DELL ’ UOMO
4.2 L’ ESPERIENZA SPAGNOLA
Anche in Spagna il diritto di accesso e la trasparenza
amministrativa sono divenuti ben presto un binomio indissolubile.
La codificazione del principio di trasparenza si è avuta con la
Ley de procedimento administrativo (LPA) del 1958 dove, all’art. 63, si consentiva ai soggetti interessati di chiedere il rilascio della copia
autentica del documento amministrativo in riferimento, però, solo agli
atti sottoposti al regime di notificazione individuale25.
A livello costituzionale il diritto di accesso trova specifico
riconoscimento nell’ambito dell’art. 105, lett. b), ove si riconosce – in via generalizzata – l’accesso a tutti i cittadini, e non solo ai soggetti
interessati, agli archivi e registri amministrativi, tranne nelle ipotesi in
cui venivano in considerazione ragioni di difesa e sicurezza nazionale.
25 Cfr. F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie
Con la Costituzione del 1978 – che segna il passaggio dal
regime franchista al sistema democratico – inizia la trasformazione da
una amministrazione “opaca” ad una più “trasparente”26.
L’opera di codificazione del diritto di accesso continua con l’introduzione della L. n. 30/1992 che disciplina il regime giuridico delle pubbliche amministrazioni e il procedimento amministrativo. Si
tratta di una legge che è stata fortemente criticata dalla dottrina spagnola
perché configurava un diritto di accesso azionabile esclusivamente da
soggetti titolari di diritti che “necessitano di quei documenti per essere esercitati” (art.35) e che risulta concretamente esperibile solo in riferimento ai procedimenti chiusi e archiviati27.
Le critiche della dottrina spinsero il legislatore spagnolo a
riformare, nel 1999, la legge del ’92, facendo assurgere la trasparenza a principio generale che deve orientare l’amministrazione nel suo operare28.
26 Cfr. ivi.
27 Cfr. ivi.
28 Sul punto A.BONOMO osserva che con la L. n. 4/1999 “il principio di trasparenza dell’attività
È stato, però, osservato che nell’ordinamento spagnolo a fronte
di un riconoscimento espresso e di rango costituzionale del diritto di
accesso, “nell’applicazione concreta non sembra[va] dimostrare un grado di accessibilità maggiore rispetto all’esperienza degli altri paesi dell’Europa continentale 29”.
Al fine di rendere maggiormente pervasivo il diritto di accesso,
il legislatore spagnolo ha emanato – nel 2013 – la Legge n. 19, in
materia di «transparncia, acceso a la informatión pública y buon
govierno»30.
rapporti tra i cittadini e l’amministrazione”, in Informazione e pubbliche amministrazioni. Dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, citato in F.LOMBARDI, Spunti di
riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie di accesso. Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola, Federalismi.it., cit.
29 Così A.BONOMO,op. cit., citato in F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica
applicazione delle diverse tipologie di accesso. Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola. Federalismi.it., cit.
30 Cfr. F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie
La L. n. 19/2013 – essendo una legge di principio avente
carattere generale – opera su due diversi profili: da un lato impone alle
PP.AA. una serie di obblighi di pubblicazione, ulteriori rispetto alla
legislazione previgente e, dall’altro, estende il concetto di oggetto
accessibile al fine di implementare i meccanismi di accountability dei sistemi di governo, grazie ad un più profondo controllo democratico del
suo operato31.
Vale notare, però, che trattandosi di una normativa di carattere
generale, la L. n. 19/2013 ha reso necessaria l’introduzione di una
specifica normativa di settore da parte delle Comunità Autonome che
molto spesso si sono discostate dai principi fondamentali predisposti
dallo Stato centrale. È il caso – ad esempio – della Catalunya che, con
la propria legge al riguardo, ha espressamente previsto che se la PA non
risponde entro i termini, sull’istanza del privato si forma il silenzio-
assenso, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale, in
31 Cfr. ivi.
base alla quale, il silenzio dell’amministrazione equivale ad un rifiuto, ex art. 20, comma 4, L. n. 19/201332.
Analogamente alla disciplina italiana, la L. n.19/2013
predispone una specifica tutela per i controinteressati: si prevede,
infatti, che qualora l’informazione richiesta sia afferente a diritti e/o interessi di terzi, questi ultimi hanno quindici giorni per fare pervenire
alla amministrazione procedente le proprie osservazioni (art. 19,
comma 3)33.
È evidente pertanto che ambedue gli ordinamenti, quello
spagnolo e quello italiano, hanno intrapreso un percorso legislativo
comune in cui la trasparenza si concretizza attraverso la pubblicità,
anche se – vale notarlo – il diritto di accesso nell’ordinamento spagnolo
ha acquisito vero e proprio rango costituzionale ed è direttamente
32 Sul tema cfr. S.FERNÁNDEZ RAMOS, J.M.PEREZ MONGUIÓ, El derecho al Acceso, citato in F. LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie di accesso.
Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola, Federalismi.it, cit.
33 Cfr. F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse
tipologie di accesso. Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola. Federalismi.it.,
azionabile da «todas las personas» mediante presentazione di specifica
istanza che non deve essere necessariamente motivata34.
Proprio sotto il profilo della motivazione dell’istanza di accesso
si evidenzia una diversa impostazione delle due legislazioni: se
nell’ordinamento italiano, infatti, la motivazione è elemento facoltativo dell’accesso civico, ex d.lgs. 33/2013, nella legislazione spagnola, diversamente, la motivazione – pur non essendo obbligatoria – è
comunque “preferibile”, poiché costituisce una opportunità per l’istante di chiarire meglio i motivi della propria richiesta e di “vincolare” – seppure indirettamente la PA in sede di decisione35.
34 Cfr. ivi.
35 Cfr. F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie