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anticipate di trattamento

3. Il problema della sostituzione nelle decisioni di fine vita

Per quel che concerne più da vicino il tema del testamento biologico, la giurisprudenza si è trovata a dover affrontare il caso discusso e diffuso, della persona perfettamente sana, che richiede la nomina dell’amministratore di sostegno al fine di far conoscere al medico le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti medici che si desidera accettare o rifiutare nel caso di perdita della coscienza. Nel caso in esame la giurisprudenza pratica si è espressa in maniera ondivaga, riconoscendosi talvolta a favore di tale estensione del ruolo

dell’Amministrazione di sostegno, valorizzando l’interpretazione

costituzionalmente orientata dell’articolo 404 del codice civile. In altri casi la giurisprudenza ha negato l’applicabilità dell’istituto in questione quando la persona sia pienamente capace e perfettamente sana. Le motivazioni a sostegno di questa interpretazione opposta sono frequentemente due, la prima si basa sul dato letterale dell’articolo 404, che come prima specificato, sembra richiedere un’attualità della condizione patologica del beneficiario, quale presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno. La seconda ragione è che neanche l’articolo 406, 1° comma, codice civile è funzionale a

stabilire la designazione dell’amministratore di sostegno da soggetto sano.128

Questa norma serve soltanto a chiarire che per accedere all’istituto promozionale, dell’amministrazione di sostegno non è necessario essere

128 Articolo 406 1° comma “il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto

dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417”.

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incapaci, né interdetti. Un caso esemplare che chiarisce la posizione antitetica che spesso caratterizza la giurisprudenza, è costituito da due vicende parallele che giungono all’esame del Giudice tutelare di Cagliari e, in sede di reclamo ex articolo 720 bis, comma 2° codice di procedura civile, della Corte d’Appello di Firenze. Il quesito cui il Giudice Tutelare è chiamato a rispondere nei due casi è il medesimo: può un soggetto sano e pienamente

capace, in un momento in cui non sia prognosticabile in modo ragionevole la prossima sottoposizione a trattamenti sanitari, chiedere al giudice la nomina di un amministratore di sostegno allo scopo di esprimere, per l’ipotesi in cui a detti trattamenti il beneficiario debba sottoporsi e per qualsivoglia motivo si renda incapace, il proprio consenso o dissenso alle scelte terapeutiche in concreto necessarie? La decisione offerta dal giudice tutelare di Cagliari si

pone nel corretto inquadramento nel contesto normativo sovranazionale, mentre l’opposta soluzione adottata dal Collegio Fiorentino si fonda sul tenore strettamente letterale dell’articolo 404. L’istituto dell’Amministrazione di sostegno è stato ritenuto applicabile in maniera ampia, non solo in caso di incapacità già conclamata ma anche in previsione della propria futura e imminente incapacità.129

129 Si tratta di procedimenti riguardanti persone già ricoverate in ospedale in attesa di interventi chirurgici da effettuarsi previa anestesia e quindi perdita della coscienza, di persone ancora non ricoverate ma in lista d’attesa per un intervento chirurgico programmato implicante una perdita della coscienza, o persone pienamente capaci ma in situazioni di salute tali da far prevedere nell’immediato futuro la perdita della capacità.

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La peculiarità del caso in esame si coglie con riferimento al fatto che la ricorrente non presenta, allo stato attuale, alcuna patologia, né versa in una specifica situazione concreta tale da far ritenere certa, nel prossimo futuro, una perdita da parte sua della coscienza, e quindi della capacità di compiere scelte autonome. La ricorrente ha chiesto la nomina, in suo favore, di un amministratore di sostegno in vista di una sua solo possibile perdita della coscienza derivante da trauma improvviso o da malattia invalidante.

La tesi che esclude la possibilità di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno nell’ipotesi in cui l’incapacità si presenti quale situazione apprezzabile solamente in termini di mera probabilità o possibilità, si fonda su un interpretazione particolarmente rigorosa del dato letterale delle norme del codice civile che disciplinano l’istituto. In particolare la Corte d’Appello di Firenze ha fatto leva sul tenore letterale dell’articolo 404, che secondo il collegio consentirebbe la nomina solo nell’ipotesi in cui il beneficiario si trovi già nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Ha inoltre sostenuto ulteriori motivazioni a suffragio della propria tesi, che sono inerenti al procedimento di designazione dell’Amministrazione di sostegno; sarebbe inutile l’obbligo imposto al giudice di sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, essendo volto a verificare lo stato di

incapacità.130 Anche l’obbligo imposto sempre al giudice tutelare di indicare la

130Articolo 407 Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce

recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”.

