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D IRITTO DI ACCESSO ALLE CARTELLE ESATTORIALI

Un ulteriore ambito rispetto al quale la giurisprudenza ha avuto

modo di pronunciarsi è quello in materia di accesso alle cartelle esatto-

riali11.

Si tratta di una materia dalla natura peculiare, atteso che il di-

sposto dell’art. 24, co.1, lett.b) della L .n. 241/1990 espressamente di-

spone che il diritto di accesso è escluso in riferimento ai procedimenti

tributari, per i quali, in ogni caso, restano ferme le specifiche norme che

li regolano12.

A bilanciare la disposizione della norma de qua, nell’ottica di

una lettura costituzionalmente orienta, interviene l’art. 24, co. 7, L .n.

241/1990, ai sensi del quale “deve comunque essere garantito ai richie- denti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia ne- cessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

11 Cfr. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra

ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali, giustizia-amministrativa.it.

La dottrina e la giurisprudenza dalla applicazione del combinato

disposto delle disposizioni sopracitate ritengono che il limite in que-

stione debba riferirsi esclusivamente alla fase di pendenza del procedi-

mento tributario e non alla fase afferente alla adozione del provvedi-

mento definitivo, il cui oggetto è la riscossione della imposta accertata

e dovuta13.

Sempre in tema di diritto di accesso agli atti di natura tributaria

il d.P.R. 602/1973, al comma 5 dell’art. 26, configura l’obbligo per

l’esattore di custodire per cinque anni la matrice o la copia della cartella corredata da relata di notifica ovvero di avviso di ricevimento e di esi-

birla su richiesta del contribuente o della amministrazione.14

La giurisprudenza amministrativa ha tracciato i contorni di que-

sto obbligo, specificando che il termine quinquennale rappresenta – in-

vero – l’obbligo minimo a tale riguardo in capo all’esattore, poiché tale

obbligo, comunque, permane fino a quando il credito non è recuperato,

13 Cfr. ivi.

fatti salvi gli effetti del termine decennale di prescrizione ordinaria (così

Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n.4821)15.

Costituisce pertanto principio fondamentale – ribadito di re-

cente dal Tar Lazio, sez. III-quater, 19 luglio 2017, n. 8667 e dal Tar

Lazio, sez. II-ter, 236/2018 – anche in tema di accesso tributario che

quest’ultimo non è esente dalla applicazione delle “regole auree” in ma- teria di accesso in ossequio delle quali il funzionario della pubblica am-

ministrazione procedente, a fronte di una richiesta generica da parte del

contribuente, non è tenuto ad una attività di ricerca che risulti defati-

gante per l’amministrazione16.

In linea con l’orientamento del Tar Lazio si è espressa anche la

Cassazione, 13 maggio 2014, n. 10326: “Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’Agente per la riscossione dia prova di avere ese- guito regolarmente questa notificazione non sussiste alcun onere pro- batorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in

15 Cfr. ivi. 16 Cfr. ivi.

giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale nem- meno ai sensi del richiamato d.p.r. n. 602 del 1973”17.

Sempre in riferimento all’accesso in materia tributaria, esclu- dendo i casi – invero marginali – in cui la contestazione da parte del

contribuente ha ad oggetto l’omessa notifica della cartella di pagamento che, ex se, non configura l’obbligo in capo all’Agente della riscossione

ad esibirla in giudizio, vi è una importante casistica frutto di copiose

istanze di accesso finalizzate ad ottenere la estrazione in copia con-

forme all’originale delle cartelle esattoriali18.

Sul punto si sono delineati due diversi orientamenti giurispru-

denziali. L’orientamento maggioritario – fatto proprio sia dalla Corte di

Cassazione che dal Consiglio di Stato – ritiene che l’estratto di ruolo

rappresenti “ una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essen-

ziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente

17 Cfr. ivi. 18 Cfr. ivi.

di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fonda- tezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente” (così, Cass., sez. III, 23 giugno 2015, n. 12888)19.

Diversamente l’indirizzo minoritario – inaugurato dal Tar Lazio e avallato anche dal Consiglio di Stato – ha ribadito la indefettibile di-

versità concettuale tra forma e contenuto e, dunque, tra la produzione

degli estratti del ruolo e la cartella di pagamento.

Il Consiglio di Stato ha cercato di ricomporre la frattura giuri-

sprudenziale venutasi a creare sul punto con la sentenza resa dalla

Quarta sezione, 6 novembre 2017, n. 5128, precisando che nella ipotesi

in cui la notifica della cartella sia avvenuta ad opera degli ufficiali della

riscossione ovvero ad opera altri soggetti all’uopo abilitati ovvero, an-

cora, a mezzo P.E.C. l’Agenzia di riscossione detiene materialmente

l’originale della cartella che risulta – pertanto – facilmente ostensibile.20

19 Cfr. ivi.

Diversamente in caso di notifica mediante servizio postale, il

Consiglio di Stato – aderendo all’orientamento maggioritario espresso

dalla Cassazione – ha ritenuto che l’Agente della riscossione, non di-

sponendo più dell’unico esemplare in originale della cartella esattoriale,

potrà riscontrare l’istanza di accesso agli atti tramite produzione della copia dell’estratto di ruolo21.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che a tutela dell’interesse del privato, l’Agente è tenuto: “ad attestare - con una specifica dichia- razione formale, della quale si assume la responsabilità, contenuta nella copia dell’estratto di ruolo prodotta o in un autonomo documento - che i dati riportati nell’estratto corrispondono alle risultanze dei ruoli e che né presso di sé né presso altra Amministrazione esistono gli ori- ginali richiesti”22.

21 Cfr. ivi.

22 Cit. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra