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DELL ’ UOMO

4.2 L’ ESPERIENZA SPAGNOLA

Anche in Spagna il diritto di accesso e la trasparenza

amministrativa sono divenuti ben presto un binomio indissolubile.

La codificazione del principio di trasparenza si è avuta con la

Ley de procedimento administrativo (LPA) del 1958 dove, all’art. 63, si consentiva ai soggetti interessati di chiedere il rilascio della copia

autentica del documento amministrativo in riferimento, però, solo agli

atti sottoposti al regime di notificazione individuale25.

A livello costituzionale il diritto di accesso trova specifico

riconoscimento nell’ambito dell’art. 105, lett. b), ove si riconosce – in via generalizzata – l’accesso a tutti i cittadini, e non solo ai soggetti

interessati, agli archivi e registri amministrativi, tranne nelle ipotesi in

cui venivano in considerazione ragioni di difesa e sicurezza nazionale.

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25 Cfr. F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie

Con la Costituzione del 1978 – che segna il passaggio dal

regime franchista al sistema democratico – inizia la trasformazione da

una amministrazione “opaca” ad una più “trasparente”26.

L’opera di codificazione del diritto di accesso continua con l’introduzione della L. n. 30/1992 che disciplina il regime giuridico delle pubbliche amministrazioni e il procedimento amministrativo. Si

tratta di una legge che è stata fortemente criticata dalla dottrina spagnola

perché configurava un diritto di accesso azionabile esclusivamente da

soggetti titolari di diritti che “necessitano di quei documenti per essere esercitati” (art.35) e che risulta concretamente esperibile solo in riferimento ai procedimenti chiusi e archiviati27.

Le critiche della dottrina spinsero il legislatore spagnolo a

riformare, nel 1999, la legge del ’92, facendo assurgere la trasparenza a principio generale che deve orientare l’amministrazione nel suo operare28.

 26 Cfr. ivi.

27 Cfr. ivi.

28 Sul punto A.BONOMO osserva che con la L. n. 4/1999 “il principio di trasparenza dell’attività

È stato, però, osservato che nell’ordinamento spagnolo a fronte

di un riconoscimento espresso e di rango costituzionale del diritto di

accesso, “nell’applicazione concreta non sembra[va] dimostrare un grado di accessibilità maggiore rispetto all’esperienza degli altri paesi dell’Europa continentale 29”.

Al fine di rendere maggiormente pervasivo il diritto di accesso,

il legislatore spagnolo ha emanato – nel 2013 – la Legge n. 19, in

materia di «transparncia, acceso a la informatión pública y buon

govierno»30.

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rapporti tra i cittadini e l’amministrazione”, in Informazione e pubbliche amministrazioni. Dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, citato in F.LOMBARDI, Spunti di

riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie di accesso. Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola, Federalismi.it., cit.

29 Così A.BONOMO,op. cit., citato in F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica

applicazione delle diverse tipologie di accesso. Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola. Federalismi.it., cit.

30 Cfr. F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie

La L. n. 19/2013 – essendo una legge di principio avente

carattere generale – opera su due diversi profili: da un lato impone alle

PP.AA. una serie di obblighi di pubblicazione, ulteriori rispetto alla

legislazione previgente e, dall’altro, estende il concetto di oggetto

accessibile al fine di implementare i meccanismi di accountability dei sistemi di governo, grazie ad un più profondo controllo democratico del

suo operato31.

Vale notare, però, che trattandosi di una normativa di carattere

generale, la L. n. 19/2013 ha reso necessaria l’introduzione di una

specifica normativa di settore da parte delle Comunità Autonome che

molto spesso si sono discostate dai principi fondamentali predisposti

dallo Stato centrale. È il caso – ad esempio – della Catalunya che, con

la propria legge al riguardo, ha espressamente previsto che se la PA non

risponde entro i termini, sull’istanza del privato si forma il silenzio-

assenso, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale, in

 31 Cfr. ivi.

base alla quale, il silenzio dell’amministrazione equivale ad un rifiuto, ex art. 20, comma 4, L. n. 19/201332.

Analogamente alla disciplina italiana, la L. n.19/2013

predispone una specifica tutela per i controinteressati: si prevede,

infatti, che qualora l’informazione richiesta sia afferente a diritti e/o interessi di terzi, questi ultimi hanno quindici giorni per fare pervenire

alla amministrazione procedente le proprie osservazioni (art. 19,

comma 3)33.

È evidente pertanto che ambedue gli ordinamenti, quello

spagnolo e quello italiano, hanno intrapreso un percorso legislativo

comune in cui la trasparenza si concretizza attraverso la pubblicità,

anche se – vale notarlo – il diritto di accesso nell’ordinamento spagnolo

ha acquisito vero e proprio rango costituzionale ed è direttamente

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32 Sul tema cfr. S.FERNÁNDEZ RAMOS, J.M.PEREZ MONGUIÓ, El derecho al Acceso, citato in F. LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie di accesso.

Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola, Federalismi.it, cit.

33 Cfr. F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse

tipologie di accesso. Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola. Federalismi.it.,

azionabile da «todas las personas» mediante presentazione di specifica

istanza che non deve essere necessariamente motivata34.

Proprio sotto il profilo della motivazione dell’istanza di accesso

si evidenzia una diversa impostazione delle due legislazioni: se

nell’ordinamento italiano, infatti, la motivazione è elemento facoltativo dell’accesso civico, ex d.lgs. 33/2013, nella legislazione spagnola, diversamente, la motivazione – pur non essendo obbligatoria – è

comunque “preferibile”, poiché costituisce una opportunità per l’istante di chiarire meglio i motivi della propria richiesta e di “vincolare” – seppure indirettamente la PA in sede di decisione35.

 34 Cfr. ivi.

35 Cfr. F.LOMBARDI, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie