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anticipate di trattamento

4. L’intervento illuminante della Corte di Cassazione

A far chiarezza sul delicato e controverso tema riguardante l’efficacia delle direttive anticipate di trattamento sanitario, è stata la Sezione prima della Corte di Cassazione con sentenza 23707 del 2012. La ricorrente, denunciando falsa applicazione degli articoli 406 e 408 codice civile, critica il decreto di inammissibilità emanato dal giudice tutelare di Trento in data 29.11.2010, inerente alla nomina dell’amministrazione di sostegno. La donna, in previsione di una propria futura e eventuale incapacità, precisava la propria volontà circa le cure mediche alle quali desiderava essere o non essere sottoposta in futuro, attribuendo pieni poteri all’amministratore di sostegno di

decidere al riguardo. 135 Critica l’impugnato decreto sull’assunto che la

designazione dell’amministrazione di sostegno rappresenti strumento di tutela idoneo a garantire piena validità alle direttive anticipate di trattamento sanitario, che prescinde dall’attualità dello stato di incapacità del designante, presupposto della produzione degli effetti dell’istituto e non della sua stessa introduzione. La Cassazione, afferma invece che la nomina del soggetto chiamato a svolgere l’ufficio di cui si tratta non può che essere contestuale al manifestarsi della condizione di impossibilità, per il beneficiario, di provvedere ai propri interessi risultando conseguentemente inammissibile

135 Con ricorso del 26.10. 2010 la ricorrente ha chiesto di nominare Amministratore di sostegno e il giudice tutelare, con decreto 29.11.2010 ne ha dichiarato l’inammissibilità. La Corte d’Appello investita del reclamo ne ha disposto il rigetto con decreto 862 depositato il 19 Aprile 2011osservando che la richiesta non può provenire da persona nella piena capacità psico-fisica, presupponendo uno stato di incapacità attuale e non futuro.

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l’amministrazione di sostegno pro futuro, in vista di un impossibilità non attuale, ma futura. Questa sentenza ha un’importanza fondamentale perché fino a questo momento vi erano stati dei dubbi sull’interpretazione dell’articolo 408, in particolare sul requisito dell’attualità o meno della condizione patologica. Nonostante l’atteggiamento di favore che la giurisprudenza ha mostrato negli anni nei confronti di tutte le soluzioni idonee a promuovere l’autonomia del beneficiario, una risposta incondizionatamente positiva alla domanda concernente l’applicabilità analogica dell’articolo 408 del codice civile alle direttive anticipate di trattamento sanitario appare difficilmente sostenibile, attese le molteplici differenze che separano l’ipotesi

di designazione della persona dell’amministratore da quella in parola.136

L’istituto mira ad offrire uno strumento di assistenza della persona carente di autonomia a causa della condizione di infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado di intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti più tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione. La Corte afferma che “l’intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può

che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione di incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina, che, secondo il contesto normativo riferito, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti.”

136 M. TESCARO Amministratore di sostegno Pro futuro e direttive anticipate di trattamento sanitario in Rivista di diritto civile, 2013, p.1034.

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La Cassazione, si è pertanto posta a favore della tesi volta a negare che il giudice tutelare possa nominare un amministratore di sostegno “ora per allora”. Il supremo collegio, poi, una volta premessa l’estraneità al thema

decidendum e quindi l’irrilevanza ai fini della decisione della problematica,

si è soffermata sull’ammissibilità delle direttive anticipate di trattamento ed ha ricordato che “il nostro legislatore, diversamente da quello di altri stati

Europei, Francia, Germania, Austria e Spagna non è ancora intervenuto”

lasciando intendere che una disciplina legislativa sarebbe auspicabile.137

Successivamente la Corte afferma che “nel caso in considerazione

l’intervento dell’amministratore di sostegno designato, pur con i limiti operanti in materia di diritti personalissimi, è vincolato alle indicazioni manifestate nella condizione di capacità, occorre aggiungere sempre revocabili, ed ha il potere ed il dovere di esternarle, senza che si ponga la necessità di ricostruire la volontà attraverso atti e/o fatti compiuti in stato di capacità.” La Cassazione sembra avere voluto dire che, là dove il soggetto

interessato abbia designato un amministratore di sostegno ai sensi dell’articolo 408 del codice civile, quindi rispettando il presupposto dell’attualità della condizione psico-fisica, e abbia posto in essere direttive anticipate, sempre ai sensi dell’articolo 408 del codice civile, non ci sarebbe alcun problema pratico della ricostruzione della personalità di detto soggetto,

137 M. TESCARO Amministratore di sostegno Pro futuro e direttive anticipate di trattamento sanitario in Rivista di diritto civile, 2013, p.1038.

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perché occorrerebbe solo rispettare le sue dichiarazioni. Nessun approfondimento è stato invece compiuto con riguardo alla diversa ipotesi in cui il beneficiario di un amministrazione di sostegno non abbia posto in essere dichiarazioni anticipate e non sia, al momento del trattamento sanitario, più in grado di esprimere personalmente il consenso: al riguardo, dovrebbe, pertanto, rimanere fermo, sempre nel caso di specie ne ricorreranno tutti i presupposti, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21748/2007. Manca nel nostro ordinamento un quadro complessivo, organico e coerente degli strumenti di protezione degli incapaci maggiorenni e della loro incidenza sul più generale problema relativo all’efficacia delle direttive anticipate di trattamento sanitario. Ma la soluzione non può essere lasciata alla sola giurisprudenza, sarebbe necessario e auspicabile un intervento normativo del legislatore, che tenesse conto delle esperienze straniere e delle elaborazioni della nostra dottrina e della giurisprudenza.

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Capitolo V

Spunti di riflessione per il dibattito sulle