2. DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI 1 Introduzione
2.10. Legge n 4 del 14 gennaio
La legge 4/2013 disciplina le “professioni non organizzate in ordini o collegi”, le quali vengono definite dall'articolo 1 comma 2. Per "professione" si intende «l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del c.c.,
delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».
Tra le attività non organizzate rientrano un ingente numero di impieghi: osteopati, sociologi, operatori shiatsu, grafologi, interpreti, traduttori, nonché bibliotecari, archivisti e conservatori-restauratori. La nuova disciplina autorizza la costituzione di libere associazioni tra tali professionisti, i quali svolgono attività per il cui esercizio non è necessaria l'iscrizione ad albi, delimitandone compiti e funzioni.
In base all'articolo 1 comma 3 «chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge».
I conservatori ed i restauratori, che svolgono la loro attività in regime di autonomia professionale, hanno quindi l’obbligo di citare, in ogni documento e rapporto scritto con i propri clienti, gli estremi della disposizione legislativa in una delle forme che seguono: Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4; Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4; Professione Legge 4/2013242.
La mancata indicazione del riferimento normativo è sanzionato ai sensi del Codice del Consumo, d. lgs 206/2005, quale pratica commerciale scorretta tra professionisti e consumatori243.
Dal momento che il riferimento alla l. 4/2013 deve essere inserito in una grande
242
http://www.aicrab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18:conservatori-e- restauratori-cosa-cambia-con-la-legge-4-2013&catid=14&Itemid=110 (16/01/2014)
243 È definita pratica commerciale tra professionisti e consumatori «qualsiasi azione, omissione,
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. [...] una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. In presenza di pratiche commerciali scorrette viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ex art. 18, art. 20 e art. 27, c. 9).
varietà di documenti (fatture, contratti, preventivi e in generale in tutta la corrispondenza con il cliente), una delle soluzioni adottate dagli addetti al settore è stata quella di predisporre timbri, loghi e carte intestate che già lo contengano244.
Il comma 5 dello stesso articolo specifica inoltre che, all'interno delle associazioni, la professione possa essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.
L'articolo 2, rubricato "Associazioni professionali", elenca i compiti delle associazioni: valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza; promuovere la formazione permanente dei propri iscritti; adottare un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo (d. lgs 206/2005), vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da infliggere in caso di violazione del suddetto codice; istituire forme di garanzia per la tutela dell'utente, per esempio attraverso l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori.
L'elenco delle associazioni professionali è pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
L'articolo 3 definisce le "forme aggregative delle associazioni", prevedendo che le associazioni, pur mantenendo la propria autonomia, possano riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica245.
A tali forme aggregative spetta il compito di: rappresentare le associazioni aderenti (che comunque continuano ad agire in piena autonomia); promuovere e qualificare le attività professionali che rappresentano; divulgare le informazioni ad esse connesse e rappresentare le istanze comuni nelle sedi politiche ed istituzionali; controllare l'operato delle associazioni (esclusivamente su mandato delle associazioni stesse) al fine di verificare il rispetto dei codici di condotta e
244 http://www.aicrab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18:conservatori-e-
restauratori-cosa-cambia-con-la-legge-4-2013&catid=14&Itemid=110 (16/01/2014)
degli standard professionali e qualitativi nell'esercizio dell'attività246.
Le associazioni devono rendere noti, sul proprio sito internet, almeno i seguenti elementi: atto costitutivo e statuto; precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; struttura organizzativa dell'associazione; requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante, alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; assenza di scopo di lucro247.
Risulta infatti indispensabile, dopo il lungo iter istituzionale che ha condotto all'istituzione dei corsi di laurea quinquennale in materia, che l'attività di liberi professionisti e pubblici dipendenti del settore conservazione e restauro venga riconosciuta e quindi tutelata, controllata e regolata tramite la previsione di una specifica disciplina come quella di organi e collegi di professionisti previsti da tale legge.
La soluzione ideale potrebbe essere quella di riunire all'interno di un unico profilo tutti coloro che operano nel settore dei beni culturali poiché, nonostante la differenze che intercorrono tra le diverse discipline, spesso gli operatori dei differenti settori si trovano a dover collaboratore tra loro.
A tale fine il 15 gennaio 2014 è stata approvata dalla Camera dei Deputati la proposta di legge sul riconoscimento dei professionisti dei beni culturali che, se approvata dal Senato, potrebbe rappresentare un importante segnale di attenzione al mondo dei beni culturali in Italia248.
246 Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, art. 3, cc. 2-3. 247 Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, art. 5, c. 1.
2.11. Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle