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Giustizia penale

Nel documento UNA SVOLTA CULTURALE PER LA CRESCITA (pagine 76-79)

NEXT GENERATION EU E RIFORME NELLA GIUSTIZIA

4. Giustizia penale

Il Consiglio europeo, nelle sue raccomandazioni annuali, ha invitato il nostro Paese ad «aumentare l’efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione» (cfr. Raccomandazioni del 2017-2019).

Si richiede che la giustizia penale vada resa più incisiva ed efficace, non solo accelerando il giudizio, ma anche assicurandone la totale con-formità alle norme e allo spirito delle convenzioni internazionali. In particolare, mentre provvedimenti anche limitativi della libertà persona-le possono essere adottati se giustificati alla stregua di uno standard di proporzionalità, il diritto alla difesa piena va comunque assicurato e presidiato. Inoltre, si esclude che le decisioni della magistratura, che non siano conclusive di un giudizio, possano essere pubblicate e divulgate;

ciò in quanto la divulgazione di notizie non può essere né uno strumento per le parti del processo né una ulteriore sanzione.

Con riguardo alla lotta alla corruzione, la Commissione sottolinea il persistere di una serie di criticità e suggerisce di intervenire in materia di lobbying, di conflitti di interessi e di whistleblowing; nel settore penale, si rileva inoltre il perdurare della scarsa efficienza del processo, soprat-tutto di appello, che si ripercuote anche sull’efficacia del contrasto alla corruzione.

Da ultimo, nelle Raccomandazioni specifiche all’Italia del 20 maggio 2020, il Consiglio ha nuovamente sottolineato che nell’efficacia della prevenzione e della repressione della corruzione possa svolgere un ruolo importante un rinnovato assetto del processo penale. Nell’assicurare la

ripresa dell’Italia dopo la crisi, per evitare i tentativi della criminalità organizzata di infiltrarsi nell’economia e nella finanza, rilevato che i tem-pi di esaurimento dei procedimenti penali presso i tribunali d’appello continuano a destare preoccupazione, il quadro anticorruzione dell’Italia sia pure recentemente rafforzato deve essere completato. Il Consiglio europeo ha pertanto nuovamente invitato l’Italia ad adottare provvedi-menti, nel 2020 e nel 2021, volti a ‘migliorare l’efficienza del sistema giudiziario’.

Recentemente, il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge di riforma AC 2435, Efficienza del processo penale, norme per la celere de-finizione di procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.

La finalità conclamata della proposta è quella di assicurare al proces-so penale celerità sia alla fase procedimentale che a quella processuale in senso stretto, nonché ai diversi gradi, coordinandolo con la recente rifor-ma della prescrizione.

Ciò attraverso una diversa disciplina delle notifiche, una contrazione dei tempi riservati alle indagini preliminari, l’estensione del patteggiamen-to fino a otpatteggiamen-to anni edittali, l’ampliamenpatteggiamen-to dell’utilizzo del ripatteggiamen-to abbreviapatteggiamen-to condizionato, la sospensione della prescrizione in appello e la priorità nel perseguimento dei reati da definire da parte dei Capi delle Procure.

Gli atti del procedimento saranno depositati tutti in via telematica e ogni notifica all’imputato non detenuto successiva alla prima sarà esegui-ta a mani dell’avvocato.

Si introduce, inoltre, la relazione illustrativa delle parti in apertura del dibattimento sulle richieste di prove.

Al fine di eliminare l’arretrato in appello, si prevede l’introduzione del giudice monocratico anche in questo grado per i processi relativi a reati a citazione diretta.

Sul piano organizzativo si prevede la possibilità di utilizzo di giudici ausiliari, l’aumento dell’organico dei giudici onorari di 850 unità e l’as-sunzione a tempo determinato per ventiquattro mesi di mille unità di personale amministrativo.

In precedenza, con la già citata legge 9.1.2019, n. 3, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimen-ti polimovimen-tici, in vigore dal 1.1.2020 si erano già affrontamovimen-ti taluni temi.

Si prevede il ritorno quale dies a quo per la decorrenza dei termini di

prescrizione al momento di cessazione del reato continuato, in tal modo spostando in avanti il termine prescrizionale, che decorre unitariamente dall’ultimo degli atti legati dal vincolo. Inoltre, il termine non decorrerà più a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che defini-sce il giudizio o di attinta irrevocabilità del decreto.

In definitiva l’approdo alla sentenza di primo grado scongiurerà la declaratoria di prescrizione, eliminando così le numerosissime sentenze di proscioglimento in grado di appello, e ciò indipendentemente dall’e-sito di condanna o di assoluzione. La prescrizione del reato non potrà più maturare né in grado di appello né in cassazione.

Naturalmente ciò varrà solo per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020, attesa la confermata natura sostanziale dell’istituto della prescrizio-ne (così da ultimo Corte Cost. 26.1.2017, n. 12 ord.).

Osserviamo che una tale riforma, una volta a regime, sembra piutto-sto dilatare che contrarre i tempi processuali, in situazione di attrito con il diritto fondamentale della ragionevole durata del processo. Ciò ha co-stituito uno dei motivi che avevano indotto (in realtà senza successo) studiosi e professionisti ad appellarsi alla Presidenza della Repubblica per un rinvio della legge alle Camere.

Oltre a ciò, il sistema non appare tuttora consolidato, in quanto nel disegno di legge AC 2435 presentato il 13 marzo 2020 si danno soluzioni diverse, in particolare restringendo il blocco del decorso del termine alle sole sentenze di condanna.

In realtà non è riformando la prescrizione che si riducono i tempi di definizione dei processi.

Anzi, bloccando la prescrizione e lo sfiatatoio offerto dal prosciogli-mento per tale motivo, si corre il fondato rischio di prolungare sine die la vita dei processi, intasando ancor di più le Corti d’appello e la Cassazione.

In definitiva, l’istituto della prescrizione così riformato non sembra accelerare i termini o i tempi processuali, mentre sul versante dell’effet-tività della pena si registra la dilatazione dei tempi in cui permane la possibilità di irrogarla.

Ben altre sono le vie: maggior numero dei magistrati, togati e ausiliari, e del personale di cancelleria; informatizzazione; migliore organizzazione secondo modelli di gestione ispirati alle buone pratiche; semplificazione delle regole sulla notificazione; riduzione del numero complessivo dei

procedimenti penali attraverso la depenalizzazione; aumento delle ipote-si di perseguibilità a querela, incremento dei riti alternativi.

Nel progetto di riforma si vuole altresì un accorciamento dei tempi per le indagini preliminari, prevedendo tre fasce di diversa durata (sei mesi, un anno, un anno e mezzo, con proroghe di tre, sei e dodici mesi rispet-tivamente) a seconda della gravità dei reati, con responsabilità disciplina-re dei magistrati della Procura che superino più volte i tempi assegnati.

Per snellire il lavoro delle cancellerie, inoltre, si prevede l’obbligo di depositare in via telematica tutti gli atti del processo penale.

Il disegno di legge prescrive, ancora, che deve procedersi alla richie-sta di archiviazione allorché gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori e comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria. A ciò devono attenersi anche GIP e GUP.

Si prevede che il Procuratore della Repubblica individui criteri di pri-orità trasparenti e predeterminati per l’esercizio all’azione penale (peraltro in conformità a quelli dettati dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), come da separata riforma), oltre a una maggiore incisività dell’u-dienza preliminare, a un’estensione dell’istituto del patteggiamento con incentivazione del rito abbreviato condizionato, nonché – come s’è detto – alla sospensione della prescrizione.

Nel Programma di riforma del 2020 il Governo italiano contempla una serie di interventi di ampliamento delle piante organiche e di digita-lizzazione del processo.

Dobbiamo ancora registrare che l’Italia continua a essere il fanalino di coda, ben distanziato, in Europa, dove in molti Paesi dell’Unione eu-ropea la durata media dei processi penali in primo grado è inferiore ai cento giorni, mentre Spagna, Germania e Svezia si assestano sotto i due-cento giorni, contro una durata media del processo penale italiano supe-riore ai trecento giorni.

5. Degenerazione delle correnti in magistratura e il problematico

Nel documento UNA SVOLTA CULTURALE PER LA CRESCITA (pagine 76-79)