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Degenerazione delle correnti in magistratura e il problematico proget- proget-to di riforma

Nel documento UNA SVOLTA CULTURALE PER LA CRESCITA (pagine 79-84)

NEXT GENERATION EU E RIFORME NELLA GIUSTIZIA

5. Degenerazione delle correnti in magistratura e il problematico proget- proget-to di riforma

La Commissione europea dà atto che il sistema giudizio italiano dispone di un solido quadro legislativo a salvaguardia dell’indipendenza della

magistratura, ma afferma che il livello di indipendenza è percepito sia dai cittadini che dalle imprese come basso, in quanto soggetto a pressioni e interferenze di governo, politici, interessi economici e di altri interessi specifici (Dossier 9.11.2020, Riunione interparlamentare La prima rela-zione annuale della Commissione sullo stato di diritto e il ruolo dei parla-menti nazionali, p. 11).

La Commissione europea ha tuttavia rilevato l’emersione di proble-matiche relative all’integrità del CSM a seguito di accuse relative alla nomina di Procuratori di alto livello, che hanno dato vita a un nuovo procedimento penale avanti al Tribunale di Perugia, con conseguenti dimissioni di cinque membri di quell’organo.

Dall’associazionismo a tutela dell’indipendenza (anche economica) e dell’autonomia della magistratura, dai diversi apporti culturali e dalle diverse visioni che hanno generato le correnti, da un dibattito perciò ideale si è passati al dibattito politico, con la successiva degenerazione che ha segnato il primato dell’appartenenza a scapito del merito.

È la patologia del correntismo, che consiste nel progressivo offusca-mento delle ragioni ideali che avevano ispirato il pluralismo associativo, con la deriva del più vieto sindacalismo a tutela degli iscritti.

La patologia non produce i suoi effetti sulla sola Associazione, ma li fa ricadere decisivamente e in maniera perversa sul Consiglio Superiore – organo di rilievo costituzionale, che decide trasferimenti, promozioni, assegnazioni degli incarichi, procedimenti disciplinari – l’elezione dei cui membri viene a rispondere a logiche prevalentemente spartitorie.

Il correntismo condiziona pesantemente, in particolare, le nomine dei Capi degli uffici giudiziari e non solo. Sono infatti appetibili la Corte di Cassazione, l’Ufficio del Massimario della Corte e quello di studio presso il CSM, nonché la Scuola della Magistratura, che assicura oltre all’aggior-namento dei magistrati, il prestigio e la visibilità dei relatori. Non risul-tano peraltro trascurate da tale meccanismo nemmeno le nomine a posti semi-direttivi (come i presidenti di sezione).

Né manca l’interesse per il ruolo di magistrati segretari presso il CSM, vero volano per il proseguimento di carriera.

Inoltre, ambite destinazioni fuori ruolo (ad esempio Ministeri) vengo-no a essere sostanzialmente gestite con metodica correntizia.

In realtà l’equilibrio che avrebbe dovuto essere assicurato dai membri laici, eletti dal Parlamento, non è mai stato raggiunto: si è piuttosto assistito

a un più o meno consapevole adeguamento alle logiche correntizie, schie-randosi anche i laici al fianco delle correnti a loro politicamente vicine.

Prassi corporative e permeabilità alle pressioni esterne (e, per taluni posti apicali anche politiche) hanno segnato un’irreversibile punto di crisi e di perdita di credibilità che impone urgenti riforme, anche per recuperare la fiducia dei cittadini in un’istituzione il cui prestigio è ormai logorato.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato di recente una proposta di leg-ge-delega (di cui è tuttavia facile prevedere vistose modifiche in sede par-lamentare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale) che rifor-ma in radice il CSM, allo specifico fine di eliminare i condizionamenti correntizi e di chiudere le ‘porte girevoli’ tra magistratura e politica.

Si avverte come maggiormente pericolosa la prossimità del CSM alla politica, sì che emerge un intento riduttivo alle funzioni meramente bu-rocratiche e amministrative dell’Organo, auspicato come mero gestore del personale di magistratura.

