2010 (Progetto Alfano) interviene, sull’art.405 comma 2 c.p.p., in tema di esercizio dell’azione penale, conferendo al giudice il potere, da un lato, di

218V. in questa direzione, G.GIOSTRA, I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili, in Cass. pen., 1995, pp. 3598, 3600; M. NOBILI, Diritti difensivi, poteri del pubblico ministero

durante la fase preliminare e legge 8 agosto 1995, n. 332, in Cass. pen., 1996, p. 351.

219A. MARANDOLA, I registri del pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti

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controllo sulla registrazione nominativa della notitia criminis, dall’altro, di eventuale rideterminazione della data in cui essa doveva essere effettuata, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 407 comma 3 c.p.p. Così, «non potranno più riverberarsi sull’imputato gli effetti della iscrizione tardiva, a lui non imputabile, con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagini preliminari, a fini sia acceleratori che di garanzia»220.

Sotto una diversa prospettiva, la dottrina ha proposto la fissazione di un termine entro il quale l’indagato deve essere informato del procedimento a suo carico a cura degli organi competenti deputati all’amministrazione della giustizia, assicurandogli una pronta partecipazione alla fase delle indagini, nel pieno rispetto della parità processuale e della garanzia di un giusto processo, consacrate a livello costituzionale.

Sul tema della piena e sollecita conoscibilità delle iscrizioni ha inciso profondamente la L. cost. 23 novembre 1999, n. 2, che, con la riformulazione dell’art. 111 Cost., ha costituzionalizzato, al comma 3, il diritto della persona sospettata di un reato alla conoscenza della natura e dei motivi delle contestazioni nel più breve tempo possibile. La riforma aveva effettivamente indotto a riconsiderare la portata dell’istituto della ostensibilità delle iscrizioni, nella consapevolezza, tuttavia, che trattandosi di una delle primissime comunicazioni all’accusato, la stessa non avrebbe potuto garantire quella puntualità di particolari che può pretendersi soltanto all’esito della fase investigativa e con la formulazione di una vera e propria

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imputazione.221 In quest’ottica, deve, tuttavia, ammettersi che è non individuabile una piena corrispondenza di prospettive tra il meccanismo di cui all’art. 335 comma 3 c.p.p. e la garanzia costituzionale della tempestiva conoscibilità dell’oggetto dell’accusa: se il primo, infatti, implica l’iniziativa da parte del soggetto interessato, la seconda presuppone un onere informativo in capo agli organi istituzionali.

221E. MARZADURI, Commento all’art. 1, L. cost. 23 novembre 1999, in Legisl. pen., 2000, p. 779, nota 112.

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CAPITOLO QUINTO

POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA NOTIZIA DI REATO