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Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in

2. DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI 1 Introduzione

2.9. Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in

Conservazione e restauro dei beni culturali – LMR/02 (d.m. 2 marzo

2011)

Nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 2011, è stato pubblicato il decreto emanato dal Miur il 2 marzo 2011, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del d.m. 87/2009. Il decreto del 2011 definisce la nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro di beni culturali (LMR/02). I corsi sono finalizzati alla formazione di laureati magistrali aventi un profilo professionale corrispondente alla qualifica prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sono istituiti e attivati dagli enti accreditati che hanno ricevuto il parere favorevole della Commissione Internazionale Mibac-Miur, così come previsto dal d.l. n. 87/2009234.

Con riferimento all'articolo 2 comma 2 del d.l. 86/2009 e all'articolo 29 del d. lgs n. 42/2004, è stato stabilito che, al termine del proprio percorso formativo, i laureati conseguano il titolo di restauratore di beni culturali, che comporta l'inserimento nell'apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

In relazione alle modalità di organizzazione delle attività formative e alle regole di acquisizione dei crediti, è previsto che ciascun ateneo disponga in materia, all'interno dei singoli regolamenti didattici di ateneo, in maniera autonoma235.

Le attività formative devono essere organizzate secondo «criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso», il numero massimo degli esami non deve essere superiore a trenta, il numero massimo di crediti formativi non deve superare i limiti previsti per i corsi di laurea magistrale a ciclo

234 Decreto del 2 marzo 2011, art. 1, cc. 2, 6, 7. 235 Decreto del 2 marzo 2011, art. 2, cc. 3-4-5-6-7.

unico (300 CFU)236, inoltre è previsto che il numero di ore complessivo che lo studente dovrà dedicare alle attività di studio personale non dovrà superare il 30% del monte ore totale, dal momento che è richiesto un notevole impegno pratico sia nel corso delle attività formative che durante il tirocinio237.

Nel regolamento didattico devono essere fissate «le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale»238, già previsto nel dl. 87/2009.

L'articolo 5, facendo riferimento all'articolo 29 del Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ribadisce il valore di esame di Stato, abilitante all'esercizio dell'attività professionale del restauratore di beni culturali, della prova finale con cui si chiudono i corsi di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali, per l'espletamento della quale sono inoltre state introdotte alcune modifiche rispetto alla normativa del 2009239.

La Commissione preposta a giudicare durante la prova finale deve essere composta da sette membri, nominati dal rettore e dal consiglio del corso di laurea, da due membri scelti, dal Mibac, tra coloro che hanno svolto attività di restauro per almeno dieci anni, e da due membri designati dal Miur240.

L'articolo 7 stabilisce che, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, l'immatricolazione degli studenti alle classi di laurea in Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (L-43) e Conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11) è consentita solamente con riferimento alle classi revisionate dal d.m. 28/12/2010.

Invece gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (L-41), Tecnologie per la conservazione ed il restauro

236

Decreto del 2 marzo 2011, art. 3, cc. 1-2-3.

237

Decreto del 2 marzo 2011, art. 4, cc 1-2.

238 Decreto del 2 marzo 2011, art. 4, c. 3. 239 Decreto del 2 marzo 2011, art. 5, c. 1. 240 Decreto del 2 marzo 2011, art. 5, cc. 2-3.

dei beni culturali (L-43), Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) e Conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11), ai fini del conseguimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di restauratore, dovranno necessariamente iscriversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02). Le università hanno il compito di disciplinare le modalità di accesso e di riconoscere i CFU già acquisiti nel settore scientifico-disciplinare e l'obbligo di riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio.

Al decreto legge è allegata la tabella dei percorsi formativi del corso di laurea e quello delle attività formative indispensabili, così come previsto dal d.l. 87/2009. Nonostante al decreto del 2 marzo 2011 si debba riconoscere il merito di aver posto un po' di ordine nella confusa disciplina relativa alla formazione degli operatori del settore restauro, non si possono comunque ignorare i problemi che sono sorti inizialmente, sopratutto per quanto riguarda la capacità delle istituzioni interessate di raggiungere i requisiti necessari ad ottenere l'accreditamento.

Alle procedure che hanno condotto all'adozione del decreto, ha partecipato il “Comitato Nazionale per le lauree magistrali a ciclo unico in restauro”, il quale è stato costituito, a Roma, dai due istituti di Alta Formazione Mibac (Istituto Centrale del restauro di Roma, Opificio delle pietre dure di Firenze) e da cinque Università italiane (Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa; Università degli Studi di Urbino; Università degli Studi di Torino Venaria Reale; Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Università degli Studi di Palermo).

Tali istituzioni, negli ultimi anni, hanno lavorato di comune accordo al fine di istituire gli unici cinque corsi di laurea magistrale in restauro sull'intero territorio nazionale, associandoli alle due Scuole di Alta formazione aperte dal Mibac a Roma e a Firenze. In questo modo la riforma ha ovviamente penalizzato le altre Università e gli aspiranti restauratori ad esse iscritti, i quali sono stati costretti ad abbandonare le classi di laurea L-41, L-43, LM-11 e 12-S241.

2.9.1. Elenco delle Istituzioni formative accreditate

Ai sensi dell’articolo 5 comma 7 del D.I. 87/2009 e dell'articolo 2 comma 5 del D.I. 7.02.2011, la Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle Istituzioni formative per la vigilanza sull'insegnamento del restauro ha il compito di redigere e aggiornare l'elenco delle Istituzioni formative per le quali è stato espresso il parere di conformità in ordine all'istituzione e all'attivazione dei corsi di formazione per restauratori, e l'elenco delle istituzioni formative per le quali è stato espresso dalla Commissione un parere favorevole in ordine all'accreditamento per lo svolgimento dei corsi di formazione dei restauratori.

I relativi elenchi devono essere tempestivamente comunicati al Mibac e al Miur, i quali provvedono a pubblicarli sui propri siti ufficiali. Attualmente nel primo elenco sono indicati diciotto istituti: le tre scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero l'Istituto superiore per la Conservazione ed il restauro, l'Istituto centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario e l'Opificio delle pietre dure di Firenze; seguono l'Accademia di belle arti di Napoli; l'Università degli Studi di Torino – Interfacoltà in Conservazione e Restauro dei beni culturali in convenzione con la Fondazione Centro conservazione e restauro “La Venaria Reale”; l'Accademia di Belle Arti di Macerata, l'Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata; l'Accademia di Belle Arti di Bologna; l'Accademia di Belle Arti di L’Aquila; l'Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli di Verona; l'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como; l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano; l'Università degli Studi di Palermo; l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; l'Accademia di Belle Arti di Sassari; l'Università degli Studi della Tuscia a Viterbo.

Invece nell'elenco delle Istituzioni formative accreditate per lo svolgimento dei corsi di formazione per restauratori si trovano il Centro di Catalogazione e Restauro della Regione Friuli Venezia Giulia con sede a Villa Manin di

Passariano di Codroipo e la Fondazione Enaip Lombardia – Scuola regionale per la valorizzazione dei beni culturali di Botticino.

Tra tutti gli Istituti di formazione sono accreditati per il percorso formativo professionalizzante numero 5 ,“Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale”, solamente l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, l'Opificio delle pietre dure, l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, l'Accademia di Belle Arti di Bologna, l'Accademia di Belle Arti di Brera, l'Università degli studi di Palermo e il Centro di Catalogazione e Restauro della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre la maggior parte degli istituti si occupano dell'insegnamento dei percorsi formativi 1 e 2, “Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura” e “Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati assemblati e/o dipinti”.

Anche da ciò è possibile dedurre la minore rilevanza assunta dalla conservazione nell'ambito archivistico e librario rispetto a quelli che possono essere definiti come i "settori di punta del restauro", ovvero la pittura e la scultura. In questi due ambiti infatti la tradizione conservativa è decisamente più radicata, sopratutto perché destinata a preservare beni che nascono e sono da sempre considerate come opere artistiche. I libri e i documenti sono stati invece considerati per lungo tempo soltanto come strumenti di lettura e veicolo del testo, una concezione errata che si fa ancora fatica ad estirpare.