In realtà esistono numerosi indici che fanno ritenere riduttiva una tale impostazione. Si pensi al rilievo costituzionale dell’Organo, la cui presidenza è affidata al Capo dello Stato, alla composizione mista lai-ci-togati, alla presenza di un terzo di membri eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata, alla vicepresidenza affidata a un laico, all’attribuzione per legge all’Organo di rendere pareri, formula-re proposte in materia di giustizia e formula-relazionaformula-re annualmente al Parla-mento sullo stato della giustizia per il tramite del Ministro.

Né sembra peraltro potersi negare un carattere di politicità ‘intrinse-ca’, tuttavia non rappresentativa.

Ciò premesso, la proposta contiene alcune proposizioni che appaiono più volenterose che realistiche. Così per l’incipit, che vieta la costituzione di gruppi tra i componenti del CSM, chiamando ogni membro a eserci-tare le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità.

Si prevede, inoltre, che i membri della Commissione disciplinare non possano far parte delle commissioni competenti su nomine, valutazioni e incompatibilità ambientali e funzionali.

I membri del CSM (già ridotti a 24) tornano a essere trenta (20 toga-ti e 10 laici). Scartata l’ipotesi estrema di affidare la composizione al sorteggio, l’elezione dei togati avviene con voto in 19 collegi, ciascuno con almeno dieci candidature, nel rispetto della rappresentanza di

gene-re. I dieci componenti laici sono nominati dal Parlamento, previa audi-zione avanti alle commissioni parlamentari, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché da almeno due anni non più componenti del go-verno o delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non potendosi negare ai magistrati il diritto di essere eletti, si sono tuttavia previste regole rigide per creare cesure con la politica dei partiti.

Risultano perciò ineleggibili alla carica di membro del Parlamento euro-peo, senatore o deputato o a quella di Presidente della Giunta regionale, Consigliere regionale, Presidente delle Province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accetta-zione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Con la (ra-gionevole) eccezione dei magistrati presso Uffici a competenza nazionale (quali ad esempio Corte di cassazione e Consiglio di Stato).

L’ineleggibilità riguarda altresì la carica di Sindaco di comuni con più di centomila abitanti, che non possono candidarsi se in servizio nei due anni precedenti presso uffici giudiziari della Provincia.

La preoccupazione di affrancare il CSM dalle logiche di partito ha suggerito di inibire a fine mandato il ritorno alla giurisdizione, con in-quadramento in un ruolo autonomo, ai magistrati già parlamentari nazio-nali ed europei, componenti del Governo, consiglieri regionazio-nali o assesso-ri nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bol-zano, sindaci in comuni con più di centomila abitanti.

Per eliminare nomine spartitorie e svincolate dal merito, mettendole nel contempo al riparo da condizionamenti esterni, si prevede l’avvio secondo ordine temporale delle relative istruttorie, l’audizione dei candi-dati, nonché – se richiesto da almeno tre membri della Commissione – rappresentanti dell’avvocatura, magistrati e dirigenti amministrativi degli uffici di provenienza.

È richiesta la precedente frequenza dei corsi presso la Scuola superio-re della magistratura, mentsuperio-re il criterio della mera anzianità di servizio resta residuale.

Anche per la conferma del Capo dell’ufficio per un ulteriore periodo si richiede il parere dei magistrati e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Non può sfuggire al riguardo che al di là delle buone intenzioni, i coin-volgimenti di avvocati, colleghi e personale amministrativo possono creare condizionamenti anche rilevanti e indebolimento delle funzioni di capo ufficio, fino a rendere possibili piaggerie e comportamenti concilianti.

Chi ha svolto funzioni direttive o semidirettive non potrà partecipare ad altri concorsi per cinque anni; il termine è di quattro anni per il toga-to già componente del CSM.

Il CSM stabilirà i principi generali cui dovranno attenersi i Procura-tori Capo per la formazione dei progetti organizzativi delle Procure, con specifica indicazione delle priorità nella trattazione degli affari

Infine, si torna alla possibilità di concorrere alla Magistratura ordina-ria subito dopo la laurea, senza necessità di passaggi intermedi (tirocini, attività forensi, corsi, ecc.).

MISURE E RIFORME PER ATTUARE L’ORDINAMENTO

Nel documento UNA SVOLTA CULTURALE PER LA CRESCITA (pagine 79-84)