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Il decreto ‘tutela occupazionale’: la clausola sociale può costituire una

Nel documento INDICE GENERALE pag. Scopo e metodologia 1 (pagine 182-192)

PROFILI ANTITRUST E AGGREGAZIONI

4.5. Il decreto ‘tutela occupazionale’: la clausola sociale può costituire una

barriera all’ingresso?

Nell’ambito dell’analisi delle barriere derivanti da una situazione di asimmetria tra incumbent e new comer, brevi cenni devono essere fatti agli obblighi

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di assunzione di una quota parte del personale uscente453 che gravano sul gestore entrante.

Al fine di limitare gli impatti occupazionali derivanti dal processo di razionalizzazione del settore che dovrebbe innescarsi con l’avvio delle gare d’ambito, il Decreto Letta, nel definire le regole fondamentali del cammino verso la liberalizzazione, ha sancito l’obbligo di predisporre tutele per governare gli effetti sociali connessi al passaggio di gestione e consentire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti dell’impresa uscente.

In particolare, l’art. 28 comma 6 del D. Lgs. 164/200 ha previsto che vengano definite dai Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro “le condizioni minime al

cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas”.

L’attuazione di tale disposizione, dopo un difficile percorso di concertazione tra le organizzazioni sindacali e le associazioni delle imprese del settore, cui è seguito un lungo iter di approvazione delle disposizioni454, si è tradotta nell’emanazione del Decreto interministeriale 21 aprile 2011455, entrato in vigore il 5 maggio 2011.

La tutela occupazionale che ne è scaturita prevede, sotto il profilo oggettivo, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro456 e salvo espressa rinuncia

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Trattasi della c.d. clausola sociale, prevista dal DM 21 aprile 2011“Disposizioni per governare gli

effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”

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L’adozione di misure atte a limitare gli impatti in termini occupazionali derivanti dai processi di riorganizzazione del settore distributivo attualmente in corso riveste un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito di una riforma attesa da quasi quindici anni volta all’introduzione della concorrenza per il mercato. Proprio con questa consapevolezza la tematica della salvaguardia occupazionale è stata oggetto di un confronto presso il Ministero dello Sviluppo Economico tra le Organizzazioni Sindacali di categoria, le associazioni degli operatori ed i rappresentanti delle istituzioni. Le tematiche maggiormente dibattute hanno riguardato l’oggetto della tutela, il perimetro delle funzioni alle quali applicare l’obbligo di assunzione ed il relativo parametro di calcolo, nonché l’adozione di ammortizzatori sociali in caso di esubero. Attraverso un non facile percorso di mediazione, nel mese di agosto 2010 si è giunti alla condivisione di un provvedimento che nel mese di maggio 2011 ha terminato l’atteso iter di approvazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto.

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DM 21 aprile 2011“Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle

concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”

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Il comma 2 dell’art. 2 specifica che la risoluzione del rapporto di lavoro non comporta l’obbligo di liquidazione dell’indennità di preavviso. Il gestore uscente deve darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima alle rappresentanze sindacali, nonché alle associazioni di categoria.

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degli interessati457, il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, queste ultime identificate nei trattamenti fissi e continuativi e negli istituti legati all’anzianità di servizio.

Per quanto concerne invece il perimetro soggettivo, il suddetto obbligo di assunzione si applica al personale addetto alla gestione locale degli impianti458 ed ad una quota parte del personale che svolge funzioni centrali459, pari alla percentuale dei punti di riconsegna (pdr) oggetto di gara serviti dal distributore uscente rispetto al totale nazionale dei punti dal medesimo gestiti. La tutela occupazionale, per lavoratori che svolgono funzioni di staff è pertanto incentrata su di un criterio di tipo quantitativo/proporzionale, laddove sancisce l’obbligo dell’assunzione solo per “una quota parte” del personale che espleta le funzioni centrali.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte del gestore uscente e ostacoli al processo di efficienza operativa, è stata inserita la disposizione secondo la quale il numero dei dipendenti è quello relativo alla situazione presso il gestore uscente, fotografata ex ante, ovvero 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara, in conformità con il libro unico del lavoro, ed è sottoposto al vaglio di congruità della stazione appaltante.460

457 Cfr. all’art.2, co.1 del DM 21 aprile 2011

458

Cfr. all’art. 1, co.1 del DM 21 aprile 2011 “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale e' il personale, direttamente dipendente dalla societa' concessionaria o da una societa' da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purche' al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti; allacciamento clienti; direzione lavori; programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilita', gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa,sostituzione e spostamento contatore; pronto intervento; lettura contatori; gestione della qualita' del servizio specifica dell'impianto. E' escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.”

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Ai sensi dell’art. 1, co 2 del DM “Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualita' del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi”.

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In ogni caso, qualora il numero complessivo di addetti indicati dal gestore uscente comporti un numero di clienti finali serviti per addetto inferiore al valore soglia di 1.500, il gestore uscente è tenuto a dare delle giustificazioni sulla base delle specificità locali.

Se, tuttavia, la stazione appaltante non ritiene sufficiente la giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione è limitato in modo tale che il numero di clienti finali per addetto non sia inferiore al valore soglia di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all’interno del medesimo ambito territoriale minimo, qualora tale media sia inferiore a 1.500.461

In caso di limitazione del numero degli addetti, ha priorità di assunzione il personale che opera nel territorio oggetto di gara.462 Nei confronti del personale in esubero si dispone altresì un diritto di priorità di assunzione in caso di nuove assunzioni nei due anni successivi al subentro, a parità di qualifica ed esperienza richiesta463. Viene altresì previsto464, pena l’esclusione dalla gara, l’obbligo del gestore subentrante di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas a tutto il personale465. Infine, per la migliore gestione dei processi di revisione dell’organizzazione del lavoro che necessariamente interesseranno le imprese neo-aggiudicatarie, anche in conseguenza degli obblighi previsti dal decreto, il gestore subentrante è impegnato a coinvolgere concretamente i rappresentanti sindacali di categoria nelle azioni di riorganizzazione ed in particolare di riqualificazione del personale successivi all’affidamento del servizio.466

Dal punto di vista dell’analisi normativa, un primo punto di attenzione riguarda la differenziazione del livello di tutela tra lavoratori, ovvero tra: a) il personale avente funzioni più propriamente tecniche, connesse alla gestione e

461 Cfr. all’art. 2, co.4 del DM 21 aprile 2011

462

Cfr. all’art.2, co. 5 DM 21 aprile 2011 DM Salvaguardia occupazionale. Il decreto prevede che, qualora, a seguito delle limitazioni del perimetro soggettivo della tutela occupazionale sopra descritto, si presentassero comunque situazioni di esubero, si applicano gli ammortizzatori sociali legalmente previsti, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente 462 per i lavoratori delle imprese a capitale interamente pubblico.

463 Cfr. all’art.2, co.6 ultimo periodo DM 21 aprile 2011

464

Cfr. all’art. 4, co.1 DM 21 aprile 2011

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Trattasi del CCNL unico gas-acqua 10 febbraio 2010

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manutenzione della rete; b) il personale con compiti di direzione e amministrativi (le c.d. funzioni centrali).

La scelta operata dal Legislatore di prevedere una tutela asimmetrica, sbilanciata in favore delle professionalità tecniche, che potrebbe apparire discriminatoria ed irragionevole, ravvisa la propria fondatezza logica nell’assunto che debbano essere tutelati prioritariamente i soggetti che, avendo un’approfondita conoscenza della rete locale, meglio possono garantire la sicurezza, continuità ed affidabilità del servizio.

Per quanto concerne invece i lavoratori che svolgono le funzioni amministrative, la tutela è limitata a una percentuale di lavoratori non pre-determinata, ma definita in base alla localizzazione geografica del gestore nell’ATEM e a livello nazionale.

Nel tentativo di operare un equo bilanciamento tra tutela del diritto al mantenimento dell’occupazione ed il diritto di iniziativa economica privata del gestore, un altro elemento che il Legislatore ha voluto valorizzare, congiuntamente a quello della sicurezza, è quello dell’efficienza: l’obbligo di assunzione in capo al gestore è infatti limitato al raggiungimento di un parametro-soglia, dato dal rapporto massimo tra numero di punti di riconsegna e numero di occupati.

Tale limitazione è finalizzata a non imporre in capo al gestore nuovo entrante un onere sproporzionato, irragionevole e tale da poter compromettere, o limitare fortemente, il proprio potere di organizzazione dell’attività e del personale. L’imposizione di obblighi di assunzione e trattamenti minimi, non derogabili in

peius, rappresenta infatti una forte limitazione di uno degli aspetti che

maggiormente caratterizza il contenuto della libertà di iniziativa economico privata: la capacità di selezione e organizzazione del personale da parte del datore.

Le disposizioni contenute nel decreto 21 aprile 2011 si inquadrano nell’ambito di quelle che la dottrina giuslavorista467 ha qualificato come clausole sociali,

467 Per una bibliografia essenziale sulle c.d. clausole sociali si rinvia a: Ghera, Le c.d. clausole sociali:

evoluzione di un modello di politica legislativa, in Dir. Rel. Ind., 2001, 133 ss; Balandi G.G:, Le «clausole a favore dei lavoratori» e l’estensione della applicazione del contratto collettivo, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1973, 709; F. Scarpelli, Regolarità del lavoro e regole della concorrenza: il caso degli appalti pubblici, RGL, 2006, I, p. 753; S. Varva, Le clausole sociali, in M.T. Carinci – C. Cester -

M.G. Mattarolo – F. Scarpelli (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici.

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previsioni, contenute in leggi o nei contratti collettivi, che perseguono lo scopo di tutelare i lavoratori imponendo a un soggetto (generalmente appaltatore o nuovo gestore) di garantire ai dipendenti tutele occupazionali che possono consistere nell’obbligo di applicazione del contratto collettivo (c.d. clausole di prima generazione) e dei trattamenti minimi (c.d. clausole di ‘seconda generazione’).

Il tema delle clausole sociali è al centro di un acceso dibattito giuslavorista, che, vista la complessità degli interessi e diritti costituzionalmente protetti che intercetta, in tale sede non può che essere brevemente accennato. Autorevole dottrina ha sottolineato come “una limitazione rilevante della possibilità di

competizione fra imprese, soprattutto nel mercato dei servizi e in particolare nei settori labour intensive, possa derivare dalla protezione della stabilità dei posti di lavoro, alla quale contribuiscono sovente disposizioni collettive in materia di successione di imprese negli appalti e di decentramento produttivo” (Ichino, 2000:

14).

Controversa, inoltre, e tale aspetto maggiormente rileva ai fini della presente trattazione, è la capacità delle disposizioni che impongono obblighi di assunzione e garanzia di trattamenti economici e/o previdenziali di incidere nella sfera giuridica del soggetto appaltatore o concessionario del servizio pubblico fino a condizionarne la libertà di iniziativa economica e limitare la libera concorrenza468.

Con specifico riferimento alla possibilità che le tutele occupazionali possano costituire barriere all’ingresso in un mercato di beni o servizi, un’area di ricerca che si inserisce tra l’analisi economica del diritto e quella giuslavorista469 si è interrogata sulla possibilità che lo strumento della contrattazione collettiva possa essere

sociale degli appalti pubblici. Le “clausole sociali” fra tutela del lavoro e tutela della concorrenza, WP

C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 196/2014, pag. 47.

468

Per approfondimenti sui limiti costituzionali all’esercizio del diritto di iniziativa economica si rinvia a Natoli, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, vol. I, Milano, 1955, 97; Esposito, I tre commi dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. Cost., Ferrante, Dignità dell’uomo e

diritto del lavoro, in Lav. Dir., 2011, 211. 1962, 37; Spagnuolo Vigorita, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959, 70; Baldassarre, Iniziativa economica privata, voce Enc. Dir., Vol.

XXI, 582 ss.; Galgano, Sub Art. 41, in Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Rapporti

economici, t. II, Art. 41-44, Bologna-Roma, 1982, 1 ss.; M. Luciani, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983; Oppo, L’iniziativa economica, in Riv. Dir. Civ.,1988, I, 309 ss. 469 Williamson in Wage rates as a barrier to entry: the Pennington Case in perspective ; Salop - Scheffman, Cost-raising strategies, in The Journal of Industrial Economics, 1987, 19 ss; Antonczyk, D., B. Fitzenberger, and K. Sommerfeld (2010): “Rising wage inequality, the decline of collective bargaining, and the gender wage gap,” Labour Economics, 17(5), 835–847.

