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L’art. 25 della L. n. 241/1990 – rubricato: « Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi» – dispone, al quarto comma, che: “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comu- nali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito ter- ritoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione”. Il comma 5 proseguendo, così dispone: “Le controversie relative

all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

La norma di riferimento nell’ambito del c.p.a. è l’art. 116 – rubri- cato «Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi» – che pre-

impugnato ovvero dalla formazione del silenzio4 – il termine ultimo per ricorrere avverso le determinazioni o il silenzio in esito all’istanza di ac- cesso, mediante notifica all’amministrazione coinvolta ed almeno uno dei controinteressati5.

L’art. 116 c.p.a. delinea un rito speciale – dal carattere impugnato- rio – devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, di

cui all’art. 133 c.p.a.

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4 A tal proposito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6 e 7 del 2006, si è espressa qualificando come decadenziale il termine dei trenta giorni per l’impugnativa del diniego o del silenzio-rifiuto. Ne deriva che trascorso inutilmente tale termine, il soggetto istante potrà impugnare il diniego oppure il silenzio scaturente da una ulteriore istanza di accesso che abbia prospettato dei fatti nuovi (così TAR Lazio, sez.I, 5 luglio 2016, sent.n. 7668). Diversamente al mancare di una nuova situa- zione di fatto o di una differente valutazione dell’interesse connesso all’istanza di accesso, il privato non potrà ottenere una rimessione in termini tramite la mera reiterazione della medesima istanza di accesso, così C.DI FRANCO, Sulla possibilità di reiterare l’istanza di accesso amministrativo, in Giurisprudenza Italiana, 2014, citato in: A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA: Il diritto di accesso

tra ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali, cit. Al ricorrere di tale ipotesi – pertanto - «la determinazione successivamente assunta dall’amministrazione, a meno che questa non proceda auto- nomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile», così ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO DI STATO sent. n. 6 del 2006 cit. in: A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA Il diritto

di accesso tra ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali, cit.

5 Cfr. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA Il diritto di accesso tra ordina-

La specialità in questo caso consiste in una semplificazione della

procedura – ad es. è stata espunta, con la L. n. 15/2005, la disposizione che

prevedeva l’obbligo della difesa tecnica, pertanto l’istante-ricorrente può

stare in giudizio personalmente senza l’ausilio del difensore; specular-

mente anche l’amministrazione-resistente può presenziare in giudizio rap- presentata e difesa da un proprio dipendente in possesso di qualifica diri-

genziale e con specifica delega da parte del rappresentante legale dell’ente, ma solo nel primo grado di giudizio6; la trattazione avviene in camera di consiglio, con un dimezzamento dei tempi rispetto al rito ordinario (tranne

nelle ipotesi di ricorso incidentale e per motivi aggiunti7).

L’udienza in camera di consiglio viene fissata – ove possibile – entro il trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costitu-

zione delle parti, vale a dire trenta giorni dalla notifica (anziché 60 giorni,

previsti per il rito ordinario): pertanto devono intercorrere almeno sessanta

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6 Cfr. LEVATO FRANCESCA, Evoluzione e tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto.it.

7 Cfr. GALATI SABRINA, La tutela giurisdizionale e giustiziale del diritto di accesso ai documenti

giorni tra la notifica alle controparti e lo svolgimento dell’udienza in ca- mera di consiglio8.

Il Giudice amministrativo – ascoltati i difensori delle parti che ne

facciano richiesta ovvero le parti personalmente – decide entro trenta

giorni e – in caso di accoglimento della totale o parziale del ricorso – di-

spone l’esibizione dei documenti oggetti dell’originaria istanza di accesso. L’appello al Consiglio di Stato è proponibile entro trenta giorni de- correnti dalla notifica della sentenza (art. 25, comma 5, ultima parte)9 do- vendo, inoltre, la parte stare in giudizio con la necessaria assistenza di un

difensore.

L’art. 116, comma 4, c.p.a. prevede che la decisione avvenga in forma semplificata, concentrandosi, pertanto, la motivazione sull’unico

elemento di fatto o di diritto ritenuto dirimente ai fini della risoluzione

della controversia, ex art. 74 c.p.a.

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8 Cfr. GALATI SABRINA, La tutela giurisdizionale e giustiziale del diritto di accesso ai documenti

amministrativi, in diritto.it., cit.

9 Cfr. LEVATO FRANCESCA, Evoluzione e tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto.it., cit.

In tale contesto, però, la decisione in forma semplificata si arric-

chisce di un ulteriore e fondamentale elemento consistente nell’ordine di- retto all’amministrazione soccombente di esibire i documenti richiesti: ecco quindi che la decisione – che assume la forma della sentenza – in-

globa nel suo contenuto precettivo non solo il momento cognitivo, ma an-

che e soprattutto quello esecutivo10; si tratta pertanto di una sentenza che

dispone – con effetti di giudicato sostanziale – in riferimento alla richiesta

di accesso11.

Dottrina e giurisprudenza maggioritarie sono inoltre concordi nel

ritenere che trattandosi di un rito speciale – caratterizzato dal procedimento

camerale d’urgenza – esso sia del tutto incompatibile con la richiesta di eventuali misure cautelari12.

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10 Cfr. GALATI SABRINA, La tutela giurisdizionale e giustiziale del diritto di accesso ai documenti

amministrativi, in diritto.it., cit.

11 Cfr. LEVATO FRANCESCA, Evoluzione e tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto.it., cit.