normativa sulle società pubbliche
4. LA FOGA RIFORMISTA DEL LEGISLATORE ITALIANO 1 DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N
4.3. DECRETO LEGGE 6 MARZO 2014, N 16.
E’ stata pubblicato sulla G.U. n. 102 del 5 maggio 2014, la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante “Disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, con modifiche in vigore dallo stesso 5
Il decreto vara numerose disposizioni in materia di finanza locale.
Con il comma 1, lett. a) e b), dell’art. 2, sono state apportate importanti modifiche alla “legge di stabilità 2014”. Il Legislatore, infatti, all’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto il comma 568-bis e il 568-ter ed ha modificato i termini del comma 569.
In concreto, il comma 568-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche locali indicate nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196/09, e le società da esse controllate, in modo diretto o indiretto, in conformità peraltro all’indirizzo del Governo espresso nelle disposizioni del “decreto Irpef 2014”, intervenuto sul “Gruppo pubblico locale” e finalizzato alla razionalizzazione della spesa complessiva e a favorire l’estinzione dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, hanno la possibilità di procedere alla dismissione di partecipazioni beneficiando di significative agevolazioni fiscali e procedurali.
Vengono, in particolare stabiliti due percorsi alternativi di dismissione ovvero lo scioglimento delle Società o l’alienazione delle partecipazioni.
Nel primo caso, “…se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre 12
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di Pubbliche Amministrazioni in seguito allo scioglimento della Società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le Imposte sui redditi e l’Imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell’Imposta sul valore aggiunto. Le Imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa”. In questa prima ipotesi, i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della
suddetta disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di mobilità introdotte dai commi da 563 a 568 del citato art. 1 e, “ove lo scioglimento riguardi una Società
controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla Società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei 4 successivi”.
Il secondo caso consiste, invece, nell’alienazione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e nella contestuale assegnazione del Servizio per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto Salva Roma”.
I benefici connessi a tale scelta si traducono essenzialmente in un risparmio di imposta derivante dalla non concorrenza delle plusvalenze alla formazione del
reddito e del valore della produzione netta e dalla deducibilità delle minusvalenze nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
A fronte di detta opzione, infine, nel caso si tratti di società a capitale misto, è riconosciuto al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di prelazione.
Il comma 568-ter a sua volta introduce un meccanismo di “salvaguardia” per il personale in esubero delle Società ai sensi del comma 563 il quale, in applicazione dell’istituto della mobilità tra partecipate disciplinato dai commi da 565 a 568, risulti privo di occupazione. In questa circostanza, il personale assume “titolo di
precedenza, a parità di requisiti, per l’impiego nell’ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni”.
Per quanto concerne infine il comma 569 del citato art. 1 della “legge di stabilità
2014”, che ha prorogato di quattro mesi i termini dell’art. 3, comma 29, della Legge
n. 244/07 per l’alienazione delle partecipazioni, diverse da quelle detenute in società che erogano servizi di interesse generale e quindi pubblici locali, che a seguito di ricognizione effettuata dagli Organi di indirizzo degli enti locali risultano non necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il “Decreto Salva
Roma” è intervenuto portando a dodici i mesi entro i quali è possibile procedere
all’anzidetta alienazione.
Alla luce di ciò, gli enti locali potranno ora usufruire della “moratoria” deliberando entro il 31 dicembre 2014 anziché entro il 30 aprile 2014.
In sede di conversione è stato modificato il termine della proroga, di cui alla lett. c), entro il quale i contribuenti possono aderire alla “definizione agevolata” delle somme iscritte a ruolo. Infatti, il termine in questione, già prorogato al 31 marzo 2014, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2014.
Sempre in sede di conversione sono state introdotte le lett. c-bis) e c-ter), le quali hanno apportato ulteriori modifiche ad alcuni termini previsti nella “Legge di
stabilità 2014”. In particolare, la lett. c-bis) ha modificato il termine di cui al comma
621, mentre la lett. c-ter) ha modificato il termine di cui al comma 622, inerenti il pagamento dei ruoli affidati in riscossione. Le citate norme della “Legge di stabilità
2014” fanno riferimento alla possibilità, concessa ai debitori per ruoli emessi da
l’obbligazione attraverso il pagamento dell’importo iscritto a ruolo originariamente, senza il pagamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora. Ai sensi del comma 621, l’Agente della riscossione che, per effetto del pagamento, è discaricato dell’importo residuo del ruolo, è obbligato ad inviare all’Ente creditore entro il 31 ottobre 2014 (e non più entro il 30 giugno 2014) l’elenco dei debitori che hanno optato per il citato beneficio, al fine dell’aggiornamento delle scritture patrimoniali. Lo stesso Agente della riscossione, ai sensi del comma 622, come modificato dalla legge di conversione in commento, invia entro il 31 ottobre (e non entro il 30 giugno) per posta ordinaria l’avviso di avvenuta estinzione del debito al contribuente.
La legge di conversione n. 68/14 ha modificato anche il termine di cui alla lett. d), che adeguava il periodo di sospensione della riscossione dei predetti crediti erariali, prorogando il termine ultimo dal 15 marzo 2014 al 15 giugno 2014 (e non più 15 aprile 2014).
La lett. d-bis) ha disposto che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo Tari decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la completa attuazione delle procedure di riallineamento delle banche-dati catastali previste dall’art. 1, comma 647, della legge n. 147/13.
La lett. e), completamente riformata dalla legge di conversione, ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di disporre in via regolamentare riduzioni della quota variabile del Tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con lo stesso Regolamento, l’Ente individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento, al “Servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani, di rifiuti speciali non assimilati” si applicano le sanzioni previste dall’art.
256, comma 2, del d. lgs. n. 152/06, in assenza di convenzione con il Comune o con l’Ente gestore del Servizio.
La lett. e-bis), introdotta in sede di conversione del d.l. n. 16/14, ha disposto, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, che il Comune può prevedere, limitatamente agli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell’Allegato 1, al D.P.R. n. 158/99,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b, del medesimo Allegato 1.
Il comma e-ter) ha disposto, mediante la rimodulazione dell’art. 1, comma 660, della legge n. 147/13, che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni Tari rispetto a quelle previste dall’art. 1, comma 659, lett. da a) ad e), della Legge n. 147/13, la cui copertura deve essere assicurata mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente.
Il comma e-quater) ha abrogato l’art. 1, comma 661, della legge n. 147/13, il quale prevedeva che la Tari non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
La lett. f) ha sostituito il comma 669 della “Legge di stabilità 2014”, escludendo dal campo di applicazione Tasi le aree scoperte ed i terreni agricoli; conseguentemente, la lett. g) ha abrogato il comma 670 che disponeva l’esclusione da Tasi delle aree scoperte non operative e le aree comuni condominiali.
La lett. h) ha abrogato il comma 679, lett. f), della “Legge di stabilità 2014”, escludendo la possibilità, per i Comuni, di prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di superfici soggette eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis, che ha disposto l’abrogazione dell’art. 1, comma 12-bis, del d.l. n. 133/13, già introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 5/14, il quale disponeva l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata Imu di cui all’art. 13, del Dl. n. 201/11, dovuta per il 2013, qualora venisse versata la differenza entro il 24 gennaio 2014.
5. LIMITI ALLA LEGISLAZIONE STATALE SULLE SOCIETÀ