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utilizzato in modo improprio dagli imprenditori operanti su un mercato fisicamente limitato per attuare strategie di chiusura del mercato (foreclosure).

Parte della dottrina giuslavorista470 più sensibile alle sollecitazioni dell’analisi economica applicata al diritto del lavoro (labour law and economics)471 ha sottolineato come peraltro l’effetto restrittivo derivante dall’imposizione degli obblighi in capo ai nuovi gestori non riguarderebbe solo le imprese ma anche il mercato del lavoro stesso472. E’ stato osservato473 infatti che, laddove la legge imponesse obblighi all’impresa subentrante di assorbire tutto il personale impiegato dall’appaltatrice o gestore precedente, tale prescrizione avrebbe l’effetto di garantire una posizione monopolistica al gruppo di lavoratori che svolgono attualmente il servizio (insider)474.

470

P. Ichino, Contrattazione collettiva e antitrust: un problema aperto, in Merc. Conc. Reg., 2000, 641, Ichino, 2000

471 Per approfondimenti sulla Labour law and Economics si rinvia a: R.A. Posner, Some economics of Labor Law, in University of Chicago Law Review”ì, 1984, pp. 988 – 1011; D. Acemoglu, J. Angrist,

Consequences of Employment Protection? The case of the Americans with Disabilities Act, NBER WP

6670, 1999.P. Aghion, B. Hermalin, Legal Restrictions on Private Contracts Can Enhance Efficiency,

Journal of Law, Economics and Organization, n. 2, 1990, pagg. 381-409; S. Deakin, F. Wilkinson, Il diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1999, pagg. 587-622;

Stewart J. Schwab, Employment Discrimination, voce dell’Encyclopedia of Law and Economics (cur. B. Bouckaert, G. De Geest, Northampton, Edward Elgar Publishing, sect. 5530, 1999; trad. it. in Riv. It.

Dir. Lav., 2000, I, pagg. 3-40; J.H. Verkerke, Labor Contract Law, nel New Law and Economics Dictionary, London, Palgrave, 1998; trad. it. in Riv. It. Dir. Lav., 1998, I, pagg. 293-315 ; I.E. Marinescu, Are Judges Sensitive to Economic Conditions? Evidence from UK Employment Tribunals, Nber, W.P.

dicembre 2005. Paul Oyer, Scott Schaefer, Sorting, Quotas and Civil Rights Act of 1991: Who Hires

When it’s Hard to Fire?, in The Journal of Law and Economics, vol. XLV, n. 41, 2002; trad. it. in Riv. It. Dir. Lav., 2003, I, pagg. 137-165; O.E. Williamson, Markets and Hiaerarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York, Free Press, 1975. Per la dottrina italiana: R. Del Punta, Mercato o gerarchia? I disagi del diritto del lavoro nell’era delle esternalizzazioni, in Dir. Merc. Lav., 2000, pagg. 49-67; R.

Del Punta, L’economia e le ragioni del diritto del lavoro, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2001, pagg. 3-45; P. Ichino, Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics, Milano, 2004; L. Felli, A. Ichino, Sistemi di incentivazione della forza lavoro: una rassegna dei principali problemi teorici, in

Politica Economica, 1996, I, pagg. 331-361; A. Ichino, P. Ichino, M. Polo, L’influenza delle condizioni del mercato del lavoro regionale sulle decisioni dei giudici in materia di licenziamento, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, I, pagg. 19-47; P. Ichino, I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l’uso,

Intervento al convegno su diritto del lavoro e sviluppo economico svoltosi ad Agrigento il 28 e 29 novembre 2005, pubblicato in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2006, 11, p- 454-469

472

Lindbeck A., D.J. Snower D.J., The insider-outsider Theory. Theory of Employment and Unemployment, Cambridge, Mass., Mit Press, 1988

473 P. Ichino, Contrattazione collettiva e antitrust: un problema aperto, in Merc. Conc. Reg., 2000, 641,

474

Tale ricostruzione qualifica pertanto come incumbent non solo il gestore uscente ma anche il lavoratore tutelato

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Senza voler entrare nel merito del rapporto tra efficienza e tutela del diritto all’occupazione475, ai fini della presente trattazione si ritiene più pertinente concentrare l’attenzione sul tema dell’impatto della previsione di standard di tutela minimi inderogabili in peius sulla capacità di influenzare l’esito delle gare e sulla riduzione dei costi di transazione476, e non anche in termini di effetti occupazionali sul mercato del lavoro.

Alcuni analisi teoretiche ed empiriche477 hanno evidenziato la possibilità che l’aumento o l’imposizione di livelli minimi retributivi possano essere utilizzati per influenzare il grado di concorrenza in alcune industrie478.

Analizzando sia il contenuto del decreto che le caratteristiche strutturali e normative del settore della distribuzione gas, si ritiene che il rischio che tale possibilità sussista in relazione allo svolgimento delle gare d’ambito appare tuttavia piuttosto irrealistico, in quanto, se da un lato gli obblighi di assunzione determinano certamente un onere in capo al gestore entrante, che è di fatto limitato nella sua capacità di reclutamento ed organizzazione del personale, dall’altro l’analisi normativa evidenzia che il Legislatore abbia tuttavia previsto strumenti volti a sterilizzare il rischio di comportamenti opportunistici da parte dell’uscente, che potrebbe essere indotto a ridefinire l’organizzazione ed i livelli di inquadramento

475

A.M. Okun, Equality and Efficiency. The Big Tradeoff, Washington D.C., Brookings Inst., 1975; trad. it. Eguaglianza ed efficienza. Il grande tradeoff, Napoli, Liguori, 1990; Hilton K.N., Efficiency and Labor Law, in Northwestern University Law Review, 1993, vol. 87

476

Sulla possibilità che la contrattazione collettiva e forme di tutela occupazionale svolgano una funzione indispensabile di riduzione dei costi di transazione, offrendo alle parti individuali una regolamentazione compiuta e assai articolata, si rinvia a P. Ichino Contrattazione collettiva e

antitrust: un problema aperto, in Merc. Conc. Reg., 2000, 641, Ichino, 2000; P. Aghion, B. Hermalin,

Legal Restrictions on Private Contracts Can Enhance Efficiency, in Journal of Law, Economics and Organization, 1990, n. 2, pp. 381 – 409

477

Alcune ricerche sono state effettuate rispetto al mercato del lavoro americano, per le quali si rinvia a: Williamson O.E., Wage rates as a barrier to entry: the Pennington Case in perspective, The

Quarterly Journal of Economics Vol. 82, No. 1 (Feb., 1968), pagg. 85-116; in Europa invece

relativamente agli effetti sul mercato del lavoro tedesco si consiglia la lettura di: Heitzler, S., and C. Wey (2010): “Raising Rivals’ Fixed (Labor) Costs: The Deutsche Post Case,” DIW Discussion Paper, 1008 e Bachman R., Bauer T.K., H. Kroger, Minimum wages as barriers to entry- Evidence from

Germany, Ruhr Economic Paper 329, aprile 2012 in cui attraverso un’analisi avente come campione

oltre 8oo imprese tedesche attive in diversi settori di produzione viene analizzato come la presenza di livelli salariali minimi possa costituire una specifica strategia volta all’innalzamento delle barriere di accesso al mercato; Relativamente al mercato asiatico, ed in particolare quello giapponese, si veda: Ishiguro, S., and L. Zhao (2009): “Raising Wages to Deter Entry into Unionized Markets,”

Japanese Economic Review, 60(4), 435–445. 478

Per un’analisi economica dei temi della contrattazione collettiva si rinvia a: L. Watcher, Wachter, Michael L. and Cohen, George M., "The Law and Economics of Collective Bargaining: An Introduction

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per aumentare l’entità delle barriere all’ingresso. Peraltro, si ritiene che, anche laddove tali comportamenti venissero posti in essere dal gestore, non sembra sostenibile la tesi secondo la quale potrebbero determinare effetti di foreclosure, sia dal punto di vista dell’accesso al mercato della distribuzione, che dell’accesso al mercato del lavoro. Numerose sono le ragioni in base alle quali si perviene a tale conclusione.

Le prescrizioni contenute nel Decreto non prevedono l’obbligo di tutelare tutto il personale occupato presso il gestore uscente, ma solo una quota di esso, avendo il Legislatore provveduto a definire un meccanismo volto a garantire che gli

Nel documento INDICE GENERALE pag. Scopo e metodologia 1 (pagine 182-192)