• Non ci sono risultati.

Le decisioni di fine vita in Germania: spunti di riflessione per il dibattito sul testamento biologico in Italia

Spunti di riflessione per il dibattito sulle dichiarazioni anticipate di trattamento

4. Le decisioni di fine vita in Germania: spunti di riflessione per il dibattito sul testamento biologico in Italia

Interessante a livello internazionale, è osservare l’intervento normativo adottato dall’ordinamento tedesco sulle disposizioni anticipate di trattamento. In particolare, merita di essere evidenziata la premessa che ha preceduto il disegno legge in questione; “A causa del progresso medico e tecnico-medico il morire non è più percepito come un processo naturale, ma come una

154 Articolo 22 “le dichiarazioni anticipate di trattamento sono valide quando espresse; a) In forma scritta con firma autenticata;

b) Con atto scritto depositato dal disponente o da chi lo rappresenta presso le strutture di assistenza medica di base o dagli stessi consegnato al medico responsabile della cura

c) Con scrittura olografa

d) Con dichiarazioni orali o manifestazioni di volontà realizzate attraverso altre procedure adeguate ai mezzi espressivi del disponente, purché raccolte dal medico responsabile della cura o documentate attraverso registrazioni video da cui risulti la data delle disposizioni.

120

conseguenza di decisioni umane che hanno per contenuto il porre fine o il rinunciare a misure mediche di prolungamento della vita. Le situazioni di fine vita sono altamente complesse e individuali, il processo del morire non può esser definito solo con criteri medici, perché ciò nella prassi è pressoché impossibile dato che nessun medico di regola può indicare senza alcun dubbio e con certezza di giudizio il momento in cui questo processo ha inizio. Un intervento normativo deve comunque informarsi al riconoscimento che la vita e la morte nella loro complessità non sono normabili e si sottraggano a categorie standardizzate e perciò lasciare spazio alla considerazioni del caso singolo, rendendo possibile la valutazione e la valorizzazione individuale di ogni singola disposizione del paziente. Scopo primario di un intervento normativo è dunque quello di superare l’incertezza della prassi in vista dell’efficacia vincolante delle disposizioni anticipate del paziente, traducendo in legge ordinaria le prescrizioni costituzionali sulla dignità e l’autodeterminazione, ma insieme chiarendo in quali casi sia da innescare la garanzia giudiziale. La disciplina deve esser limitata all’indispensabile, infatti, in un ordinamento costituzionale liberal-democratico che rispetta e promuove l’autodeterminazione e l’autoresponsabilità degli esseri umani deve esser evitata qualsiasi sovra-regolazione. Perché una regolazione delle disposizioni del paziente che vada oltre l’indispensabile porterebbe nel nucleo del governo della vita individuale il pericolo di limitare diritti fondamentali quali la dignità umana, la generale libertà d’azione, l’integrità

121

del corpo, la libertà di fede, di coscienza, di conoscenza. Obiettivo del legislatore deve essere quello di disegnare un percorso praticabile, che evita procedure burocratiche e perciò è adatto a garantire l’individualità del morire in una società umana.156

Il disegno di legge si presenta come un attento e essenziale intervento inteso a rispettare e valorizzare, precisandoli, i principi già elaborati dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale Tedesca, come è giusto che faccia un buon legislatore.

La legge Tedesca,entrata in vigore in Germania il 01.09.2009 costituisce un modello cui è opportuno fare riferimento. La legge contiene una definizione del patientenverfungung, secondo la quale si ha “un atto di disposizione del paziente quando una persona maggiorenne e capace di prestare consenso stabilisce in forma scritta, per il caso in cui dovesse perdere tale capacità, se acconsente o si oppone a indagini sul suo stato di salute, trattamenti o altri interventi ai quali non è ancora stato sottoposto, che non sono attuali o imminenti.” A differenza del testamento olografo, le disposizioni del paziente devono essere redatte per iscritto, ma non necessariamente di proprio pugno. La logica normativa del disegno di legge consiste nel rendere certo il carattere vincolante delle disposizioni anticipate e insieme nel caratterizzare questo vincolo, non come un debito di formale e meccanico adeguamento a un precetto negoziale, ma come un obbligo di dare attuazione ai propositi del

156 P. ZATTI Le disposizioni del paziente: ci vorrebbe un legislatore in Nuova Giur. Civ. Comm., 2009, p. 313.

122

paziente attraverso un processo di interpretazione e concretizzazione nella realtà complessa che si tratta di affrontare.157

La disciplina valorizza il ruolo attribuito al fiduciario, al quale è attribuito il compito di provare che, le disposizioni si riferiscono precisamente alla situazione attuale in cui si trova la persona interessata: un compito che deve svolgersi dando valore anche ad eventuali atteggiamenti della persona nella situazione concreta che potrebbero contraddire una disposizione formalmente corrispondente. Prevede infatti la norma che quando la persona non è più in grado di manifestare in alcun modo la propria volontà o non è in grado di intendere e volere, il fiduciario dovrà rendere attuali le disposizioni della persona, interpretandone la volontà e tenendo conto pure dei comportamenti eventualmente idonei a far presumere che la volontà manifestata in forma scritta non possa considerarsi attuale. Le disposizioni del paziente devono essere osservate e interpretate e concretizzate per far fronte alla singolarità di ogni situazione, nel rispetto non solo della volontà espressa, ma dell’identità del paziente, della sua storia e dei suoi valori, della sua concezione della propria dignità. Infatti, fiduciari e procuratori, sono inoltre chiamati a tenere conto delle eventuali indicazioni circa l’evoluzione della scienza medica e, in particolare, delle maggiori possibilità di guarigione rispetto a quelle tenute presenti dall’interessato nel momento in cui ha redatto le disposizioni. Se, alla luce delle mutate circostanze, i soggetti coinvolti sono concordi circa la

123

decisione da prendere, è doveroso discostarsi dalla volontà dell’interessato. La decisione è rimessa al giudice tutelare, se invece sussistono contrasti tra gli interessati e nel caso in cui il fiduciario, neghi il consenso a un trattamento medico che appaia invece appropriato e sussista il pericolo che in conseguenza di tale diniego il malato muoia o subisca un grave danno alla salute. Inoltre, il disponente ha sempre la possibilità di revocare le disposizioni, con qualsiasi mezzo o forma.158

Alle dichiarazioni espresse e scritte in forma di biotestamento viene equiparata la mutmasslicher Wille, la volontà presunta, che il fiduciario ha il compito di stabilire e sulla cui base dovrà essere presa la decisione sostitutiva. La legge prescrive di prendere in considerazione le dichiarazioni precedenti orali o scritte, i convincimenti etici o religiosi e anche lo stile di vita.