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durata dell’incarico sarebbe inutile, essendo incerti sia l’an che il quantum dell’eventuale operatività futura dello strumento di tutela. Risulterebbe invece incongruo nel caso di persona pienamente capace l’obbligo di comunicare all’ufficiale di stato civile il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno. La lettera della legge però non è del tutto univoca e, consente anche un risultato interpretativo diverso, una lettura costituzionalmente orientata della norma. L’interprete, infatti, deve prima di tutto cercare ed individuare il significato dei termini utilizzati dal legislatore, che ex articolo 12 delle preleggi del codice civile, deve essere “fatto palese dal significato delle

parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, ma

quando la disposizione nel suo tenore letterale non è equivoca, come nel caso di specie, ha il dovere di interpretarla in modo compatibile con i valori ed i principi sovraordinati sanciti dalla Carta Costituzionale, dal diritto comunitario e dalla CEDU.131 Il collegio di Cagliari ritiene che, l’attualità

dello stato di incapacità del beneficiario non costituisce un requisito indispensabile per la nomina dell’amministrazione di sostegno, rappresentando unicamente l’immancabile presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo. Tale interpretazione assicura il rispetto dei principi costituzionali sulla dualità del rapporto medico paziente,

131 CEDU riveste un ruolo significativo di parametro interpretativo del diritto.

Per quel che concerne più dà vicino gli strumenti di protezione, la Convenzione agli articoli 8 e 14 della stabilisce che appare indispensabile individuare strumenti adeguati per assicurare a tutti, a prescindere dallo stato di capacità o incapacità, il diritto di effettuare le necessarie scelte in materia sanitaria; poiché sarebbe gravemente discriminatorio rispetto alle facoltà riconosciute ai soggetti capaci, negare tale possibilità a coloro che, pur avendo in precedenza manifestato il proprio volere in relazione a determinati trattamenti sanitari, si trovino poi, in ragione del loro stato di incapacità, nella materiale impossibilità di ribadire, nel momento in cui i trattamenti debbono esser somministrati, l’opzione terapeutica in precedenza effettuata.

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garantisce il principio di uguaglianza evitando discriminazioni in ragione della situazione di capacità o incapacità dell’individuo.

Ritenere che, il presupposto dell’attualità sia un requisito indispensabile per la nomina di un amministratore di sostegno, significa negare tutela nei casi in cui il soggetto venga a trovarsi improvvisamente in una situazione di

incapacità132, discriminandoli rispetto ai soggetti che hanno potuto prevedere la

perdita della propria coscienza, come nel caso di malattie degenerative, e

hanno designato un amministratore di sostegno. 133 Il merito di tale

interpretazione è quello di riconoscere, in attesa di una riforma organica che finalmente introduca una riforma esaustiva, di garantire agli interessati di decidere, quando ancora ne sono capaci, circa i trattamenti sanitari che li

potrebbero riguardare in futuro. Ma è altresì vero che l’interpretazione

sistematica operata da tali giudici non è condivisa da tutta la giurisprudenza e quindi non garantisce parità di trattamento a tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico.134

132 Caso non prevedibile di un incidente stradale, di un trauma improvviso, di una malattia non diagnosticata. 133 D. INFANTINO Amministrazione di sostegno – soggetto attualmente non impossibilitato a provvedere ai propri interessi- Amministratore-nomina-Ammissibilità in Nuova Giur civ. comm. ,2010, p. 431.

134 Numerosi sono i sostenitori della tesi opposta; V. BUSI Sull’interesse ad agire per la nomina dell’amministratore di sostegno, Famiglia e diritto,2010, p. 55, G. SPOTO Testamento biologico e amministratore di sostegno: il giudice tutelare compie un passo indietro in Corr. Giur, 2011, p. 9.

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