Un ulteriore ambito rispetto al quale la giurisprudenza ha avuto
modo di pronunciarsi è quello in materia di accesso alle cartelle esatto-
riali11.
Si tratta di una materia dalla natura peculiare, atteso che il di-
sposto dell’art. 24, co.1, lett.b) della L .n. 241/1990 espressamente di-
spone che il diritto di accesso è escluso in riferimento ai procedimenti
tributari, per i quali, in ogni caso, restano ferme le specifiche norme che
li regolano12.
A bilanciare la disposizione della norma de qua, nell’ottica di
una lettura costituzionalmente orienta, interviene l’art. 24, co. 7, L .n.
241/1990, ai sensi del quale “deve comunque essere garantito ai richie- denti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia ne- cessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
11 Cfr. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra
ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali, giustizia-amministrativa.it.
La dottrina e la giurisprudenza dalla applicazione del combinato
disposto delle disposizioni sopracitate ritengono che il limite in que-
stione debba riferirsi esclusivamente alla fase di pendenza del procedi-
mento tributario e non alla fase afferente alla adozione del provvedi-
mento definitivo, il cui oggetto è la riscossione della imposta accertata
e dovuta13.
Sempre in tema di diritto di accesso agli atti di natura tributaria
il d.P.R. 602/1973, al comma 5 dell’art. 26, configura l’obbligo per
l’esattore di custodire per cinque anni la matrice o la copia della cartella corredata da relata di notifica ovvero di avviso di ricevimento e di esi-
birla su richiesta del contribuente o della amministrazione.14
La giurisprudenza amministrativa ha tracciato i contorni di que-
sto obbligo, specificando che il termine quinquennale rappresenta – in-
vero – l’obbligo minimo a tale riguardo in capo all’esattore, poiché tale
obbligo, comunque, permane fino a quando il credito non è recuperato,
13 Cfr. ivi.
fatti salvi gli effetti del termine decennale di prescrizione ordinaria (così
Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n.4821)15.
Costituisce pertanto principio fondamentale – ribadito di re-
cente dal Tar Lazio, sez. III-quater, 19 luglio 2017, n. 8667 e dal Tar
Lazio, sez. II-ter, 236/2018 – anche in tema di accesso tributario che
quest’ultimo non è esente dalla applicazione delle “regole auree” in ma- teria di accesso in ossequio delle quali il funzionario della pubblica am-
ministrazione procedente, a fronte di una richiesta generica da parte del
contribuente, non è tenuto ad una attività di ricerca che risulti defati-
gante per l’amministrazione16.
In linea con l’orientamento del Tar Lazio si è espressa anche la
Cassazione, 13 maggio 2014, n. 10326: “Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’Agente per la riscossione dia prova di avere ese- guito regolarmente questa notificazione non sussiste alcun onere pro- batorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in
15 Cfr. ivi. 16 Cfr. ivi.
giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale nem- meno ai sensi del richiamato d.p.r. n. 602 del 1973”17.
Sempre in riferimento all’accesso in materia tributaria, esclu- dendo i casi – invero marginali – in cui la contestazione da parte del
contribuente ha ad oggetto l’omessa notifica della cartella di pagamento che, ex se, non configura l’obbligo in capo all’Agente della riscossione
ad esibirla in giudizio, vi è una importante casistica frutto di copiose
istanze di accesso finalizzate ad ottenere la estrazione in copia con-
forme all’originale delle cartelle esattoriali18.
Sul punto si sono delineati due diversi orientamenti giurispru-
denziali. L’orientamento maggioritario – fatto proprio sia dalla Corte di
Cassazione che dal Consiglio di Stato – ritiene che l’estratto di ruolo
rappresenti “ una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essen-
ziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente
17 Cfr. ivi. 18 Cfr. ivi.
di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fonda- tezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente” (così, Cass., sez. III, 23 giugno 2015, n. 12888)19.
Diversamente l’indirizzo minoritario – inaugurato dal Tar Lazio e avallato anche dal Consiglio di Stato – ha ribadito la indefettibile di-
versità concettuale tra forma e contenuto e, dunque, tra la produzione
degli estratti del ruolo e la cartella di pagamento.
Il Consiglio di Stato ha cercato di ricomporre la frattura giuri-
sprudenziale venutasi a creare sul punto con la sentenza resa dalla
Quarta sezione, 6 novembre 2017, n. 5128, precisando che nella ipotesi
in cui la notifica della cartella sia avvenuta ad opera degli ufficiali della
riscossione ovvero ad opera altri soggetti all’uopo abilitati ovvero, an-
cora, a mezzo P.E.C. l’Agenzia di riscossione detiene materialmente
l’originale della cartella che risulta – pertanto – facilmente ostensibile.20
19 Cfr. ivi.
Diversamente in caso di notifica mediante servizio postale, il
Consiglio di Stato – aderendo all’orientamento maggioritario espresso
dalla Cassazione – ha ritenuto che l’Agente della riscossione, non di-
sponendo più dell’unico esemplare in originale della cartella esattoriale,
potrà riscontrare l’istanza di accesso agli atti tramite produzione della copia dell’estratto di ruolo21.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che a tutela dell’interesse del privato, l’Agente è tenuto: “ad attestare - con una specifica dichia- razione formale, della quale si assume la responsabilità, contenuta nella copia dell’estratto di ruolo prodotta o in un autonomo documento - che i dati riportati nell’estratto corrispondono alle risultanze dei ruoli e che né presso di sé né presso altra Amministrazione esistono gli ori- ginali richiesti”22.
21 Cfr. ivi.
22 Cit. A. DI CAPIZZI, N. L. GUGLIELMO, J. K. CHABORA, F. VONA, Il diritto di accesso tra