• Non ci sono risultati.

D IRITTO DI ACCESSO AGLI ELABORATI CONCORSUALI

Si tratta di una fattispecie oggetto di molteplici interventi da

parte della giurisprudenza in cui viene primariamente in considerazione

il diritto (rectius interesse) del soggetto che, ritenendo di non essere

stato correttamente valutato all’esito delle prove scritte, chiede la estra-

zione in copia degli elaborati degli altri candidati ammessi, congiunta-

mente ai verbali della Commissione esaminatrice e – nel caso in cui ciò

sia previsto dal bando – la valutazione dei titoli, per poter accedere ed

esaminare anche questi ultimi1.

Tale diritto è inevitabilmente destinato a collidere con un altro

fondamentale diritto, quello alla privacy, degli altri candidati parteci-

panti ad un pubblico concorso.

Un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che il diritto

di accesso alle prove concorsuali non potesse incontrare limitazioni, at-

teso che gli altri candidati, partecipando alla procedura, hanno necessa-

riamente “messo in conto” la probabilità – per altro non del tutto remota

1 Cfr. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra ordi-

– che possano sorgere contestazioni in merito allo svolgimento delle prove e/o alla valutazione dei titoli prodotti.2

Altro orientamento giurisprudenziale – diversamente – ha rite-

nuto che il diritto alla privacy degli altri candidati partecipanti alla pro-

cedura concorsuale, che assumono nell’ambito del procedimento di ac-

cesso il ruolo, assolutamente non secondario, di controinteressati, non

debba essere ritenuto recessivo tout court di fronte alla richiesta di ac-

cesso, soprattutto nelle ipotesi in cui i dati e le informazioni presentas-

sero un contenuto complesso che potrebbe far risalire alla personalità

del soggetto che subisce l’accesso3, soprattutto nella ipotesi in cui il

candidato sia chiamato ad elaborare un tema che potrebbe ben rivelarsi:

“un’occasione per il candidato di rappresentare opinioni (eventual- mente anche politiche o attinenti a settori sensibili) o ad esprimere giu- dizi che non si vorrebbe veder divulgati in sedi diverse rispetto da quella (ristretta) della fase concorsuale ovvero nel caso di elaborati

2 Cfr. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra ordi-

namento interno e ordinamenti sovranazionali, giustizia-amministrativa.it, cit.

3 Cfr. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra

tecnico-scientifici, esporre tesi frutto di ricerche e studi personali in corso di pubblicazione di cui altri potrebbero indebitamente appro- priarsi in caso di diffusione non autorizzata”4.

La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che il partecipante

ad una procedura concorsuale o para-concorsuale sia titolare di un vero

e proprio diritto di accesso non solo ai propri elaborati, ma anche a

quelli degli altri candidati in quanto titolare di un interesse specifico

derivante dalla sua partecipazione alla procedura e ritenuto giuridica-

mente rilevante5.

4 Tar-Lazio, Roma, sez. II quater, 14 marzo 2007, n. 2300, citato in A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra ordinamento interno e ordinamenti sovranazio-

nali, giustizia-amministrativa.it, cit.

5 Cfr. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra ordina-

Tale orientamento è stato plasticamente reso in una pronuncia

del T.A.R Lazio, sede di Roma, sez. IIIa, del 10 settembre 2013 n. 8199, ove si legge che: “le domande, i documenti dei candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico co- stituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, considerato che i concor- renti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno co- stituisce l’essenza della valutazione …[solo in tal modo] si può verifi- care l’imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell’operato della Commissione”6.

Stessa impostazione interpretativo-metodologica è stata altresì

adottata anche nell’ambito delle selezioni per soli titoli e sulla valuta- zione dei curricula dei candidati.

6 Cfr. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra

Se da un lato, infatti, il diritto di accesso è da ritenersi genera-

lizzato sotto il profilo contenutistico, dall’altro, però, può essere limi- tato sotto il profilo temporale in cui esso può essere concretamente eser-

citato. Sul punto molto interessante è una recente sentenza del TAR,

Lazio, sez. I-quater, sentenza 11/01/2018 n° 275, che ha ritenuto che il

diritto di accesso agli elaborati dei concorrenti ammessi può esser dif-

ferito7.

Nel caso di specie il candidato presentava istanza di accesso agli

atti al fine di comparare le correzioni dei commissari tra il proprio ela-

borato e quello di altri candidati. L’amministrazione ha risposto affer-

mativamente a tale richiesta differendo, però, la ostensione dei docu-

menti degli altri candidati alla fine della procedura concorsuale. Il can-

didato-richiedente ha, dunque, proposto ricorso dinnanzi al TAR Lazio

muovendo una serie di censure, tutte rigettate dal tribunale amministra-

tivo8.

7 Cfr. RICCARDO BIANCHINI, Diritto di accesso agli elaborati dei concorrenti ammessi può esser

differito, altalex.com. 8 Cfr. Ivi.

Circa il punctum dolens dell’intera vicenda, ossia se il diritto di

accesso sia o meno differibile, il Collegio ha ritenuto che la risposta

della Amministrazione non debba essere qualificata in termini di di-

niego, atteso che la stessa aveva proceduto alla ostensione di gran parte

della documentazione richiesta, differendo l’accesso della restante parte all’esito della procedura, in conformità al disposto dell’art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. 415/’94, in riferimento agli elaborati degli altri can-

didati.9

“In altre parole, si evidenzia nella pronuncia, la giurisprudenza ha valorizzato le stesse esigenze poste chiaramente a base dell’art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. 415/94, qui in rilievo.

Il ragionamento – già con questo portante al rigetto del ricorso – si è spinto oltre evidenziando come precedenti giurisprudenziali resi affermino, con specifico riferimento a una procedura concorsuale per l’accesso a pubblico impiego, e sempre in relazione a un differimento di accesso agli atti, che esso non nega l’interesse del privato, ma si limita a rinviarne il soddisfacimento a una data successiva, a tutela al

tempo stesso dell’interesse pubblico alla riservatezza e alla speditezza delle operazioni concorsuali.

In definitiva, dunque deve considerarsi che «il diritto di difesa invocato in ricorso non risulta minimamente compromesso dal differi- mento per cui è causa: la valutazione negativa conseguita dal ricor- rente nel concorso di cui trattasi è infatti suscettibile di essere attaccata in giudizio sia ex se sia sulla base degli atti già trasmessi dall’Ammini- strazione all’esito dell’istanza di accesso, e la controversia in tal modo instaurata può essere estesa, occorrendo, agli atti non ancora ostesi, una volta disponibili, a mezzo di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.”.10

10 Cit. RICCARDO BIANCHINI, Diritto di accesso agli elaborati dei concorrenti ammessi può esser