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Decreto Legislativo 152/2006

CAPITOLO 1: LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

1.2 Contesto normativo nazionale

1.2.2 Decreto Legislativo 152/2006

La legge 15 dicembre 2004 n. 308 ha conferito al governo la delega a riordinare, coordinare ed integrare le disposizione legislative in materia di ambiente. Il decreto 3 aprile 2006 n. 152 (detto anche “Testo Unico Ambientale” o “Codice dell’Ambiente”) ne costituisce parziale

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Cort. Cost. sentenza 183/2006; 336 e 232/2005.

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31 attuazione, nel quale è stato praticamente trasfuso il previgente “Decreto Ronchi” (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), che per quasi dieci anni, è stato il principale riferimento normativo per tutti gli operatori coinvolti e gli enti del settore dei rifiuti40.

Col decreto 152/2006 si ha un tentativo di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento giuridico mediante l’introduzione di testi unici, a norma dell’art. 14 comma 15 e seguenti della legge 28 novembre 2005 n. 246 che disciplina la “semplificazione della legislazione”.

Le materie oggetto di delega legislativa41, erano tutte quelle che compongono il diritto ambientale con la sola esclusione delle norme sull’inquinamento acustico42: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; difesa del suolo; la lotta alla desertificazione; tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; risarcimento contro i danni all’ambiente; procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC43

); tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; tutela della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette.

Il D.lgs. 152/2006 nelle materie che regola, generalmente si sostituisce alle previgenti normative eccetto:

 Le norme sull’autorizzazione integrata ambientale (D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59);  Le norme sulla difesa del mare ( legge 31 dicembre 1982 n. 979);

 Alcune norme per la gestione di particolari tipi di rifiuti (esempio: rifiuti di o da amianto regolati dalla legge 27 marzo 1992 n. 257; rifiuti radioattivi regolati dal D.lgs. 17 marzo 2005 n. 230);

 Alcune norme riguardanti la tutela dell’atmosfera (esempio: norme sulla protezione della cosiddetta “fascia di ozono” dell’atmosfera art. 36 del D.lgs. 285/1992).

Il legislatore dunque non solo ha abrogato le disposizioni legislative previgenti ma ha anche spesso previsto la sostituzione degli organi amministrativi da quelle disposizioni istituite e degli atti regolamentari (norme tecniche ecc.) e amministrativi generali che su di esse si fondavano.

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Manuale ambiente, opera citata, pag 398.

41

S.MARGIOTTA, “La riforma della legislazione ambientale”,Il sole 24 ore, Milano, 2006, pag 1 e ss.

42

Disciplinata dalla legge n. 447/1995.

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La normativa sull’IPPC (acronimo di Integrated Pollution Prevention e Control, ossia prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) subordina l’attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica (“Aia”, autorizzazione ambientale integrata) che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso di rilasciare inquinanti in aria, suolo, acqua e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

32 La legge di delegazione riguardava il riordino, il coordinamento e l’integrazione di disposizioni legislative nei vari settori della tutela ambientale. L’attuazione della delega ambientale non pare tanto stabilire i “livelli di tutela” diversi da quelli preesistenti, quanto invece intervenire profondamente sulle competenze amministrative e sugli strumenti e giudiziari per il raggiungimento di quei “livelli”.

Il D.lgs. 152/2006 consiste in un complesso normativo di 318 articoli e 45 allegati diviso in sei parti. La prima Parte (artt. 1-3) è meramente introduttiva che propone “l’obiettivo primario della promozione di livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”. La seconda Parte (artt. 4-52) disciplina la valutazione di impatto ambientale strategica di determinati piani e programmi attuando la direttiva 42/2001/CE e la valutazione dell’impatto ambientale di opere e di interventi attuando la direttiva 2003/35/CE e, finalmente, le direttive comunitarie 1985/337/CE, la 1997/11/CE fino a quel momento recepite dal nostro ordinamento da atti prevalentemente di natura regolamentare44. La terza Parte45 (artt. 53-176) disciplina la tutela delle acque nei suoi vari aspetti (organizzazione amministrativa e istituzionale; strumenti amministrativi; difesa del suolo; tutela della quantità e qualità delle acque e, di conseguenza, disciplina delle concessioni per gli usi idrici e delle autorizzazioni degli scarichi; gestione delle risorse idriche). La quarta Parte (artt. 177-267) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La parte Quinta (artt. 268- 297) disciplina la difesa dell’atmosfera dall’inquinamento nei suoi aspetti della difesa dalle emissione in atmosfera da impianti fissi e da impianti termici civili e dalla composizione dei relativi combustibili46. Poi con il D.lgs. è stata introdotta la parte V bis che disciplina l’attività di produzione di biossido di titanio, contente un solo articolo (art. 298-bis, Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio)introdotto dall'art. 25, comma 1, legge n. 97 del 2013). La sesta Parte (artt. 299-318) disciplina il ripristino ambientale e il risarcimento del danno ambientale, anch’esso in gran parte modificato dalla legge n. 97 del 2013.

Queste varie parti del decreto non sono sempre coordinate tra loro né il legislatore delegato ha voluto dettare principi e definizioni valevoli per tutti gli aspetti ambientali disciplinati.

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La normativa è dettata dagli artt. Da 7 a 22 per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale strategico (VAS), da 23 a 47 per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale (VIA).

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La parte Terza è divisa in tre Sezioni riguardanti rispettivamente la tutela idrogeologica, tutela delle acque sia sotto il profilo della loro quantità e qualità, la gestione delle risorse idriche.

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La parte V inoltre ribadisce, potenzia e contribuisce ad attuare i meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto per la riduzione di gas ritenuti a effetto serra dettando una serie di norme che dovranno essere attuate da norme con forza di regolamento.

33 Il D.lgs. 152/2006 raccoglie in un unico testo normativo gran parte delle norme che compongono il diritto ambientale che, tuttavia, riforma profondamente in alcuni aspetti47. Il decreto ha il pregio di affrontare alcune delle questioni cruciali della materia, come per esempio l’eccessiva frammentazione delle gestioni, la carenza di infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, l’ineffettività delle norme sul danno ambientale, il rischio che il contrapporsi di interessi di ambito locale finiscano per impedire l’adozione degli atti necessari per tutelare certe componenti ambientali delle zone interessate, la necessità di attuare alcune direttive comunitarie). Le nuove norme non influiscono invece sul “livello di tutela ambientale” inteso come abbassamento della stessa, anzi prevedono un suo innalzamento grazie all’attuazione del principio comunitario di precauzione e favoriscono la costruzione delle infrastrutture necessarie al trattamento dei rifiuti.

Tra i primi decreti correttivi del D.lgs. 152/2006 per quanto riguarda la materia dei rifiuti, vi è il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e il D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 che nel recepire la direttiva quadro 2008/98/CE ha modificato notevolmente la Parte IV del TUA. Tale direttiva riporta i principi di prevenzione nella produzione dei rifiuti affinché l’Unione Europea diventi una “società del riciclaggio”, cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzarli come risorse48.